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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.3.2025, 10.3.2025, 11.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 206/2024 R.G. Lav.
TRA
[...]
Parte_1
[...] rappresentato e ni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via degli Orefici n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
TE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Ancona, Via Controparte_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 220/2023.
PAROLE CHIAVE: QUALIFICAZIONE ATTIVITÀ DI IMPRESA – LIMITI DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto limitatamente ai punti 1 e 2 in cui
1 si contesta il superamento dei limiti numerici previsti per l'assunzione degli apprendisti. Sostiene che l' non avrebbe tenuto conto della natura CP_1 artigianale dell'impresa ges rrente, che escludeva l'applicazione dei suddetti limiti sino alla cancellazione in data 30.9.2020, precisando che l'attività commerciale era inizialmente del tutto accessoria all'attività di tolettatura degli animali e non prevalente. Ritiene nullo il verbale di accertamento per carenza di adeguata motivazione e per l'illegittima dilatazione dei tempi dell'accertamento tramite richieste interlocutorie e di integrazione del tutto strumentali. Chiede per tali ragioni l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Costituendosi in giudizio, l' rileva che la motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione con rinvio al verbale di accertamento è del tutto legittima, che le attività istruttorie erano avvenute tutte a distanza inferiore al termine previsto dall'art. 14 legge 689/1981 l'una dall'altra, che nel merito l'attività commerciale era stata tenuta distinta da quella artigiana ai sensi dell'art. 2070 c.c., essendo peraltro stato applicato il CCNL commercio dallo stesso datore di lavoro, sicché i limiti numerici di riferimento erano quelli previsti in tale contratto. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e lavoratori e discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione. Sostiene parte ricorrente che la carenza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione e del verbale ispettivo lede in modo irrimediabile il diritto di difesa del ricorrente. Invero, si osserva da un lato che l'ordinanza ingiunzione ben può essere motivata per relationem con rinvio al verbale di accertamento ispettivo come accaduto nel caso di specie, dall'altro che la motivazione contenuta nel verbale unico è del tutto esaustiva, in quanto esplica le ragioni per le quali si è ritenuto di applicare i limiti numerici contenuti nel CCNL commercio, il numero di contratti di apprendistato che avrebbero superato tali limiti, l'esatta individuazione di essi. D'altro canto, a fronte di tali atti il ricorrente ha avuto modo di esporre in modo esaustivo le proprie difese nel ricorso introduttivo il che vieppiù esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa.
3. Illegittima dilatazione dei tempi dell'accertamento e violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Anche sul punto le doglianze non possono essere condivise. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione
2 di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009). Nel caso di specie, il termine sopra indicato non risulta essere stato superato, atteso che tra un adempimento ispettivo e l'altro e tra l'ultimo adempimento e la notifica del verbale di contestazione non sono decorsi più di 90 giorni. Né vi è evidenza dell'irrilevanza degli approfondimenti istruttori, trattandosi di escussione dei lavoratori interessati e di acquisizione documentale relativa alla gestione del rapporto di lavoro, da cui sono emersi elementi che sono poi stati utilizzati per le contestazioni contenute nel verbale ispettivo, il quale ha ad oggetto non solo il disconoscimento dei contratti di apprendistato, ma anche altre violazioni non interessate dal presente giudizio. Se ne desume che non vi è stata un'illegittima dilatazione dei tempi e che il limite temporale imposto dall'art. 14 legge 689/1981 come interpretato dalla giurisprudenza risulta pienamente rispettato.
4. Qualificazione della tipologia di impresa, calcolo ed individuazione dei limiti numerici per l'assunzione di apprendisti. Come evidenziato da entrambe le parti e come esposto anche nel verbale ispettivo, il disconoscimento dei contratti di apprendistato deriva non dall'illegittimità di essi con riferimento agli obblighi formativi o alla tipologia di mansioni svolte dagli apprendisti, ma è conseguenza del superamento dei limiti numerici. La convenuta sostiene che, accanto all'attività artigianale di tolettatura animali, l' avesse avviato un'attività commerciale prevalente sulla prima Pt_1 cui eran i gli apprendisti assunti sicché ai sensi dell'art. 2070 c.c. doveva essere applicata a tale attività la disciplina in tema di apprendistato delle imprese commerciali;
la ricostruzione veniva avvalorata dall'applicazione da parte del ricorrente del contratto collettivo del commercio che prevedeva per le imprese che avevano alle proprie dipendenze tra 0 e 3 unità di personale la possibilità di assumere sino a 3 apprendisti, sicché erano stati disconosciuti gli ulteriori 6 contratti di apprendistato stipulati dall'impresa. Giova rilevarsi che l'onere probatorio relativamente ai presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa irrogata grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su parte convenuta, la quale ha l'onere di provare i presupposti per
3 l'applicazione dei limiti numerici in materia di apprendistato del settore terziario. Orbene, va rilevato che lo stesso ricorrente afferma che, a partire dal periodo di lock down iniziato a febbraio 2020, nell'impossibilità di svolgere attività di tolettatura si era dedicato a rafforzare l'attività di vendita di prodotti on line, sicché anche prima della cancellazione dell'attività artigianale risulta dalle stesse dichiarazioni dell'interessato che l'attività commerciale era diventata prevalente, con conseguente applicazione dei limiti numerici propri di tale categoria di imprese. Non è contestato che il CCNL commercio prevedesse, al pari della legge 81/2015, il limite numerico di tre apprendisti in caso di datore di lavoro che impiegasse tra 0 e 3 dipendenti (riprendendo dunque sul punto quanto disposto dal d.lgs. 81/2015), così come non è contestato che l'impresa avesse un numero di dipendenti qualificati non superiore a 3 nel periodo in esame e che i conteggi sul numero di contratti di apprendistato da disconoscere in base all'applicazione di tale limite fossero corretti. Le dichiarazioni rese dalla teste sul punto sono del tutto contraddette dai documenti prodotti da parte Tes_1 nte relativi alle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interessati e dalle risultanze del LUL, da cui risulta che nel periodo oggetto di indagine i lavoratori, che la teste ha affermato non essere assunti come apprendisti ma come magazzinieri o impiegati (peraltro senza fare riferimento ad uno specifico periodo), invero avevano un contratto di apprendistato Persona_1 come risulta dalle dichiarazioni doc. 18 e dal LUL doc. 32 bis;
CP_3 come risulta dalle dichiarazioni doc. 11 e dal LUL doc. 33 bis;
Genga come risulta dalle dichiarazioni doc. 15 e dal LUL doc. 34 bis;
Rotatori come risulta dal LUL doc. 32 bis) o erano assunti come stagisti o tirocinanti (Papi come risulta dalle dichiarazioni doc. 17 e dal LUL doc. 35 bis;
Brutti come risulta dal LUL doc. 34 bis). Quanto sinora esposto è sufficiente per affermare che, sia che si voglia applicare il criterio dell'attività prevalente, sia che si voglia applicare il disposto dell'art. 2070 comma 2 c.c. in caso di attività distinte e autonome, tutti i contratti di apprendistato stipulati dopo il febbraio 2020 (pari a quattro su sei) sono stati correttamente disconosciuti dagli ispettori. Quanto al periodo precedente, parte ricorrente sostiene che l'attività commerciale era accessoria all'attività di tolettatura e in ogni caso non prevalente. A fronte di tale affermazione gravava su parte resistente provare o la prevalenza dell'attività commerciale, che invero non risulta né adeguatamente addotta né sufficientemente provata, o, al fine di applicare il disposto dell'art. 2070 comma 2 c.c., l'autonomia delle due attività, che allo stesso modo non risulta adeguatamente allegata e provata. Sotto altro profilo gli ispettori hanno ritenuto di utilizzare i limiti numerici previsti per il settore commerciale, in quanto l' aveva da Pt_1 sempre applicato il contratto collettivo del commercio ai c di lavoro stipulati con i propri dipendenti.
4 Anche tale circostanza non risulta affatto contestata ed è provata, peraltro, dai contratti di lavoro e dal LUL prodotti in atti da parte resistente. Orbene, a tale proposito va rilevato che l'art. 42 d.lgs. 81/2015, nel disciplinare i limiti numerici previsti per le assunzioni degli apprendisti, al comma 8 stabilisce che i contratti collettivi nazionali di lavoro possono individuare limiti diversi da quelli stabiliti dal precedente comma 7. Ne deriva che il limite numerico va individuato per espressa disposizione di legge in base al contratto collettivo applicabile. A tale fine la giurisprudenza più recente, pronunciandosi sull'art. 2070 c.c. in relazione ai contratti collettivi di diritto comune, ha ritenuto che il comma 1 dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (SSUU 2665/1997). L'ambito residuale di applicazione dell'art. 2070 c.c. attiene dunque alle ipotesi in cui l'imprenditore svolga varie attività sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali e si debba individuare il CCNL applicabile alle singole attività e nel caso in cui in assenza di applicazione di alcuna contrattazione collettiva o in caso di dedotta inadeguatezza della retribuzione erogata rispetto all'attività svolta sia necessario individuare la retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 26742/2014). In una recente pronuncia facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto che “la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente” (così in massima di Cass. 7203/2024). Applicando tali principi al caso di specie, essendo pacifico che l Pt_1 ha applicato in tutti i rapporti di lavoro il contratto collettivo del settore commercio, anche prima della cancellazione dell'impresa dall'albo delle imprese artigiane dovrà tenersi conto dei limiti numerici stabiliti per l'assunzione di apprendisti in tale CCNL con conseguente fondatezza della relativa pretesa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. Della buona fede e dell'affidamento del ricorrente indotto dal comportamento degli ispettori. Sostiene parte ricorrente di essere stato indotto in errore dal comportamento omissivo degli ispettori e degli enti preposti al controllo in materia lavoristica, in quanto, pur avendo sempre ricevuto le denunce Unilav dei rapporti di lavoro, nulla avevano obiettato sulla legittimità di tali assunzioni prima della verifica per cui è causa. A tale proposito, va rilevato che l'illegittimità delle assunzioni degli apprendisti per superamento di limiti numerici da parte di una azienda iscritta
5 all'albo delle imprese artigiane necessitava di uno specifico accertamento sulla tipologia di attività svolta e sull'individuazione della normativa applicabile possibile solo all'esito di una specifica verifica, peraltro ostacolata nel caso di specie dalle problematiche sorte con l'emergenza pandemica. Ne deriva che nessun affidamento poteva insorgere nell'interessato a fronte della mancanza di immediata contestazione del superamento dei limiti di assunzione degli apprendisti.
5. Regolamento delle spese di lite. Da quanto sinora esposto consegue l'infondatezza del ricorso in opposizione. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 149/2015 come richiamato anche dalla pronuncia a SSUU n. 2145/2021, paragrafo 10.5, tenuto conto anche della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 in Euro 1.025,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 19.03.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.3.2025, 10.3.2025, 11.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 206/2024 R.G. Lav.
TRA
[...]
Parte_1
[...] rappresentato e ni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via degli Orefici n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
TE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Ancona, Via Controparte_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere comunicazioni t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 220/2023.
PAROLE CHIAVE: QUALIFICAZIONE ATTIVITÀ DI IMPRESA – LIMITI DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto limitatamente ai punti 1 e 2 in cui
1 si contesta il superamento dei limiti numerici previsti per l'assunzione degli apprendisti. Sostiene che l' non avrebbe tenuto conto della natura CP_1 artigianale dell'impresa ges rrente, che escludeva l'applicazione dei suddetti limiti sino alla cancellazione in data 30.9.2020, precisando che l'attività commerciale era inizialmente del tutto accessoria all'attività di tolettatura degli animali e non prevalente. Ritiene nullo il verbale di accertamento per carenza di adeguata motivazione e per l'illegittima dilatazione dei tempi dell'accertamento tramite richieste interlocutorie e di integrazione del tutto strumentali. Chiede per tali ragioni l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Costituendosi in giudizio, l' rileva che la motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione con rinvio al verbale di accertamento è del tutto legittima, che le attività istruttorie erano avvenute tutte a distanza inferiore al termine previsto dall'art. 14 legge 689/1981 l'una dall'altra, che nel merito l'attività commerciale era stata tenuta distinta da quella artigiana ai sensi dell'art. 2070 c.c., essendo peraltro stato applicato il CCNL commercio dallo stesso datore di lavoro, sicché i limiti numerici di riferimento erano quelli previsti in tale contratto. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e lavoratori e discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione. Sostiene parte ricorrente che la carenza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione e del verbale ispettivo lede in modo irrimediabile il diritto di difesa del ricorrente. Invero, si osserva da un lato che l'ordinanza ingiunzione ben può essere motivata per relationem con rinvio al verbale di accertamento ispettivo come accaduto nel caso di specie, dall'altro che la motivazione contenuta nel verbale unico è del tutto esaustiva, in quanto esplica le ragioni per le quali si è ritenuto di applicare i limiti numerici contenuti nel CCNL commercio, il numero di contratti di apprendistato che avrebbero superato tali limiti, l'esatta individuazione di essi. D'altro canto, a fronte di tali atti il ricorrente ha avuto modo di esporre in modo esaustivo le proprie difese nel ricorso introduttivo il che vieppiù esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa.
3. Illegittima dilatazione dei tempi dell'accertamento e violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Anche sul punto le doglianze non possono essere condivise. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione
2 di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009). Nel caso di specie, il termine sopra indicato non risulta essere stato superato, atteso che tra un adempimento ispettivo e l'altro e tra l'ultimo adempimento e la notifica del verbale di contestazione non sono decorsi più di 90 giorni. Né vi è evidenza dell'irrilevanza degli approfondimenti istruttori, trattandosi di escussione dei lavoratori interessati e di acquisizione documentale relativa alla gestione del rapporto di lavoro, da cui sono emersi elementi che sono poi stati utilizzati per le contestazioni contenute nel verbale ispettivo, il quale ha ad oggetto non solo il disconoscimento dei contratti di apprendistato, ma anche altre violazioni non interessate dal presente giudizio. Se ne desume che non vi è stata un'illegittima dilatazione dei tempi e che il limite temporale imposto dall'art. 14 legge 689/1981 come interpretato dalla giurisprudenza risulta pienamente rispettato.
4. Qualificazione della tipologia di impresa, calcolo ed individuazione dei limiti numerici per l'assunzione di apprendisti. Come evidenziato da entrambe le parti e come esposto anche nel verbale ispettivo, il disconoscimento dei contratti di apprendistato deriva non dall'illegittimità di essi con riferimento agli obblighi formativi o alla tipologia di mansioni svolte dagli apprendisti, ma è conseguenza del superamento dei limiti numerici. La convenuta sostiene che, accanto all'attività artigianale di tolettatura animali, l' avesse avviato un'attività commerciale prevalente sulla prima Pt_1 cui eran i gli apprendisti assunti sicché ai sensi dell'art. 2070 c.c. doveva essere applicata a tale attività la disciplina in tema di apprendistato delle imprese commerciali;
la ricostruzione veniva avvalorata dall'applicazione da parte del ricorrente del contratto collettivo del commercio che prevedeva per le imprese che avevano alle proprie dipendenze tra 0 e 3 unità di personale la possibilità di assumere sino a 3 apprendisti, sicché erano stati disconosciuti gli ulteriori 6 contratti di apprendistato stipulati dall'impresa. Giova rilevarsi che l'onere probatorio relativamente ai presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa irrogata grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su parte convenuta, la quale ha l'onere di provare i presupposti per
3 l'applicazione dei limiti numerici in materia di apprendistato del settore terziario. Orbene, va rilevato che lo stesso ricorrente afferma che, a partire dal periodo di lock down iniziato a febbraio 2020, nell'impossibilità di svolgere attività di tolettatura si era dedicato a rafforzare l'attività di vendita di prodotti on line, sicché anche prima della cancellazione dell'attività artigianale risulta dalle stesse dichiarazioni dell'interessato che l'attività commerciale era diventata prevalente, con conseguente applicazione dei limiti numerici propri di tale categoria di imprese. Non è contestato che il CCNL commercio prevedesse, al pari della legge 81/2015, il limite numerico di tre apprendisti in caso di datore di lavoro che impiegasse tra 0 e 3 dipendenti (riprendendo dunque sul punto quanto disposto dal d.lgs. 81/2015), così come non è contestato che l'impresa avesse un numero di dipendenti qualificati non superiore a 3 nel periodo in esame e che i conteggi sul numero di contratti di apprendistato da disconoscere in base all'applicazione di tale limite fossero corretti. Le dichiarazioni rese dalla teste sul punto sono del tutto contraddette dai documenti prodotti da parte Tes_1 nte relativi alle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interessati e dalle risultanze del LUL, da cui risulta che nel periodo oggetto di indagine i lavoratori, che la teste ha affermato non essere assunti come apprendisti ma come magazzinieri o impiegati (peraltro senza fare riferimento ad uno specifico periodo), invero avevano un contratto di apprendistato Persona_1 come risulta dalle dichiarazioni doc. 18 e dal LUL doc. 32 bis;
CP_3 come risulta dalle dichiarazioni doc. 11 e dal LUL doc. 33 bis;
Genga come risulta dalle dichiarazioni doc. 15 e dal LUL doc. 34 bis;
Rotatori come risulta dal LUL doc. 32 bis) o erano assunti come stagisti o tirocinanti (Papi come risulta dalle dichiarazioni doc. 17 e dal LUL doc. 35 bis;
Brutti come risulta dal LUL doc. 34 bis). Quanto sinora esposto è sufficiente per affermare che, sia che si voglia applicare il criterio dell'attività prevalente, sia che si voglia applicare il disposto dell'art. 2070 comma 2 c.c. in caso di attività distinte e autonome, tutti i contratti di apprendistato stipulati dopo il febbraio 2020 (pari a quattro su sei) sono stati correttamente disconosciuti dagli ispettori. Quanto al periodo precedente, parte ricorrente sostiene che l'attività commerciale era accessoria all'attività di tolettatura e in ogni caso non prevalente. A fronte di tale affermazione gravava su parte resistente provare o la prevalenza dell'attività commerciale, che invero non risulta né adeguatamente addotta né sufficientemente provata, o, al fine di applicare il disposto dell'art. 2070 comma 2 c.c., l'autonomia delle due attività, che allo stesso modo non risulta adeguatamente allegata e provata. Sotto altro profilo gli ispettori hanno ritenuto di utilizzare i limiti numerici previsti per il settore commerciale, in quanto l' aveva da Pt_1 sempre applicato il contratto collettivo del commercio ai c di lavoro stipulati con i propri dipendenti.
4 Anche tale circostanza non risulta affatto contestata ed è provata, peraltro, dai contratti di lavoro e dal LUL prodotti in atti da parte resistente. Orbene, a tale proposito va rilevato che l'art. 42 d.lgs. 81/2015, nel disciplinare i limiti numerici previsti per le assunzioni degli apprendisti, al comma 8 stabilisce che i contratti collettivi nazionali di lavoro possono individuare limiti diversi da quelli stabiliti dal precedente comma 7. Ne deriva che il limite numerico va individuato per espressa disposizione di legge in base al contratto collettivo applicabile. A tale fine la giurisprudenza più recente, pronunciandosi sull'art. 2070 c.c. in relazione ai contratti collettivi di diritto comune, ha ritenuto che il comma 1 dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (SSUU 2665/1997). L'ambito residuale di applicazione dell'art. 2070 c.c. attiene dunque alle ipotesi in cui l'imprenditore svolga varie attività sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali e si debba individuare il CCNL applicabile alle singole attività e nel caso in cui in assenza di applicazione di alcuna contrattazione collettiva o in caso di dedotta inadeguatezza della retribuzione erogata rispetto all'attività svolta sia necessario individuare la retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 26742/2014). In una recente pronuncia facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto che “la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente” (così in massima di Cass. 7203/2024). Applicando tali principi al caso di specie, essendo pacifico che l Pt_1 ha applicato in tutti i rapporti di lavoro il contratto collettivo del settore commercio, anche prima della cancellazione dell'impresa dall'albo delle imprese artigiane dovrà tenersi conto dei limiti numerici stabiliti per l'assunzione di apprendisti in tale CCNL con conseguente fondatezza della relativa pretesa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. Della buona fede e dell'affidamento del ricorrente indotto dal comportamento degli ispettori. Sostiene parte ricorrente di essere stato indotto in errore dal comportamento omissivo degli ispettori e degli enti preposti al controllo in materia lavoristica, in quanto, pur avendo sempre ricevuto le denunce Unilav dei rapporti di lavoro, nulla avevano obiettato sulla legittimità di tali assunzioni prima della verifica per cui è causa. A tale proposito, va rilevato che l'illegittimità delle assunzioni degli apprendisti per superamento di limiti numerici da parte di una azienda iscritta
5 all'albo delle imprese artigiane necessitava di uno specifico accertamento sulla tipologia di attività svolta e sull'individuazione della normativa applicabile possibile solo all'esito di una specifica verifica, peraltro ostacolata nel caso di specie dalle problematiche sorte con l'emergenza pandemica. Ne deriva che nessun affidamento poteva insorgere nell'interessato a fronte della mancanza di immediata contestazione del superamento dei limiti di assunzione degli apprendisti.
5. Regolamento delle spese di lite. Da quanto sinora esposto consegue l'infondatezza del ricorso in opposizione. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 149/2015 come richiamato anche dalla pronuncia a SSUU n. 2145/2021, paragrafo 10.5, tenuto conto anche della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 in Euro 1.025,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 19.03.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
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