Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/04/2025, n. 7050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7050 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06848/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di respingimento dell'Istanza intesa ad ottenere la cittadinanza Italiana - Pratica -OMISSIS- emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS-, notificato tramite la Prefettura di Alessandria in data 16.6.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del -OMISSIS- il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data -OMISSIS-, dall’interessata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Il diniego veniva adottato in ragione dei seguenti elementi pregiudizievoli:
- denuncia in data -OMISSIS- della Polizia di Stato di Genova per inosservanza delle norme sul soggiorno dei cittadini stranieri e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità;
- denuncia in data -OMISSIS- della Stazione dei Carabinieri di Alessandria per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno.
Inoltre a carico del (allora) coniuge convivente della ricorrente, sono risultate le seguenti vicende penali:
- -OMISSIS- Sentenza del Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Pontassieve, irrevocabile il -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 171, Lettera C, Legge 22.04.1941 n. 633;
- -OMISSIS- Sentenza della Corte di Appello di Firenze irrevocabile il -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 56 e 494 c.p..
Avverso il suddetto provvedimento, ha proposto ricorso l’interessata, deducendo i seguenti motivi:
1) illegittimità per carente, omessa e contraddittoria motivazione - eccesso di potere.
Quanto ai precedenti penali a carico della ricorrente essi non sarebbero sfociati in alcuna condanna penale; per quanto concerne i precedenti a carico del coniuge, essi sarebbero risalenti a molti anni prima del loro matrimonio e per gli stessi il marito avrebbe ottenuto la riabilitazione;
2) ulteriore violazione di legge per manifesta contraddittorietà nella motivazione del provvedimento
impugnato e travisamento dei fatti.
Il provvedimento, ad avviso della ricorrente, sarebbe inoltre carente di motivazione con riguardo alla asserita pericolosità della ricorrente e alla sua mancata integrazione; esso inoltre non avrebbe considerato la complessiva condotta dell’interessata.
Il 12.7.2021 il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di rito; il 12.8.2021 ha depositato documenti e una relazione esplicativa.
All’udienza straordinaria del 4 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1.Il ricorso è fondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo” (T.A.R. per il Lazio, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- nondimeno, “l’Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza…deve comunque fornire un’adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez.II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 10 luglio 2024, n. 13955).
2. Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la determinazione negativa assunta dall’Amministrazione non si fondi su una valutazione che possa considerarsi in maniera indubbia scrupolosa e attenta a tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, posto che i pregiudizi penali, riconducibili ad una sola condotta negativa posta in essere non dall’interessata, ma dal coniuge (cfr. fattispecie analoga, cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis, 15 luglio 2024, n. 14296).
Dagli atti di causa si ricava che:
- per quanto attiene la denuncia del distretto della Polizia di Stato di Genova, questa non risulta sfociata in alcuna condanna penale, posto che di essa nulla riferisce l’Amministrazione, avvalorando quanto dedotto dalla ricorrente secondo cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova avrebbe archiviato per infondatezza della notizia di reato in data -OMISSIS-;
- in riferimento, invece, all’altro precedente a carico della ricorrente, il procedimento penale risulta essersi concluso con sentenza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Tali precedenti di conseguenza non avrebbero dovuto essere considerati quali cause ostative al riconoscimento dell’invocato beneficio.
Per quanto attiene invece la posizione del coniuge i reati riportati nel richiamato provvedimento di diniego sono stati oggetto di riabilitazione, con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Torino in data -OMISSIS-, pochi mesi l’emissione del decreto impugnato.
In ogni caso persuade la censura della ricorrente secondo cui essa aveva contratto matrimonio il -OMISSIS-, mentre i precedenti del coniuge risalivano a diversi anni prima, per cui non avrebbero potuto gravare sulla medesima richiedente.
3. In definitiva, il giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse della ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale presenta profili di illogicità e irragionevolezza.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che dalla presente pronuncia scaturisce l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale (e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale), tenendo conto della sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, dei legami familiari, dell’attività lavorativa nonché di tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Caterina Luperto, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.