Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9287/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. BUSSO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata in Torino, via Marco Polo 22, presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 12/11/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della dal 3/5/2023 al 24/9/2024; in Controparte_1
particolare, di avere lavorato come responsabile del bar tabacchi - self service – ristorante –
pizzeria di proprietà della sito in Torino, corso Ferrucci n. 112, Controparte_1
inquadramento al livello I CCNL dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
a tempo pieno ed indeterminato;
- di essersi recata presso la sede di lavoro in data 25/7/2024, ma di avere trovato l'esercizio di corso Ferrucci n. 112 privo dell'energia elettrica, e senza i titolari presenti;
e di essere quindi rimasta a disposizione della società convenuta, senza più riprendere l'attività lavorativa;
- di avere ricevuto i cedolini paga sino al giugno del 2024, e che però la retribuzione relativa a tale mese non è stata pagata neppure parzialmente;
che per tale mese sono rimaste non retribuite ore 26 di lavoro straordinario, comunque evidenziate nel cedolino paga di cui sopra;
- di non avere ricevuto le buste paga relative ai mesi successivi, e di non avere percepito le relative retribuzioni;
- di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 24/9/2024.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di complessivi euro 29.296,27 (di cui euro 3.765,70 a titolo di TFR), a titolo di retribuzioni, immediate e differite, indennità derivanti dalla fine del rapporto, mai soddisfatte.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata discussa da parte della ricorrente per la decisione, con precisazione delle conclusioni come da ricorso.
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
2 Costituiscono prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la e la Pt_1 [...]
Controparte_1
- la busta paga relativa al mese di giugno 2024 (doc. 2 ricorrente), dalla quale risulta l'assunzione dal 3/5/2023, il tempo pieno previsto dal contratto individuale di lavoro, il livello contrattuale (I), gli elementi base della retribuzione;
- la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, con effetto dal 25/9/2024,
per dimissioni date per giusta causa (doc. 3 ricorrente).
Deve quindi osservarsi che:
- la retribuzione relativa al mese di giugno 2024 (euro 5.547,00 lordi) è rimasta non soddisfatta,
secondo quanto allegato dalla ricorrente (che non ha dato atto del versamento di acconti), e parte convenuta non ha provato, come era suo onere, l'integrale pagamento;
risulta quindi dovuto l'intero per tale mese;
- la ricorrente ha allegato di avere lavorato attivamente sino al 24/7/2024, e che dal giorno successivo l'attività non è stata resa semplicemente perché nessuno era presente presso la sede di lavoro, ma di essere rimasta a disposizione della convenuta sino al giorno delle dimissioni per giusta causa (25/9/2024); non avendo parte convenuta formulato eccezione di inadempimento al contratto di lavoro (assenza ingiustificata del lavoratore), essendo rimasta contumace (si evidenzia che trattasi di eccezione in senso stretto, formulabile solo dalla parte interessata), non avendo parte convenuta eccepito che la prestazione lavorativa è stata rifiutata per causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro (ad es. per intervento di ammortizzatore sociale), si deve presumere che l'esecuzione del contratto di lavoro sia avvenuta a causa dell'illegittimo rifiuto della prestazione da parte della datrice di lavoro;
per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di
"mora credendi" del datore di lavoro, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione
3 (Cass. ord. 37716/2022); la retribuzione risulta spettante per tutto il periodo compreso tra il 25
luglio del 2024 e le dimissioni della ricorrente;
- l'art. 183 e l'art. 184 del CCNL di riferimento (v. doc. 6 ricorrente) prevedono la corresponsione ai lavoratori di 13sima e di 14sima mensilità;
- spettano le indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, ai sensi del CCNL di riferimento;
- quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, deve osservarsi, in punto di diritto, che il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni (ipotesi che qui ricorre), in quanto grave inadempimento al contratto di lavoro, costituisce giusta causa di recesso per il lavoratore, ai sensi dell'art. 2119 c.c., come affermato da risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
133/1989, Cass. n. 648/1988) e da costante e più recente giurisprudenza di merito (v., ex multis,
Trib. Ivrea 6/11/2007, Trib. Ivrea 4/12/2007, ove si specifica che l'inadempimento non deve essere di breve durata per integrare la giusta causa di recesso, CdA di Milano 18/1/2019, Trib.
Cassino 18/9/2021); nel caso di specie, la parte ricorrente ha visto mancare la corresponsione di ben 4 mensilità consecutive di paga, comportamento, questo, innegabilmente grave, che senza dubbio integra la giusta causa di recesso, come previsto dall'art. 2119 c.c.; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2119 co 1 e dell'art. 2118 co 2 c.c., spetta alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata secondo le disposizioni contenute negli artt. 208 e 211 del CCNL di riferimento (doc. 6 ricorrente), ovvero nella misura di 2 mesi di retribuzione;
- i conteggi del dovuto sono stati notificati a parte convenuta unitamente agli atti introduttivi del giudizio e non sono stati contestati, ragione per la quale possono essere utilizzati per la decisione.
Deve quindi emettersi condanna, nei confronti di al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente di complessivi euro 29.296,27, di cui euro 3.765,70 a titolo di TFR.
4 Infine, fondata è la domanda di condanna alla consegna delle buste paga, posto che parte convenuta non ha provato di avere assolto anche a questa obbligazione, prevista ex lege.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, applicazione del parametro di cui al DM 55/14, scaglione di valore euro 26.000,00 – 52.001,00
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi Controparte_1
euro 29.296,27, di cui euro 3.765,70 a titolo di TFR;
b) condanna alla consegna alla ricorrente dei cedolini paga relativi ai Controparte_1
mesi di luglio, agosto, settembre del 2024;
c) visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 3/6/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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