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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 15607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 15607 /2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BESSI PIERA, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO DONATELLA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da note di trattazione scritta del 16.12.2024
Per parte resistente: come da comparsa conclusionale del 15.11.2024 e da memoria di replica del 2.12.2024
Per il PM:
visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.09.2023, parte ricorrente, ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 4784/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in data 05.12.2022 e pubblicata in data 12.12.2022. In particolare, il ricorrente ha chiesto, alla luce del trasferimento del figlio presso la casa paterna, disporsi la Per_1 revoca dell'assegno di mantenimento fissato nella misura di € 600,00 mensili in favore del figlio e a carico del padre;
ha chiesto condannarsi la sig.ra alla restituzione, Per_1 Controparte_1 in favore del signor delle somme da quest'ultimo corrisposte a titolo di Parte_1 mantenimento per il mantenimento del figlio a far data dal mese di maggio 2023 e sino alla Per_1 data di pronuncia del provvedimento di revoca;
ha, poi, chiesto disporsi la revoca dell'obbligo posto a carico del signor di rimborsare alla signora la quota del Parte_1 Controparte_1
70% delle spese straordinarie;
ha, infine, chiesto disporsi a carico della madre, signora CP_1
, un contributo al mantenimento in favore del figlio pari € 400,00 mensili, oltre al 50%
[...] Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 14.12.2023, si è costituita in giudizio parte resistente,
, instando per il rigetto del ricorso avversario e chiedendo, in via Controparte_1 riconvenzionale, di rideterminare l'assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio Per_1 quantomeno in € 400 mensili;
ha, poi, chiesto rideterminarsi l'assegno disposto a carico del padre per il mantenimento dei figli e quantomeno in € 900 ciascuno;
ha chiesto confermarsi la Per_2 Per_3 ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre;
ha chiesto disporsi che la sig.ra contribuisca al pagamento delle tasse CP_1 universitarie del figlio in ragione del 30% nella misura corrispondente al proprio ISEE;
ha Per_1 chiesto riconoscersi il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per le visite specialistiche di
(ammontanti ad € 1.908); ha chiesto riconoscersi il diritto al rimborso pro quota dei p.c. Per_2 acquistati per i figli e necessari per lo studio universitario (del costo complessivo di Per_3 Per_2
€ 1.250); ha chiesto, inoltre, riconoscersi un rimborso forfettario per le ripetizioni impartite ai ragazzi;
ha, infine, chiesto disporsi il rimborso del 50% delle spese di trasferta a Perugia documentate (pari ad
€ 533,75).
All'udienza del 16.1.2024, le parti sono comparse personalmente;
all'esito, il Giudice, preso atto della richiesta congiunta di disporsi un rinvio, al fine di poter addivenire a una definizione transattiva della controversia, ha assegnato alle parti termine fino al 5.3.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la rinuncia a comparire e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusive.
Con ordinanza del 22.3.2024, il Giudice ha assegnato alla parte resistente termine fino al 30.4.2024 per il deposito di una breve nota di replica, nonché ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti al 14.5.2024. In data 30.4.2024, parte resistente ha provveduto al deposito della nota di replica.
All'udienza del 14.5.2024, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto alcun accordo transattivo e, pertanto, hanno precisato, rispettivamente, come da atto introduttivo e comparsa di costituzione, nonché come da memorie istruttorie;
all'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 17.5.2024, il Giudice ha fissato udienza cartolare per remissione della causa al
Collegio al 17.12.2024, nonché ha assegnato alle parti i termini per memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Le parti hanno provveduto ritualmente al deposito dei rispettivi atti conclusivi. In particolare, con comparsa conclusionale, depositata, per ambedue le parti, in data 15.11.2024, le parti hanno ribadito la sussistenza di contrasto in punto economico.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice, preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, si rigettano tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto la causa risulta adeguatamente istruita e matura per la decisione alla luce della documentazione versata in atti dalle parti. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Giova premettere che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino n. 4784/2022, disponeva il contributo a carico del padre in ragione di € 600 per ogni figlio (tutti e tre prevalentemente residenti con la madre) con decorrenza maggio 2020, somme che rivalutate alla data di presentazione del ricorso introduttivo di questo procedimento ammontano ad € 699 mensili per ogni figlio (cfr. doc. 35 di parte convenuta), oltre al 70 % delle spese extra.
Il Tribunale, in primo luogo, rileva come – alla luce della copiosa documentazione in atti – permanga una significativa disparità economica tra le parti, a favore della stessa parte ricorrente.
Invero, sono invariate sia l'attività lavorativa (il signor è un libero professionista mentre la Parte_1 signora continua ad essere un'insegnante di scuola media) sia il patrimonio immobiliare CP_1 di cui ciascuno continua ad essere proprietario (il signor come da documentazione prodotta, Parte_1
è proprietario, oltre che della casa familiare assegnata alla parte convenuta, anche di un appartamento uso ufficio con box sito in Moncalieri;
un appartamento con box sito in Sauze D'UL (TO); un appartamento con box sito in Loano (SV); nonché comproprietario in ragione di ¼ con la madre di una villa con n. 3 box in La Loggia;
n. 2 appartamenti in Torino dati in Controparte_2 locazione;
un appartamento uso ufficio in Torino dato in locazione;
invece, la signora è CP_1 comproprietaria in ragione di 1/9 di un appartamento sito in Moncalieri in cui risiede il padre titolare del diritto di abitazione (doc 10).
Sussiste, ancora, una notevole disparità circa il valore delle proprietà immobiliari (il signor Parte_1 ha un patrimonio mobiliare di circa € 1.700.000, se si considerano, oltre alle due polizze (cfr. doc. 9) le giacenze su Conto FI (doc 04), Conto titoli IT (doc. 05), Conto IT (doc 06), n 2
Conti HE BA cointestati con la madre (esistenti nel 2022) (doc 07 - 08). Le proprietà mobili della signora ammontano a circa € 85.000 sommando le giacenze su conto corrente CP_1
IT (doc 02) e sul conto (doc 03). Per_4
La medesima disparità economica, inoltre, si evince dalle rispettive dichiarazioni dei redditi: giacché esaminando le dichiarazioni dei redditi il signor ha percepito rispettivamente nel 2020 circa Parte_1
80.000 euro, nel 2021 circa 88.000 e nel 2022 circa 78.500; i redditi della parte convenuta, invece, sono stati circa 30.000 euro nel 2020 e nel 2023 e di circa 28.000 euro nel 2021 e 2022.
Con riferimento ai figli, rispetto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza n. 4784/2022, si prende atto che il figlio a partire dal 24.4.2023 si è trasferito presso il padre in La Loggia e Per_1 da allora convive stabilmente con lui avendo anche richiesto l'iscrizione nei registri anagrafici del medesimo Comune, pur frequentando liberamente l'abitazione materna. Con la madre vive stabilmente il figlio al quale nel frattempo è stata diagnosticata una grave forma di Per_2 schizofrenia che richiede assistenza continua;
è iscritto all'Università. Il figlio frequenta Per_3
l'università fuori sede (a Cuneo) ed entrambi i genitori la considerano questa una scelta obbligata, con conseguente necessità di dover sostenere le spese di vitto ed alloggio per il figlio.
Il Tribunale, inoltre, prende atto che le Parti hanno concordato che dal mese di febbraio 2024 nulla sarebbe stato reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Per_1 pertanto, aggiunge il Tribunale, ognuno dei due genitori sopporterà le spese ordinarie per il figlio quando lo ha con sé.
Tanto considerato, con riferimento ai figli e l'assegno posto a carico del padre deve Per_3 Per_2 essere rideterminato nella maggior somma di euro 750 per ciascun figlio, tenuto conto della disparità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, della residenza dei figli ( presso il padre, Per_1 presso la madre e fuori casa) dei tempi di permanenza dei figli con l'altro genitore;
Per_2 Per_3 delle maggiori e gravose necessità di cui è portatore Per_2
Si rigettano tutte le ulteriori e diverse domande formulate dalle parti perché superate dall'accordo raggiunto dalle parti stesse con riferimento al figlio che di affatto assorbe tutte le questioni Per_1 legate ai pregressi pagamenti effettuati dal padre per il figlio, ovvero perché infondate (in particolare, proprio alla luce della situazione economica delle parti, così come rappresentata, non vi sono ragioni per modificare la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie decise nel 2022 né per domandare alla convenuta un contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Le spese processuali sono compensate tenuto conto della natura delle domande e trattandosi di decisioni assunte nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza n. 4784/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in data
05.12.2022 così provvede:
Dà atto dell'accordo raggiunto fra le Parti relativo al mantenimento di per il quale in via Per_1 transattiva hanno concordato che dal mese di febbraio 2024 nulla sarebbe stato reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento e per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé.
Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 1500,00 (euro 750,00 per e euro 750 per , annualmente aggiornata Per_3 Per_2 secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento di e oltre il 70% delle Per_3 Per_2 spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Rigetta tutte le diverse ed ulteriori domande ed istanze.
Conferma nel resto.
Spese processuali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 15607 /2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BESSI PIERA, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO DONATELLA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da note di trattazione scritta del 16.12.2024
Per parte resistente: come da comparsa conclusionale del 15.11.2024 e da memoria di replica del 2.12.2024
Per il PM:
visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.09.2023, parte ricorrente, ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 4784/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in data 05.12.2022 e pubblicata in data 12.12.2022. In particolare, il ricorrente ha chiesto, alla luce del trasferimento del figlio presso la casa paterna, disporsi la Per_1 revoca dell'assegno di mantenimento fissato nella misura di € 600,00 mensili in favore del figlio e a carico del padre;
ha chiesto condannarsi la sig.ra alla restituzione, Per_1 Controparte_1 in favore del signor delle somme da quest'ultimo corrisposte a titolo di Parte_1 mantenimento per il mantenimento del figlio a far data dal mese di maggio 2023 e sino alla Per_1 data di pronuncia del provvedimento di revoca;
ha, poi, chiesto disporsi la revoca dell'obbligo posto a carico del signor di rimborsare alla signora la quota del Parte_1 Controparte_1
70% delle spese straordinarie;
ha, infine, chiesto disporsi a carico della madre, signora CP_1
, un contributo al mantenimento in favore del figlio pari € 400,00 mensili, oltre al 50%
[...] Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 14.12.2023, si è costituita in giudizio parte resistente,
, instando per il rigetto del ricorso avversario e chiedendo, in via Controparte_1 riconvenzionale, di rideterminare l'assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio Per_1 quantomeno in € 400 mensili;
ha, poi, chiesto rideterminarsi l'assegno disposto a carico del padre per il mantenimento dei figli e quantomeno in € 900 ciascuno;
ha chiesto confermarsi la Per_2 Per_3 ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre;
ha chiesto disporsi che la sig.ra contribuisca al pagamento delle tasse CP_1 universitarie del figlio in ragione del 30% nella misura corrispondente al proprio ISEE;
ha Per_1 chiesto riconoscersi il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per le visite specialistiche di
(ammontanti ad € 1.908); ha chiesto riconoscersi il diritto al rimborso pro quota dei p.c. Per_2 acquistati per i figli e necessari per lo studio universitario (del costo complessivo di Per_3 Per_2
€ 1.250); ha chiesto, inoltre, riconoscersi un rimborso forfettario per le ripetizioni impartite ai ragazzi;
ha, infine, chiesto disporsi il rimborso del 50% delle spese di trasferta a Perugia documentate (pari ad
€ 533,75).
All'udienza del 16.1.2024, le parti sono comparse personalmente;
all'esito, il Giudice, preso atto della richiesta congiunta di disporsi un rinvio, al fine di poter addivenire a una definizione transattiva della controversia, ha assegnato alle parti termine fino al 5.3.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la rinuncia a comparire e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusive.
Con ordinanza del 22.3.2024, il Giudice ha assegnato alla parte resistente termine fino al 30.4.2024 per il deposito di una breve nota di replica, nonché ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti al 14.5.2024. In data 30.4.2024, parte resistente ha provveduto al deposito della nota di replica.
All'udienza del 14.5.2024, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto alcun accordo transattivo e, pertanto, hanno precisato, rispettivamente, come da atto introduttivo e comparsa di costituzione, nonché come da memorie istruttorie;
all'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 17.5.2024, il Giudice ha fissato udienza cartolare per remissione della causa al
Collegio al 17.12.2024, nonché ha assegnato alle parti i termini per memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Le parti hanno provveduto ritualmente al deposito dei rispettivi atti conclusivi. In particolare, con comparsa conclusionale, depositata, per ambedue le parti, in data 15.11.2024, le parti hanno ribadito la sussistenza di contrasto in punto economico.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice, preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, si rigettano tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto la causa risulta adeguatamente istruita e matura per la decisione alla luce della documentazione versata in atti dalle parti. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Giova premettere che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino n. 4784/2022, disponeva il contributo a carico del padre in ragione di € 600 per ogni figlio (tutti e tre prevalentemente residenti con la madre) con decorrenza maggio 2020, somme che rivalutate alla data di presentazione del ricorso introduttivo di questo procedimento ammontano ad € 699 mensili per ogni figlio (cfr. doc. 35 di parte convenuta), oltre al 70 % delle spese extra.
Il Tribunale, in primo luogo, rileva come – alla luce della copiosa documentazione in atti – permanga una significativa disparità economica tra le parti, a favore della stessa parte ricorrente.
Invero, sono invariate sia l'attività lavorativa (il signor è un libero professionista mentre la Parte_1 signora continua ad essere un'insegnante di scuola media) sia il patrimonio immobiliare CP_1 di cui ciascuno continua ad essere proprietario (il signor come da documentazione prodotta, Parte_1
è proprietario, oltre che della casa familiare assegnata alla parte convenuta, anche di un appartamento uso ufficio con box sito in Moncalieri;
un appartamento con box sito in Sauze D'UL (TO); un appartamento con box sito in Loano (SV); nonché comproprietario in ragione di ¼ con la madre di una villa con n. 3 box in La Loggia;
n. 2 appartamenti in Torino dati in Controparte_2 locazione;
un appartamento uso ufficio in Torino dato in locazione;
invece, la signora è CP_1 comproprietaria in ragione di 1/9 di un appartamento sito in Moncalieri in cui risiede il padre titolare del diritto di abitazione (doc 10).
Sussiste, ancora, una notevole disparità circa il valore delle proprietà immobiliari (il signor Parte_1 ha un patrimonio mobiliare di circa € 1.700.000, se si considerano, oltre alle due polizze (cfr. doc. 9) le giacenze su Conto FI (doc 04), Conto titoli IT (doc. 05), Conto IT (doc 06), n 2
Conti HE BA cointestati con la madre (esistenti nel 2022) (doc 07 - 08). Le proprietà mobili della signora ammontano a circa € 85.000 sommando le giacenze su conto corrente CP_1
IT (doc 02) e sul conto (doc 03). Per_4
La medesima disparità economica, inoltre, si evince dalle rispettive dichiarazioni dei redditi: giacché esaminando le dichiarazioni dei redditi il signor ha percepito rispettivamente nel 2020 circa Parte_1
80.000 euro, nel 2021 circa 88.000 e nel 2022 circa 78.500; i redditi della parte convenuta, invece, sono stati circa 30.000 euro nel 2020 e nel 2023 e di circa 28.000 euro nel 2021 e 2022.
Con riferimento ai figli, rispetto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza n. 4784/2022, si prende atto che il figlio a partire dal 24.4.2023 si è trasferito presso il padre in La Loggia e Per_1 da allora convive stabilmente con lui avendo anche richiesto l'iscrizione nei registri anagrafici del medesimo Comune, pur frequentando liberamente l'abitazione materna. Con la madre vive stabilmente il figlio al quale nel frattempo è stata diagnosticata una grave forma di Per_2 schizofrenia che richiede assistenza continua;
è iscritto all'Università. Il figlio frequenta Per_3
l'università fuori sede (a Cuneo) ed entrambi i genitori la considerano questa una scelta obbligata, con conseguente necessità di dover sostenere le spese di vitto ed alloggio per il figlio.
Il Tribunale, inoltre, prende atto che le Parti hanno concordato che dal mese di febbraio 2024 nulla sarebbe stato reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Per_1 pertanto, aggiunge il Tribunale, ognuno dei due genitori sopporterà le spese ordinarie per il figlio quando lo ha con sé.
Tanto considerato, con riferimento ai figli e l'assegno posto a carico del padre deve Per_3 Per_2 essere rideterminato nella maggior somma di euro 750 per ciascun figlio, tenuto conto della disparità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, della residenza dei figli ( presso il padre, Per_1 presso la madre e fuori casa) dei tempi di permanenza dei figli con l'altro genitore;
Per_2 Per_3 delle maggiori e gravose necessità di cui è portatore Per_2
Si rigettano tutte le ulteriori e diverse domande formulate dalle parti perché superate dall'accordo raggiunto dalle parti stesse con riferimento al figlio che di affatto assorbe tutte le questioni Per_1 legate ai pregressi pagamenti effettuati dal padre per il figlio, ovvero perché infondate (in particolare, proprio alla luce della situazione economica delle parti, così come rappresentata, non vi sono ragioni per modificare la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie decise nel 2022 né per domandare alla convenuta un contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Le spese processuali sono compensate tenuto conto della natura delle domande e trattandosi di decisioni assunte nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza n. 4784/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in data
05.12.2022 così provvede:
Dà atto dell'accordo raggiunto fra le Parti relativo al mantenimento di per il quale in via Per_1 transattiva hanno concordato che dal mese di febbraio 2024 nulla sarebbe stato reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento e per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé.
Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 1500,00 (euro 750,00 per e euro 750 per , annualmente aggiornata Per_3 Per_2 secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento di e oltre il 70% delle Per_3 Per_2 spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Rigetta tutte le diverse ed ulteriori domande ed istanze.
Conferma nel resto.
Spese processuali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento