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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3836/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Angelo Canino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, Via Nazionale n. 233, presso lo studio dell'Avv. Crescenzo Perrina che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) In via principale, per i fatti ed i motivi di cui in
narrativa, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'intimazione di pagamento n.
03420229001079075000, notificata in data 18.06.2022, nonché dichiarare nulli e/o
1 illegittimi e/o inefficaci tutti gli atti antecedenti e presupposti, ivi compresi quelli non
conosciuti e non comunicati ovvero, segnatamente, l'avviso di addebito n.
33420120000721919000, l'avviso di addebito n. 33420120003950837000, l'avviso di
addebito n. 33420130000716844000, l'avviso di addebito n. 33420130003132117000,
l'avviso di addebito n. 33420140002646270000, l'avviso di addebito n.
33420140004768387000, l'avviso di addebito n. 33420150001253576000, l'avviso di
addebito n. 33420160001028945000, l'avviso di addebito n. 33420160003836737000,
l'avviso di addebito n. 33420160006245336000, l'avviso di addebito n.
33420170001619777000, l'avviso di addebito n. 33420170003326432000, l'avviso di
addebito n. 33420170003722789000, l'avviso di addebito n. 33420180000718872000,
l'avviso di addebito n. 33420180001651506000, l'avviso di addebito n.
33420180005197331000, l'avviso di addebito n. 33420190001919666000, l'avviso di
addebito n. 33420190004603326000, dichiarando, altresì, non dovute le somme pretese. 3)
Emettere, in ogni caso, qualsiasi altro provvedimento idoneo a fare conseguire al
ricorrente quanto dedotto e richiesto nel ricorso. 4) Con vittoria di spese, compensi
professionali, Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ex
art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o
l'improponibilità dell'opposizione per le ragioni evidenziate in premessa;
in ogni caso,
rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto ed in via più gradata, salvo
gravame, condannare comunque l'opponente a pagare all' tutte le somme che CP_1
risulteranno effettivamente dovute in corso di causa a titolo di contributi e di somme
aggiuntive. Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del presente giudizio …”.
Conclusioni di : “… 1. preliminarmente dichiarare Controparte_2
inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, con riguardo alle
contestazioni inerenti l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito, in quanto 2 tardiva per le ragioni innanzi esposte;
2. In subordine e nel merito dichiarare il difetto di
legittimazione passiva in capo all' o, in ogni caso, Controparte_2
l'assenza di responsabilità con riguardo a tutte le questioni inerenti la debenza del credito
e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
3. Rigettare, comunque, l'avversa
domanda per tutte le ragioni innanzi esposte o, in subordine, annullare l'intimazione di
pagamento limitatamente ai crediti che dovessero risultare effettivamente non dovuti e/o
prescritti;
4. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229001079075000, in riferimento agli avvisi di addebito nn.
33420120000721919000, 33420120003950837000, 33420130000716844000,
33420130003132117000, 33420140002646270000, 33420140004768387000,
33420150001253576000, 33420160001028945000, 33420160003836737000,
33420160006245336000, 33420170001619777000, 33420170003326432000,
33420170003722789000, 33420180000718872000, 33420180001651506000,
33420180005197331000, 33420190001919666000 e 33420190004603326000, afferenti a
CP_ crediti
La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente. 3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La domanda mostra margini di incertezza nelle conclusioni rassegnate, in cui pare chiedersi pronuncia relativa all'intera intimazione di pagamento, che comprende anche cartelle di pagamento non impugnate e non rientranti nella giurisdizione e competenza del
Giudice adito, dovendosi in ogni qualificare la stessa come diretta all'impugnazione dei
CP_ soli avvisi di addebito indicati.
3. L'azione è ammissibile con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, atteso che parte ricorrente fa valere una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica indicata, dovendosi in tal caso qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò posto, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)
in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva
4 dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto degli avvisi di addebito nn. 33420120000721919000, 33420120003950837000,
33420130000716844000, 33420130003132117000, 33420140002646270000,
33420140004768387000 e 33420150001253576000 sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che - rimanendo irrilevante ogni valutazione sull'avvenuta notifica -
l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito (avvenuta tra il 2012 ed il 26.10.2015), senza che sia stata provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale,
evidenziandosi che per l'intimazione di pagamento n. 03420179000037063000 indicata da non è allegata documentazione attestante la notifica. Controparte_2
Per l'avviso di addebito n. 33420160001028945000 il termine prescrizionale è egualmente decorso, atteso che la notifica è avvenuta il 13.5.2016, rimanendo irrilevante anche la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342019901205300000, che non comprende tale avviso di addebito.
CP_ In merito, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
4. Per gli avvisi di addebito nn. 33420160003836737000, 33420160006245336000,
33420170001619777000, 33420170003326432000, 33420180000718872000 e
CP_ 33420180005197331000 l' ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di 5 addebito ed il termine prescrizionale non è decorso, occorrendo considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
Per tali avvisi di addebito, dunque, la domanda deve rigettarsi.
5. Per l'avviso di addebito n. 33420170003722789000 non vi è prova della notifica e tuttavia, in riferimento alla possibilità di far valere la prescrizione maturata prima della conoscenza di tale avviso di addebito in assenza della dimostrazione della notifica, occorre evidenziare che l'avviso di addebito era riportato nella intimazione di pagamento n.
0342019901205300000, sicché il recupero del momento difensivo perduto a causa della mancata notifica e la possibilità di proposizione di opposizione nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 debbono considerarsi relativi alla data di notifica di tale intimazione di pagamento, con conseguente tardività della contestazione di credito,
divenuto irretrattabile (cfr. Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012),
nell'odierno giudizio.
Per il periodo successivo la prescrizione non è decorsa, occorrendo considerare, come detto, la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
6. Per gli avvisi di addebito nn. 33420180001651506000, 33420190001919666000 e
33420190004603326000, per i quali non è prospettabile l'intervenuta prescrizione del credito, non vi è prova della notifica e, tuttavia, non vi sono ulteriori contestazioni nel merito di parte ricorrente, sicché deve dirsi che, recuperato il momento difensivo perduto a causa della mancata notifica, il credito stesso rimane incontestato e sussistente.
7. Tuttavia, in ragione della mancata notifica degli avvisi di addebito indicati ai punti 5 e 6,
si configura vizio formale dell'intimazione di pagamento (portato in giudizio tempestivamente da parte ricorrente, atteso che il ricorso è stato depositato nel termine di
6 20 giorni ex art. 617 c.p.c.), sicché, anche per tali avvisi di addebito, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva.
8. L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120000721919000,
33420120003950837000, 33420130000716844000, 33420130003132117000,
33420140002646270000, 33420140004768387000, 33420150001253576000 e
33420160001028945000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1 e per gli avvisi di addebito nn. 33420170003722789000,
33420180001651506000, 33420190001919666000 e 33420190004603326000;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3836/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Angelo Canino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, Via Nazionale n. 233, presso lo studio dell'Avv. Crescenzo Perrina che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) In via principale, per i fatti ed i motivi di cui in
narrativa, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'intimazione di pagamento n.
03420229001079075000, notificata in data 18.06.2022, nonché dichiarare nulli e/o
1 illegittimi e/o inefficaci tutti gli atti antecedenti e presupposti, ivi compresi quelli non
conosciuti e non comunicati ovvero, segnatamente, l'avviso di addebito n.
33420120000721919000, l'avviso di addebito n. 33420120003950837000, l'avviso di
addebito n. 33420130000716844000, l'avviso di addebito n. 33420130003132117000,
l'avviso di addebito n. 33420140002646270000, l'avviso di addebito n.
33420140004768387000, l'avviso di addebito n. 33420150001253576000, l'avviso di
addebito n. 33420160001028945000, l'avviso di addebito n. 33420160003836737000,
l'avviso di addebito n. 33420160006245336000, l'avviso di addebito n.
33420170001619777000, l'avviso di addebito n. 33420170003326432000, l'avviso di
addebito n. 33420170003722789000, l'avviso di addebito n. 33420180000718872000,
l'avviso di addebito n. 33420180001651506000, l'avviso di addebito n.
33420180005197331000, l'avviso di addebito n. 33420190001919666000, l'avviso di
addebito n. 33420190004603326000, dichiarando, altresì, non dovute le somme pretese. 3)
Emettere, in ogni caso, qualsiasi altro provvedimento idoneo a fare conseguire al
ricorrente quanto dedotto e richiesto nel ricorso. 4) Con vittoria di spese, compensi
professionali, Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ex
art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o
l'improponibilità dell'opposizione per le ragioni evidenziate in premessa;
in ogni caso,
rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto ed in via più gradata, salvo
gravame, condannare comunque l'opponente a pagare all' tutte le somme che CP_1
risulteranno effettivamente dovute in corso di causa a titolo di contributi e di somme
aggiuntive. Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del presente giudizio …”.
Conclusioni di : “… 1. preliminarmente dichiarare Controparte_2
inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, con riguardo alle
contestazioni inerenti l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito, in quanto 2 tardiva per le ragioni innanzi esposte;
2. In subordine e nel merito dichiarare il difetto di
legittimazione passiva in capo all' o, in ogni caso, Controparte_2
l'assenza di responsabilità con riguardo a tutte le questioni inerenti la debenza del credito
e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
3. Rigettare, comunque, l'avversa
domanda per tutte le ragioni innanzi esposte o, in subordine, annullare l'intimazione di
pagamento limitatamente ai crediti che dovessero risultare effettivamente non dovuti e/o
prescritti;
4. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229001079075000, in riferimento agli avvisi di addebito nn.
33420120000721919000, 33420120003950837000, 33420130000716844000,
33420130003132117000, 33420140002646270000, 33420140004768387000,
33420150001253576000, 33420160001028945000, 33420160003836737000,
33420160006245336000, 33420170001619777000, 33420170003326432000,
33420170003722789000, 33420180000718872000, 33420180001651506000,
33420180005197331000, 33420190001919666000 e 33420190004603326000, afferenti a
CP_ crediti
La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente. 3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La domanda mostra margini di incertezza nelle conclusioni rassegnate, in cui pare chiedersi pronuncia relativa all'intera intimazione di pagamento, che comprende anche cartelle di pagamento non impugnate e non rientranti nella giurisdizione e competenza del
Giudice adito, dovendosi in ogni qualificare la stessa come diretta all'impugnazione dei
CP_ soli avvisi di addebito indicati.
3. L'azione è ammissibile con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, atteso che parte ricorrente fa valere una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica indicata, dovendosi in tal caso qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò posto, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)
in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva
4 dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto degli avvisi di addebito nn. 33420120000721919000, 33420120003950837000,
33420130000716844000, 33420130003132117000, 33420140002646270000,
33420140004768387000 e 33420150001253576000 sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che - rimanendo irrilevante ogni valutazione sull'avvenuta notifica -
l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito (avvenuta tra il 2012 ed il 26.10.2015), senza che sia stata provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale,
evidenziandosi che per l'intimazione di pagamento n. 03420179000037063000 indicata da non è allegata documentazione attestante la notifica. Controparte_2
Per l'avviso di addebito n. 33420160001028945000 il termine prescrizionale è egualmente decorso, atteso che la notifica è avvenuta il 13.5.2016, rimanendo irrilevante anche la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342019901205300000, che non comprende tale avviso di addebito.
CP_ In merito, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
4. Per gli avvisi di addebito nn. 33420160003836737000, 33420160006245336000,
33420170001619777000, 33420170003326432000, 33420180000718872000 e
CP_ 33420180005197331000 l' ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di 5 addebito ed il termine prescrizionale non è decorso, occorrendo considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
Per tali avvisi di addebito, dunque, la domanda deve rigettarsi.
5. Per l'avviso di addebito n. 33420170003722789000 non vi è prova della notifica e tuttavia, in riferimento alla possibilità di far valere la prescrizione maturata prima della conoscenza di tale avviso di addebito in assenza della dimostrazione della notifica, occorre evidenziare che l'avviso di addebito era riportato nella intimazione di pagamento n.
0342019901205300000, sicché il recupero del momento difensivo perduto a causa della mancata notifica e la possibilità di proposizione di opposizione nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 debbono considerarsi relativi alla data di notifica di tale intimazione di pagamento, con conseguente tardività della contestazione di credito,
divenuto irretrattabile (cfr. Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012),
nell'odierno giudizio.
Per il periodo successivo la prescrizione non è decorsa, occorrendo considerare, come detto, la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
6. Per gli avvisi di addebito nn. 33420180001651506000, 33420190001919666000 e
33420190004603326000, per i quali non è prospettabile l'intervenuta prescrizione del credito, non vi è prova della notifica e, tuttavia, non vi sono ulteriori contestazioni nel merito di parte ricorrente, sicché deve dirsi che, recuperato il momento difensivo perduto a causa della mancata notifica, il credito stesso rimane incontestato e sussistente.
7. Tuttavia, in ragione della mancata notifica degli avvisi di addebito indicati ai punti 5 e 6,
si configura vizio formale dell'intimazione di pagamento (portato in giudizio tempestivamente da parte ricorrente, atteso che il ricorso è stato depositato nel termine di
6 20 giorni ex art. 617 c.p.c.), sicché, anche per tali avvisi di addebito, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva.
8. L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120000721919000,
33420120003950837000, 33420130000716844000, 33420130003132117000,
33420140002646270000, 33420140004768387000, 33420150001253576000 e
33420160001028945000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1 e per gli avvisi di addebito nn. 33420170003722789000,
33420180001651506000, 33420190001919666000 e 33420190004603326000;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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