TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13341/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13341/2022 promossa da:
(C.F. ), in qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5
e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Della Monaca ed elettivamente Parte_6 do lo studio legale del suo procuratore in Roma, via Cattaro n.12, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
(C.F. ) CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei propri procuratori procuratore in Milano, via Largo Augusto n.3, come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità procuratrice Parte_1 speciale di (figlia di ), figlia di ), Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_4
(figlio di ), (figlio di ), (sorella di Parte_4 Parte_4 Parte_4 Parte_4 Parte_5 Pt_4
d ), conv i
[...] Parte_6 Parte_4 Controparte_3 proprietario della vettura Audi Q2 (tg. FF777YA), quale conducente, e CP_2 Controparte_1 quale compagnia assicurativa della predetta ne di ottenere il risar
[...] patrimoniali e non, derivanti dalla perdita del congiunto , deceduto a causa del sinistro Parte_4 stradale occorso a Milano in data 18.12.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 18.12.2020, il sig. si trovava Parte_4 ad attraversare la via E. Forlanini all'altezza del civico n.59 in Milano, quand ntemente investito dalla vettura Audi Q2 (tg. FF777YA) condotta al momento del sinistro da il CP_2 quale procedeva a velocità superiore al limite consentito;
che, a causa delle gravi ni riportate nell'occorso sinistro, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Niguarda Parte_4 di Milano, ove decedeva lo ste he sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale del Comune di Milano, la quale procedeva ad effettuare gli accertamenti e i rilievi di rito;
che a carico di veniva instaurato il procedimento penale R.G.N.R. 36571/2020; che, in via stragiudiziale, CP_2 non corrispondeva alcuna somma ai congiunti del sig. Controparte_1 Parte_4 ritenendo insussistente la responsabilità del signor ella causazione del sinistro. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad p
[...]
, in quanto le procure speciali prodotte in giudizio sono state conferite in Parte_1 Romania in assenza di un'autorità legittimata all'autenticazione dei soggetti e delle loro sottoscrizioni.
Sempre in via preliminare, i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dei prossimi congiunti del de cuius , in quanto gli attori non hanno allegato alcuna documentazione Parte_4 idonea a dimostrare la assunta qualifica di prossimi congiunti. Nel merito i convenuti contestavano l'an debeatur eccependo la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro – Pt_4 responsabilità peraltro accertata dal c.t.p.m. ing. nell'ambito del procedimento penale – Per_1 per essersi immesso improvvisamente e repentin a strada ad alta percorrenza, omettendo di verificare il sopraggiungere di veicoli e indossando abiti scuri. In via subordinata, i convenuti contestavano il quantum debeatur.
All'udienza del 20.12.2022, constatata la regolarità della notificazione nei confronti del convenuto questo Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini di cui Controparte_3 all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 19.04.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza dell'11.09.2023 il G.O.P. dott. Dulcetta nominava quale interprete Persona_2
alla successiva udienza celebrata dal G.O.P. in data 18.09.2024, si presen
[...] Parte_1
qualificandosi come interprete di lingua rumena alla presenza dell'avv. Federica Vaglio per
[...] parte attrice;
non compariva l'interprete Persona_2
All'esito dell'udienza del 04.12.2023, alla presenza dell'avv. Luisa Morello per parte attrice, il G.O.P., dott.ssa Dulcetta, dava atto ex officio (in assenza di alcuna segnalazione da parte del difensore di parte
2 attrice) che l'interprete che aveva prestato il giuramento era in realtà la medesima parte processuale, sig.ra , procuratrice speciale dei prossimi congiunti del de cuius, e pertanto ne Parte_1 rileva il ruolo di interprete e dichiarava nulla l'escussione dei testi sentiti alle udienze del 18.09.2023 e del 04.12.2023.
Alla successiva udienza del 21.12.2023, dopo aver chiesto chiarimenti in merito a quanto accaduto, questo giudice nominava una nuova interprete e rinviava per sentire nuovamente i testi.
Con Ordinanza del 14.03.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024. All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, con Ordinanza del 18.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 20.04.2023 e del 14.03.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla carenza di potere in capo alla procuratrice speciale stante l'invalidità delle Parte_1 procure speciali rilasciate, si rileva quanto segue.
Nei propri atti difensivi i convenuti sostengono che le procure speciali prodotte in giudizio da parte attrice, di cui ai documenti nn. 1-3, sarebbero state conferite in Romania senza la presenza di alcuna autorità legittimata alla necessaria autenticazione sia dei soggetti che delle loro sottoscrizioni (v. comparsa di costituzione, pag. 3 ss.).
In tema di procura rilasciata all'estero, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, ancorché proveniente dall'estero, la procura dovrà risultare sottoscritta in presenza del soggetto che autentica la sottoscrizione, il quale dovrà avere identificato la persona del sottoscrittore, ritenuti questi elementi
“minimi necessari” per potersi riconoscere in Italia il documento proveniente dall'estero; in particolare, la Corte ha affermato: “È nulla la procura rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata allorquando dall'autenticazione non emerga chiaramente che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore” (cfr. Cass. Civ. sent. 02/07/2019 n. 17713).
Alla luce dei principii giurisprudenziali sopra esposti, ciò che rileva, al fine di poter riconoscere nel territorio dello Stato la validità di una procura rilasciata all'estero, attiene alle modalità complessive che regolano la sua creazione e se queste siano sufficienti ad ammettere una sostanziale equivalenza funzionale tra il documento prodotto e quello nazionale richiesto.
Ebbene, giova rilevare che nel caso di specie le procure speciali rilasciate dagli attori alla sig.ra
– prodotte da parte attrice sub doc. 1-3 – rispettano i requisiti necessari per la Parte_1 loro validità anche nel territorio dello Stato, in quanto sono state redatte da un Pubblico Notaio rogante in Romania, il quale ha accertato l'identità dei sottoscrittori, e sono state legalizzate con apposita Apostille nel rispetto dei principi di cui Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, alla quale la Romania ha inteso aderire sin dal 2000.
Deve dunque dichiararsi la valida instaurazione del rapporto processuale tra le parti in causa.
3 4. Ciò posto, la domanda formulata da parte attrice non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che saranno di seguito esposte.
4.1. Innanzi tutto, con riguardo all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva proposta dall'assicurazione convenuta nei confronti degli attori, deve ritenersi che la stessa è invero qualificabile in termini di carenza di titolarità del diritto dal lato attivo, eccezione che attiene al merito della lite.
Sul punto è opportuno premettere che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. […] il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte, avendo le parti attrici affermato di agire in quanto figli e fratelli del defunto , non si reputa sussistere alcuna carenza inerente all'allegazione Parte_4 di voler agire in qualità di parenti del defunto per ottenere il risarcimento del danno da perdita del parentale, sì che non si pone un tema di legittimazione ad agire, bensì di effettiva titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la quale, nella specie, non risulta effettivamente provata.
Ed infatti, alla luce della documentazione in atti e del complessivo compendio probatorio, questo Giudice ritiene che parte attrice non abbia dato prova dell'effettiva esistenza di un rapporto di parentela tra gli attori e il de cuius, . Parte_4
A sostegno dell'esistenza di tale relazione di parentela tra e Parte_2 Parte_3 (qualificatesi quali figlie nell'atto di citazione) e il de cuius p Parte_4 giudizio i documenti nn. 5 e 6, dai quali, però, si evince solo il nome della madre e non anche quello del padre, nonché una relazione tecnica biologica di cui ai documenti nn. 16 e 17 che, tuttavia, costituisce una mera allegazione difensiva e non ha efficacia probatoria ai fini della decisione da assumere;
dunque, la predetta documentazione è insufficiente a provare l'esistenza del rapporto di parentela tra e e il de cuius . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Inoltre, giova altresì precisare che con riguardo alla sig.ra come allegato dalla stessa Parte_2 parte attrice mediante la produzione in giudizio del documento n.15, la medesima non è mai stata riconosciuta quale figlia dal sig. e, pertanto, l'onere della prova relativo alla sussistenza Parte_4 della relazione parentale incombente sulla medesima è ancora più stringente.
Anche per quanto riguarda nato nel 1988 e nato nel 1991 (i quali assumono Parte_4 Parte_4 la qualifica di figli del de cuius nell'atto di citazione) parte attrice ha prodotto i documenti nn. 7 e 8 i quali, tuttavia, risultano incompleti in quanto non vi è indicata la data di nascita del presunto padre e, dunque, non si può ritenere che si tratti del de cuius, considerata anche l'analogia tra i Parte_4 nomi.
Quanto, infine, ai sig.ri e (qualificati, rispettivamente, sorella e fratello della Parte_5 Parte_6 vittima), nella docume o .
9-11 non è ivi specificato alcun riferimento al rapporto di parentela tra questi ultimi e il de cuius, sì che anche in tal caso non può ritenersi provato in causa il legame di parentela dedotto da parte attrice.
4 Giova inoltre rilevare che, in ogni caso, tutta la documentazione versata in atti da parte attrice di cui sopra (v. docc. 4-11, fasc. att.) – fortemente contestata da parte convenuta – non sarebbe stata, in ogni caso, utilizzabile in quanto è stata tradotta dalla sig.ra , che è parte Parte_1 processuale nel presente giudizio avendo agito in qualità di procuratrice speciale e, dunque, i predetti documenti sono equiparabili a mere allegazioni di parte;
pertanto, non possono assumere alcuna efficacia probatoria.
Né all'uopo può soccorrere la prova orale assunta da questo Giudice all'udienza del 14.03.2024 per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Preliminarmente, quanto al teste il medesimo è inattendibile in quanto si è più volte Tes_1 contraddetto nel corso dell'escussione testimoniale.
In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente “per categoria” (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare in rapporto, appunto, a “categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Ebbene, il teste ha dichiarato: “andavo a casa di ogni tanto, lei vive a circa 300 metri da Tes_1 Pt_2 dove vivo io;
vedev mio cugino, quasi tutti i gio in una casa vicino alla mia;
mangiamo Pt_4 sempre insieme da quando eravamo piccoli e anche dopo che è morto il padre” (v. verbale d'udienza del 14.03.2024).
Dalla predetta dichiarazione si evince che il teste vive in Romania e, infatti, il medesimo ha altresì dichiarato di aver assistito ad alcune telefonate tra il sig. e il de cuius: “sì, qualche volta Parte_4 davanti a me ha chiamato il figlio, parlavano di lavoro, salute, facevano chiamate normali che duravano circa Pt_4 5-6 minuti;
i istito solo a chiamate tra questo cugino e suo padre;
mio cugino ascoltava ma nello stesso tempo raccontava, parlava di cose di salute, lavoro, come si svolgeva la vita” (v. verbale udienza del 14.03.2024).
Successivamente, invece, il teste ha dichiarato di vivere in Inghilterra sin dall'anno 2017: “[…] adesso vivo in Inghilterra da sette anni, circa dal 2017, anche stamattina dovevo lavorare in Inghilterra. Io mi sono trasferito in Inghilterra nel 2017; all'inizio ritornavo in Romania ad agosto ogni anno;
dal 2021 sono in Romania perché mia moglie si è operata di tumore, adesso dall'08 di novembre 2023 sono rientrato in Inghilterra, vicino Manchester” (v. verbale udienza del 14.03.2024).
Inoltre, le dichiarazioni del teste risultano confusionarie e contraddittorie anche per Tes_1 quanto concerne l'indicazione dei r rentela tra gli attori in quanto, in un primo momento, il teste dichiara che l'attore è il fratello della persona deceduta , Parte_6 Parte_4 confermando l'allegazione di entre successivamente dichiara che Parte_6 invece il fratello dei suoi cugini (a.d.r. “è sicuro che l'altro fratello/sorella dei suoi cugini si chiama ”, il Pt_6 teste dichiara: “si sono sicuro”).
5 Il predetto teste ha inoltre dichiarato che l'attrice vive vicino a casa sua (v. verbale Parte_2 udienza del 14.03.2024: “anche , la figlia;
andavo a casa di ogni tanto, lei vive a circa 300 metri Pt_2 Pt_2 da dove vivo io”) e, poi, ha invece dichiarato “ adesso è in Germania, io vivo in Inghilterra”. Pt_2
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal teste , anche queste sono risultate Testimone_2 contraddittorie in quanto il medesimo ha, in un pr dichiarato di non conoscere la procuratrice speciale e di non averla mai vista e, successivamente, ha Parte_1 ammesso di essersi pagnato dalla medesima (v. verbale udienza del 14.03.2024: “Sono e mi chiamo , nato a [...], il [...], residente a [...], Galati, non ha Testimone_2 occupazione, prendo un aiuto soci ora perché so che è la sorella di Parte_1 Pt_4 lo so che è sua sorella, non l'ho mai conosciuta di persona”. Il Giudice fa presente al teste che la signora
[...]
era presente all'udienza del 18.09.2023, come da verbale d'udienza, e alla medesima udienza Pt_1 era presente anche il teste. Il teste dichiara: “non so come è fatta questa signora, non l'ho mai vista;
so che è la sorella di . “con chi è venuto in udienza?”, il teste dichiara: “con questa signora”). Pt_4 CP_4
Ebbene, alla luce delle innumerevoli contraddizioni sopra rilevate nelle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi all'udienza del 14.03.2024, questo Giudice ritiene che le predette dichiarazioni non possano ritenersi affatto attendibili e, pertanto, alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Ne consegue che, allo stato degli atti, dal complessivo compendio probatorio non vi è prova del legame di parentela tra gli attori e il de cuius in quanto la documentazione prodotta non è sufficiente a tale scopo e la prova orale che avrebbe potuto soccorrere non fornisce alcun elemento probatorio per le ragioni sopra esposte;
per tale ragione la domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento in difetto di assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima incombente secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c..
4.2. Deve in ogni caso rilevarsi che, quand'anche parte attrice avesse provato la titolarità del diritto dal lato attivo e, dunque, la relazione parentale tra gli attori ed il de cuius, dal complessivo compendio probatorio si evince una colpa esclusiva del pedone deceduto nella Parte_4 causazione del sinistro occorso in data 18.12.2020.
In ordine alla valutazione giudiziale della fattispecie in esame, sotto il profilo civilistico, deve rilevarsi che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Come efficacemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 24472 del 2014, est. Rossetti;
conf. da Cass. civ. 2173/2016 e Cass. civ. 2241/2019), il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo. La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, infatti, che “La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone […], pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente” (cfr. Cass. civ. 9278/2017, Pres. Travaglino) e “In tema di investimento di pedone, il comportamento di quest'ultimo è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l'incidente” (cfr. Cass. civ. 12721/2015) e, da ultimo, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa
6 posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. 9856/2022).
Declinando tali principii alla fattispecie deve rilevarsi che la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c. risulta nella specie superata dall'accertata CP_2 colpa esclusiva del pedone . Parte_4
Quanto alle fonti di prova, deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, in primo luogo alla stregua della relazione di incidente stradale in atti redatta dalla Polizia Locale di Milano (v. doc. 4, fasc. conv.), intervenuti sul luogo del sinistro ove sono confluite le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal conducente il quale ha dichiarato: “A bordo dell'autovettura Audi, tg. CP_2 FF777JA, proveniente da Segrate perc orlanini in direzione Viale Corsica. Giunto in prossimità del palo luce numero 59, improvvisamente si parava davanti al mio veicolo un pedone che attraversava la carreggiata di Viale Forlanini da sinistra verso destra rispetto al mio senso di marcia. Data la repentinità dell'evento non avevo modo di evitare di urtarlo facendolo rovinare al suolo. Immediatamente mi fermavo e prestavo soccorso. Preciso che sulla mia sinistra vi era un'autovettura tipo SUV che mi copriva la visuale, pertanto, mi era impossibile vedere il pedone, preciso inoltre che mi trovavo sulla corsia centrale” (v. doc. 4, fasc. conv.).
Nel predetto verbale di incidente gli agenti accertavano inoltre che la strada nella quale si è verificato il sinistro era una strada extraurbana, che il fatto si è verificato in presenza di pioggia in atto e con scarsa illuminazione stante il buio in una sera di dicembre dell'anno 2020.
Gli agenti hanno accertato inoltre che il pedone era vestito con abiti scuri e attraversava la strada extraurbana al di fuori delle strisce di attraversamento pedonale (v. doc. 5, fasc. att.): nella comunicazione di reato alla Procura della Repubblica, gli agenti davano infatti atto che “Il veicolo A (Audi Q2) alla cui guida vi era il conducente NO proveniente dalla periferia percorreva la corsia CP_2 centrale di Viale Forlanini in Milano direzione centro città, la cui carreggiata è disposta a senso unico di marcia con tre corsie di percorrenza. Giunto in prossimità del palo luce n. 59 della suddetta via lo stesso investiva con la sua parte anteriore frontale una persona che si trovava al centro della carreggiata, l'incidente causava lo sfondamento del parabrezza e una forte ammaccatura della parte anteriore. Dopo l'urto la persona veniva catapultata a circa 20 metri dal presunto punto d'investimento che veniva rilevato al centro della corsia di percorrenza del veicolo A. Giova precisare che la strada ove si sono verificati i fatti è strada comunale extraurbana, e come segnaletica presente ha come limite i 50 Km/h” (v. doc. 5, fasc. att.).
Tale ricostruzione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Testimone_3 all'udienza del giorno 18.09.2023, laddove il predetto teste, con dichiarazioni immuni da vizi logici e assistite da attendibilità, ha dichiarato: “confermo di avere visto il NO attraversare la strada Parte_4 indicata dallo spartitraffico verso il marciapiede di destra rispetto al nostro veicolo, lo stesso indossava abiti scuri non chiari. Ricordo che era il crepuscolo e non era tanto illuminato. Ricordo che ho visto molto bene la scena perché ero seduto nella parte centrale del sedile posteriore e stavo guardando avanti, soffro di mal d'auto, e ricordo che il pedone l'ho visto solamente alla fine in quanto era coperto da un'altra auto che si trovava sulla corsia di sinistra mentre noi eravamo al centro, e la predetta auto era leggermente avanti a noi e lo aveva appena schivato” (v. verbale d'udienza del 18.09.2023).
Né gli agenti hanno rilevato tracce di frenata o di scarrocciamento sul suolo (v. doc. 3, fasc. att.) che, dunque, depongono nel senso della repentinità dell'attraversamento da parte del pedone che ha reso
7 imprevedibile la presenza del pedone al centro della carreggiata e conseguentemente inesigibile un'imminente frenata.
Tra le fonti di prova deve aversi riguardo anche agli accertamenti compiuti dal c.t.p.m. nel corso del procedimento penale (v. doc. 6, fasc. conv.), affidati all'ing. , consulenza Controparte_5 utilizzabile nel presente giudizio a fronte delle convergenti emer to conto che la stessa risulta suffragata da accertamenti specifici, corredata da argomentazioni di indubbio valore scientifico nonché congruamente motivata con valutazioni del tutto immuni da vizi logici e, dunque, ben può essere posta a base del presente giudizio, pur nella consapevolezza della autonomia tra giudizio civile e giudizio penale.
Al riguardo giova infatti rammentare che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, potendosi, quindi, avvalere, ai fini della decisione, anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr. ex multis Cass. civ. 15714/2010; Cass. civ. 5440/2010; Cass. civ. 12422/2000; Cass. civ. 260/2004 e, da ultimo, sul tema dell'ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile si veda Cass. civ. 8459/2020).
Ebbene il c.t.p.m., all'esito di un'ampia ed articolata consulenza, ha così concluso gli accertamenti compiuti: “Noti gli sviluppi dei calcoli e dei movimenti degli attori del sinistro, considerate le possibilità di reciproco avvistamento, la tipologia dei danni subiti, gli elementi tecnici emersi consentono di porre in evidenza le cause che hanno portato al verificarsi del sinistro in oggetto;
in considerazione di tutto quanto sopra esposto, la causa dell'incidente, a parere tecnico dello scrivente consulente del P.M., è da ricondursi essenzialmente alla condotta dello stesso pedone,
In relazione alla condotta dello stesso pedone, quest'ultimo decideva incredibilmente di Parte_4 Parte_4 ttraversamento della carreggiata da sinistra – fascia laterale con elementi provvisori di definizione del margine sinistro – verso destra, ovvero dal margine sinistro della carreggiata stradale in direzione del marciapiede laterale presente sul lato opposto di un'arteria principale a più corsie di marcia. L'azione di attraversamento trasversale, poi, delle corsie della carreggiata (il pedone è riuscito a raggiungere la seconda corsia di marcia prima di essere travolto), in orario serale, sotto un cavalcavia di una strada di scorrimento, anche se in presenza di illuminazione pubblica stradale, non trova alcuna giustificazione;
oltretutto, tale condotta, ha posto gravemente a rischio l'incolumità dello stesso pedone e degli automobilisti in transito, che si sono trovati di fronte ad un ostacolo certamente non prevedibile. Infatti, le condizioni di contesto dell'arteria stradale classificata quale strada comunale extraurbana – in relazione alle velocità medie di percorrenza dei veicoli comunque elevate – avrebbero dovuto far rendere evidente a quest'ultimo quanto più sopra espresso, circa il fatto che i conducenti dei veicoli che circolavano sul tratto stradale non avrebbero potuto prevedere o avvistare tale presenza sulla carreggiata e, di conseguenza, stante la velocità di marcia tenuta, in relazione al tratto privo di intersezioni, avrebbero potuto non riuscire ad evitare l'investimento” (v. doc. 6, fasc. conv.).
Con riguardo, invece, alla condotta del convenuto il c.t.p.m. ha accertato che “quest'ultimo CP_2 procedeva lungo un tratto viario rettilineo, in orario serale una velocità di percorrenza sostanzialmente attestata attorno ai limiti previsti lungo il tratto viario. Sulla base della documentazione in atti e dei calcoli effettuati, è stato verificato che il tempo impiegato dal pedone per percorrere lo spazio dall'inizio dell'attraversamento Parte_4 delle corsie di marcia fino alla corsia centrale della carreggiata percorsa dell'automobilista, fino al punto d'urto, è pari a circa 2,5 secondi e all'automobilista ne sarebbero occorsi 3 circa per l'arresto. Come ampiamente evidenziato, tale tempo non ha quindi consentito al conducente dell'autovettura di impostare una manovra difensiva efficace per evitare l'evento, in relazione sia alle condizioni di contesto, sia all'effettiva imprevedibilità dell'attraversamento del pedone su un'asse viario di scorrimento a più corsie di marcia. Le considerazioni sopra esposte sono desumibili dall'esame dei grafici e
8 delle tabelle allegati, nonché sono dimostrate dall'analisi della documentazione fotografica e dai calcoli analitici della meccanica del sinistro, riportati nel corpo della presente” (v. doc. 6, fasc. conv.).
Tali risultanze sono state peraltro condivise dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Milano che ha accolto la richiesta di archiviazione (v. doc. 7, fasc. conv.) con decreto del 20.10.2021 (v. doc. 8, fasc. conv.).
Orbene, declinando i predetti rammentati principii giurisprudenziali in punto di responsabilità, ritiene il Tribunale che, stante la convergenza delle risultanze come sopra evidenziate, nel caso di specie risulta provato che il comportamento colposo tenuto dal de cuius assurge a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, assumendo, pertanto, efficienza causale idonea a superare la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c..
Nella specie, infatti, deve ritenersi che il comportamento colposo del pedone, sotto il profilo eziologico, assume rilevanza causale autonoma nella produzione del sinistro, tenuto conto di una serie di elementi fattuali dai quali si evince il carattere determinante della condotta colposa: è invero emerso, in primo luogo, che il signor stesse attraversando una strada extraurbana Parte_4 procedendo mediante verosimile scava la barriera stradale composta da moduli di plastica bianchi e rossi aventi altezza di 80 cm, in orario notturno, con pioggia in atti e al di fuori di strisce pedonali, con abiti scuri e sotto effetto di sostanze alcoliche nel sangue pari a 2,62 g/l e, nonostante ben potesse verosimilmente avvistare il veicolo sopraggiungente, decideva di attraversare la carreggiata ponendosi in una situazione di estremo pericolo.
Né può ritenersi “ostacolo prevedibile” la circostanza che un pedone, su strada extraurbana, di notte con pioggia e con abiti scuri, ponesse in essere un attraversamento della carreggiata, al di fuori delle strisce nella consapevolezza – che compete ad ogni diligente utente della strada – di non essere avvistabile da eventuali veicoli sopraggiungenti stante l'assenza di illuminazione artificiale.
Spettava del resto al de cuius avvistare il sopraggiungere di veicoli e dunque porre in essere quelle diligenti condotte che ben avrebbe potuto evitare di porsi in una condizione di estremo pericolo.
Deve, dunque, ritenersi provata in giudizio l'imprevedibilità dell'evento e la sua inevitabilità considerato per l'appunto che, quanto alla prevedibilità dell'evento, è risultata acclarata la ridotta visibilità del pedone da parte del conducente, compromessa dall'orario notturno, dal vestiario scuro, dall'illuminazione insufficiente e dalla pioggia in atto e, quanto all'evitabilità dell'evento, che, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e della condotta di guida del conducente alcuna CP_2 condotta alternativa avrebbe potuto tenere il predetto convenuto al fine di evitare l'evento lesivo.
Pertanto, tenuto conto della condotta del tutto anomala ed eccezionale del pedone e l'adozione da parte del convenuto di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso CP_2 concreto, deve ritenersi che la condotta colposa del de cuius abbia assunto rilevanza del tutto assorbente sotto il profilo eziologico nella verificazione del sinistro di causa.
La domanda formulata da parte attrice nei confronti di e Controparte_3 CP_2 [...]
deve dunque essere integralmente rigettata. Controparte_1
5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche e di fatto trattate con riconoscimento dell'importo richiesto da parte convenuta con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c..
9 6. Ritiene, infine, l'intestato Tribunale che il comportamento processuale tenuto da parte attrice assuma rilevanza ai fini dell'applicabilità del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., dal quale, come chiarito ripetutamente dalla Suprema Corte, anche a sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. un., 9912/2018), deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno di controparte, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, prova del danno che, invece, è indispensabile per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., tant'è che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. è stata ritenuta connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. 11 febbraio 2014 n. 3003), trovando il suo fondamento in quell'abuso del processo che, anche nel caso in cui non abbia cagionato danni alla controparte, ha comunque generato un pregiudizio al sistema processuale (in questi termini, da ultimo, Cass. civ. 7901/2018).
Orbene, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, esige dunque, pur sempre, sul piano soggettivo, la sussistenza e l'apprezzamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente che può ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella violazione del grado minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) che consente, dunque, di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la considerazione che parte attrice abbia agito nella formulazione della domanda nei confronti delle parti convenute sulla scorta di argomenti che non sono stati supportati da idonea documentazione con riguardo all'effettiva relazione parentale con il de cuius e all'effettiva dinamica del sinistro anche alla luce degli accertamenti peritali svolti nel giudizio penale e che non hanno trovato riscontro alcuno nel complessivo compendio probatorio, induce a ritenere il comportamento processuale di parte attrice connotato quanto meno da colpa grave, avendo la stessa omesso di osservare la diligenza richiesta nella verificazione dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale, diligenza che avrebbe consentito di avvedersi della infondatezza della propria pretesa e, dunque, dell'imprudente esercizio dell'azione (cfr. Cass. civ. 327 del 2010).
Alla luce delle superiori considerazioni, la somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, avuto riguardo al ravvisato elemento soggettivo e tenuto conto della durata del giudizio, è quella di un terzo dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori.
Parte attrice deve, dunque, essere condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. a pagare la somma di Euro 7.129,00 a favore di parte convenuta.
7. Alla luce di quanto sopra risulta doveroso, a parere di questo Giudice, anche in forza del disposto normativo di cui all'art. 331, comma IV, c.p.p., disporre la trasmissione di copia integrale della presente sentenza, del verbale d'udienza del 18.09.2023, del verbale d'udienza del 04.12.2023 e del verbale d'udienza del 14.03.2024 alla Procura della Repubblica competente per territorio, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione
10 penale per quanto di competenza avuto riguardo alle testimonianze dei testi e Tes_1 Tes_2
all'udienza del 14.03.2024 e al comportamento tenuto dalle parti e dai predetti testi anche
[...] alle udienze celebrate in data 18.09.2023 e in data 04.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da , in qualità di procuratrice speciale di Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5 Pt_6
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
- condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute e Controparte_1 CP_2 le spese processuali che sono liquidate in Euro 21.387,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. , in qualità di procuratrice Parte_1 speciale di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5
a pagare a favore delle parti convenute la complessiva somma di Euro Parte_6 7.129,00 per lite temeraria;
- dispone la trasmissione di copia integrale della presente sentenza, del verbale d'udienza del 18.09.2023, del verbale d'udienza del 04.12.2023 e del verbale d'udienza del 14.03.2024 alla Procura presso il Tribunale di Milano per tutti gli accertamenti, valutazioni e Parte_7 conseguenti determinazioni di competenza.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13341/2022 promossa da:
(C.F. ), in qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5
e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Della Monaca ed elettivamente Parte_6 do lo studio legale del suo procuratore in Roma, via Cattaro n.12, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
(C.F. ) CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei propri procuratori procuratore in Milano, via Largo Augusto n.3, come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità procuratrice Parte_1 speciale di (figlia di ), figlia di ), Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_4
(figlio di ), (figlio di ), (sorella di Parte_4 Parte_4 Parte_4 Parte_4 Parte_5 Pt_4
d ), conv i
[...] Parte_6 Parte_4 Controparte_3 proprietario della vettura Audi Q2 (tg. FF777YA), quale conducente, e CP_2 Controparte_1 quale compagnia assicurativa della predetta ne di ottenere il risar
[...] patrimoniali e non, derivanti dalla perdita del congiunto , deceduto a causa del sinistro Parte_4 stradale occorso a Milano in data 18.12.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 18.12.2020, il sig. si trovava Parte_4 ad attraversare la via E. Forlanini all'altezza del civico n.59 in Milano, quand ntemente investito dalla vettura Audi Q2 (tg. FF777YA) condotta al momento del sinistro da il CP_2 quale procedeva a velocità superiore al limite consentito;
che, a causa delle gravi ni riportate nell'occorso sinistro, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Niguarda Parte_4 di Milano, ove decedeva lo ste he sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale del Comune di Milano, la quale procedeva ad effettuare gli accertamenti e i rilievi di rito;
che a carico di veniva instaurato il procedimento penale R.G.N.R. 36571/2020; che, in via stragiudiziale, CP_2 non corrispondeva alcuna somma ai congiunti del sig. Controparte_1 Parte_4 ritenendo insussistente la responsabilità del signor ella causazione del sinistro. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad p
[...]
, in quanto le procure speciali prodotte in giudizio sono state conferite in Parte_1 Romania in assenza di un'autorità legittimata all'autenticazione dei soggetti e delle loro sottoscrizioni.
Sempre in via preliminare, i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dei prossimi congiunti del de cuius , in quanto gli attori non hanno allegato alcuna documentazione Parte_4 idonea a dimostrare la assunta qualifica di prossimi congiunti. Nel merito i convenuti contestavano l'an debeatur eccependo la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro – Pt_4 responsabilità peraltro accertata dal c.t.p.m. ing. nell'ambito del procedimento penale – Per_1 per essersi immesso improvvisamente e repentin a strada ad alta percorrenza, omettendo di verificare il sopraggiungere di veicoli e indossando abiti scuri. In via subordinata, i convenuti contestavano il quantum debeatur.
All'udienza del 20.12.2022, constatata la regolarità della notificazione nei confronti del convenuto questo Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini di cui Controparte_3 all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 19.04.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza dell'11.09.2023 il G.O.P. dott. Dulcetta nominava quale interprete Persona_2
alla successiva udienza celebrata dal G.O.P. in data 18.09.2024, si presen
[...] Parte_1
qualificandosi come interprete di lingua rumena alla presenza dell'avv. Federica Vaglio per
[...] parte attrice;
non compariva l'interprete Persona_2
All'esito dell'udienza del 04.12.2023, alla presenza dell'avv. Luisa Morello per parte attrice, il G.O.P., dott.ssa Dulcetta, dava atto ex officio (in assenza di alcuna segnalazione da parte del difensore di parte
2 attrice) che l'interprete che aveva prestato il giuramento era in realtà la medesima parte processuale, sig.ra , procuratrice speciale dei prossimi congiunti del de cuius, e pertanto ne Parte_1 rileva il ruolo di interprete e dichiarava nulla l'escussione dei testi sentiti alle udienze del 18.09.2023 e del 04.12.2023.
Alla successiva udienza del 21.12.2023, dopo aver chiesto chiarimenti in merito a quanto accaduto, questo giudice nominava una nuova interprete e rinviava per sentire nuovamente i testi.
Con Ordinanza del 14.03.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024. All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, con Ordinanza del 18.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 20.04.2023 e del 14.03.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla carenza di potere in capo alla procuratrice speciale stante l'invalidità delle Parte_1 procure speciali rilasciate, si rileva quanto segue.
Nei propri atti difensivi i convenuti sostengono che le procure speciali prodotte in giudizio da parte attrice, di cui ai documenti nn. 1-3, sarebbero state conferite in Romania senza la presenza di alcuna autorità legittimata alla necessaria autenticazione sia dei soggetti che delle loro sottoscrizioni (v. comparsa di costituzione, pag. 3 ss.).
In tema di procura rilasciata all'estero, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, ancorché proveniente dall'estero, la procura dovrà risultare sottoscritta in presenza del soggetto che autentica la sottoscrizione, il quale dovrà avere identificato la persona del sottoscrittore, ritenuti questi elementi
“minimi necessari” per potersi riconoscere in Italia il documento proveniente dall'estero; in particolare, la Corte ha affermato: “È nulla la procura rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata allorquando dall'autenticazione non emerga chiaramente che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore” (cfr. Cass. Civ. sent. 02/07/2019 n. 17713).
Alla luce dei principii giurisprudenziali sopra esposti, ciò che rileva, al fine di poter riconoscere nel territorio dello Stato la validità di una procura rilasciata all'estero, attiene alle modalità complessive che regolano la sua creazione e se queste siano sufficienti ad ammettere una sostanziale equivalenza funzionale tra il documento prodotto e quello nazionale richiesto.
Ebbene, giova rilevare che nel caso di specie le procure speciali rilasciate dagli attori alla sig.ra
– prodotte da parte attrice sub doc. 1-3 – rispettano i requisiti necessari per la Parte_1 loro validità anche nel territorio dello Stato, in quanto sono state redatte da un Pubblico Notaio rogante in Romania, il quale ha accertato l'identità dei sottoscrittori, e sono state legalizzate con apposita Apostille nel rispetto dei principi di cui Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, alla quale la Romania ha inteso aderire sin dal 2000.
Deve dunque dichiararsi la valida instaurazione del rapporto processuale tra le parti in causa.
3 4. Ciò posto, la domanda formulata da parte attrice non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che saranno di seguito esposte.
4.1. Innanzi tutto, con riguardo all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva proposta dall'assicurazione convenuta nei confronti degli attori, deve ritenersi che la stessa è invero qualificabile in termini di carenza di titolarità del diritto dal lato attivo, eccezione che attiene al merito della lite.
Sul punto è opportuno premettere che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. […] il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte, avendo le parti attrici affermato di agire in quanto figli e fratelli del defunto , non si reputa sussistere alcuna carenza inerente all'allegazione Parte_4 di voler agire in qualità di parenti del defunto per ottenere il risarcimento del danno da perdita del parentale, sì che non si pone un tema di legittimazione ad agire, bensì di effettiva titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la quale, nella specie, non risulta effettivamente provata.
Ed infatti, alla luce della documentazione in atti e del complessivo compendio probatorio, questo Giudice ritiene che parte attrice non abbia dato prova dell'effettiva esistenza di un rapporto di parentela tra gli attori e il de cuius, . Parte_4
A sostegno dell'esistenza di tale relazione di parentela tra e Parte_2 Parte_3 (qualificatesi quali figlie nell'atto di citazione) e il de cuius p Parte_4 giudizio i documenti nn. 5 e 6, dai quali, però, si evince solo il nome della madre e non anche quello del padre, nonché una relazione tecnica biologica di cui ai documenti nn. 16 e 17 che, tuttavia, costituisce una mera allegazione difensiva e non ha efficacia probatoria ai fini della decisione da assumere;
dunque, la predetta documentazione è insufficiente a provare l'esistenza del rapporto di parentela tra e e il de cuius . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Inoltre, giova altresì precisare che con riguardo alla sig.ra come allegato dalla stessa Parte_2 parte attrice mediante la produzione in giudizio del documento n.15, la medesima non è mai stata riconosciuta quale figlia dal sig. e, pertanto, l'onere della prova relativo alla sussistenza Parte_4 della relazione parentale incombente sulla medesima è ancora più stringente.
Anche per quanto riguarda nato nel 1988 e nato nel 1991 (i quali assumono Parte_4 Parte_4 la qualifica di figli del de cuius nell'atto di citazione) parte attrice ha prodotto i documenti nn. 7 e 8 i quali, tuttavia, risultano incompleti in quanto non vi è indicata la data di nascita del presunto padre e, dunque, non si può ritenere che si tratti del de cuius, considerata anche l'analogia tra i Parte_4 nomi.
Quanto, infine, ai sig.ri e (qualificati, rispettivamente, sorella e fratello della Parte_5 Parte_6 vittima), nella docume o .
9-11 non è ivi specificato alcun riferimento al rapporto di parentela tra questi ultimi e il de cuius, sì che anche in tal caso non può ritenersi provato in causa il legame di parentela dedotto da parte attrice.
4 Giova inoltre rilevare che, in ogni caso, tutta la documentazione versata in atti da parte attrice di cui sopra (v. docc. 4-11, fasc. att.) – fortemente contestata da parte convenuta – non sarebbe stata, in ogni caso, utilizzabile in quanto è stata tradotta dalla sig.ra , che è parte Parte_1 processuale nel presente giudizio avendo agito in qualità di procuratrice speciale e, dunque, i predetti documenti sono equiparabili a mere allegazioni di parte;
pertanto, non possono assumere alcuna efficacia probatoria.
Né all'uopo può soccorrere la prova orale assunta da questo Giudice all'udienza del 14.03.2024 per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Preliminarmente, quanto al teste il medesimo è inattendibile in quanto si è più volte Tes_1 contraddetto nel corso dell'escussione testimoniale.
In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente “per categoria” (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare in rapporto, appunto, a “categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Ebbene, il teste ha dichiarato: “andavo a casa di ogni tanto, lei vive a circa 300 metri da Tes_1 Pt_2 dove vivo io;
vedev mio cugino, quasi tutti i gio in una casa vicino alla mia;
mangiamo Pt_4 sempre insieme da quando eravamo piccoli e anche dopo che è morto il padre” (v. verbale d'udienza del 14.03.2024).
Dalla predetta dichiarazione si evince che il teste vive in Romania e, infatti, il medesimo ha altresì dichiarato di aver assistito ad alcune telefonate tra il sig. e il de cuius: “sì, qualche volta Parte_4 davanti a me ha chiamato il figlio, parlavano di lavoro, salute, facevano chiamate normali che duravano circa Pt_4 5-6 minuti;
i istito solo a chiamate tra questo cugino e suo padre;
mio cugino ascoltava ma nello stesso tempo raccontava, parlava di cose di salute, lavoro, come si svolgeva la vita” (v. verbale udienza del 14.03.2024).
Successivamente, invece, il teste ha dichiarato di vivere in Inghilterra sin dall'anno 2017: “[…] adesso vivo in Inghilterra da sette anni, circa dal 2017, anche stamattina dovevo lavorare in Inghilterra. Io mi sono trasferito in Inghilterra nel 2017; all'inizio ritornavo in Romania ad agosto ogni anno;
dal 2021 sono in Romania perché mia moglie si è operata di tumore, adesso dall'08 di novembre 2023 sono rientrato in Inghilterra, vicino Manchester” (v. verbale udienza del 14.03.2024).
Inoltre, le dichiarazioni del teste risultano confusionarie e contraddittorie anche per Tes_1 quanto concerne l'indicazione dei r rentela tra gli attori in quanto, in un primo momento, il teste dichiara che l'attore è il fratello della persona deceduta , Parte_6 Parte_4 confermando l'allegazione di entre successivamente dichiara che Parte_6 invece il fratello dei suoi cugini (a.d.r. “è sicuro che l'altro fratello/sorella dei suoi cugini si chiama ”, il Pt_6 teste dichiara: “si sono sicuro”).
5 Il predetto teste ha inoltre dichiarato che l'attrice vive vicino a casa sua (v. verbale Parte_2 udienza del 14.03.2024: “anche , la figlia;
andavo a casa di ogni tanto, lei vive a circa 300 metri Pt_2 Pt_2 da dove vivo io”) e, poi, ha invece dichiarato “ adesso è in Germania, io vivo in Inghilterra”. Pt_2
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal teste , anche queste sono risultate Testimone_2 contraddittorie in quanto il medesimo ha, in un pr dichiarato di non conoscere la procuratrice speciale e di non averla mai vista e, successivamente, ha Parte_1 ammesso di essersi pagnato dalla medesima (v. verbale udienza del 14.03.2024: “Sono e mi chiamo , nato a [...], il [...], residente a [...], Galati, non ha Testimone_2 occupazione, prendo un aiuto soci ora perché so che è la sorella di Parte_1 Pt_4 lo so che è sua sorella, non l'ho mai conosciuta di persona”. Il Giudice fa presente al teste che la signora
[...]
era presente all'udienza del 18.09.2023, come da verbale d'udienza, e alla medesima udienza Pt_1 era presente anche il teste. Il teste dichiara: “non so come è fatta questa signora, non l'ho mai vista;
so che è la sorella di . “con chi è venuto in udienza?”, il teste dichiara: “con questa signora”). Pt_4 CP_4
Ebbene, alla luce delle innumerevoli contraddizioni sopra rilevate nelle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi all'udienza del 14.03.2024, questo Giudice ritiene che le predette dichiarazioni non possano ritenersi affatto attendibili e, pertanto, alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Ne consegue che, allo stato degli atti, dal complessivo compendio probatorio non vi è prova del legame di parentela tra gli attori e il de cuius in quanto la documentazione prodotta non è sufficiente a tale scopo e la prova orale che avrebbe potuto soccorrere non fornisce alcun elemento probatorio per le ragioni sopra esposte;
per tale ragione la domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento in difetto di assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima incombente secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c..
4.2. Deve in ogni caso rilevarsi che, quand'anche parte attrice avesse provato la titolarità del diritto dal lato attivo e, dunque, la relazione parentale tra gli attori ed il de cuius, dal complessivo compendio probatorio si evince una colpa esclusiva del pedone deceduto nella Parte_4 causazione del sinistro occorso in data 18.12.2020.
In ordine alla valutazione giudiziale della fattispecie in esame, sotto il profilo civilistico, deve rilevarsi che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Come efficacemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 24472 del 2014, est. Rossetti;
conf. da Cass. civ. 2173/2016 e Cass. civ. 2241/2019), il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo. La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, infatti, che “La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone […], pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente” (cfr. Cass. civ. 9278/2017, Pres. Travaglino) e “In tema di investimento di pedone, il comportamento di quest'ultimo è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l'incidente” (cfr. Cass. civ. 12721/2015) e, da ultimo, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa
6 posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. 9856/2022).
Declinando tali principii alla fattispecie deve rilevarsi che la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c. risulta nella specie superata dall'accertata CP_2 colpa esclusiva del pedone . Parte_4
Quanto alle fonti di prova, deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, in primo luogo alla stregua della relazione di incidente stradale in atti redatta dalla Polizia Locale di Milano (v. doc. 4, fasc. conv.), intervenuti sul luogo del sinistro ove sono confluite le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal conducente il quale ha dichiarato: “A bordo dell'autovettura Audi, tg. CP_2 FF777JA, proveniente da Segrate perc orlanini in direzione Viale Corsica. Giunto in prossimità del palo luce numero 59, improvvisamente si parava davanti al mio veicolo un pedone che attraversava la carreggiata di Viale Forlanini da sinistra verso destra rispetto al mio senso di marcia. Data la repentinità dell'evento non avevo modo di evitare di urtarlo facendolo rovinare al suolo. Immediatamente mi fermavo e prestavo soccorso. Preciso che sulla mia sinistra vi era un'autovettura tipo SUV che mi copriva la visuale, pertanto, mi era impossibile vedere il pedone, preciso inoltre che mi trovavo sulla corsia centrale” (v. doc. 4, fasc. conv.).
Nel predetto verbale di incidente gli agenti accertavano inoltre che la strada nella quale si è verificato il sinistro era una strada extraurbana, che il fatto si è verificato in presenza di pioggia in atto e con scarsa illuminazione stante il buio in una sera di dicembre dell'anno 2020.
Gli agenti hanno accertato inoltre che il pedone era vestito con abiti scuri e attraversava la strada extraurbana al di fuori delle strisce di attraversamento pedonale (v. doc. 5, fasc. att.): nella comunicazione di reato alla Procura della Repubblica, gli agenti davano infatti atto che “Il veicolo A (Audi Q2) alla cui guida vi era il conducente NO proveniente dalla periferia percorreva la corsia CP_2 centrale di Viale Forlanini in Milano direzione centro città, la cui carreggiata è disposta a senso unico di marcia con tre corsie di percorrenza. Giunto in prossimità del palo luce n. 59 della suddetta via lo stesso investiva con la sua parte anteriore frontale una persona che si trovava al centro della carreggiata, l'incidente causava lo sfondamento del parabrezza e una forte ammaccatura della parte anteriore. Dopo l'urto la persona veniva catapultata a circa 20 metri dal presunto punto d'investimento che veniva rilevato al centro della corsia di percorrenza del veicolo A. Giova precisare che la strada ove si sono verificati i fatti è strada comunale extraurbana, e come segnaletica presente ha come limite i 50 Km/h” (v. doc. 5, fasc. att.).
Tale ricostruzione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Testimone_3 all'udienza del giorno 18.09.2023, laddove il predetto teste, con dichiarazioni immuni da vizi logici e assistite da attendibilità, ha dichiarato: “confermo di avere visto il NO attraversare la strada Parte_4 indicata dallo spartitraffico verso il marciapiede di destra rispetto al nostro veicolo, lo stesso indossava abiti scuri non chiari. Ricordo che era il crepuscolo e non era tanto illuminato. Ricordo che ho visto molto bene la scena perché ero seduto nella parte centrale del sedile posteriore e stavo guardando avanti, soffro di mal d'auto, e ricordo che il pedone l'ho visto solamente alla fine in quanto era coperto da un'altra auto che si trovava sulla corsia di sinistra mentre noi eravamo al centro, e la predetta auto era leggermente avanti a noi e lo aveva appena schivato” (v. verbale d'udienza del 18.09.2023).
Né gli agenti hanno rilevato tracce di frenata o di scarrocciamento sul suolo (v. doc. 3, fasc. att.) che, dunque, depongono nel senso della repentinità dell'attraversamento da parte del pedone che ha reso
7 imprevedibile la presenza del pedone al centro della carreggiata e conseguentemente inesigibile un'imminente frenata.
Tra le fonti di prova deve aversi riguardo anche agli accertamenti compiuti dal c.t.p.m. nel corso del procedimento penale (v. doc. 6, fasc. conv.), affidati all'ing. , consulenza Controparte_5 utilizzabile nel presente giudizio a fronte delle convergenti emer to conto che la stessa risulta suffragata da accertamenti specifici, corredata da argomentazioni di indubbio valore scientifico nonché congruamente motivata con valutazioni del tutto immuni da vizi logici e, dunque, ben può essere posta a base del presente giudizio, pur nella consapevolezza della autonomia tra giudizio civile e giudizio penale.
Al riguardo giova infatti rammentare che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, potendosi, quindi, avvalere, ai fini della decisione, anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr. ex multis Cass. civ. 15714/2010; Cass. civ. 5440/2010; Cass. civ. 12422/2000; Cass. civ. 260/2004 e, da ultimo, sul tema dell'ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile si veda Cass. civ. 8459/2020).
Ebbene il c.t.p.m., all'esito di un'ampia ed articolata consulenza, ha così concluso gli accertamenti compiuti: “Noti gli sviluppi dei calcoli e dei movimenti degli attori del sinistro, considerate le possibilità di reciproco avvistamento, la tipologia dei danni subiti, gli elementi tecnici emersi consentono di porre in evidenza le cause che hanno portato al verificarsi del sinistro in oggetto;
in considerazione di tutto quanto sopra esposto, la causa dell'incidente, a parere tecnico dello scrivente consulente del P.M., è da ricondursi essenzialmente alla condotta dello stesso pedone,
In relazione alla condotta dello stesso pedone, quest'ultimo decideva incredibilmente di Parte_4 Parte_4 ttraversamento della carreggiata da sinistra – fascia laterale con elementi provvisori di definizione del margine sinistro – verso destra, ovvero dal margine sinistro della carreggiata stradale in direzione del marciapiede laterale presente sul lato opposto di un'arteria principale a più corsie di marcia. L'azione di attraversamento trasversale, poi, delle corsie della carreggiata (il pedone è riuscito a raggiungere la seconda corsia di marcia prima di essere travolto), in orario serale, sotto un cavalcavia di una strada di scorrimento, anche se in presenza di illuminazione pubblica stradale, non trova alcuna giustificazione;
oltretutto, tale condotta, ha posto gravemente a rischio l'incolumità dello stesso pedone e degli automobilisti in transito, che si sono trovati di fronte ad un ostacolo certamente non prevedibile. Infatti, le condizioni di contesto dell'arteria stradale classificata quale strada comunale extraurbana – in relazione alle velocità medie di percorrenza dei veicoli comunque elevate – avrebbero dovuto far rendere evidente a quest'ultimo quanto più sopra espresso, circa il fatto che i conducenti dei veicoli che circolavano sul tratto stradale non avrebbero potuto prevedere o avvistare tale presenza sulla carreggiata e, di conseguenza, stante la velocità di marcia tenuta, in relazione al tratto privo di intersezioni, avrebbero potuto non riuscire ad evitare l'investimento” (v. doc. 6, fasc. conv.).
Con riguardo, invece, alla condotta del convenuto il c.t.p.m. ha accertato che “quest'ultimo CP_2 procedeva lungo un tratto viario rettilineo, in orario serale una velocità di percorrenza sostanzialmente attestata attorno ai limiti previsti lungo il tratto viario. Sulla base della documentazione in atti e dei calcoli effettuati, è stato verificato che il tempo impiegato dal pedone per percorrere lo spazio dall'inizio dell'attraversamento Parte_4 delle corsie di marcia fino alla corsia centrale della carreggiata percorsa dell'automobilista, fino al punto d'urto, è pari a circa 2,5 secondi e all'automobilista ne sarebbero occorsi 3 circa per l'arresto. Come ampiamente evidenziato, tale tempo non ha quindi consentito al conducente dell'autovettura di impostare una manovra difensiva efficace per evitare l'evento, in relazione sia alle condizioni di contesto, sia all'effettiva imprevedibilità dell'attraversamento del pedone su un'asse viario di scorrimento a più corsie di marcia. Le considerazioni sopra esposte sono desumibili dall'esame dei grafici e
8 delle tabelle allegati, nonché sono dimostrate dall'analisi della documentazione fotografica e dai calcoli analitici della meccanica del sinistro, riportati nel corpo della presente” (v. doc. 6, fasc. conv.).
Tali risultanze sono state peraltro condivise dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Milano che ha accolto la richiesta di archiviazione (v. doc. 7, fasc. conv.) con decreto del 20.10.2021 (v. doc. 8, fasc. conv.).
Orbene, declinando i predetti rammentati principii giurisprudenziali in punto di responsabilità, ritiene il Tribunale che, stante la convergenza delle risultanze come sopra evidenziate, nel caso di specie risulta provato che il comportamento colposo tenuto dal de cuius assurge a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, assumendo, pertanto, efficienza causale idonea a superare la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c..
Nella specie, infatti, deve ritenersi che il comportamento colposo del pedone, sotto il profilo eziologico, assume rilevanza causale autonoma nella produzione del sinistro, tenuto conto di una serie di elementi fattuali dai quali si evince il carattere determinante della condotta colposa: è invero emerso, in primo luogo, che il signor stesse attraversando una strada extraurbana Parte_4 procedendo mediante verosimile scava la barriera stradale composta da moduli di plastica bianchi e rossi aventi altezza di 80 cm, in orario notturno, con pioggia in atti e al di fuori di strisce pedonali, con abiti scuri e sotto effetto di sostanze alcoliche nel sangue pari a 2,62 g/l e, nonostante ben potesse verosimilmente avvistare il veicolo sopraggiungente, decideva di attraversare la carreggiata ponendosi in una situazione di estremo pericolo.
Né può ritenersi “ostacolo prevedibile” la circostanza che un pedone, su strada extraurbana, di notte con pioggia e con abiti scuri, ponesse in essere un attraversamento della carreggiata, al di fuori delle strisce nella consapevolezza – che compete ad ogni diligente utente della strada – di non essere avvistabile da eventuali veicoli sopraggiungenti stante l'assenza di illuminazione artificiale.
Spettava del resto al de cuius avvistare il sopraggiungere di veicoli e dunque porre in essere quelle diligenti condotte che ben avrebbe potuto evitare di porsi in una condizione di estremo pericolo.
Deve, dunque, ritenersi provata in giudizio l'imprevedibilità dell'evento e la sua inevitabilità considerato per l'appunto che, quanto alla prevedibilità dell'evento, è risultata acclarata la ridotta visibilità del pedone da parte del conducente, compromessa dall'orario notturno, dal vestiario scuro, dall'illuminazione insufficiente e dalla pioggia in atto e, quanto all'evitabilità dell'evento, che, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e della condotta di guida del conducente alcuna CP_2 condotta alternativa avrebbe potuto tenere il predetto convenuto al fine di evitare l'evento lesivo.
Pertanto, tenuto conto della condotta del tutto anomala ed eccezionale del pedone e l'adozione da parte del convenuto di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso CP_2 concreto, deve ritenersi che la condotta colposa del de cuius abbia assunto rilevanza del tutto assorbente sotto il profilo eziologico nella verificazione del sinistro di causa.
La domanda formulata da parte attrice nei confronti di e Controparte_3 CP_2 [...]
deve dunque essere integralmente rigettata. Controparte_1
5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche e di fatto trattate con riconoscimento dell'importo richiesto da parte convenuta con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c..
9 6. Ritiene, infine, l'intestato Tribunale che il comportamento processuale tenuto da parte attrice assuma rilevanza ai fini dell'applicabilità del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., dal quale, come chiarito ripetutamente dalla Suprema Corte, anche a sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. un., 9912/2018), deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno di controparte, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, prova del danno che, invece, è indispensabile per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., tant'è che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. è stata ritenuta connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. 11 febbraio 2014 n. 3003), trovando il suo fondamento in quell'abuso del processo che, anche nel caso in cui non abbia cagionato danni alla controparte, ha comunque generato un pregiudizio al sistema processuale (in questi termini, da ultimo, Cass. civ. 7901/2018).
Orbene, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, esige dunque, pur sempre, sul piano soggettivo, la sussistenza e l'apprezzamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente che può ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella violazione del grado minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) che consente, dunque, di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la considerazione che parte attrice abbia agito nella formulazione della domanda nei confronti delle parti convenute sulla scorta di argomenti che non sono stati supportati da idonea documentazione con riguardo all'effettiva relazione parentale con il de cuius e all'effettiva dinamica del sinistro anche alla luce degli accertamenti peritali svolti nel giudizio penale e che non hanno trovato riscontro alcuno nel complessivo compendio probatorio, induce a ritenere il comportamento processuale di parte attrice connotato quanto meno da colpa grave, avendo la stessa omesso di osservare la diligenza richiesta nella verificazione dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale, diligenza che avrebbe consentito di avvedersi della infondatezza della propria pretesa e, dunque, dell'imprudente esercizio dell'azione (cfr. Cass. civ. 327 del 2010).
Alla luce delle superiori considerazioni, la somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, avuto riguardo al ravvisato elemento soggettivo e tenuto conto della durata del giudizio, è quella di un terzo dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori.
Parte attrice deve, dunque, essere condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. a pagare la somma di Euro 7.129,00 a favore di parte convenuta.
7. Alla luce di quanto sopra risulta doveroso, a parere di questo Giudice, anche in forza del disposto normativo di cui all'art. 331, comma IV, c.p.p., disporre la trasmissione di copia integrale della presente sentenza, del verbale d'udienza del 18.09.2023, del verbale d'udienza del 04.12.2023 e del verbale d'udienza del 14.03.2024 alla Procura della Repubblica competente per territorio, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione
10 penale per quanto di competenza avuto riguardo alle testimonianze dei testi e Tes_1 Tes_2
all'udienza del 14.03.2024 e al comportamento tenuto dalle parti e dai predetti testi anche
[...] alle udienze celebrate in data 18.09.2023 e in data 04.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da , in qualità di procuratrice speciale di Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5 Pt_6
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
- condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute e Controparte_1 CP_2 le spese processuali che sono liquidate in Euro 21.387,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. , in qualità di procuratrice Parte_1 speciale di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5
a pagare a favore delle parti convenute la complessiva somma di Euro Parte_6 7.129,00 per lite temeraria;
- dispone la trasmissione di copia integrale della presente sentenza, del verbale d'udienza del 18.09.2023, del verbale d'udienza del 04.12.2023 e del verbale d'udienza del 14.03.2024 alla Procura presso il Tribunale di Milano per tutti gli accertamenti, valutazioni e Parte_7 conseguenti determinazioni di competenza.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
11