TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Giovanna Manca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1227/2023 avente ad oggetto “appello avverso del sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
e rappresentati e difesi dall'avv. Elia Maria Parte_1 Parte_2
Giuseppina parte appellante
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
Appellati contumaci
Conclusioni: come rassegnate negli scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1272/2022 resa nel giudizio iscritto al n.
3647/21 r.g.c. con cui veniva rigettata la domanda da essi proposta in qualità di locatori dell'immobile sito in Ceglie Messapica alla via Caserta n. 60 di condanna dei convenuti al pagamento dei canoni dovuti per il recesso anticipato ed il mancato preavviso di rilascio pari a sei mesi come previsto nel contratto di locazione regolarmente registrato.
In particolare con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato che la sentenza di prime cure era da ritenere erronea ed andava conseguentemente riformata nella parte in cui aveva affermato che non fosse stata data prova del danno patito per effetto del mancato preavviso, non avendo tenuto conto del pacifico e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il recesso anticipato obbliga l'inquilino a risarcire il danno quantificato nell'ammontare dei canoni di locazione concordati di mesi sei ovvero fino al reperimento di un nuovo conduttore. Con il secondo motivo di gravame hanno censurato la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente compensato le spese di lite.
e , nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 Controparte_3
effettuata a mani in data 3.11.2023, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà più avanti.
Va premesso che in relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro
(attualmente diecimila) di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.
Ciò nondimeno il Tribunale osserva che l'incompetenza per materia non è stata rilevata dal primo Giudice né dalle parti in primo grado sicché non può in tale grado di giudizio essere fatta valere d'ufficio.
Ebbene venendo al merito del gravame, il primo motivo è fondato e va accolto avendo il
Giudice di Pace per un verso richiamato in tema di recesso anticipato del conduttore un orientamento giurisprudenziale non condivisibile e per altro verso operato un'erronea valutazione dei principi che regolano l'onere della prova.
In tema di recesso dal contratto di locazione, ritiene il Tribunale che debba darsi continuità al consolidato orientamento espresso dalla S.C. ( Cass. Civ., Sez. III,
n.15769/2015; Cass. Civ., Sez. III 11647/2014; Cass. Civ., Sez. III, n.25136/2006 ) a tenore del quale il locatore ha diritto al compenso per l'intero periodo del mancato preavviso, salva la prova del fatto che questi abbia reperito altro conduttore, né la rinuncia al compenso potrebbe desumersi dal mero silenzio serbato dal locatore, occorrendo all'uopo che tale volontà risulti da facta concludentia, di per sé non desumibili dalla accettazione delle chiavi dell'immobile oggetto di locazione, potendo tale condotta trovare razionale giustificazione nell'esigenza di custodia del locale altrimenti abbandonati dal conduttore che abbia deciso di rilasciarli recedendo anticipatamente dal contratto.
pag. 2/4 In altri termini il conduttore anche quando deduca il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto e riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva (facendo espressa riserva di azione per i diritti ancora nascenti dal contratto), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 c.c. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, ed il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto (Cass. 14268/2016).
Va quindi ribadito che l'effetto risolutivo della locazione, in caso di recesso anticipato del conduttore si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché il conduttore è tenuto a corrispondere i canoni sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile.
Nel caso di specie pacifico il recesso anticipato ed il mancato preavviso da parte dei conduttori, questi devono ritenersi tenuti al versamento in favore del locatore dell'importo corrispondente ai sei canoni di locazione ricadenti nel periodo di mancato preavviso per come contrattualmente stabilito di €1980,00 non dovendo il locatore fornire altra prova tanto meno quella negativa di non aver locato nelle more l'immobile ad altri. Per di più va precisato che gravava sul conduttore, a fronte del suo dedotto inadempimento, dimostrare che vi fossero giusti motivi per recedere anticipatamente dal contratto di locazione ovvero che il locatore non abbia subito il danno forfettariamente predeterminato nella misura di sei mensilità per aver concesso in locazione ad altri l'immobile.
Sicchè, in parziale riforma della sentenza gravata ed in accoglimento del primo motivo di gravame, gli appellati e Controparte_4 Controparte_1
vanno condannati al pagamenti in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 1980,00 pari a sei mensilità per aver rilasciato l'immobile loro concesso in locazione in mancanza del preavviso.
Non risultano proposti specifici motivi di gravame quanto alle ulteriori pretese creditorie avanzate in prime cure dagli odierni appellanti e non riconosciute dal giudice di pace, ragione per la quale va rigettata la domanda rassegnata nelle conclusioni dell'atto di appello di condanna ad una somma maggiore di quella innanzi riconosciuta.
pag. 3/4 Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod. dello scaglione della domanda, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4 del prefato decreto attesa la particolare semplicità e serialità delle questioni in fatto e diritto risolte e con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria che non si è tenuta per entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Giovanna Manca definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1272/2022 depositata in data
22 settembre 2022 accoglie la domanda proposta da e Parte_1
e per l'effetto condanna e Parte_2 Controparte_4
, in solido, al pagamento in loro favore della Controparte_1
somma di € 1980,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna altresì gli appellati in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario degli appellanti, avv. Maria
Giuseppina Elia, che si liquidano per il primo grado in € 457,00 a titolo di onorario ed € 125,00 a titolo di borsuali oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA sulle voci come per legge e per il presente grado in € 852,00, a titolo di onorario ed € 204,83 a titolo di spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge.
Brindisi, lì 5 maggio 2025
Il Giudice
Giovanna Manca
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Giovanna Manca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1227/2023 avente ad oggetto “appello avverso del sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
e rappresentati e difesi dall'avv. Elia Maria Parte_1 Parte_2
Giuseppina parte appellante
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
Appellati contumaci
Conclusioni: come rassegnate negli scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1272/2022 resa nel giudizio iscritto al n.
3647/21 r.g.c. con cui veniva rigettata la domanda da essi proposta in qualità di locatori dell'immobile sito in Ceglie Messapica alla via Caserta n. 60 di condanna dei convenuti al pagamento dei canoni dovuti per il recesso anticipato ed il mancato preavviso di rilascio pari a sei mesi come previsto nel contratto di locazione regolarmente registrato.
In particolare con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato che la sentenza di prime cure era da ritenere erronea ed andava conseguentemente riformata nella parte in cui aveva affermato che non fosse stata data prova del danno patito per effetto del mancato preavviso, non avendo tenuto conto del pacifico e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il recesso anticipato obbliga l'inquilino a risarcire il danno quantificato nell'ammontare dei canoni di locazione concordati di mesi sei ovvero fino al reperimento di un nuovo conduttore. Con il secondo motivo di gravame hanno censurato la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente compensato le spese di lite.
e , nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 Controparte_3
effettuata a mani in data 3.11.2023, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà più avanti.
Va premesso che in relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro
(attualmente diecimila) di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.
Ciò nondimeno il Tribunale osserva che l'incompetenza per materia non è stata rilevata dal primo Giudice né dalle parti in primo grado sicché non può in tale grado di giudizio essere fatta valere d'ufficio.
Ebbene venendo al merito del gravame, il primo motivo è fondato e va accolto avendo il
Giudice di Pace per un verso richiamato in tema di recesso anticipato del conduttore un orientamento giurisprudenziale non condivisibile e per altro verso operato un'erronea valutazione dei principi che regolano l'onere della prova.
In tema di recesso dal contratto di locazione, ritiene il Tribunale che debba darsi continuità al consolidato orientamento espresso dalla S.C. ( Cass. Civ., Sez. III,
n.15769/2015; Cass. Civ., Sez. III 11647/2014; Cass. Civ., Sez. III, n.25136/2006 ) a tenore del quale il locatore ha diritto al compenso per l'intero periodo del mancato preavviso, salva la prova del fatto che questi abbia reperito altro conduttore, né la rinuncia al compenso potrebbe desumersi dal mero silenzio serbato dal locatore, occorrendo all'uopo che tale volontà risulti da facta concludentia, di per sé non desumibili dalla accettazione delle chiavi dell'immobile oggetto di locazione, potendo tale condotta trovare razionale giustificazione nell'esigenza di custodia del locale altrimenti abbandonati dal conduttore che abbia deciso di rilasciarli recedendo anticipatamente dal contratto.
pag. 2/4 In altri termini il conduttore anche quando deduca il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto e riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva (facendo espressa riserva di azione per i diritti ancora nascenti dal contratto), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 c.c. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, ed il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto (Cass. 14268/2016).
Va quindi ribadito che l'effetto risolutivo della locazione, in caso di recesso anticipato del conduttore si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché il conduttore è tenuto a corrispondere i canoni sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile.
Nel caso di specie pacifico il recesso anticipato ed il mancato preavviso da parte dei conduttori, questi devono ritenersi tenuti al versamento in favore del locatore dell'importo corrispondente ai sei canoni di locazione ricadenti nel periodo di mancato preavviso per come contrattualmente stabilito di €1980,00 non dovendo il locatore fornire altra prova tanto meno quella negativa di non aver locato nelle more l'immobile ad altri. Per di più va precisato che gravava sul conduttore, a fronte del suo dedotto inadempimento, dimostrare che vi fossero giusti motivi per recedere anticipatamente dal contratto di locazione ovvero che il locatore non abbia subito il danno forfettariamente predeterminato nella misura di sei mensilità per aver concesso in locazione ad altri l'immobile.
Sicchè, in parziale riforma della sentenza gravata ed in accoglimento del primo motivo di gravame, gli appellati e Controparte_4 Controparte_1
vanno condannati al pagamenti in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 1980,00 pari a sei mensilità per aver rilasciato l'immobile loro concesso in locazione in mancanza del preavviso.
Non risultano proposti specifici motivi di gravame quanto alle ulteriori pretese creditorie avanzate in prime cure dagli odierni appellanti e non riconosciute dal giudice di pace, ragione per la quale va rigettata la domanda rassegnata nelle conclusioni dell'atto di appello di condanna ad una somma maggiore di quella innanzi riconosciuta.
pag. 3/4 Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod. dello scaglione della domanda, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4 del prefato decreto attesa la particolare semplicità e serialità delle questioni in fatto e diritto risolte e con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria che non si è tenuta per entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Giovanna Manca definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1272/2022 depositata in data
22 settembre 2022 accoglie la domanda proposta da e Parte_1
e per l'effetto condanna e Parte_2 Controparte_4
, in solido, al pagamento in loro favore della Controparte_1
somma di € 1980,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna altresì gli appellati in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario degli appellanti, avv. Maria
Giuseppina Elia, che si liquidano per il primo grado in € 457,00 a titolo di onorario ed € 125,00 a titolo di borsuali oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA sulle voci come per legge e per il presente grado in € 852,00, a titolo di onorario ed € 204,83 a titolo di spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge.
Brindisi, lì 5 maggio 2025
Il Giudice
Giovanna Manca
pag. 4/4