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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 eredi di ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._5
GG TO ricorrenti contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 30/12/2022, a seguito di dichiarazione di dissenso, nonchè con successiva comparsa di intervento volontario del 15/12/2025,
[...]
, e , in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .; ri ti della fase sommaria del Persona_1 mento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedevano - previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il diritto della de cuius a beneficiare della Persona_1 indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa fino alla data del decesso intervenuta il 24/06/2025. Si costituiva l' chiedendo rigettarsi la domanda proposta da parte ricorrente per carenza CP_1 dei requisiti s ri e/o contributivi.
1 In corso di causa il CTU, già nominato in fase sommaria – dott.ssa era richiesto Persona_2 di chiarimenti e dell'esame della documentazione sopravvenuta. Il CTU rendeva la propria relazione integrativa in data 05/06/2025. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portata delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla
2 prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazione di una prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In fase sommaria il CTU, dr.ssa , scriveva: Dalla certificazione allegata agli atti Per_2 emerge che la sig.ra fetta da: cardiopatia ipertensiva, BPCO, obesità di Persona_1 grado elevato, gonar tale bilaterale anterolistesi 14, retinopatia ipertensiva, incontinenza urinaria. ll suddetto quadro morboso la rende ultrasessantacinquenne con
3 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della sua età (ex art 6 d leg.vo 509/88) e pari al 100%. Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, istituita con legge 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni (L.n 508/88), essa è una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o a favore degli invalidi civili che non sono in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (requisito sanitario). Nel caso in specie, se il quadro cognitivo non offre difficile interpretazione, l'istante si è mostrata collaborante non ha mostrato deficit di memoria la valutazione dello stato funzionale seppur ridotto, la deambulazione è consentita con ausilio di due bastoni e la prescrizione della carrozzina ASL (prescritta per gli spostamenti e non per il deficit deambulatorio) effettuata per il miglioramento nelle IADL. Dalla valutazione della documentazione allegata agli atti, risulta dalla certificazione allegata agli atti emerge che la sig.ra è affetta da: Obesità con complicanze artrosiche Persona_1
(gonartrorsi tricompar tia ipertensiva con retinopatia Incontinenza urinaria Definito dunque l'inquadramento diagnostico e in considerazione di quanto relazionato, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate dagli atti e valutate nel loro complesso permettono di riconoscere la ricorrente invalida nella misura del 100% da gennaio 2022, senza il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU, dr.ssa richiesto di chiarimenti e dell'esame della documentazione Persona_2 sopravvenuta, compresa quella acclusa all'istanza, depositata in data 04/06/2025, di anticipazione dell'udienza prevista per il 20 maggio 2026, ha scritto: In risposta alla nota del 05.06.2025 ricevuta dall'Ill.mo Giudice dott. Severino Antonucci, del Tribunale di Foggia Sezione a Lavoro preliminarmente si prende visione della nuova documentazione medica allegata agli atti e dalle risultanze dalla prescrizione rilasciata da struttura pubblica a firma dello specialista Geriatra in data 12.05.2025, ben si evince un aggravamento del quadro clinico determinato da una sndr di allettamento, pertanto, si riconosce il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 12.05.2025.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto, le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed essere fatte proprie da questo Giudicante.
Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare le spese processuali dell'intero giudizio (art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in qualità di eredi di Pt_3 Parte_4 Persona_1
- dichiara che la de cuius era in possesso del requisito sanitario Persona_1 dell'indennità di accom 025;
- compensa le spese di lite ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato provvedimento in quanto non ripetibili.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza
4 ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 eredi di ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._5
GG TO ricorrenti contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 30/12/2022, a seguito di dichiarazione di dissenso, nonchè con successiva comparsa di intervento volontario del 15/12/2025,
[...]
, e , in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .; ri ti della fase sommaria del Persona_1 mento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedevano - previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il diritto della de cuius a beneficiare della Persona_1 indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa fino alla data del decesso intervenuta il 24/06/2025. Si costituiva l' chiedendo rigettarsi la domanda proposta da parte ricorrente per carenza CP_1 dei requisiti s ri e/o contributivi.
1 In corso di causa il CTU, già nominato in fase sommaria – dott.ssa era richiesto Persona_2 di chiarimenti e dell'esame della documentazione sopravvenuta. Il CTU rendeva la propria relazione integrativa in data 05/06/2025. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portata delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla
2 prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazione di una prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In fase sommaria il CTU, dr.ssa , scriveva: Dalla certificazione allegata agli atti Per_2 emerge che la sig.ra fetta da: cardiopatia ipertensiva, BPCO, obesità di Persona_1 grado elevato, gonar tale bilaterale anterolistesi 14, retinopatia ipertensiva, incontinenza urinaria. ll suddetto quadro morboso la rende ultrasessantacinquenne con
3 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della sua età (ex art 6 d leg.vo 509/88) e pari al 100%. Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, istituita con legge 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni (L.n 508/88), essa è una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o a favore degli invalidi civili che non sono in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (requisito sanitario). Nel caso in specie, se il quadro cognitivo non offre difficile interpretazione, l'istante si è mostrata collaborante non ha mostrato deficit di memoria la valutazione dello stato funzionale seppur ridotto, la deambulazione è consentita con ausilio di due bastoni e la prescrizione della carrozzina ASL (prescritta per gli spostamenti e non per il deficit deambulatorio) effettuata per il miglioramento nelle IADL. Dalla valutazione della documentazione allegata agli atti, risulta dalla certificazione allegata agli atti emerge che la sig.ra è affetta da: Obesità con complicanze artrosiche Persona_1
(gonartrorsi tricompar tia ipertensiva con retinopatia Incontinenza urinaria Definito dunque l'inquadramento diagnostico e in considerazione di quanto relazionato, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate dagli atti e valutate nel loro complesso permettono di riconoscere la ricorrente invalida nella misura del 100% da gennaio 2022, senza il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU, dr.ssa richiesto di chiarimenti e dell'esame della documentazione Persona_2 sopravvenuta, compresa quella acclusa all'istanza, depositata in data 04/06/2025, di anticipazione dell'udienza prevista per il 20 maggio 2026, ha scritto: In risposta alla nota del 05.06.2025 ricevuta dall'Ill.mo Giudice dott. Severino Antonucci, del Tribunale di Foggia Sezione a Lavoro preliminarmente si prende visione della nuova documentazione medica allegata agli atti e dalle risultanze dalla prescrizione rilasciata da struttura pubblica a firma dello specialista Geriatra in data 12.05.2025, ben si evince un aggravamento del quadro clinico determinato da una sndr di allettamento, pertanto, si riconosce il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 12.05.2025.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto, le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed essere fatte proprie da questo Giudicante.
Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare le spese processuali dell'intero giudizio (art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in qualità di eredi di Pt_3 Parte_4 Persona_1
- dichiara che la de cuius era in possesso del requisito sanitario Persona_1 dell'indennità di accom 025;
- compensa le spese di lite ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato provvedimento in quanto non ripetibili.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza
4 ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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