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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE AM Presidente dott. LU NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4484/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PERES DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ORBASSANO il Parte_1 Parte_2 01.05.2004.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03.01.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti, a carico del Sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica e dimora principale presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che, fatti salvi accordi tra i genitori e/o specifiche richieste da parte della minore, il padre la terrà con sè: - a week end alterni dal sabato mattina sino alle ore 21,00 della domenica quando la riaccompagnerà presso la madre;
- dall'uscita di scuola del mercoledì sino al giovedì sera sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà presso la madre;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno della minore, altre festività, ponti compresi, la minore li trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni garantendo anche l'alternanza durante l'anno; - festa della mamma e compleanno della mamma con la madre e festa del papà e compleanno del papà con il padre;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale, in periodo da concordarsi entro il 31.05. di ciascun anno
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano: - a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia ed una comunicazione regolare con l'altro genitore, nonchè ad essere collaborativi tra loro ed a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività sportive e ludiche, ecc...); - ad essere flessibili e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore senza squalificarlo, nè controllarlo e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
- a comunicare spostamenti e/o viaggi fuori regione con la minore;
- ad accompagnare la minore ai suoi impegni ludico-sportivi durante i giorni in cui ce l'ha con sè e/o ad acconsentire, in caso di proprio impedimento, che sia l'altro genitore ad accompagnarla;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni nel migliore interesse della minore: - ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando ce l'ha presso di lui;
- ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore;
- ciascun genitore avrà accesso pagina 2 di 3 a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive della minore e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessaria;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia ed a ciascuna sua esigenza nei periodi di rispettiva permanenza presso di sè;
DISPONE che il Sig. corrisponda entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario in favore della Sig.ra la somma di euro 290,00 (ducentonovanta/00) a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento della figlia minore fino a che non sarà economicamente autosufficiente. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (compresa la mensa ed il trasporto), sportive e ludiche siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il dettato del Protocollo d'Intesa del marzo 2016, ed andranno comunque preventivamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta fatta mediante email e/o messaggio whatsapp;
DÀ ATTO che il Sig. corrisponderà entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario in favore della Sig.ra il 50% della rata del mutuo cointestato relativo Parte_2 all'immobile ex coniugale in comproprietà tra i coniugi, pari ad euro 250,00;
DÀ ATTO che l'assegno unico per la minore verrà richiesto dalla Sig.ra nella misura Parte_2 del 100% ed il Sig. si impegna a sottoscrivere eventuale documentazione necessitasse ai Parte_1 fini della formalizzazione della rinuncia a richiedere il 50%. L'importo dell'assegno unico verrà utilizzato nell'esclusivo interesse della minore secondo accordo tra i genitori;
DISPONE che la casa coniugale rimanga assegnata alla Sig.ra quale genitore Parte_2 convivente con la figlia minore, con tutti gli arredi che la compongono, essendosi il Sig. Parte_1 già allontanato ed avendo già portato seco i propri effetti ed oggetti personali;
DÀ ATTO che le rate mensili dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio saranno a carico del Sig. e della Sig.ra nella misura del 50% ciascuno sino alla loro naturale Parte_1 Parte_2 estinzione;
Spese di lite come da accordo tra le parti, a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU BE AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE AM Presidente dott. LU NU Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4484/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PERES DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ORBASSANO il Parte_1 Parte_2 01.05.2004.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03.01.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti, a carico del Sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica e dimora principale presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che, fatti salvi accordi tra i genitori e/o specifiche richieste da parte della minore, il padre la terrà con sè: - a week end alterni dal sabato mattina sino alle ore 21,00 della domenica quando la riaccompagnerà presso la madre;
- dall'uscita di scuola del mercoledì sino al giovedì sera sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà presso la madre;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni, dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno della minore, altre festività, ponti compresi, la minore li trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni garantendo anche l'alternanza durante l'anno; - festa della mamma e compleanno della mamma con la madre e festa del papà e compleanno del papà con il padre;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale, in periodo da concordarsi entro il 31.05. di ciascun anno
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano: - a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia ed una comunicazione regolare con l'altro genitore, nonchè ad essere collaborativi tra loro ed a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività sportive e ludiche, ecc...); - ad essere flessibili e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore senza squalificarlo, nè controllarlo e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
- a comunicare spostamenti e/o viaggi fuori regione con la minore;
- ad accompagnare la minore ai suoi impegni ludico-sportivi durante i giorni in cui ce l'ha con sè e/o ad acconsentire, in caso di proprio impedimento, che sia l'altro genitore ad accompagnarla;
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni nel migliore interesse della minore: - ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando ce l'ha presso di lui;
- ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore;
- ciascun genitore avrà accesso pagina 2 di 3 a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive della minore e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessaria;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia ed a ciascuna sua esigenza nei periodi di rispettiva permanenza presso di sè;
DISPONE che il Sig. corrisponda entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario in favore della Sig.ra la somma di euro 290,00 (ducentonovanta/00) a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento della figlia minore fino a che non sarà economicamente autosufficiente. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (compresa la mensa ed il trasporto), sportive e ludiche siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il dettato del Protocollo d'Intesa del marzo 2016, ed andranno comunque preventivamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta fatta mediante email e/o messaggio whatsapp;
DÀ ATTO che il Sig. corrisponderà entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario in favore della Sig.ra il 50% della rata del mutuo cointestato relativo Parte_2 all'immobile ex coniugale in comproprietà tra i coniugi, pari ad euro 250,00;
DÀ ATTO che l'assegno unico per la minore verrà richiesto dalla Sig.ra nella misura Parte_2 del 100% ed il Sig. si impegna a sottoscrivere eventuale documentazione necessitasse ai Parte_1 fini della formalizzazione della rinuncia a richiedere il 50%. L'importo dell'assegno unico verrà utilizzato nell'esclusivo interesse della minore secondo accordo tra i genitori;
DISPONE che la casa coniugale rimanga assegnata alla Sig.ra quale genitore Parte_2 convivente con la figlia minore, con tutti gli arredi che la compongono, essendosi il Sig. Parte_1 già allontanato ed avendo già portato seco i propri effetti ed oggetti personali;
DÀ ATTO che le rate mensili dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio saranno a carico del Sig. e della Sig.ra nella misura del 50% ciascuno sino alla loro naturale Parte_1 Parte_2 estinzione;
Spese di lite come da accordo tra le parti, a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU BE AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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