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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Onorario Capuano Marta, nella causa iscritta al N. 8101 /2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GULOTTA ANTONIO Parte_1
WALTER ed elettivamente domiciliato in via Nicolò Turrisi 38/A Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con il Dott. che lo rappresenta e difende per Persona_1 mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_2
- resistente –
All'esito dell'udienza del 13/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 28/5/2024 premettendo di aver presentato istanza in Parte_1 data 23.05.2023 al fine di ottenere il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari almeno al 46%, tale da poter conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici., ma di non aver ricevuto alcuna convocazione a visita, convenne in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere CP_1
e dichiarare sussistenti i requisiti di legge per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari almeno al 46%, per conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici, e conseguentemente condannare l al riconoscimento in favore del Sig. i una percentuale di invalidità CP_1 Parte_1 pari almeno al 46%, per conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici a decorrere dalla data della presentazione della domanda in via amministrativa;
al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che a causa delle patologie da cui è affetto, Parte_1
“sia da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88), e conseguentemente al diritto all'iscrizione nelle liste del Collocamento
Obbligatorio (L. 68/99)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge Parte_1 per il riconoscimento del diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art.8, Legge 12 marzo 1999, n.68, acquisendone in relativi benefici, come si evince dal tenore della consulenza, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (23.05.2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per il riconoscimento del diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art.8, Legge 12 marzo 1999, n.68, acquisendone in relativi benefici a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (23.05.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER.
Così deciso in Palermo il 19/05/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano