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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5035 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nata a [...]/SP – Brasile il 23.04.1967, C.F. Parte_1
, residente in [...] – Jardim Dona Luiza – Sao C.F._1
Bernando do Campo – SP – CAP 09830-250 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciata il 13.09.2018; NumeroDiC_1
nata a [...]é/SP – Brasile il 07.01.1997, C.F. Controparte_1
, Via Antonio Campanha n. 223 – App. 31 – Jardim Maria Adelaide – C.F._2
Sao Bernando do Campo – SP – CAP 09725-460, Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 27.01.2021; NumeroDiC_2
nata a [...]/SP – Brasile il 28.12.1998, C.F. Controparte_2
, residente in [...] – Jardim Dona Luiza – Sao C.F._3
Bernando do Campo – SP – CAP 09830-250 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 14.10.2015; NumeroDiC_3
nata a [...]/SP – Brasile il 05.04.2003, C.F. Controparte_3
, residente in [...] – Jardim Dona Luiza – Sao C.F._4
Bernando do Campo – SP – CAP 09830-250 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 21.05.2014; NumeroDiC_4
nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_4
22.02.1995, C.F. , residente in [...] – TOR 3 C.F._5 App. 283 – Centro – Sao Bernando do Campo – SP – CAP 09750-220 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 10.08.2021; Numer_5
nata a [...]/SP – Brasile il 30.07.1962, C.F. , Controparte_5 C.F._6
residente in [...] – App. 02 – Viale Dom Pedro I – San
Paolo – SP – CAP 04270-002 – Brasile, identificata con documento n. NumeroDiC_6
rilasciato il 04.11.2014;tTutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlofernando Parisi C.F. , del foro CodiceFiscale_7
di Catanzaro, che li rappresenta e difende, per procure tradotte apostillate e autenticate in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176
c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax:
0961/1911049 e PEC così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_1 all'art. 2 del D.P.R. n. 68/05.
- RICORRENTI -
E
(C.F. in persona del Ministro in Controparte_6 P.IVA_1 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_6
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_1
Marco Argentano, Comune in Provincia di Cosenza (CS), il 11.05.1901 (Doc. 02), figlio di e , in epoca successiva alla nascita dei Persona_2 Persona_3
Pag. 2 di 7 suoi figli, si è naturalizzato brasiliano e ha rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato positivo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03).
In data 11.04.1936, si univa in matrimonio con che prendeva Persona_4
il nome di (Doc. 04); Dalla loro unione nascevano in Parte_2
Brasile tre figli: in data 17.03.1929 o (Doc. Persona_5 Persona_6
05) in data 24.07.1931 (Doc. 06) ed in data 13.10.1935 Persona_7 [...]
(Doc. 07). Persona_8
o , in data 08.07.1954, si univa in Persona_5 Persona_6
matrimonio con e prendeva il nome di Persona_9 Per_5
o (Doc. 08); dalla loro unione
[...] Persona_10
nasceva in Brasile, in data 23.04.1967, (Doc. 09); Persona_11 [...]
in data 14.05.1992, si univa in matrimonio e Persona_11 Controparte_7 prendeva il nome di “ricorrenti” (Doc. 10);dalla loro Parte_3
unione nascevano in Brasile due figli: in data 28.12.1998 Controparte_2
CP_
“ricorrenti” (Doc. 11) ed in data 05.04.2003 “ricorrenti” (Doc. CP_2
12); , in data 17.12.1953, si univa in matrimonio con che Persona_7 ER2
prendeva il nome di (Doc. 13); Dalla loro unione nasceva in Persona_13
Brasile, in data 30.07.1962, “ricorrenti” (Doc. 14); , Controparte_5 Controparte_5
in data 18.01.1991, si univa in matrimonio con (Doc. 15); Controparte_8
, in data 03.09.1959, si univa in matrimonio con Persona_8 ER4
che prendeva il nome di (Doc. 16); Dalla loro unione
[...] Persona_15
nascevano in Brasile due figli: in data 21.04.1962 (Doc. Persona_16
17) ed in data 24.09.1963 (Doc. 18); Persona_17 Persona_16
, in data 04.02.1933, si univa in matrimonio con che
[...] Persona_18
prendeva il nome di (Doc. 19); Persona_19
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 07.01.1997, Controparte_1
“ricorrente” (Doc. 20); , in data 08.11.1991, si univa in Persona_17
matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_9 [...]
(Doc. 21); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 22.02.1995, Persona_20
“ricorrente” (Doc. 22). Controparte_4
Pag. 3 di 7 Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda e Controparte_6
chiedendo di valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467, con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15; Di volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. , nr. 25318/2022, con quanto osservato nell'avverso ricorso;
e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario
Pag. 4 di 7 stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie risulta agli atti rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo ER
, come da certificato positivo di naturalizzazione depositato , che attesta che
[...]
la stessa è avvenuta però in un momento successivo alla nascita dei figli (doc.3)
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n.
4466/2009 “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra
i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai
Pag. 5 di 7 discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_5
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, Parte_4
essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Pag. 6 di 7 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_6
integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di: nata a [...]/SP – Brasile il 23.04.1967; Parte_1
nata a [...]é/SP – Brasile il 07.01.1997; Controparte_1
nata a [...]/SP – Brasile il 28.12.1998; Controparte_2
nata a [...]/SP – Brasile il 05.04.2003; Controparte_3
nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_4
22.02.1995;
nata a [...]/SP – Brasile il 30.07.1962. Controparte_5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_6
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5035 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nata a [...]/SP – Brasile il 23.04.1967, C.F. Parte_1
, residente in [...] – Jardim Dona Luiza – Sao C.F._1
Bernando do Campo – SP – CAP 09830-250 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciata il 13.09.2018; NumeroDiC_1
nata a [...]é/SP – Brasile il 07.01.1997, C.F. Controparte_1
, Via Antonio Campanha n. 223 – App. 31 – Jardim Maria Adelaide – C.F._2
Sao Bernando do Campo – SP – CAP 09725-460, Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 27.01.2021; NumeroDiC_2
nata a [...]/SP – Brasile il 28.12.1998, C.F. Controparte_2
, residente in [...] – Jardim Dona Luiza – Sao C.F._3
Bernando do Campo – SP – CAP 09830-250 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 14.10.2015; NumeroDiC_3
nata a [...]/SP – Brasile il 05.04.2003, C.F. Controparte_3
, residente in [...] – Jardim Dona Luiza – Sao C.F._4
Bernando do Campo – SP – CAP 09830-250 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 21.05.2014; NumeroDiC_4
nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_4
22.02.1995, C.F. , residente in [...] – TOR 3 C.F._5 App. 283 – Centro – Sao Bernando do Campo – SP – CAP 09750-220 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 10.08.2021; Numer_5
nata a [...]/SP – Brasile il 30.07.1962, C.F. , Controparte_5 C.F._6
residente in [...] – App. 02 – Viale Dom Pedro I – San
Paolo – SP – CAP 04270-002 – Brasile, identificata con documento n. NumeroDiC_6
rilasciato il 04.11.2014;tTutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlofernando Parisi C.F. , del foro CodiceFiscale_7
di Catanzaro, che li rappresenta e difende, per procure tradotte apostillate e autenticate in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176
c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax:
0961/1911049 e PEC così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_1 all'art. 2 del D.P.R. n. 68/05.
- RICORRENTI -
E
(C.F. in persona del Ministro in Controparte_6 P.IVA_1 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_6
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_1
Marco Argentano, Comune in Provincia di Cosenza (CS), il 11.05.1901 (Doc. 02), figlio di e , in epoca successiva alla nascita dei Persona_2 Persona_3
Pag. 2 di 7 suoi figli, si è naturalizzato brasiliano e ha rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato positivo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03).
In data 11.04.1936, si univa in matrimonio con che prendeva Persona_4
il nome di (Doc. 04); Dalla loro unione nascevano in Parte_2
Brasile tre figli: in data 17.03.1929 o (Doc. Persona_5 Persona_6
05) in data 24.07.1931 (Doc. 06) ed in data 13.10.1935 Persona_7 [...]
(Doc. 07). Persona_8
o , in data 08.07.1954, si univa in Persona_5 Persona_6
matrimonio con e prendeva il nome di Persona_9 Per_5
o (Doc. 08); dalla loro unione
[...] Persona_10
nasceva in Brasile, in data 23.04.1967, (Doc. 09); Persona_11 [...]
in data 14.05.1992, si univa in matrimonio e Persona_11 Controparte_7 prendeva il nome di “ricorrenti” (Doc. 10);dalla loro Parte_3
unione nascevano in Brasile due figli: in data 28.12.1998 Controparte_2
CP_
“ricorrenti” (Doc. 11) ed in data 05.04.2003 “ricorrenti” (Doc. CP_2
12); , in data 17.12.1953, si univa in matrimonio con che Persona_7 ER2
prendeva il nome di (Doc. 13); Dalla loro unione nasceva in Persona_13
Brasile, in data 30.07.1962, “ricorrenti” (Doc. 14); , Controparte_5 Controparte_5
in data 18.01.1991, si univa in matrimonio con (Doc. 15); Controparte_8
, in data 03.09.1959, si univa in matrimonio con Persona_8 ER4
che prendeva il nome di (Doc. 16); Dalla loro unione
[...] Persona_15
nascevano in Brasile due figli: in data 21.04.1962 (Doc. Persona_16
17) ed in data 24.09.1963 (Doc. 18); Persona_17 Persona_16
, in data 04.02.1933, si univa in matrimonio con che
[...] Persona_18
prendeva il nome di (Doc. 19); Persona_19
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 07.01.1997, Controparte_1
“ricorrente” (Doc. 20); , in data 08.11.1991, si univa in Persona_17
matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_9 [...]
(Doc. 21); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 22.02.1995, Persona_20
“ricorrente” (Doc. 22). Controparte_4
Pag. 3 di 7 Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda e Controparte_6
chiedendo di valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467, con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15; Di volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. , nr. 25318/2022, con quanto osservato nell'avverso ricorso;
e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario
Pag. 4 di 7 stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie risulta agli atti rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo ER
, come da certificato positivo di naturalizzazione depositato , che attesta che
[...]
la stessa è avvenuta però in un momento successivo alla nascita dei figli (doc.3)
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n.
4466/2009 “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra
i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai
Pag. 5 di 7 discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_5
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, Parte_4
essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Pag. 6 di 7 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_6
integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di: nata a [...]/SP – Brasile il 23.04.1967; Parte_1
nata a [...]é/SP – Brasile il 07.01.1997; Controparte_1
nata a [...]/SP – Brasile il 28.12.1998; Controparte_2
nata a [...]/SP – Brasile il 05.04.2003; Controparte_3
nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_4
22.02.1995;
nata a [...]/SP – Brasile il 30.07.1962. Controparte_5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_6
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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