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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3692/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3692/2022 promossa da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. CURATOLO ANNA P.IVA_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO
Pagamento di somma di denaro.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, parte opposta ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale di Reggio Calabria ha Controparte_1 emesso, nei confronti del Parte_2 di decreto ingiuntivo n. 792/2022 di
[...] Parte_1 pagamento della somma di euro 56.678,40, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali e forniture di materiale ad esse correlate.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
i ha proposto Parte_3 Parte_1 opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo l'integrale pagamento delle somme indicate nelle fatture azionate dalla controparte e chiedendo al Tribunale di «
1.revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 792/2022, emesso il 12.10.2022 dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria per la somma di Euro 54.678,40, oltre interessi moratori e spese, per i motivi di cui in narrativa;
2. dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.05.2023, si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 delle argomentazioni avversarie e chiedendo al Tribunale di «1) autorizzare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto o, in via subordinata, la provvisoria esecutorietà parziale limitatamente alle somme ad oggi insolute;
2) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) confermare il decreto ingiuntivo n. 792/2022 del 11.10.2022 e dichiararlo esecutivo limitatamente alla somma di € 7.013,39 oltre interessi dal 22.11.2022
e spese di procedimento monitorio oltre imposta di registro;
in via gradata 4) accertare che la è creditrice del Controparte_1 Parte_3
dell'importo oggetto di ingiunzione, oltre interessi moratori
[...]
e spese legali del procedimento monitorio, decurtato delle somme versate medio tempore dalla debitrice imputate ai sensi dell'art. 1194 c.c. prima agli interessi maturati alla data di ciascun pagamento e poi al capitale, il tutto per € 7.013,39 oltre interessi dal 22.11.2022 e
pagina 2 di 4 spese di procedimento monitorio pari ad € 1.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
5) condanni, per l'effetto, il Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in
[...] favore di delle suddette somme pari ad € 7.013,39 oltre Controparte_1 interessi dal 22.11.2022 sino al soddisfo ed € 1.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
6) condanni il Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di
[...] lite del presente giudizio di opposizione».
All'udienza del 10.05.2023, è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 792/2022 avanzata da parte opposta.
All'udienza del 24.09.2025, parte opposta – l'unica presente – ha rappresentato l'intervenuta conclusione di un accordo transattivo con la controparte, già interamente eseguito;
ha poi precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 792/2022 e con integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato concluso dalle parti un accordo transattivo, peraltro già interamente eseguito, avente ad oggetto proprio il credito di cui si discute (cfr. produzione documentale dell'opposta del 02.07.2025).
pagina 3 di 4 Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato da con il ricorso monitorio e, conseguentemente, Controparte_1 deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 792/2022.
In considerazione dell'esito della controversia, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al credito azionato da on il ricorso monitorio, Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 792/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.10.2022,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 24/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3692/2022 promossa da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. CURATOLO ANNA P.IVA_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO
Pagamento di somma di denaro.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, parte opposta ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale di Reggio Calabria ha Controparte_1 emesso, nei confronti del Parte_2 di decreto ingiuntivo n. 792/2022 di
[...] Parte_1 pagamento della somma di euro 56.678,40, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali e forniture di materiale ad esse correlate.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
i ha proposto Parte_3 Parte_1 opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo l'integrale pagamento delle somme indicate nelle fatture azionate dalla controparte e chiedendo al Tribunale di «
1.revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 792/2022, emesso il 12.10.2022 dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria per la somma di Euro 54.678,40, oltre interessi moratori e spese, per i motivi di cui in narrativa;
2. dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.05.2023, si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 delle argomentazioni avversarie e chiedendo al Tribunale di «1) autorizzare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto o, in via subordinata, la provvisoria esecutorietà parziale limitatamente alle somme ad oggi insolute;
2) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) confermare il decreto ingiuntivo n. 792/2022 del 11.10.2022 e dichiararlo esecutivo limitatamente alla somma di € 7.013,39 oltre interessi dal 22.11.2022
e spese di procedimento monitorio oltre imposta di registro;
in via gradata 4) accertare che la è creditrice del Controparte_1 Parte_3
dell'importo oggetto di ingiunzione, oltre interessi moratori
[...]
e spese legali del procedimento monitorio, decurtato delle somme versate medio tempore dalla debitrice imputate ai sensi dell'art. 1194 c.c. prima agli interessi maturati alla data di ciascun pagamento e poi al capitale, il tutto per € 7.013,39 oltre interessi dal 22.11.2022 e
pagina 2 di 4 spese di procedimento monitorio pari ad € 1.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
5) condanni, per l'effetto, il Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in
[...] favore di delle suddette somme pari ad € 7.013,39 oltre Controparte_1 interessi dal 22.11.2022 sino al soddisfo ed € 1.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
6) condanni il Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di
[...] lite del presente giudizio di opposizione».
All'udienza del 10.05.2023, è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 792/2022 avanzata da parte opposta.
All'udienza del 24.09.2025, parte opposta – l'unica presente – ha rappresentato l'intervenuta conclusione di un accordo transattivo con la controparte, già interamente eseguito;
ha poi precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 792/2022 e con integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato concluso dalle parti un accordo transattivo, peraltro già interamente eseguito, avente ad oggetto proprio il credito di cui si discute (cfr. produzione documentale dell'opposta del 02.07.2025).
pagina 3 di 4 Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato da con il ricorso monitorio e, conseguentemente, Controparte_1 deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 792/2022.
In considerazione dell'esito della controversia, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al credito azionato da on il ricorso monitorio, Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 792/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.10.2022,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 24/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 4 di 4