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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 24/01/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GIANLUCA e Parte_1 C.F._1 tiva rso On.le Leone Mucci, 175 71016 71016 San Severo Italiapresso il difensore avv. OTTAVIANO GIANLUCA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/04/2023 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendo accertamento negativo avverso la comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti lamentandone l'assenza dei presupposti in fatto e in diritto per l'iscrizione
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. Allegava che CP_1
l'iscrizione era avvenuta in ragione della carica di socio unico ed amministratore della società registrata in Camera di commercio per attività di commercio al Org_1 dettaglio di confezioni per adulti, con inizio attività 02.05.19 ; nella insussistenza di altra copertura assicurativa in capo alla ricorrente per il periodo oggetto di iscrizione alla Gestione
Commercianti dal 02.05.19. Ciò rende legittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, giusto quanto disposto dalla Legge n.662/96.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).
L'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti viene in essere qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttiva
Nel caso al vaglio, pacifica la qualifica di amministratore, l' ha- legittimamente- presunto lo CP_1 svolgimento delle attività diverse da quelle inerenti la qualifica- in ragione dell'assenza di dipendenti (fatta salva la posizione di , commesso). Persona_1
Il ragionamento dell' è condivisibile. CP_1
Nemmeno al livello di mere allegazioni la parte ricorrente ha indicato a quali altri soggetti sia stata mandata la condizione dell'azienda ovvero l'attività operativa, sicché deve presumersi che la stessa abbia potuto funzionare nel quotidiano grazie al suo personale lavoro.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così dispone:
[...]
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1 1.800,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 24 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 24/01/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GIANLUCA e Parte_1 C.F._1 tiva rso On.le Leone Mucci, 175 71016 71016 San Severo Italiapresso il difensore avv. OTTAVIANO GIANLUCA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/04/2023 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendo accertamento negativo avverso la comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti lamentandone l'assenza dei presupposti in fatto e in diritto per l'iscrizione
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. Allegava che CP_1
l'iscrizione era avvenuta in ragione della carica di socio unico ed amministratore della società registrata in Camera di commercio per attività di commercio al Org_1 dettaglio di confezioni per adulti, con inizio attività 02.05.19 ; nella insussistenza di altra copertura assicurativa in capo alla ricorrente per il periodo oggetto di iscrizione alla Gestione
Commercianti dal 02.05.19. Ciò rende legittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, giusto quanto disposto dalla Legge n.662/96.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).
L'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti viene in essere qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttiva
Nel caso al vaglio, pacifica la qualifica di amministratore, l' ha- legittimamente- presunto lo CP_1 svolgimento delle attività diverse da quelle inerenti la qualifica- in ragione dell'assenza di dipendenti (fatta salva la posizione di , commesso). Persona_1
Il ragionamento dell' è condivisibile. CP_1
Nemmeno al livello di mere allegazioni la parte ricorrente ha indicato a quali altri soggetti sia stata mandata la condizione dell'azienda ovvero l'attività operativa, sicché deve presumersi che la stessa abbia potuto funzionare nel quotidiano grazie al suo personale lavoro.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così dispone:
[...]
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1 1.800,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 24 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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