TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del
7 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9282/2024 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato in [...] il [...] C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_4 C.F._4
, , nata a [...] l'[...] C.F. ,;
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_7
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e
[...] CodiceFiscale_7 difesi dall'avv.to Salvatore Ciulla, giusta procura in atti;
-ricorrenti- contro
Controparte_1
[...]
, rappresentato dal Dirigente pro-tempore del
[...]
Servizio 11 – Servizio per il territorio di Catania, dott. giusta delega del Persona_1
Dirigente Generale pro tempore del suindicato Dipartimento;
-resistente-
Avente ad oggetto: arretrati contrattuali CCNL 2006/2009 – accertamento negativo indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da atti depositati nel termine assegnato.
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il
Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In Via principale 1. Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al punto a) del presente ricorso, l'illegittimità delle trattenute applicate ed indicate a titolo di
“arretrati contrattuali 2006-2008” da parte dei resistenti Assessorati, ovverosia
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t.;
[...] Controparte_2
, in persona del legale rapp. p.t.;
[...] [...]
, in persona del legale rapp. p.t.; 2. Controparte_3
Conseguentemente e per l'effetto condannare, le resistenti amministrazioni al versamento in favore degli odierni ricorrenti delle somme illegittimamente trattenute in busta paga, pari a:
▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 338,91; ▪ Quanto al Sig. Parte_1 Parte_2
la somma di €. 706,89; ▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 869,21;
[...] Parte_3
▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €.804,67; ▪ Quanto alla Sig.ra Parte_4 Pt_5
la somma di €. 1.011,11; ▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 764,10;
[...] Parte_6
▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 948,94; oltre interessi legali e Parte_7 rivalutazione monetaria dalla data delle singole illegittime trattenute fino al soddisfo;
3.
Altresì accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al punto a) del presente ricorso, il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere il versamento degli “arretrati contrattuali 2006-
2008” residui e mai versati dalle amministrazioni resistenti;
4. Conseguentemente e per
l'effetto condannare, le resistenti amministrazioni al versamento in favore degli odierni ricorrenti degli “arretrati contrattuali 2006-2008” residui e mai versati dalle amministrazioni resistenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
01.01.2012 fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti adducevano di essere tutti operai appartenenti alla categoria dei c.d. “lavoratori forestali”, assunti annualmente a tempo determinato dalla con fascia occupazionale garantita di n. 101 o di 151 giornate lavorative. Controparte_1
Riferivano che l'amministrazione resistente, a partire dal biennio 2020/2021, aveva operato delle trattenute sulla loro retribuzione, pari ad € 50,00 mensili, indicate in busta paga con la dicitura “Recupero somme arr. contr. 2006/2008”.
2 Aggiungevano che le somme trattenute, meglio quantificate in seno al ricorso, erano state versate ai singoli lavoratori nel triennio 2010-2012 in virtù del protocollo d'intesa del 14 maggio 2009, sottoscritto tra il Presidente della , i Dirigenti Generali del Controparte_1
e del e i Controparte_4 Controparte_4 rappresentanti delle OO.SS. per i lavoratori. Con il predetto documento l'Amministrazione
Regionale si era impegnata a versare gli arretrati retributivi dovuti ai lavoratori in modalità rateale, ovvero il 25% a partire dall'1.7.2009 il 35% in due erogazioni entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011.
Precisavano, altresì, che l'amministrazione regionale aveva provveduto al pagamento degli arretrati contrattuali per le prime tre tranche in forza di impegni assunti a tal fine su appositi capitoli di spesa.
Lamentavano poi che l'Amministrazione resistente, a seguito di alcune pronunce delle Corti di merito e di legittimità, aveva proceduto al recupero delle somme versate ritenendo le stesse non dovute e pertanto indebite.
Sottolineavano l'illegittimità delle trattenute, facendo rilevare che in data 30.10.2017 era stato sottoscritto il nuovo Contratto integrativo regionale del Lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui allegato 1 aveva stabilito che:
“L'Amministrazione non procederà al recupero delle somme già erogate a seguito dell'Accordo sindacale del 14 maggio 2009 al netto dei contenziosi individuali in essere avviati dai lavoratori e delle sentenze emesse. Il Governo si impegna a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui al richiamato accordo sindacale”.
Concludeva ribadendo l'illegittimità del disposto recupero.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2024, si costituivano in giudizio la , l' Controparte_1 Controparte_1
e il
[...] Controparte_1
svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso.
[...]
Ricostruiti i fatti di causa, le parti resistenti evidenziavano come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si fosse pronunciata in modo costante affermando che le somme versate ai dipendenti a titolo di arretrati, derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006/2009, erano state indebitamente corrisposte, per cui era stato avviato l'iter per il recupero delle stesse.
3 Aggiungeva che il protocollo di intesa del 2009, richiamato dalla parte ricorrente, non poteva che considerarsi alla stregua di una dichiarazione d'intenti, non essendo stato definito e completato l'iter previsto per il contratto collettivo di carattere locale (C.I.R.L.).
Evidenziava, altresì, che il CIRL del 2017, anch'esso richiamato dai ricorrenti, non poteva rilevare ai fini della decisione poiché non era stato mai pubblicato nella GURS e, pertanto, mai entrato in vigore e comunque sostituito dal contratto integrativo siglato nel 2018 nel quale mancava l'espressione “non si darà corso a nessun recupero retributivo” contenuta invece nell'art. 30 del CIRL del 2017.
Precisava, comunque, che la predetta dicitura non poteva riferirsi alla irripetibilità degli arretrati già corrisposti in passato, poiché trattavasi di norma che disponeva per l'avvenire, per cui non avrebbe potuto trovare applicazione per fatti anteriori al 1 primo gennaio 2018, data di entrata in vigore del CIRL.
Eccepita, in via subordinata, la prescrizione del diritto dei ricorrenti al versamento del residuo degli arretrati contrattuali, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare applicabile il CIRL 2018, approvato con decreti assessoriali dell'
[...]
e dall' Controparte_1 [...]
, decreto del 06/11/2018 pubblicato in GURS con allegato CIRL per Controparte_2 gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria-sistema agro- forestale ambientale-rurale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 19 ottobre 2018, ed entrato in vigore dall' 1 settembre 2018. e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dall'Amministrazione ai Ricorrenti.
In subordine e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, rigettare comunque le richieste avversarie, perché infondate per come articolato. In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento del ricorso ritenere prescritto il diritto dei lavoratori al versamento della parte relitta degli arretrati contrattuali. Con vittoria di diritti, onorari e spese.”
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 7 ottobre 2025, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.: Viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione resistente.
4 Come premesso, le somme in discussione sono state corrisposte nel corso del triennio 2010 -
2012 ai lavoratori forestali in forza presso l'Amministrazione resistente, a titolo di arretrati in applicazione del CCNL 2006/2009.
Giova rilevare che in tema di recepimento del CCNL la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto “necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delib. di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la non partecipa alla stipula del contratto Controparte_3 nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell'ente”
(così, Cass. 02.12.2019, n. 31386).
Non si ravvisano ragioni per rimeditare l'orientamento già espresso, perché “la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta né dalla
L.R. Sicilia n. 66 del 1981, art. 8, né dalla n. 16 del 1996, art. 45 ter, come CP_5 modificato dalla L.R. n. 14 del 2006”.
Segnatamente, va rilevato che “la L.R. n. 66 del 1981, art. 8, nel prevedere che "Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo
l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni" richiamava contestualmente il contratto collettivo nazionale e quello integrativo di recepimento del primo, senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell'uno sull'altro;
… la L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter, come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006, secondo cui
"la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria" deve essere coordinata con la stessa
L.R. n. 14 del 2006, art. 49, che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che "Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 43, della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro
5 trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale Delib. sul recepimento della parte economica del contratto";
… la disposizione smentisce la tesi dell'immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perché, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell'amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la è Controparte_3 rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell'ente;
… diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perché non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale
e prescindere da qualsiasi intervento della nella negoziazione della disciplina CP_1 contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
… l'interpretazione della L.R. n. 16 del 1996, va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la gode, neppure i contratti collettivi nazionali Controparte_3 stipulati dall'ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;
… ….la L.R. n. 10 del 2000, artt. 24 e segg., con i quali è stata istituita l CP_3 CP_6 ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l'art. 28, comma 3, stabilisce che "I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa";
… seppure dette norme non vengano direttamente in rilievo nella fattispecie … … … va detto che sia la L.R. n. 10 del 2000, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri
e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l'invocata forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto alla quale la
, in quanto estranea alla conclusione del contratto, non è stata posta in Controparte_3
6 condizione di verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio” (v., in motivazione, Cass.
n. 31386/2019; conf. Cass, 02.12.2019, n. 31385; Cass. 10.07.2018, n. 18165).
Il richiamato art. 49, comma secondo, della legge regionale siciliana n. 14/2006, imponendo che sia la Giunta Regionale a deliberare sul recepimento della parte economica del contratto collettivo nazionale utilizza un'espressione (delibera sul recepimento) che indica l'esercizio di una potestà decisionale da parte di tale organo.
Ciò in ragione della necessità che il recepimento abbia la copertura finanziaria, non potendo l'amministrazione da un lato garantire i livelli occupazionali imposti dalla legge n.14/2006 e, dall'altro, assicurare eventuali aumenti retributivi stabiliti con la contrattazione collettiva nazionale (cfr. art. 40 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001).
3. Orbene, nella fattispecie concreta il CCNL di settore relativo al quadriennio 2006/2009 è stato recepito dalla sia nella sua parte normativa che economica. Controparte_1
In particolare, con delibera n. 287/2007 la Giunta regionale si è pronunciata sullo schema di
Decreto assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNI. 2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale.
Con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, la Giunta regionale ha recepito la parte economica di tale C.C.N.L, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) sia quanto alle rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali, sia agli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
Il 14 maggio 2009 presso la Presidenza della è stato quindi sottoscritto un Controparte_1 protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione, i Dirigenti Generali del
[...]
(appartenente oggi all' . Controparte_4 Controparte_1
e del (appartenente oggi Controparte_1 Controparte_4 all' ), e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per i Controparte_2 lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione CGIL/CISL/UIL) (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Tale protocollo d'intesa, al punto uno, recita: “Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dai lo luglio 2009 per il 25%
e con successive altre 2 (due) erogazioni in quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere
a nessuna azione risarcitoria”.
7 Sono stati, pertanto, appositamente istituiti i capitoli di spesa n. 155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del Protocollo d'intesa del 14 Maggio 2009”.
Detti capitoli sono stati iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012.
Di conseguenza, l'Amministrazione ha corrisposto in via cautelativa ai lavoratori forestali, nel corso del periodo 2010- 2012, gli arretrati contrattuali conformemente a quanto sottoscritto nell'intesa.
Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 355/2016, che ha sancito la non debenza delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006/2009, l'amministrazione resistente ha avviato l'iter per il recupero delle somme versate nel triennio 2010-2012 (cfr. doc. n. 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, e 2.7 fascicolo di parte ricorrente).
Va rilevato che la delibera di recepimento della parte normativa del CCNL non ha previsto nulla di specifico con riferimento agli arretrati contrattuali, essa si è limitata, invero, a rinviare il tutto in sede di contrattazione per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro.
D'altro verso, manca un atto regionale, normativo o di fonte collettiva integrativa di recepimento del protocollo di intesa sindacale del 14 maggio 2009 con il quale la parte pubblica si è impegnata al pagamento percentuale degli arretrati in questione.
Né vale invocare quale fonte regionale di adeguamento contrattuale a fondamento della pretesa qui vantata il CIRL del 30 ottobre 2017.
Nella relativa deliberazione di Giunta n. 404/2017, che ha preso atto dell'ipotesi di Accordo del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria –
Sistema Agro-Forestale-Ambientale-Rurale, la decorrenza contrattuale, sia per quanto riguarda gli effetti giuridici che economici è stata infatti fissata al 1 gennaio 2018, senza alcun espresso riferimento agli scatti retributivi del pregresso periodo 2006-2008.
La stessa dicitura contenuta nell'art. 30 della già menzionata delibera, “Non si darà corso a nessun recupero retributivo”, e l'Allegato 1 rubricato “Arretrati OTI e OTD” che prevede:
“L'Amministrazione non procederà al recupero delle somme già erogate a seguito dell'Accordo sindacale del 14 maggio 2009 al netto dei contenziosi individuali in essere avviati dai lavoratori e delle sentenze emesse. Il Governo si impegna a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui al richiamato accordo sindacale”, non possono valere a fondare la pretesa della parte ricorrente (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte ricorrente).
8 La medesima parte ricorrente dà atto che in data 09.08.2018, è stata sottoscritta una proposta di accordo tra le parti coinvolte che pur avente contenuto sovrapponibile “(n.b. ad esclusione del “nuovo” art. 32 avente contenuto sostanzialmente dichiarativo per l'istituzione di un tavolo tecnico) con il precedente contratto sopra richiamato” differisce “solamente per la totale eliminazione dell'allegato 1 di cui al C.I.R.L. 2017, il quale, giusto appunto, riportava
l'impegno dell'amministrazione fondante la presente azione, ossia “L'Amministrazione non procederà al recupero delle somme già erogate a seguito dell'Accordo sindacale del 14 maggio 2009 al netto dei contenziosi individuali in essere avviati dai lavoratori e delle sentenze emesse. Il Governo si impegna a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui al richiamato accordo sindacale”.
Siffatto accordo, infatti, ferma l'assenza di una fonte pregressa del diritto agli arretrati in questione – sicuramente non “quesito” come pare sostenere la difesa di parte ricorrente -, non può ritenersi idoneo a ritenere fondata la pretesa del diritto dei ricorrenti alla percezione degli arretrati e specularmente a non essere oggetto di ripetizione;
ciò in quanto il predetto atto – in disparte ogni considerazione in ordine ad un'eventuale violazione degli impegni contrattuali assunti - non assurge a fonte del diritto vantato dalla parte ricorrente, comunque peraltro contenendo un mero “impegno” assunto dalla a livello contrattuale. CP_1
Non costituisce fondamento del diritto l'impegno del governo regionale, in sede contrattuale, di reperire i fondi per il pagamento degli arretrati contrattuali. Parimenti deve dirsi per le previsioni di cui alla L.R. n. 8 del 2018 che riguardano in generale il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria- sistema agroforestale ambientale, per cui è autorizzata la spesa annua di 6800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
3.1. Alla luce di quanto esposto, dunque, deve dunque concludersi nel senso che non vi è spazio per la tutela delle rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente, né vi sono elementi sui quali fondare l'obbligatoria automatica applicazione ai rapporti per cui è causa della contrattazione nazionale di settore (dei quali la non è stata parte stipulante); Controparte_3 per cui nessun vincolo sussiste per l'Amministrazione resistente.
A tal proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 355/2016, nonché
Cass. n. 8892/2017) che ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui "anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base
9 al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza dei contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività" (Cass. n. 13544/2008).
L'applicazione di tali principi al caso di specie porta quindi a ritenere che, a fronte della mancanza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale per gli anni dal 2006 al 2008, la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva nazionale privata non produce alcun effetto vincolante nei confronti della Regione.
4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tenuto conto della peculiarità e complessità del caso e dell'effettivo sovrapporsi di discipline negoziali, non sempre di spedita comprensione, che hanno richiesto interventi interpretativi e chiarificatori da parte della stessa amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite.
Catania, 11 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU ND
10
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del
7 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9282/2024 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato in [...] il [...] C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_4 C.F._4
, , nata a [...] l'[...] C.F. ,;
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_7
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e
[...] CodiceFiscale_7 difesi dall'avv.to Salvatore Ciulla, giusta procura in atti;
-ricorrenti- contro
Controparte_1
[...]
, rappresentato dal Dirigente pro-tempore del
[...]
Servizio 11 – Servizio per il territorio di Catania, dott. giusta delega del Persona_1
Dirigente Generale pro tempore del suindicato Dipartimento;
-resistente-
Avente ad oggetto: arretrati contrattuali CCNL 2006/2009 – accertamento negativo indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da atti depositati nel termine assegnato.
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il
Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In Via principale 1. Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al punto a) del presente ricorso, l'illegittimità delle trattenute applicate ed indicate a titolo di
“arretrati contrattuali 2006-2008” da parte dei resistenti Assessorati, ovverosia
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t.;
[...] Controparte_2
, in persona del legale rapp. p.t.;
[...] [...]
, in persona del legale rapp. p.t.; 2. Controparte_3
Conseguentemente e per l'effetto condannare, le resistenti amministrazioni al versamento in favore degli odierni ricorrenti delle somme illegittimamente trattenute in busta paga, pari a:
▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 338,91; ▪ Quanto al Sig. Parte_1 Parte_2
la somma di €. 706,89; ▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 869,21;
[...] Parte_3
▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €.804,67; ▪ Quanto alla Sig.ra Parte_4 Pt_5
la somma di €. 1.011,11; ▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 764,10;
[...] Parte_6
▪ Quanto alla Sig.ra la somma di €. 948,94; oltre interessi legali e Parte_7 rivalutazione monetaria dalla data delle singole illegittime trattenute fino al soddisfo;
3.
Altresì accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al punto a) del presente ricorso, il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere il versamento degli “arretrati contrattuali 2006-
2008” residui e mai versati dalle amministrazioni resistenti;
4. Conseguentemente e per
l'effetto condannare, le resistenti amministrazioni al versamento in favore degli odierni ricorrenti degli “arretrati contrattuali 2006-2008” residui e mai versati dalle amministrazioni resistenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
01.01.2012 fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti adducevano di essere tutti operai appartenenti alla categoria dei c.d. “lavoratori forestali”, assunti annualmente a tempo determinato dalla con fascia occupazionale garantita di n. 101 o di 151 giornate lavorative. Controparte_1
Riferivano che l'amministrazione resistente, a partire dal biennio 2020/2021, aveva operato delle trattenute sulla loro retribuzione, pari ad € 50,00 mensili, indicate in busta paga con la dicitura “Recupero somme arr. contr. 2006/2008”.
2 Aggiungevano che le somme trattenute, meglio quantificate in seno al ricorso, erano state versate ai singoli lavoratori nel triennio 2010-2012 in virtù del protocollo d'intesa del 14 maggio 2009, sottoscritto tra il Presidente della , i Dirigenti Generali del Controparte_1
e del e i Controparte_4 Controparte_4 rappresentanti delle OO.SS. per i lavoratori. Con il predetto documento l'Amministrazione
Regionale si era impegnata a versare gli arretrati retributivi dovuti ai lavoratori in modalità rateale, ovvero il 25% a partire dall'1.7.2009 il 35% in due erogazioni entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011.
Precisavano, altresì, che l'amministrazione regionale aveva provveduto al pagamento degli arretrati contrattuali per le prime tre tranche in forza di impegni assunti a tal fine su appositi capitoli di spesa.
Lamentavano poi che l'Amministrazione resistente, a seguito di alcune pronunce delle Corti di merito e di legittimità, aveva proceduto al recupero delle somme versate ritenendo le stesse non dovute e pertanto indebite.
Sottolineavano l'illegittimità delle trattenute, facendo rilevare che in data 30.10.2017 era stato sottoscritto il nuovo Contratto integrativo regionale del Lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui allegato 1 aveva stabilito che:
“L'Amministrazione non procederà al recupero delle somme già erogate a seguito dell'Accordo sindacale del 14 maggio 2009 al netto dei contenziosi individuali in essere avviati dai lavoratori e delle sentenze emesse. Il Governo si impegna a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui al richiamato accordo sindacale”.
Concludeva ribadendo l'illegittimità del disposto recupero.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2024, si costituivano in giudizio la , l' Controparte_1 Controparte_1
e il
[...] Controparte_1
svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso.
[...]
Ricostruiti i fatti di causa, le parti resistenti evidenziavano come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si fosse pronunciata in modo costante affermando che le somme versate ai dipendenti a titolo di arretrati, derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006/2009, erano state indebitamente corrisposte, per cui era stato avviato l'iter per il recupero delle stesse.
3 Aggiungeva che il protocollo di intesa del 2009, richiamato dalla parte ricorrente, non poteva che considerarsi alla stregua di una dichiarazione d'intenti, non essendo stato definito e completato l'iter previsto per il contratto collettivo di carattere locale (C.I.R.L.).
Evidenziava, altresì, che il CIRL del 2017, anch'esso richiamato dai ricorrenti, non poteva rilevare ai fini della decisione poiché non era stato mai pubblicato nella GURS e, pertanto, mai entrato in vigore e comunque sostituito dal contratto integrativo siglato nel 2018 nel quale mancava l'espressione “non si darà corso a nessun recupero retributivo” contenuta invece nell'art. 30 del CIRL del 2017.
Precisava, comunque, che la predetta dicitura non poteva riferirsi alla irripetibilità degli arretrati già corrisposti in passato, poiché trattavasi di norma che disponeva per l'avvenire, per cui non avrebbe potuto trovare applicazione per fatti anteriori al 1 primo gennaio 2018, data di entrata in vigore del CIRL.
Eccepita, in via subordinata, la prescrizione del diritto dei ricorrenti al versamento del residuo degli arretrati contrattuali, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare applicabile il CIRL 2018, approvato con decreti assessoriali dell'
[...]
e dall' Controparte_1 [...]
, decreto del 06/11/2018 pubblicato in GURS con allegato CIRL per Controparte_2 gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria-sistema agro- forestale ambientale-rurale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 19 ottobre 2018, ed entrato in vigore dall' 1 settembre 2018. e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dall'Amministrazione ai Ricorrenti.
In subordine e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, rigettare comunque le richieste avversarie, perché infondate per come articolato. In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento del ricorso ritenere prescritto il diritto dei lavoratori al versamento della parte relitta degli arretrati contrattuali. Con vittoria di diritti, onorari e spese.”
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 7 ottobre 2025, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.: Viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione resistente.
4 Come premesso, le somme in discussione sono state corrisposte nel corso del triennio 2010 -
2012 ai lavoratori forestali in forza presso l'Amministrazione resistente, a titolo di arretrati in applicazione del CCNL 2006/2009.
Giova rilevare che in tema di recepimento del CCNL la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto “necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delib. di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la non partecipa alla stipula del contratto Controparte_3 nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell'ente”
(così, Cass. 02.12.2019, n. 31386).
Non si ravvisano ragioni per rimeditare l'orientamento già espresso, perché “la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta né dalla
L.R. Sicilia n. 66 del 1981, art. 8, né dalla n. 16 del 1996, art. 45 ter, come CP_5 modificato dalla L.R. n. 14 del 2006”.
Segnatamente, va rilevato che “la L.R. n. 66 del 1981, art. 8, nel prevedere che "Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo
l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni" richiamava contestualmente il contratto collettivo nazionale e quello integrativo di recepimento del primo, senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell'uno sull'altro;
… la L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter, come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006, secondo cui
"la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria" deve essere coordinata con la stessa
L.R. n. 14 del 2006, art. 49, che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che "Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 43, della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro
5 trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale Delib. sul recepimento della parte economica del contratto";
… la disposizione smentisce la tesi dell'immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perché, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell'amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la è Controparte_3 rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell'ente;
… diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perché non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale
e prescindere da qualsiasi intervento della nella negoziazione della disciplina CP_1 contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
… l'interpretazione della L.R. n. 16 del 1996, va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la gode, neppure i contratti collettivi nazionali Controparte_3 stipulati dall'ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;
… ….la L.R. n. 10 del 2000, artt. 24 e segg., con i quali è stata istituita l CP_3 CP_6 ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l'art. 28, comma 3, stabilisce che "I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa";
… seppure dette norme non vengano direttamente in rilievo nella fattispecie … … … va detto che sia la L.R. n. 10 del 2000, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri
e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l'invocata forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto alla quale la
, in quanto estranea alla conclusione del contratto, non è stata posta in Controparte_3
6 condizione di verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio” (v., in motivazione, Cass.
n. 31386/2019; conf. Cass, 02.12.2019, n. 31385; Cass. 10.07.2018, n. 18165).
Il richiamato art. 49, comma secondo, della legge regionale siciliana n. 14/2006, imponendo che sia la Giunta Regionale a deliberare sul recepimento della parte economica del contratto collettivo nazionale utilizza un'espressione (delibera sul recepimento) che indica l'esercizio di una potestà decisionale da parte di tale organo.
Ciò in ragione della necessità che il recepimento abbia la copertura finanziaria, non potendo l'amministrazione da un lato garantire i livelli occupazionali imposti dalla legge n.14/2006 e, dall'altro, assicurare eventuali aumenti retributivi stabiliti con la contrattazione collettiva nazionale (cfr. art. 40 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001).
3. Orbene, nella fattispecie concreta il CCNL di settore relativo al quadriennio 2006/2009 è stato recepito dalla sia nella sua parte normativa che economica. Controparte_1
In particolare, con delibera n. 287/2007 la Giunta regionale si è pronunciata sullo schema di
Decreto assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNI. 2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale.
Con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, la Giunta regionale ha recepito la parte economica di tale C.C.N.L, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) sia quanto alle rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali, sia agli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
Il 14 maggio 2009 presso la Presidenza della è stato quindi sottoscritto un Controparte_1 protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione, i Dirigenti Generali del
[...]
(appartenente oggi all' . Controparte_4 Controparte_1
e del (appartenente oggi Controparte_1 Controparte_4 all' ), e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per i Controparte_2 lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione CGIL/CISL/UIL) (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Tale protocollo d'intesa, al punto uno, recita: “Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dai lo luglio 2009 per il 25%
e con successive altre 2 (due) erogazioni in quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere
a nessuna azione risarcitoria”.
7 Sono stati, pertanto, appositamente istituiti i capitoli di spesa n. 155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del Protocollo d'intesa del 14 Maggio 2009”.
Detti capitoli sono stati iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012.
Di conseguenza, l'Amministrazione ha corrisposto in via cautelativa ai lavoratori forestali, nel corso del periodo 2010- 2012, gli arretrati contrattuali conformemente a quanto sottoscritto nell'intesa.
Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 355/2016, che ha sancito la non debenza delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006/2009, l'amministrazione resistente ha avviato l'iter per il recupero delle somme versate nel triennio 2010-2012 (cfr. doc. n. 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, e 2.7 fascicolo di parte ricorrente).
Va rilevato che la delibera di recepimento della parte normativa del CCNL non ha previsto nulla di specifico con riferimento agli arretrati contrattuali, essa si è limitata, invero, a rinviare il tutto in sede di contrattazione per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro.
D'altro verso, manca un atto regionale, normativo o di fonte collettiva integrativa di recepimento del protocollo di intesa sindacale del 14 maggio 2009 con il quale la parte pubblica si è impegnata al pagamento percentuale degli arretrati in questione.
Né vale invocare quale fonte regionale di adeguamento contrattuale a fondamento della pretesa qui vantata il CIRL del 30 ottobre 2017.
Nella relativa deliberazione di Giunta n. 404/2017, che ha preso atto dell'ipotesi di Accordo del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria –
Sistema Agro-Forestale-Ambientale-Rurale, la decorrenza contrattuale, sia per quanto riguarda gli effetti giuridici che economici è stata infatti fissata al 1 gennaio 2018, senza alcun espresso riferimento agli scatti retributivi del pregresso periodo 2006-2008.
La stessa dicitura contenuta nell'art. 30 della già menzionata delibera, “Non si darà corso a nessun recupero retributivo”, e l'Allegato 1 rubricato “Arretrati OTI e OTD” che prevede:
“L'Amministrazione non procederà al recupero delle somme già erogate a seguito dell'Accordo sindacale del 14 maggio 2009 al netto dei contenziosi individuali in essere avviati dai lavoratori e delle sentenze emesse. Il Governo si impegna a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui al richiamato accordo sindacale”, non possono valere a fondare la pretesa della parte ricorrente (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte ricorrente).
8 La medesima parte ricorrente dà atto che in data 09.08.2018, è stata sottoscritta una proposta di accordo tra le parti coinvolte che pur avente contenuto sovrapponibile “(n.b. ad esclusione del “nuovo” art. 32 avente contenuto sostanzialmente dichiarativo per l'istituzione di un tavolo tecnico) con il precedente contratto sopra richiamato” differisce “solamente per la totale eliminazione dell'allegato 1 di cui al C.I.R.L. 2017, il quale, giusto appunto, riportava
l'impegno dell'amministrazione fondante la presente azione, ossia “L'Amministrazione non procederà al recupero delle somme già erogate a seguito dell'Accordo sindacale del 14 maggio 2009 al netto dei contenziosi individuali in essere avviati dai lavoratori e delle sentenze emesse. Il Governo si impegna a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui al richiamato accordo sindacale”.
Siffatto accordo, infatti, ferma l'assenza di una fonte pregressa del diritto agli arretrati in questione – sicuramente non “quesito” come pare sostenere la difesa di parte ricorrente -, non può ritenersi idoneo a ritenere fondata la pretesa del diritto dei ricorrenti alla percezione degli arretrati e specularmente a non essere oggetto di ripetizione;
ciò in quanto il predetto atto – in disparte ogni considerazione in ordine ad un'eventuale violazione degli impegni contrattuali assunti - non assurge a fonte del diritto vantato dalla parte ricorrente, comunque peraltro contenendo un mero “impegno” assunto dalla a livello contrattuale. CP_1
Non costituisce fondamento del diritto l'impegno del governo regionale, in sede contrattuale, di reperire i fondi per il pagamento degli arretrati contrattuali. Parimenti deve dirsi per le previsioni di cui alla L.R. n. 8 del 2018 che riguardano in generale il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria- sistema agroforestale ambientale, per cui è autorizzata la spesa annua di 6800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
3.1. Alla luce di quanto esposto, dunque, deve dunque concludersi nel senso che non vi è spazio per la tutela delle rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente, né vi sono elementi sui quali fondare l'obbligatoria automatica applicazione ai rapporti per cui è causa della contrattazione nazionale di settore (dei quali la non è stata parte stipulante); Controparte_3 per cui nessun vincolo sussiste per l'Amministrazione resistente.
A tal proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 355/2016, nonché
Cass. n. 8892/2017) che ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui "anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base
9 al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza dei contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività" (Cass. n. 13544/2008).
L'applicazione di tali principi al caso di specie porta quindi a ritenere che, a fronte della mancanza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale per gli anni dal 2006 al 2008, la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva nazionale privata non produce alcun effetto vincolante nei confronti della Regione.
4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tenuto conto della peculiarità e complessità del caso e dell'effettivo sovrapporsi di discipline negoziali, non sempre di spedita comprensione, che hanno richiesto interventi interpretativi e chiarificatori da parte della stessa amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite.
Catania, 11 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU ND
10