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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2024, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Carrozza, Francesco
Carrozza e Carlo Carrozza per procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Pace per procura in atti
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione notificato in data 11.5.2016 Parte_1 conveniva in giudizio il e dinanzi all'intestato Controparte_1 Controparte_3
Tribunale al fine di ottenere, previo accertamento della loro responsabilità solidale, la condanna definitiva dei convenuti, ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per la sparizione e/o distruzione della tomba di
. Persona_1
A sostegno della domanda il rappresentava: che il nonno, Parte_1 [...]
– , nato il [...] e morto il 6 giugno 1964, era stato un illustre Parte_1 Per_2 ingegnere, architetto ed ispettore delle belle arti, progettista di molte opere nella città di Or (tra cui villa a Pace, palazzina Carrozza in piazza Unità d'Italia, chiesa di CP_1 Org_1
Francesco dei Mercanti in via S. Agostino, chiesa di Maria della SS. Annunziata, chiesa della
Madonna degli Angeli, divenuta di Lourdes); che per volere di tale ing. Persona_3
(nato il [...] e morto il 13 agosto 1897) le spoglie mortali della famiglia
[...]
, avrebbero dovuto essere custodite nella cappella funeraria della famiglia Parte_1 appositamente progettata e costruita e sita nella parte più alta del Gran Cimitero di CP_1 che, in particolare, , essendo ateo, era stato sepolto in seno Persona_1 alla nuda terra “nel campo retrostante la Cappella”; che il campo e la cappella erano circondati da una bassa inferriata e chiusi da un cancelletto;
che, senza informare l'attore, il cancelletto era stato forzato e la recinzione divelta;
che nell'estate 2014 l'attore, recatosi al Cimitero per far visita al nonno, come era solito fare, non aveva rinvenuto più la tomba e, in seguito, aveva appreso dei lavori eseguiti dalla in quella parte di cimitero, tali da determinare la Controparte_3 distruzione della tomba;
che tali lavori avevano pure minato la struttura della cappella.
L'attore affermava di avere avuto un legame affettivo profondo con il nonno. Richiamava gli artt. 407, 408 e 411 c.p. e la violazione del sentimento di pietà verso i defunti;
affermava anche la violazione del diritto sul sepolcro, essendo stato privato della possibilità di recarsi presso la tomba del nonno per visitarla e per ricordare in quel luogo l'infanzia trascorsa con il congiunto.
pagina 2 di 14 Escludeva che la responsabilità dei convenuti potesse essere esclusa dalla diffida a ristrutturare le strutture pericolanti entro il termine di 180 giorni dall' 11 febbraio 1998, , inviatagli dal Comune, dal momento che la predetta diffida riguardava la cappella e non anche il campo retrostante, dove era collocata la tomba del nonno e in ogni caso i convenuti non avrebbero potuto per ciò solo distruggere la tomba.
Si costituiva in giudizio eccependo sia il difetto di legittimazione Controparte_3 dell'attore, per non essere erede del de cuius, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita. Contestava, nel merito, le domande, affermando che non era stata fornita alcuna prova del fatto. In particolare, richiamava il Verbale di constatazione del 13/11/2013 da cui era possibile desumere che la
Cappella Gentilizia dell'attore non era stata interessata dai lavori.
Alla prima udienza del 10.10.2016 la parte attrice dichiarava di avere avviato la mediazione e la causa veniva rinviata per consentirne l'espletamento; veniva, altresì, dichiarata la contumacia del Controparte_1
Il si costituiva in giudizio in data 8.2.2017, eccependo anch'esso il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva del , che non aveva provato la sua qualità di erede. Parte_1
Escludeva comunque la presenza di una tomba, all'epoca dei lavori, nel sito citato dall'attore.
Richiamava quanto attestato al riguardo dal Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde
Pubblico, secondo cui la salma inumata direttamente in terra, come da relativo Ordine di Seppellimento e, quindi, plausibilmente senza lapidi o altre opere murarie anche in considerazione della rilevata totale assenza di menzioni in tal senso, era stata oggetto, superato il decennio di legge prescritto perché la salma completi il ciclo di mineralizzazione, […] di esumazione dei resti mortali”.
Escludeva che la tomba oggetto di causa venisse visitata assiduamente, visto lo stato di incuria in cui si trovava, e che le asserite opere realizzate dal avessero causato i difetti CP_1 di staticità della cappella, addotti dall'attore, in quanto erano preesistenti e già segnalati dal di nel 1997, senza che la famiglia vi avesse posto rimedio. CP_1 CP_1 Parte_1
pagina 3 di 14 All'udienza del 2.3.2017 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 29.11.2017, veniva revocata la declaratoria di contumacia del CP_1
e venivano ammesse le prove orali.
[...]
All'esito, con ordinanza del 24.9.2019 veniva disposta CTU e veniva emesso ordine di esibizione nei confronti del in accoglimento della relativa richiesta formulata CP_1 dall'attore.
Ottenuto il deposito della relazione, in data 10.7.2021, e rigettata la richiesta di sostituzione del Consulente, con ordinanza del 1.6.2022 venivano disposti chiarimenti.
Con ordinanza del 4.11.2022, infine, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.6.2023, poi differita all'udienza del 6.12.2023, e sostituita dal deposito di note, ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari formulate dalle parti convenute.
Sussiste, invero, sia la legittimazione dell'attore, sia la legittimazione passiva del CP_1
e di
[...] Controparte_3
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia.
pagina 4 di 14 La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n.
2951/2016).
Ebbene, dal canto suo, il ha documentato in giudizio la sua qualità di erede di Parte_1
in quanto nipote di quest'ultimo, ovvero figlio del di lui figlio, Parte_1
, deceduto a Palermo il 5.3.1992. Persona_4
Avuto riguardo alle domande dell'attore, risulta certamente legittimato il CP_1
custode del cimitero e responsabile delle aree in esso ricadenti.
[...]
La risulta essere l'aggiudicataria dei lavori per la costruzione Controparte_3 dell'ara crematoria, lavori che, a dire dell'attore, hanno comportato la demolizione dell'area collocata al confine della tomba della famiglia . La demolizione è stata eseguita Parte_1 dalla convenuta, come attestato dal direttore dei lavori, ing. , nella nota Controparte_4 prot. n. 167213, datata 23.6.2016, del Comune di Area Tecnica, Dipartimento Lavori CP_1
Pubblici, prodotta dal Comune;
si veda al riguardo anche il contratto di appalto in atti.
L'attore ha agito ai sensi degli artt. 2043-2059 c.c., dunque deve provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
L'istruttoria espletata consente di ritenere la fondatezza delle domande del . Parte_1
Invero, la prima teste dell'attore, la cugina ha confermato la circostanza Tes_1 capitolata alla lett. a) della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. (vero che la tomba dell'arch.
[...] era ubicata sul retro della capella in senso perpendicolare e coperta da Persona_5 Parte_1 una spessa lastra di marmo sulla quale era inciso il nome) riferendo che, da bambina, aveva sempre frequentato la cappella;
ha ricordato che “dietro la cappella c'era un terreno, che era Parte_1 sopraelevato rispetto al sottostante terreno, dove è stato sepolto il nonno ; ha, altresì, Parte_1 confermato di avere deposto i fiori sulla tomba del nonno in occasione della commemorazione dei defunti del 2013, mentre l'anno successivo la tomba e il terreno dietro la cappella non c'erano più, riconoscendo l'attuale stato dei luoghi nelle foto, a lei mostrate, nn. 5
e 6, allegate al fascicolo di parte attrice.
pagina 5 di 14 Il teste , amico della famiglia , ha dichiarato: di avere fin da Testimone_2 Parte_1 bambino accompagnato l'attore nella cappella di famiglia;
che, fino a cinque anni prima della sua audizione (avvenuta all'udienza del 6.3.2018), “esisteva la tomba con dietro un giardinetto e sul cui marmo c'era il nome ; che “la tomba era delimitata da un terreno con una recinzione Parte_1 in ferro”, riconosciuta nella foto a lui esibita e che dopo – senza ricordare l'anno esatto - aveva accompagnato l'attore ma “non c'era né terreno né tomba”.
Il teste dipendente della dal 2010 al 2014 con mansioni di Testimone_3 Controparte_3 impiegato, quale addetto contabile, ha dichiarato, di essersi recato “quasi giornalmente al Gran
Camposanto, dove si stavano eseguendo i lavori per la realizzazione dell'area crematoria”; ha riferito che
“non esisteva alcun segno visibile o alcuna tomba e/o tumulazione dell'arch. Persona_5
Ha dichiarato che “la composizione delle ossa crollate con il cellario e la bonifica dei luoghi è
[...] stata effettuata dal Comune di mediante la polizia mortuaria”; ha precisato che non si è trattato di CP_1 sbancamento bensì di operazioni di raccolta del materiale di risulta proveniente dal crollo del cellario”, che i lavori sono stati eseguiti dalla , la società consortile di cui la era CP_5 Controparte_3 capogruppo. Ha riconosciuto la cappella nella foto all. 5, prodotta dall'attore, e ha Parte_1 specificato che il cellario era adiacente alla Cappella;
non ha saputo precisare la distanza tra la
Cappella e il cellario, a suo avviso, comunque, era di circa un metro. Ha precisato che “nel retro della Cappella, dietro il cellario crollato, c'erano alberi di grosso fusto e vegetazione molto rigogliosa […] che dai prospetti esterni della Cappella, la stessa si presentava in condizioni di semi-abbandono” e che “la striscia di terreno posta tra la cappella e il cellario si presentava in stato di abbandono, con rovi, e non accessibile”.
La CTU espletata, redatta dall'ing. , ha permesso di rilevare che I luoghi Persona_6 oggetto di causa si trovano all'interno del Gran Camposanto di e riguardano la zona storica ove CP_1 ricadono in gran parte le cappelle delle famiglie messinesi anteguerra. […] La cappella presenta uno stato di manutenzione precario ove sono visibili fenomeni di umidità di risalita a livello del pavimento ed un quadro fessurativo diffuso a tetto con la struttura portante che sebbene datata si presenta in buono stato. La cappella confina con strada di accesso su tre lati e con cappella altra ditta interposta da spazio di isolamento di 60 cm sul quarto lato […].
pagina 6 di 14 […] Sul fronte opposto l'ingresso alla cappella non vi è più lo spazio ove un tempo era Parte_1 sepolto l'Arch. Come da foto (all. 3, foto 9) vi è un residuo di terreno della Persona_5 profondità pari a circa 30 cm contro il ben più ampio spazio al tempo esistente e documentato dalle aerofotogrammetrie del gran Camposanto con indicazione della tomba del nonno dell'attore presenti nel fascicolo di causa di parte attrice, conformi a quanto lo scrivente ha potuto visionare presso il Dipartimento Cimiteri di
. CP_1
[…] L'originario terreno un tempo esistente sul fronte opposto l'ingresso della cappella funeraria di parte attrice è stato sbancato al fine di realizzare, ad una quota inferiore di 2.30 mt rispetto al piano di campagna della cappella parcheggi di pertinenza a quella della zona del Gran Camposanto come Parte_1 documentato fotograficamente.
[…] Il luogo ove insisteva a salma dell'Arch. che, da una ricostruzione degli atti Persona_5
e delle planimetrie del misurava circa 15.00 mq, è stata sbancata dalla originaria quota di Parte_2 campagna alla attuale quota inferiore di 2.30 mt al fine di realizzare parcheggi e viabilità di accesso all'Ara crematoria. In particolare il piede della scarpata ove un tempo vi era il terrapieno che accoglieva la tomba del nonno dell'attore è stato adibito a parcheggio a raso delimitato da strisce bianche (all. 3, foto 10).
Il Consulente ha poi precisato che Proprio per le esigue dimensioni e per la probabile struttura di fondazione che, verosimilmente è composta da travi in muratura, scarica un peso sul terreno poco influente, pertanto, il terrapieno che un tempo c'era e adesso è venuto a mancare non implica particolari fenomeni di instabilità, ne ha causato danni alla struttura.
Come descritto nella relazione depositata lo stato in cui versa la struttura ed i danni accertati sono derivanti solo all'usura del tempo ed alla mancata manutenzione.
Pertanto i lavori eseguiti dal comune non hanno comportato danni alla struttura.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate, anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Ebbene, è emerso dall'istruttoria orale che l'area posta sul retro della cappella funeraria della famiglia ospitava la tomba del nonno dell'attore fino al 2013. In epoca Parte_1
pagina 7 di 14 successiva l'area sulla quale insisteva la tomba è stata oggetto di lavori di risistemazione, all'esito dei quali non vi è stata più traccia della tomba stessa.
Il Comune, anche nelle osservazioni alla CTU, ha affermato di avere ordinato la demolizione del cellario confinante con il terreno in esame, escludendo il predetto terreno.
Evidentemente, però, nelle operazioni di demolizione è stato coinvolto proprio il terreno che ospitava la tomba di – , nato il [...] e morto il Parte_1 Per_2
6 giugno 1964.
L'esame delle disposizioni applicabili in materia non soccorre nel caso di specie, dal momento che il regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, agli artt. 82 ss., si occupa delle esumazioni e delle estumulazioni programmate o disposte per ordine dell'autorità giudiziaria, previo avviso agli interessati. Ma, come emerso dall'istruttoria, nella fattispecie in esame si è trattato evidentemente di uno sconcertante errore. La salma di
[...]
non doveva essere né esumata né estumulata. Persona_1
Invero, l'art. 86 del predetto regolamento prevede che le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. Il Comune di non ha prodotto alcun CP_1 ordine di procedere alla estumulazione della salma, non vi era alcuna scadenza della concessione in favore della famiglia, dal momento che l'attore ha dimostrato che si trattasse di una concessione perpetua (all. 4 e 5 alla memoria ex art. 183, c. 6 n. 1 c.p.c.), né, comunque, la famiglia era stata informata di un'eventuale estumulazione, non potendo emergere l'asserita inesistenza dell'obbligo di informare la famiglia da una nota interna dello stesso Comune.
Evidentemente l'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area adiacente la cappella funeraria della famiglia ha per errore interessato anche la parte retrostante della Parte_1 predetta cappella dove era situata la tomba di , Persona_7 distruggendola.
Peraltro, il inizialmente si è difeso affermando che i resti di CP_1 [...]
fossero stati esumati e tradotti presso l'ossario comune del Persona_1 [...]
, ma di ciò non ha fornito alcuna prova. In ogni caso una tale difesa è stata Parte_2
pagina 8 di 14 smentita dall'istruttoria orale, dalla quale è emerso che fino al 2013 la tomba era nel terreno retrostante la cappella.
Né nel caso di specie assume rilievo il divieto del Comune di procedere alla demolizione dell'area in questione, essendo un tale divieto solo tardivamente allegato e documentato. In ogni caso il ha omesso di vigilare sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e, a CP_1 monte, ha omesso di verificare lo stato dei luoghi, rilevando la presenza della tomba e avvisando la ditta esecutrice, la quale, per converso, non risulta essersi neppure accorta di avere distrutto una tomba.
La ha depositato in giudizio i verbali di composizione feretro del Controparte_3 febbraio 2014, nessuno dei quali riferibili ai resti del nonno dell'attore.
Le considerazioni esposte consentono di affermare la responsabilità del e CP_1 dell'appaltatrice nei confronti dell'attore per la distruzione della tomba.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (C. Cass., n. 25408/2016).
Il risarcimento del danno non può che essere liquidato equitativamente, tenendo conto della compromissione dei diritti costituzionali rilevanti nel caso di specie.
È noto che la Suprema Corte a Sezioni Unite, nelle ormai celebri pronunce del 2008 (si veda, tra l'altro, la sentenza n. 26972/2008), ha affermato come l'art. 2059 c.c. non regolamenta una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c. (C. Cass., SS. UU., n. 26972/2008).
Ha altresì precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà
pagina 9 di 14 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); 2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (C. Cass., n. 26972/2008 cit.).
Peraltro, proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della persona, quali il diritto alla salute, alla libertà personale ed alla vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (cfr. C. Cass., n. 22190/2009).
Nel caso di specie il ha ritenuto che i convenuti si fossero resi responsabili Parte_1 delle ipotesi di reato allegate in premessa e che, comunque, fosse stato leso il suo sentimento di pietà verso i defunti, il suo diritto a poter ricordare il suo congiunto nel luogo in cui era stato sepolto oltre che il diritto sul sepolcro in quanto tale. Ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento della cappella di famiglia.
Proprio recentemente i giudici di legittimità hanno affermato che Dal diritto "primario" al sepolcro - consistente nel diritto ad essere seppellito o a seppellire altri in un dato sepolcro - si distingue quello
"secondario" dei parenti ad accedere alla sepoltura del proprio congiunto e ad opporsi a qualsiasi trasformazione idonea ad arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle sue spoglie;
quest'ultimo costituisce esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell'individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.) e dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto a una donna il risarcimento del danno non
pagina 10 di 14 patrimoniale patito in conseguenza della cremazione, successiva alla riesumazione, dei resti del padre, in assenza del consenso richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. g, della l. n. 130 del 2001) (C. Cass., n.
370/2023).
In motivazione, ancorchè la fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte
(estumulazione e cremazione delle spoglie in assenza di consenso dei familiari) risulti affatto diversa da quella in esame, è stato espressamente affermato che la modalità del culto verso il defunto non deve essere imposta in forme diverse da quelle fino a quel momento esercitate (già Cass. 1834 del 1975 ha riconosciuto il diritto del parente alla scelta del luogo e della modalità di sepoltura).
Questo diritto secondario è senz'altro, come si è detto, un diritto di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto. […] Si distingue dall'interesse dei parenti a che la salma rimanga nel luogo di sepoltura per il periodo minimo previsto dalla legge, nonché ad avere risarcimento per l'illegittima anticipata traslazione, interesse sotteso al diritto primario, ossia al diritto di uso e godimento del sepolcro. Un risalente precedente di questa Corte ha risolto qualificando come di interesse legittimo la posizione dei parenti in questo caso: interesse che, se illegittimamente affievolito dal provvedimento amministrativo di anticipato trasferimento della salma, dà diritto al risarcimento (Cass. 2062 del 1952). Inoltre, i diritti secondari di sepolcro oltre che distinguersi dall'interesse di cui si è detto in precedenza, vanno distinti dalla pietà verso i defunti, quale oggetto giuridico dei reati previsti dagli articoli 407
e ss. del codice penale: pietà che consiste nel sentimento collettivo, e non già individuale, che la società esprime verso i propri cari. Si ricorderà che una delle obiezioni alla introduzione nel codice penale dei delitti contro la pietà dei defunti fu proprio di dire che si trattava di sentimenti personali non suscettibili di tutela penale, e la replica fu, per l'appunto, che invece quei delitti vanno puniti perché ledono un sentimento sociale nobilissimo.
Piuttosto, i diritti secondari di sepolcro hanno a contenuto sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni. […] l' interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, e l'interesse a che tale luogo non sia trasformato, è esplicazione di un diritto della personalità, o di una manifestazione del diritto alla personalità (ove si acceda alla tesi monistica)
pagina 11 di 14 posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della Costituzione.
Esso è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini: e dunque il diritto secondario di sepolcro trova fondamento altresì nell'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione. Le leggi ordinarie stabiliscono le modalità di tutela di tale diritto, ma esso è innanzitutto un diritto che trova ragione nella Carta fondamentale, e precisamente nei citati articoli 2 e 13.
Ciò si dice in quanto i congiunti del defunto, di cui si discute, hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, che, come è noto, in assenza della previsione espressa di un suo risarcimento, è risarcibile ove derivi dalla violazione di interessi costituzionalmente tutelati.
Nella sentenza n. 1834/1975 è stato espressamente affermato che Lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti consentiti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Esso spetta innanzi tutto alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte. Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto.
Ebbene, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte, come sopra riportati, la distruzione della tomba ad opera dei convenuti ha violato i diritti costituzionali sanciti dagli artt. 2, 13 e 19 Cost., e ciò determina il risarcimento del danno subito dall'attore.
Tenuto conto, da una parte, del rapporto di parentela esistente tra l'attore e il defunto, dell'età dell'attore, della periodicità con cui egli si recava presso la cappella di famiglia e, dall'altra parte, dello stato di incuria e di degrado in cui versa la medesima cappella, il danno va liquidato in € 20.000,00 all'attualità, oltre il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno pagina 12 di 14 derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca della scoperta del fatto (agosto 2014, avendo l'attore indicato Org_ genericamente l'estate 2014), e rivalutato anno per anno secondo gli indici un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
I convenuti in solido, ex art. 2055 c.c., vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.000,00 oltre interessi come sopra.
Dalla CTU non è emerso alcun danno alla struttura della cappella per effetto dei lavori ordinati dal Comune ed eseguiti dalla dunque la relativa domanda Controparte_3 va rigettata.
L'esito della controversia consente di compensare per un quarto le spese di lite, dunque i convenuti, in solido, vanno condannati alla rifusione dei residui tre quarti in favore dell'attore; le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012, il d.n. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00, parametri sostanzialmente medi) nel seguente modo: € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.600,00, oltre € 565,68, a titolo di contributo unificato, bollo e notifiche.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per un quarto a carico dell'attore e per tre quarti a carico dei convenuti in solido.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 2721/2016, vertente tra
(attore), in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(convenuti), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il in solido, al pagamento in Controparte_6 favore di della somma di € 20.000,00 all'attualità, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2. Compensa per un quarto le spese di lite e condanna il e Controparte_1 [...]
in solido, alla rifusione in favore di Controparte_3 Parte_1 dei residui tre quarti, che liquida in € 4.200,00 per compensi e € 418,26 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico per un quarto a carico di
[...]
e per tre quarti a carico del e di Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido. Controparte_3
Così deciso in Messina il 31/05/2024.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Carrozza, Francesco
Carrozza e Carlo Carrozza per procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Pace per procura in atti
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione notificato in data 11.5.2016 Parte_1 conveniva in giudizio il e dinanzi all'intestato Controparte_1 Controparte_3
Tribunale al fine di ottenere, previo accertamento della loro responsabilità solidale, la condanna definitiva dei convenuti, ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per la sparizione e/o distruzione della tomba di
. Persona_1
A sostegno della domanda il rappresentava: che il nonno, Parte_1 [...]
– , nato il [...] e morto il 6 giugno 1964, era stato un illustre Parte_1 Per_2 ingegnere, architetto ed ispettore delle belle arti, progettista di molte opere nella città di Or (tra cui villa a Pace, palazzina Carrozza in piazza Unità d'Italia, chiesa di CP_1 Org_1
Francesco dei Mercanti in via S. Agostino, chiesa di Maria della SS. Annunziata, chiesa della
Madonna degli Angeli, divenuta di Lourdes); che per volere di tale ing. Persona_3
(nato il [...] e morto il 13 agosto 1897) le spoglie mortali della famiglia
[...]
, avrebbero dovuto essere custodite nella cappella funeraria della famiglia Parte_1 appositamente progettata e costruita e sita nella parte più alta del Gran Cimitero di CP_1 che, in particolare, , essendo ateo, era stato sepolto in seno Persona_1 alla nuda terra “nel campo retrostante la Cappella”; che il campo e la cappella erano circondati da una bassa inferriata e chiusi da un cancelletto;
che, senza informare l'attore, il cancelletto era stato forzato e la recinzione divelta;
che nell'estate 2014 l'attore, recatosi al Cimitero per far visita al nonno, come era solito fare, non aveva rinvenuto più la tomba e, in seguito, aveva appreso dei lavori eseguiti dalla in quella parte di cimitero, tali da determinare la Controparte_3 distruzione della tomba;
che tali lavori avevano pure minato la struttura della cappella.
L'attore affermava di avere avuto un legame affettivo profondo con il nonno. Richiamava gli artt. 407, 408 e 411 c.p. e la violazione del sentimento di pietà verso i defunti;
affermava anche la violazione del diritto sul sepolcro, essendo stato privato della possibilità di recarsi presso la tomba del nonno per visitarla e per ricordare in quel luogo l'infanzia trascorsa con il congiunto.
pagina 2 di 14 Escludeva che la responsabilità dei convenuti potesse essere esclusa dalla diffida a ristrutturare le strutture pericolanti entro il termine di 180 giorni dall' 11 febbraio 1998, , inviatagli dal Comune, dal momento che la predetta diffida riguardava la cappella e non anche il campo retrostante, dove era collocata la tomba del nonno e in ogni caso i convenuti non avrebbero potuto per ciò solo distruggere la tomba.
Si costituiva in giudizio eccependo sia il difetto di legittimazione Controparte_3 dell'attore, per non essere erede del de cuius, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita. Contestava, nel merito, le domande, affermando che non era stata fornita alcuna prova del fatto. In particolare, richiamava il Verbale di constatazione del 13/11/2013 da cui era possibile desumere che la
Cappella Gentilizia dell'attore non era stata interessata dai lavori.
Alla prima udienza del 10.10.2016 la parte attrice dichiarava di avere avviato la mediazione e la causa veniva rinviata per consentirne l'espletamento; veniva, altresì, dichiarata la contumacia del Controparte_1
Il si costituiva in giudizio in data 8.2.2017, eccependo anch'esso il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva del , che non aveva provato la sua qualità di erede. Parte_1
Escludeva comunque la presenza di una tomba, all'epoca dei lavori, nel sito citato dall'attore.
Richiamava quanto attestato al riguardo dal Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde
Pubblico, secondo cui la salma inumata direttamente in terra, come da relativo Ordine di Seppellimento e, quindi, plausibilmente senza lapidi o altre opere murarie anche in considerazione della rilevata totale assenza di menzioni in tal senso, era stata oggetto, superato il decennio di legge prescritto perché la salma completi il ciclo di mineralizzazione, […] di esumazione dei resti mortali”.
Escludeva che la tomba oggetto di causa venisse visitata assiduamente, visto lo stato di incuria in cui si trovava, e che le asserite opere realizzate dal avessero causato i difetti CP_1 di staticità della cappella, addotti dall'attore, in quanto erano preesistenti e già segnalati dal di nel 1997, senza che la famiglia vi avesse posto rimedio. CP_1 CP_1 Parte_1
pagina 3 di 14 All'udienza del 2.3.2017 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 29.11.2017, veniva revocata la declaratoria di contumacia del CP_1
e venivano ammesse le prove orali.
[...]
All'esito, con ordinanza del 24.9.2019 veniva disposta CTU e veniva emesso ordine di esibizione nei confronti del in accoglimento della relativa richiesta formulata CP_1 dall'attore.
Ottenuto il deposito della relazione, in data 10.7.2021, e rigettata la richiesta di sostituzione del Consulente, con ordinanza del 1.6.2022 venivano disposti chiarimenti.
Con ordinanza del 4.11.2022, infine, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.6.2023, poi differita all'udienza del 6.12.2023, e sostituita dal deposito di note, ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari formulate dalle parti convenute.
Sussiste, invero, sia la legittimazione dell'attore, sia la legittimazione passiva del CP_1
e di
[...] Controparte_3
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia.
pagina 4 di 14 La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n.
2951/2016).
Ebbene, dal canto suo, il ha documentato in giudizio la sua qualità di erede di Parte_1
in quanto nipote di quest'ultimo, ovvero figlio del di lui figlio, Parte_1
, deceduto a Palermo il 5.3.1992. Persona_4
Avuto riguardo alle domande dell'attore, risulta certamente legittimato il CP_1
custode del cimitero e responsabile delle aree in esso ricadenti.
[...]
La risulta essere l'aggiudicataria dei lavori per la costruzione Controparte_3 dell'ara crematoria, lavori che, a dire dell'attore, hanno comportato la demolizione dell'area collocata al confine della tomba della famiglia . La demolizione è stata eseguita Parte_1 dalla convenuta, come attestato dal direttore dei lavori, ing. , nella nota Controparte_4 prot. n. 167213, datata 23.6.2016, del Comune di Area Tecnica, Dipartimento Lavori CP_1
Pubblici, prodotta dal Comune;
si veda al riguardo anche il contratto di appalto in atti.
L'attore ha agito ai sensi degli artt. 2043-2059 c.c., dunque deve provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
L'istruttoria espletata consente di ritenere la fondatezza delle domande del . Parte_1
Invero, la prima teste dell'attore, la cugina ha confermato la circostanza Tes_1 capitolata alla lett. a) della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. (vero che la tomba dell'arch.
[...] era ubicata sul retro della capella in senso perpendicolare e coperta da Persona_5 Parte_1 una spessa lastra di marmo sulla quale era inciso il nome) riferendo che, da bambina, aveva sempre frequentato la cappella;
ha ricordato che “dietro la cappella c'era un terreno, che era Parte_1 sopraelevato rispetto al sottostante terreno, dove è stato sepolto il nonno ; ha, altresì, Parte_1 confermato di avere deposto i fiori sulla tomba del nonno in occasione della commemorazione dei defunti del 2013, mentre l'anno successivo la tomba e il terreno dietro la cappella non c'erano più, riconoscendo l'attuale stato dei luoghi nelle foto, a lei mostrate, nn. 5
e 6, allegate al fascicolo di parte attrice.
pagina 5 di 14 Il teste , amico della famiglia , ha dichiarato: di avere fin da Testimone_2 Parte_1 bambino accompagnato l'attore nella cappella di famiglia;
che, fino a cinque anni prima della sua audizione (avvenuta all'udienza del 6.3.2018), “esisteva la tomba con dietro un giardinetto e sul cui marmo c'era il nome ; che “la tomba era delimitata da un terreno con una recinzione Parte_1 in ferro”, riconosciuta nella foto a lui esibita e che dopo – senza ricordare l'anno esatto - aveva accompagnato l'attore ma “non c'era né terreno né tomba”.
Il teste dipendente della dal 2010 al 2014 con mansioni di Testimone_3 Controparte_3 impiegato, quale addetto contabile, ha dichiarato, di essersi recato “quasi giornalmente al Gran
Camposanto, dove si stavano eseguendo i lavori per la realizzazione dell'area crematoria”; ha riferito che
“non esisteva alcun segno visibile o alcuna tomba e/o tumulazione dell'arch. Persona_5
Ha dichiarato che “la composizione delle ossa crollate con il cellario e la bonifica dei luoghi è
[...] stata effettuata dal Comune di mediante la polizia mortuaria”; ha precisato che non si è trattato di CP_1 sbancamento bensì di operazioni di raccolta del materiale di risulta proveniente dal crollo del cellario”, che i lavori sono stati eseguiti dalla , la società consortile di cui la era CP_5 Controparte_3 capogruppo. Ha riconosciuto la cappella nella foto all. 5, prodotta dall'attore, e ha Parte_1 specificato che il cellario era adiacente alla Cappella;
non ha saputo precisare la distanza tra la
Cappella e il cellario, a suo avviso, comunque, era di circa un metro. Ha precisato che “nel retro della Cappella, dietro il cellario crollato, c'erano alberi di grosso fusto e vegetazione molto rigogliosa […] che dai prospetti esterni della Cappella, la stessa si presentava in condizioni di semi-abbandono” e che “la striscia di terreno posta tra la cappella e il cellario si presentava in stato di abbandono, con rovi, e non accessibile”.
La CTU espletata, redatta dall'ing. , ha permesso di rilevare che I luoghi Persona_6 oggetto di causa si trovano all'interno del Gran Camposanto di e riguardano la zona storica ove CP_1 ricadono in gran parte le cappelle delle famiglie messinesi anteguerra. […] La cappella presenta uno stato di manutenzione precario ove sono visibili fenomeni di umidità di risalita a livello del pavimento ed un quadro fessurativo diffuso a tetto con la struttura portante che sebbene datata si presenta in buono stato. La cappella confina con strada di accesso su tre lati e con cappella altra ditta interposta da spazio di isolamento di 60 cm sul quarto lato […].
pagina 6 di 14 […] Sul fronte opposto l'ingresso alla cappella non vi è più lo spazio ove un tempo era Parte_1 sepolto l'Arch. Come da foto (all. 3, foto 9) vi è un residuo di terreno della Persona_5 profondità pari a circa 30 cm contro il ben più ampio spazio al tempo esistente e documentato dalle aerofotogrammetrie del gran Camposanto con indicazione della tomba del nonno dell'attore presenti nel fascicolo di causa di parte attrice, conformi a quanto lo scrivente ha potuto visionare presso il Dipartimento Cimiteri di
. CP_1
[…] L'originario terreno un tempo esistente sul fronte opposto l'ingresso della cappella funeraria di parte attrice è stato sbancato al fine di realizzare, ad una quota inferiore di 2.30 mt rispetto al piano di campagna della cappella parcheggi di pertinenza a quella della zona del Gran Camposanto come Parte_1 documentato fotograficamente.
[…] Il luogo ove insisteva a salma dell'Arch. che, da una ricostruzione degli atti Persona_5
e delle planimetrie del misurava circa 15.00 mq, è stata sbancata dalla originaria quota di Parte_2 campagna alla attuale quota inferiore di 2.30 mt al fine di realizzare parcheggi e viabilità di accesso all'Ara crematoria. In particolare il piede della scarpata ove un tempo vi era il terrapieno che accoglieva la tomba del nonno dell'attore è stato adibito a parcheggio a raso delimitato da strisce bianche (all. 3, foto 10).
Il Consulente ha poi precisato che Proprio per le esigue dimensioni e per la probabile struttura di fondazione che, verosimilmente è composta da travi in muratura, scarica un peso sul terreno poco influente, pertanto, il terrapieno che un tempo c'era e adesso è venuto a mancare non implica particolari fenomeni di instabilità, ne ha causato danni alla struttura.
Come descritto nella relazione depositata lo stato in cui versa la struttura ed i danni accertati sono derivanti solo all'usura del tempo ed alla mancata manutenzione.
Pertanto i lavori eseguiti dal comune non hanno comportato danni alla struttura.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate, anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Ebbene, è emerso dall'istruttoria orale che l'area posta sul retro della cappella funeraria della famiglia ospitava la tomba del nonno dell'attore fino al 2013. In epoca Parte_1
pagina 7 di 14 successiva l'area sulla quale insisteva la tomba è stata oggetto di lavori di risistemazione, all'esito dei quali non vi è stata più traccia della tomba stessa.
Il Comune, anche nelle osservazioni alla CTU, ha affermato di avere ordinato la demolizione del cellario confinante con il terreno in esame, escludendo il predetto terreno.
Evidentemente, però, nelle operazioni di demolizione è stato coinvolto proprio il terreno che ospitava la tomba di – , nato il [...] e morto il Parte_1 Per_2
6 giugno 1964.
L'esame delle disposizioni applicabili in materia non soccorre nel caso di specie, dal momento che il regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, agli artt. 82 ss., si occupa delle esumazioni e delle estumulazioni programmate o disposte per ordine dell'autorità giudiziaria, previo avviso agli interessati. Ma, come emerso dall'istruttoria, nella fattispecie in esame si è trattato evidentemente di uno sconcertante errore. La salma di
[...]
non doveva essere né esumata né estumulata. Persona_1
Invero, l'art. 86 del predetto regolamento prevede che le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. Il Comune di non ha prodotto alcun CP_1 ordine di procedere alla estumulazione della salma, non vi era alcuna scadenza della concessione in favore della famiglia, dal momento che l'attore ha dimostrato che si trattasse di una concessione perpetua (all. 4 e 5 alla memoria ex art. 183, c. 6 n. 1 c.p.c.), né, comunque, la famiglia era stata informata di un'eventuale estumulazione, non potendo emergere l'asserita inesistenza dell'obbligo di informare la famiglia da una nota interna dello stesso Comune.
Evidentemente l'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area adiacente la cappella funeraria della famiglia ha per errore interessato anche la parte retrostante della Parte_1 predetta cappella dove era situata la tomba di , Persona_7 distruggendola.
Peraltro, il inizialmente si è difeso affermando che i resti di CP_1 [...]
fossero stati esumati e tradotti presso l'ossario comune del Persona_1 [...]
, ma di ciò non ha fornito alcuna prova. In ogni caso una tale difesa è stata Parte_2
pagina 8 di 14 smentita dall'istruttoria orale, dalla quale è emerso che fino al 2013 la tomba era nel terreno retrostante la cappella.
Né nel caso di specie assume rilievo il divieto del Comune di procedere alla demolizione dell'area in questione, essendo un tale divieto solo tardivamente allegato e documentato. In ogni caso il ha omesso di vigilare sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e, a CP_1 monte, ha omesso di verificare lo stato dei luoghi, rilevando la presenza della tomba e avvisando la ditta esecutrice, la quale, per converso, non risulta essersi neppure accorta di avere distrutto una tomba.
La ha depositato in giudizio i verbali di composizione feretro del Controparte_3 febbraio 2014, nessuno dei quali riferibili ai resti del nonno dell'attore.
Le considerazioni esposte consentono di affermare la responsabilità del e CP_1 dell'appaltatrice nei confronti dell'attore per la distruzione della tomba.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (C. Cass., n. 25408/2016).
Il risarcimento del danno non può che essere liquidato equitativamente, tenendo conto della compromissione dei diritti costituzionali rilevanti nel caso di specie.
È noto che la Suprema Corte a Sezioni Unite, nelle ormai celebri pronunce del 2008 (si veda, tra l'altro, la sentenza n. 26972/2008), ha affermato come l'art. 2059 c.c. non regolamenta una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c. (C. Cass., SS. UU., n. 26972/2008).
Ha altresì precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà
pagina 9 di 14 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); 2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (C. Cass., n. 26972/2008 cit.).
Peraltro, proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della persona, quali il diritto alla salute, alla libertà personale ed alla vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (cfr. C. Cass., n. 22190/2009).
Nel caso di specie il ha ritenuto che i convenuti si fossero resi responsabili Parte_1 delle ipotesi di reato allegate in premessa e che, comunque, fosse stato leso il suo sentimento di pietà verso i defunti, il suo diritto a poter ricordare il suo congiunto nel luogo in cui era stato sepolto oltre che il diritto sul sepolcro in quanto tale. Ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento della cappella di famiglia.
Proprio recentemente i giudici di legittimità hanno affermato che Dal diritto "primario" al sepolcro - consistente nel diritto ad essere seppellito o a seppellire altri in un dato sepolcro - si distingue quello
"secondario" dei parenti ad accedere alla sepoltura del proprio congiunto e ad opporsi a qualsiasi trasformazione idonea ad arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle sue spoglie;
quest'ultimo costituisce esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell'individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.) e dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto a una donna il risarcimento del danno non
pagina 10 di 14 patrimoniale patito in conseguenza della cremazione, successiva alla riesumazione, dei resti del padre, in assenza del consenso richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. g, della l. n. 130 del 2001) (C. Cass., n.
370/2023).
In motivazione, ancorchè la fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte
(estumulazione e cremazione delle spoglie in assenza di consenso dei familiari) risulti affatto diversa da quella in esame, è stato espressamente affermato che la modalità del culto verso il defunto non deve essere imposta in forme diverse da quelle fino a quel momento esercitate (già Cass. 1834 del 1975 ha riconosciuto il diritto del parente alla scelta del luogo e della modalità di sepoltura).
Questo diritto secondario è senz'altro, come si è detto, un diritto di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto. […] Si distingue dall'interesse dei parenti a che la salma rimanga nel luogo di sepoltura per il periodo minimo previsto dalla legge, nonché ad avere risarcimento per l'illegittima anticipata traslazione, interesse sotteso al diritto primario, ossia al diritto di uso e godimento del sepolcro. Un risalente precedente di questa Corte ha risolto qualificando come di interesse legittimo la posizione dei parenti in questo caso: interesse che, se illegittimamente affievolito dal provvedimento amministrativo di anticipato trasferimento della salma, dà diritto al risarcimento (Cass. 2062 del 1952). Inoltre, i diritti secondari di sepolcro oltre che distinguersi dall'interesse di cui si è detto in precedenza, vanno distinti dalla pietà verso i defunti, quale oggetto giuridico dei reati previsti dagli articoli 407
e ss. del codice penale: pietà che consiste nel sentimento collettivo, e non già individuale, che la società esprime verso i propri cari. Si ricorderà che una delle obiezioni alla introduzione nel codice penale dei delitti contro la pietà dei defunti fu proprio di dire che si trattava di sentimenti personali non suscettibili di tutela penale, e la replica fu, per l'appunto, che invece quei delitti vanno puniti perché ledono un sentimento sociale nobilissimo.
Piuttosto, i diritti secondari di sepolcro hanno a contenuto sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni. […] l' interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, e l'interesse a che tale luogo non sia trasformato, è esplicazione di un diritto della personalità, o di una manifestazione del diritto alla personalità (ove si acceda alla tesi monistica)
pagina 11 di 14 posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della Costituzione.
Esso è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini: e dunque il diritto secondario di sepolcro trova fondamento altresì nell'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione. Le leggi ordinarie stabiliscono le modalità di tutela di tale diritto, ma esso è innanzitutto un diritto che trova ragione nella Carta fondamentale, e precisamente nei citati articoli 2 e 13.
Ciò si dice in quanto i congiunti del defunto, di cui si discute, hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, che, come è noto, in assenza della previsione espressa di un suo risarcimento, è risarcibile ove derivi dalla violazione di interessi costituzionalmente tutelati.
Nella sentenza n. 1834/1975 è stato espressamente affermato che Lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti consentiti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Esso spetta innanzi tutto alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte. Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto.
Ebbene, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte, come sopra riportati, la distruzione della tomba ad opera dei convenuti ha violato i diritti costituzionali sanciti dagli artt. 2, 13 e 19 Cost., e ciò determina il risarcimento del danno subito dall'attore.
Tenuto conto, da una parte, del rapporto di parentela esistente tra l'attore e il defunto, dell'età dell'attore, della periodicità con cui egli si recava presso la cappella di famiglia e, dall'altra parte, dello stato di incuria e di degrado in cui versa la medesima cappella, il danno va liquidato in € 20.000,00 all'attualità, oltre il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno pagina 12 di 14 derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca della scoperta del fatto (agosto 2014, avendo l'attore indicato Org_ genericamente l'estate 2014), e rivalutato anno per anno secondo gli indici un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
I convenuti in solido, ex art. 2055 c.c., vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.000,00 oltre interessi come sopra.
Dalla CTU non è emerso alcun danno alla struttura della cappella per effetto dei lavori ordinati dal Comune ed eseguiti dalla dunque la relativa domanda Controparte_3 va rigettata.
L'esito della controversia consente di compensare per un quarto le spese di lite, dunque i convenuti, in solido, vanno condannati alla rifusione dei residui tre quarti in favore dell'attore; le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012, il d.n. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00, parametri sostanzialmente medi) nel seguente modo: € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.600,00, oltre € 565,68, a titolo di contributo unificato, bollo e notifiche.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per un quarto a carico dell'attore e per tre quarti a carico dei convenuti in solido.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 2721/2016, vertente tra
(attore), in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(convenuti), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il in solido, al pagamento in Controparte_6 favore di della somma di € 20.000,00 all'attualità, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2. Compensa per un quarto le spese di lite e condanna il e Controparte_1 [...]
in solido, alla rifusione in favore di Controparte_3 Parte_1 dei residui tre quarti, che liquida in € 4.200,00 per compensi e € 418,26 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico per un quarto a carico di
[...]
e per tre quarti a carico del e di Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido. Controparte_3
Così deciso in Messina il 31/05/2024.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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