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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/09/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2025
Oggi 23 luglio 2025, davanti al giudice dott.ssa Ada Cappello, si svolge udienza mediante trattazione scritta.
Si dà atto che nei termini di cui al precedente provvedimento il ricorrente ha deposito brevi note conclusive.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice
Ada Cappello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 306/2025 promossa da: (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Mancini (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casalpusterlengo, C.F._3
Via Enrico Fermi n. 10;
- ricorrenti -
nei confronti di:
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_4
- resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis: A) Condannare , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
20.03.1986, a pagare ai ricorrenti, in via di solidarietà attiva, in forza del contratto di cui in premessa del ricorso introduttivo, € 10.833,00 a titolo di residui canoni di locazione/indennità d'occupazione degli immobili descritti nel ricorso dal dì 01.02.2022 al 20.11.2023, € 1.157,44 a titolo di spese condominiali relative all'appartamento locato per l'anno solare 2022 ed € 1.151,94 per quelle afferenti il periodo 01.01.2023/20.11.2023 nonché € 513,00 a titolo di indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024 ed € 1.403,00 per lo stasamento degli scarichi del bagno dell'appartamento locato ovvero le altre somme di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (07.11.2024) fino al saldo, salva la compensazione parziale con la cauzione di € 1.500,00 versata dal conduttore ai sensi dell'art. 12) del contratto. B) In via istruttoria, senza volontà dei ricorrenti d'invertire l'onere probatorio e solo qualora non ritenesse ancora provate le domande di ricorrenti, in parziale riforma/integrazione dell'ordinanza 09.05.2025:
- ammettere la prova per interrogatorio formale del convenuto sul seguente capitolo, da ritenersi preceduto dalla dizione “Vero che”:
pagina 2 di 10 << il sig. ha inviato al Dott. la R.R. 1.10.2022, spedita il dì Controparte_1 Parte_1
11.10.2022 e ricevuta il 17.10.2022, con la quale è receduto dal contratto, come da DOC.02 di parte ricorrente, che mi si mostra, ma ha lasciato le chiavi nella cassetta delle lettere dell'appartamento locato solo in data 20.11.2023 mentre il relativo box è stato occupato da beni del conduttore fino al 24.4.2024>>;
- ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli, da ritenersi preceduti dalla dizione “Vero che”: I) <<le spese condominiali per l'anno solare 2022 relative all'appartamento dei ricorrenti posto nel condominio mimosa di codogno, via carducci 44, scala b, già locato a cp_1< i>
, ammontano ad € 1.157,44, come da verbali di approvazione assembleare
[...]
27.3.2023 e 21.6.2024 con relativi allegati che mi si mostrano sub DOCC.04-05 di parte ricorrente>>; testimoni: amministratori condominiali Via Gramsci 24 Controparte_2
Casalpusterlengo; Geom. Via Marsala 36, Casalpusterlengo;
Tes_1
II) << le spese condominiali per il periodo 1.1.2023/17.4.2023 relative all'appartamento dei ricorrenti posto nel condominio Mimosa di Codogno, Via Carducci 44, Scala B, già locato a , ammontano ad € 377,85, come da verbale di approvazione Controparte_1 assembleare 21.6.2024 con relativi allegati che mi si mostrano sub DOC.05 di parte ricorrente>>; testimone: amministratore condominiale Geom. Via Marsala 36, Tes_1
Casalpusterlengo. C) Condannare il convenuto a rifondere ai ricorrenti tutte le spese di lite, comprese quelle per la mediazione obbligatoria, oltre al rimborso forfetario, alla C.N.A., all'I.V.A. ed al C.U., come da nota spese depositata”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda svolta dai Sig.ri e Parte_1
in qualità di locatori, di condanna al pagamento nei confronti del Parte_3 conduttore Sig. , delle seguenti somme: Euro 10.833,00 a titolo di residui Controparte_1 canoni di locazione/indennità d'occupazione degli immobili dall'1.02.2022 al 20.11.2023; Euro 1.157,44 a titolo di spese condominiali relative all'appartamento locato per l'anno solare 2022 ed Euro 1.151,94 per quelle afferenti il periodo 1.01.2023 - 20.11.2023; Euro 513,00 a titolo di indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024; nonché Euro 1.403,00 per lo stasamento degli scarichi del bagno dell'appartamento locato ovvero le altre somme di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze dei pagamenti fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4
pagina 3 di 10 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al saldo, salva la compensazione parziale con la cauzione di Euro 1.500,00 versata dal conduttore, ai sensi dell'art. 12) del contratto. In particolare, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 20.02.2025, i Sig.ri e hanno esposto quanto segue: Parte_1 Pt_2
- con contratto sottoscritto in Codogno (LO) il 14.01.2022 e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate del suddetto Comune al numero 44 serie 3T, i ricorrenti hanno concesso in locazione al Sig. , per la durata di 4 anni, dall'1.01.2022 al Controparte_1
31.12.2025, l'appartamento adibito a civile abitazione sito nel condominio Mimosa di Codogno, Via Carducci n. 44, scala B, al piano terzo e quarto, con annessa cantina al piano interrato, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 24 Mappale 390 Sub. 31, nonché un box, distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 24 mappale 276 sub. 66 e situato al piano interrato dell'edificio del Condominio Azalea di Codogno, Via Carducci n. 50, il tutto a fronte di un canone annuo di Euro 6.000,00, oltre spese accessorie, da versarsi in rate mensili anticipate di Euro 500,00 ciascuna, scadenti il primo giorno di ogni mese;
- il sig. ha pagato solo il canone di gennaio 2022, in data 1.02.2022, ed ha poi CP_1 inviato al ricorrente la raccomandata con ricevuta di ritorno spedita in data 11.10.2022 e ricevuta il 17.10.2022, con la quale è receduto dalla locazione, recesso avente contrattualmente effetto al 17.04.2023;
- il conduttore ha però riconsegnato le chiavi dell'appartamento solamente il 20.11.2023, lasciandole nella cassetta delle lettere, lasciando ingombro l'appartamento di masserizie abbandonate, e lo stesso ha continuato ad occupare il box fino al 24.04.2024;
- il Sig. è pertanto debitore verso i ricorrenti delle seguenti somme: Euro10.833,00, CP_1
a titolo di canoni residui/indennità d'occupazione per appartamento, cantina e box dal dì 1.02.2022 al 20.11.2023; Euro 1.157,44, a titolo di spese condominiali relative all'appartamento per l'anno solare 2022; Euro 1.151,94, a titolo di spese condominiali afferenti il periodo 1.01.2023 - 20.11.2023; Euro 513,00 a titolo d'indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024 (v. Banca Dati Quotazioni Immobiliari: Euro 5,70 x 18mq=Euro 102,60 x 5mesi= Euro 513,00);
- nonostante le richieste del Dott. e le promesse del Sig. , quest'ultimo Parte_1 CP_1 non ha più pagato alcunché agli odierni ricorrenti;
- il nuovo conduttore degli immobili de quibus, in forza del contratto stipulato il 18.01.2024 (doc.09), Sig. ha versato un canone mensile simbolico di Euro 1,00 Controparte_3
(anziché quello pattuito di Euro 600,00), dal dì 1.01.2024 al 29.02.2024, in quanto si è obbligato a liberare l'appartamento de quo dalle cose lasciatevi dal Sig. , CP_1 trasferendovi ad abitare solo ai primi di marzo 2024 e subito segnalando alla proprietà che le tubazioni di scarico di uno dei due bagni erano state lasciate ostruite dallo CP_1 medesimo;
- in virtù della segnalazione del nuovo conduttore, parte locatrice ha chiesto l'intervento della ditta IL EP di EP TT, intervenuta in data 22.04.2024, con una spesa di Euro 1.403,00, come da fattura n. 9 del 8.05.2024, pertanto il resistente deve rimborsare ai ricorrenti anche tale importo;
pagina 4 di 10 - la procedura di mediazione obbligatoria avviata nei confronti del resistente con domanda depositata il 7.11.2024 ha avuto esito negativo, ed i relativi costi sostenuti dai ricorrenti dovranno essere loro rifusi dal Sig. ; CP_1
- alle somme sopra esposte debbono essere aggiunti gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze dei crediti fino alla domanda di mediazione e quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda fino al saldo, con necessità di specificazione nell'emananda sentenza, giusto il disposto di Cass. n. 12449/2024;
- va effettuata la compensazione parziale con la cauzione di Euro 1.500,00, versata dal conduttore ai sensi dell'art. 12) del contratto. In occasione della prima udienza di comparizione, il difensore di parte ricorrente ha depositato prova di perfezionamento della notifica a mezzo PEC, all'indirizzo dell'impresa individuale di parte resistente, riportandosi al proprio atto introduttivo. Il Giudice si è riservato di provvedere. Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la ritualità della notifica a mezzo PEC all'impresa di parte resistente, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, ha dichiarato la contumacia del Sig. , ha ammesso CP_1 parzialmente la prova per testi richiesta da parte ricorrente, fissando per l'escussione dei testi ammessi l'udienza del 20.06.2025. Alla successiva udienza del 20.06.2025, il primo teste escusso, Sig. TT EP, ha confermato la circostanza per cui il nuovo conduttore ha trovato gli scarichi di uno dei due bagni dell'immobile locato ostruiti, segnalando subito la problematica al proprietario ricorrente, il quale ha commissionato poi i lavori di spurgo alla stessa sua ditta, IL EP di EP TT, eseguiti in data 22.04.2024, e ha saldato la fattura. Il secondo teste introdotto, Sig. in qualità di operaio della ditta IL EP di EP TT, ha Testimone_2 confermato le medesime circostanze, essendo intervenuto a coadiuvare il titolare TT EP, nell'intervento del 22.04.2024, ha riconosciuto la fattura oggetto dei lavori e ha confermato il saldo della stessa da parte del Sig. Il difensore di parte ricorrente Parte_1 ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 23.07.2025, in modalità cartolare, assegnando relativo termine a parte ricorrente per il deposito delle note scritte.
2. L'accertamento dell'inadempimento del contratto di locazione da parte del conduttore Parte ricorrente domanda la condanna del resistente al pagamento dei canoni insoluti, anche a titolo di indennità di occupazione, non corrisposti dall'1.02.2022 al 20.11.2023 (mese in cui il conduttore ha rilasciato effettivamente l'immobile locato, nonostante il recesso vigesse dalla data del 17.04.2023), pari ad Euro 10.833,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza dei singoli canoni, fino alla domanda di mediazione, ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al soddisfo. I locatori ricorrenti hanno assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fondano le proprie domande,
pagina 5 di 10 costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato fra gli odierni ricorrenti ed il Sig.
in data 14.01.2022, e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate del Comune CP_1 di Codogno al numero 44 serie 3T, allegando il mancato adempimento del pagamento dei canoni e degli oneri accessori da parte del conduttore (cfr. docc. 3-7-8 allegati a ricorso, riportanti i conteggi di parte ricorrente e la ricognizione di debito con proposta di rateizzazione da parte del conduttore). Il conduttore – onerato di provare il pagamento dei canoni e delle spese accessorie – è rimasto contumace e non ha così provato l'estinzione del debito (cfr. sul punto Sez. Unite 13533/2001). Parte ricorrente ha altresì allegato e provato che, nonostante il recesso del conduttore abbia luogo a far data da 17.04.2023 (cfr. doc. 2 ricorso), lo stesso abbia effettivamente riconsegnato l'immobile solo in data 20.11.2023 (cfr. doc. 3 ricorso), occupandolo, pertanto, per sette mesi in assenza di qualsivoglia titolo. L'occupazione successiva, in ragione di tale circostanza, deve ritenersi senza titolo legittimo. Circa la quantificazione delle somme dovute a titolo di occupazione, in linea generale, le somme pattuite per il canone di locazione possono costituire elemento deduttivo per determinare l'indennità dovuta. Infatti, sussiste un danno da mancato godimento del bene oggetto del giudizio in conseguenza dell'occupazione sine titulo operata dal conduttore. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto di proprietà, sicché tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo. Con riferimento alla sussistenza e quantificazione di tale danno, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. “danno figurativo”, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. Cass. civ. n. 4779/1998). In particolare, “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è "in re ipsa", ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tali ipotesi, operata, dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato” (cfr. Cass. civ. n. 13630/2001; così anche Cass. civ. n. 7692/2001; n. 649/2000). Si ritiene che l'indennità possa essere desunta in via anche equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione analoghi nella stessa zona a cui si trova l'immobile oggetto del giudizio. Ciò posto, giova evidenziare che, in materia di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore della prestazione è tenuto a provare il titolo dell'obbligazione e allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento o una diversa causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto alla prestazione dedotta (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
pagina 6 di 10 Va pertanto accolta la domanda di pagamento dei canoni insoluti dall'1.02.2022 al 17.04.2023, ed indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 17.04.2023 ed il 20.11.2023, nella misura contrattualmente prevista, e dunque, per un totale complessivo di Euro 10.833,00. Dal suddetto importo, tuttavia, va detratto, così come richiesto da parte ricorrente, il deposito cauzionale versato dal conduttore, che, a norma dell'art. 12 del contratto di locazione, ammonta ad Euro 1.500,00. Operata la compensazione, pertanto, il residuo credito del locatore a titolo di canoni di locazione ed indennità di occupazione, ammonta ad Euro 9.333,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze dei pagamenti fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al saldo. Parte ricorrente, inoltre, domanda la condanna del conduttore al pagamento degli oneri relativi alle spese condominiali insolute, pari ad Euro 1.157,44 per l'anno solare 2022 ed Euro 1.151,94 per quelle afferenti il periodo 1.01.2023 - 20.11.2023. La domanda è meritevole di accoglimento limitatamente alle somme di seguito esposte. Invero, l'art. 6 del contratto di locazione (cfr. doc. 01 ricorso), prevede il pagamento da parte del conduttore del canone di locazione e degli oneri accessori, accettate integralmente dal conduttore in virtù della clausola n. 13 dello stesso contratto di locazione. Il conduttore, come allegato e provato da parte ricorrente, si è reso inadempiente del pagamento anche di tutti gli oneri accessori, relativi all'anno solare 2022, ed al periodo 1.01.2023 - 20.11.2023, nelle somme rilevate dai conteggi di cui ai docc. 4 e 5 allegati al ricorso, pari ad Euro 1.088,42, e non Euro 1.157,44, come domandato, per l'anno solare 2022 ed Euro 1.295,50, e non Euro 1.151,94 come domandato, per quelle afferenti al periodo 1.01.2023 - 20.11.2023. Il conduttore, di contro, rimasto contumace, non ha provato di aver versato tali somme, in ossequio a quanto pattiziamente statuito. In ragione di tali circostanze, va condannato al pagamento delle spese condominiali insolute dovute dall'inizio del rapporto contrattuale (anno solare 2022) alla data del rilascio dell'immobile (20.11.2023), e dunque, rispettivamente, Euro 1.088,42, ed Euro 1.151,94 (in applicazione del principio della domanda), oltre interessi legali dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al saldo. In ordine, da ultimo, alla domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione del box oggetto del contratto di locazione, dal giorno di consegna dell'appartamento da parte del conduttore (20.11.2023), al 24.04.2024, data di effettivo rilascio del box, la stessa risulta meritevole di accoglimento. Parte ricorrente ha allegato e provato il mancato adempimento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, nonché l'occupazione sine titulo del box fino al 24.04.2024 (cfr. docc. 3-7-8 allegati a ricorso, riportanti i conteggi del ricorrente, la ricognizione di debito con proposta di rateizzazione da parte del conduttore, e la dichiarazione del conduttore di consegna del box successivamente al recesso, a seguito quindi di occupazione sine titulo). Il conduttore, rimasto contumace, non ha provato di aver consegnato il box in conseguenza dell'intervenuto recesso, o di non averlo potuto consegnare per causa a lui non imputabile.
pagina 7 di 10 In ragione di tali circostanze, va condannato al pagamento di Euro 513,00 a titolo d'indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024, somma che si ritiene possa essere desunta in via anche equitativa e presuntiva dai valori riportati nella Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari, come allegato da parte ricorrente (cfr. doc. 6 ricorso), oltre interessi dalla sentenza al saldo, trattandosi di debito di valore e tenuto conto della natura risarcitoria dell'indennizzo.
3. Sulla domanda di risarcimento dei danni all'immobile locato Parte ricorrente chiede che il conduttore sia condannato al risarcimento dei danni arrecati all'immobile oggetto di locazione. I ricorrenti, a tal fine, allegano di aver ripreso possesso dell'appartamento oggetto di causa, trovando lo stesso ingombro di materiali e masserizie di proprietà del Sig. , di cui il nuovo locatore subentrato si è fatto carico dello CP_1 smaltimento, a fronte di un pagamento simbolico dei canoni di locazione dei primi due mesi (gennaio e febbraio 2024), di Euro 1,00, invece che Euro 600,00 pattuiti. Inoltre, il nuovo locatore ha riscontrato la presenza di danni, segnatamente, l'intasamento dello scarico di uno dei due bagni, tempestivamente segnalato alla proprietà, che ha incaricato la ditta IL EP di EP TT di procedere allo stasamento. Tali danni sono stati documentati dalla fattura e dalla quietanza di pagamento relativa all'intervento, pagata dai proprietari ricorrenti, per una spesa complessiva di Euro 1.403,00 (cfr. fattura di cui doc. 10 ricorso), nonché confermati anche dai testi escussi, Sig. TT EP, che, in qualità di proprietario della ditta incaricata IL EP, ha visionato l'immobile ed effettuato l'intervento, e dal Sig. che, in qualità di operaio addetto Testimone_2 alla ditta IL EP, ha coadiuvato il proprio datore di lavoro nelle operazioni di stasamento dello scarico del bagno. Segnatamente, i testi hanno dichiarato che, quando hanno avuto accesso all'immobile, il bagno riportava i danni dedotti, confermando altresì i lavori di ripristino, riconoscendo la fattura relativa all'intervento e confermando il pagamento da parte del ricorrente Sig.
Parte_1
Nel caso di specie, la clausola n. 9 del contratto di locazione enuncia che “il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare e di averla trovata adatta all'uso convenuto (….), e di impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno”. Atteso quanto sottoscritto dalle parti, si presume, come previsto nell'art. 1590 c. 2 Codice civile, che la cosa locata sia stata consegnata in buono stato manutentivo, senza significativi vizi apparenti, quali sono invece quelli che emergono dalla documentazione fotografica prodotta. In particolare, incombeva al conduttore l'onere di provare che i danni riscontrati al momento del rilascio non sono a lui imputabili o sono riconducibili al normale deterioramento dovuto all'uso del bene in conformità al contratto (sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 05/02/2014, cfr. anche Cass., Ord. 8 maggio 2012, n. 6977; Cass. 25 luglio 2008, n. 20434; Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441).
pagina 8 di 10 Una simile prova non è stata tuttavia fornita dal resistente (rimasto contumace), e la natura dei danni dalla fattura relativa all'intervento della ditta incaricata, nonché le dichiarazioni rese dai testi, inducono a ritenere responsabile il conduttore. La domanda risarcitoria va pertanto accolta. In ordine alla quantificazione dei danni, si rileva che la fattura relativa all'intervento effettuato dalla ditta incaricata IL EP (cfr. doc. 10 ricorso), per un totale complessivo di Euro 1.403,00, nonché la relativa quietanza di pagamento, sono idonee a provare l'effettiva entità dei danni arrecati all'immobile, e dei lavori effettuati, tenuto conto della consistenza dell'intervento descritto in fattura, (doc. 10), e delle dichiarazioni dei testi. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento della somma di Euro 1.403,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subìti dai ricorrenti per il ripristino dei danni all'immobile locato, oltre interessi dalla sentenza al saldo, trattandosi di debito di valore. Per quanto attiene alla richiesta, formulata da parte ricorrente, di condanna del resistente ai ricorrenti in solido tra loro, la stessa non può trovare accoglimento. Infatti, la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi") (Cass. civ. n. 2822/2014). Nel caso di specie il contratto di locazione non prevede espressamente la solidarietà attiva tra i locatori.
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza del resistente contumace e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione della natura documentale della causa dell'attività in concreto espletata. La condanna alla rifusione delle spese di lite include altresì quelle per la fase di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione in quanto il resistente non ha partecipato alla mediazione, cfr. doc. 11), tenuto conto che la condotta del resistente, contumace, ha dato causa al presente giudizio, e non ha consentito una soluzione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa 1) condanna il resistente al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 di Euro 9.333,00, somma già comprensiva della operata compensazione con il deposito cauzionale versato dal conduttore, per canoni di locazione ed indennità di occupazione degli immobili dall'1.02.2022 al 20.11.2023, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (07.11.2024);
pagina 9 di 10 2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 1.088,42 a titolo di spese condominiali relative all'appartamento locato per l'anno solare 2022 ed Euro 1.151,94 per il periodo 01.01.2023 - 20.11.2023, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (07.11.2024); 3) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro Controparte_1
513,00 a titolo di indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
4) condanna il resistente al risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato in misura di Euro 1.403,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di ricorrenti della somma di Euro Controparte_1
441,00 quali spese di mediazione, nonché alla rifusione delle spese sostenute da parte ricorrente per l'avvio della mediazione, pari ad Euro 190,32; 6) condanna il resistente all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti liquidandole in Euro 3.387,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Lodi, 23 luglio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Ada Cappello
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TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2025
Oggi 23 luglio 2025, davanti al giudice dott.ssa Ada Cappello, si svolge udienza mediante trattazione scritta.
Si dà atto che nei termini di cui al precedente provvedimento il ricorrente ha deposito brevi note conclusive.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice
Ada Cappello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 306/2025 promossa da: (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Mancini (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casalpusterlengo, C.F._3
Via Enrico Fermi n. 10;
- ricorrenti -
nei confronti di:
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_4
- resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis: A) Condannare , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
20.03.1986, a pagare ai ricorrenti, in via di solidarietà attiva, in forza del contratto di cui in premessa del ricorso introduttivo, € 10.833,00 a titolo di residui canoni di locazione/indennità d'occupazione degli immobili descritti nel ricorso dal dì 01.02.2022 al 20.11.2023, € 1.157,44 a titolo di spese condominiali relative all'appartamento locato per l'anno solare 2022 ed € 1.151,94 per quelle afferenti il periodo 01.01.2023/20.11.2023 nonché € 513,00 a titolo di indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024 ed € 1.403,00 per lo stasamento degli scarichi del bagno dell'appartamento locato ovvero le altre somme di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (07.11.2024) fino al saldo, salva la compensazione parziale con la cauzione di € 1.500,00 versata dal conduttore ai sensi dell'art. 12) del contratto. B) In via istruttoria, senza volontà dei ricorrenti d'invertire l'onere probatorio e solo qualora non ritenesse ancora provate le domande di ricorrenti, in parziale riforma/integrazione dell'ordinanza 09.05.2025:
- ammettere la prova per interrogatorio formale del convenuto sul seguente capitolo, da ritenersi preceduto dalla dizione “Vero che”:
pagina 2 di 10 << il sig. ha inviato al Dott. la R.R. 1.10.2022, spedita il dì Controparte_1 Parte_1
11.10.2022 e ricevuta il 17.10.2022, con la quale è receduto dal contratto, come da DOC.02 di parte ricorrente, che mi si mostra, ma ha lasciato le chiavi nella cassetta delle lettere dell'appartamento locato solo in data 20.11.2023 mentre il relativo box è stato occupato da beni del conduttore fino al 24.4.2024>>;
- ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli, da ritenersi preceduti dalla dizione “Vero che”: I) <<le spese condominiali per l'anno solare 2022 relative all'appartamento dei ricorrenti posto nel condominio mimosa di codogno, via carducci 44, scala b, già locato a cp_1< i>
, ammontano ad € 1.157,44, come da verbali di approvazione assembleare
[...]
27.3.2023 e 21.6.2024 con relativi allegati che mi si mostrano sub DOCC.04-05 di parte ricorrente>>; testimoni: amministratori condominiali Via Gramsci 24 Controparte_2
Casalpusterlengo; Geom. Via Marsala 36, Casalpusterlengo;
Tes_1
II) << le spese condominiali per il periodo 1.1.2023/17.4.2023 relative all'appartamento dei ricorrenti posto nel condominio Mimosa di Codogno, Via Carducci 44, Scala B, già locato a , ammontano ad € 377,85, come da verbale di approvazione Controparte_1 assembleare 21.6.2024 con relativi allegati che mi si mostrano sub DOC.05 di parte ricorrente>>; testimone: amministratore condominiale Geom. Via Marsala 36, Tes_1
Casalpusterlengo. C) Condannare il convenuto a rifondere ai ricorrenti tutte le spese di lite, comprese quelle per la mediazione obbligatoria, oltre al rimborso forfetario, alla C.N.A., all'I.V.A. ed al C.U., come da nota spese depositata”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda svolta dai Sig.ri e Parte_1
in qualità di locatori, di condanna al pagamento nei confronti del Parte_3 conduttore Sig. , delle seguenti somme: Euro 10.833,00 a titolo di residui Controparte_1 canoni di locazione/indennità d'occupazione degli immobili dall'1.02.2022 al 20.11.2023; Euro 1.157,44 a titolo di spese condominiali relative all'appartamento locato per l'anno solare 2022 ed Euro 1.151,94 per quelle afferenti il periodo 1.01.2023 - 20.11.2023; Euro 513,00 a titolo di indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024; nonché Euro 1.403,00 per lo stasamento degli scarichi del bagno dell'appartamento locato ovvero le altre somme di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze dei pagamenti fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4
pagina 3 di 10 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al saldo, salva la compensazione parziale con la cauzione di Euro 1.500,00 versata dal conduttore, ai sensi dell'art. 12) del contratto. In particolare, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 20.02.2025, i Sig.ri e hanno esposto quanto segue: Parte_1 Pt_2
- con contratto sottoscritto in Codogno (LO) il 14.01.2022 e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate del suddetto Comune al numero 44 serie 3T, i ricorrenti hanno concesso in locazione al Sig. , per la durata di 4 anni, dall'1.01.2022 al Controparte_1
31.12.2025, l'appartamento adibito a civile abitazione sito nel condominio Mimosa di Codogno, Via Carducci n. 44, scala B, al piano terzo e quarto, con annessa cantina al piano interrato, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 24 Mappale 390 Sub. 31, nonché un box, distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 24 mappale 276 sub. 66 e situato al piano interrato dell'edificio del Condominio Azalea di Codogno, Via Carducci n. 50, il tutto a fronte di un canone annuo di Euro 6.000,00, oltre spese accessorie, da versarsi in rate mensili anticipate di Euro 500,00 ciascuna, scadenti il primo giorno di ogni mese;
- il sig. ha pagato solo il canone di gennaio 2022, in data 1.02.2022, ed ha poi CP_1 inviato al ricorrente la raccomandata con ricevuta di ritorno spedita in data 11.10.2022 e ricevuta il 17.10.2022, con la quale è receduto dalla locazione, recesso avente contrattualmente effetto al 17.04.2023;
- il conduttore ha però riconsegnato le chiavi dell'appartamento solamente il 20.11.2023, lasciandole nella cassetta delle lettere, lasciando ingombro l'appartamento di masserizie abbandonate, e lo stesso ha continuato ad occupare il box fino al 24.04.2024;
- il Sig. è pertanto debitore verso i ricorrenti delle seguenti somme: Euro10.833,00, CP_1
a titolo di canoni residui/indennità d'occupazione per appartamento, cantina e box dal dì 1.02.2022 al 20.11.2023; Euro 1.157,44, a titolo di spese condominiali relative all'appartamento per l'anno solare 2022; Euro 1.151,94, a titolo di spese condominiali afferenti il periodo 1.01.2023 - 20.11.2023; Euro 513,00 a titolo d'indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024 (v. Banca Dati Quotazioni Immobiliari: Euro 5,70 x 18mq=Euro 102,60 x 5mesi= Euro 513,00);
- nonostante le richieste del Dott. e le promesse del Sig. , quest'ultimo Parte_1 CP_1 non ha più pagato alcunché agli odierni ricorrenti;
- il nuovo conduttore degli immobili de quibus, in forza del contratto stipulato il 18.01.2024 (doc.09), Sig. ha versato un canone mensile simbolico di Euro 1,00 Controparte_3
(anziché quello pattuito di Euro 600,00), dal dì 1.01.2024 al 29.02.2024, in quanto si è obbligato a liberare l'appartamento de quo dalle cose lasciatevi dal Sig. , CP_1 trasferendovi ad abitare solo ai primi di marzo 2024 e subito segnalando alla proprietà che le tubazioni di scarico di uno dei due bagni erano state lasciate ostruite dallo CP_1 medesimo;
- in virtù della segnalazione del nuovo conduttore, parte locatrice ha chiesto l'intervento della ditta IL EP di EP TT, intervenuta in data 22.04.2024, con una spesa di Euro 1.403,00, come da fattura n. 9 del 8.05.2024, pertanto il resistente deve rimborsare ai ricorrenti anche tale importo;
pagina 4 di 10 - la procedura di mediazione obbligatoria avviata nei confronti del resistente con domanda depositata il 7.11.2024 ha avuto esito negativo, ed i relativi costi sostenuti dai ricorrenti dovranno essere loro rifusi dal Sig. ; CP_1
- alle somme sopra esposte debbono essere aggiunti gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze dei crediti fino alla domanda di mediazione e quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda fino al saldo, con necessità di specificazione nell'emananda sentenza, giusto il disposto di Cass. n. 12449/2024;
- va effettuata la compensazione parziale con la cauzione di Euro 1.500,00, versata dal conduttore ai sensi dell'art. 12) del contratto. In occasione della prima udienza di comparizione, il difensore di parte ricorrente ha depositato prova di perfezionamento della notifica a mezzo PEC, all'indirizzo dell'impresa individuale di parte resistente, riportandosi al proprio atto introduttivo. Il Giudice si è riservato di provvedere. Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la ritualità della notifica a mezzo PEC all'impresa di parte resistente, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, ha dichiarato la contumacia del Sig. , ha ammesso CP_1 parzialmente la prova per testi richiesta da parte ricorrente, fissando per l'escussione dei testi ammessi l'udienza del 20.06.2025. Alla successiva udienza del 20.06.2025, il primo teste escusso, Sig. TT EP, ha confermato la circostanza per cui il nuovo conduttore ha trovato gli scarichi di uno dei due bagni dell'immobile locato ostruiti, segnalando subito la problematica al proprietario ricorrente, il quale ha commissionato poi i lavori di spurgo alla stessa sua ditta, IL EP di EP TT, eseguiti in data 22.04.2024, e ha saldato la fattura. Il secondo teste introdotto, Sig. in qualità di operaio della ditta IL EP di EP TT, ha Testimone_2 confermato le medesime circostanze, essendo intervenuto a coadiuvare il titolare TT EP, nell'intervento del 22.04.2024, ha riconosciuto la fattura oggetto dei lavori e ha confermato il saldo della stessa da parte del Sig. Il difensore di parte ricorrente Parte_1 ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 23.07.2025, in modalità cartolare, assegnando relativo termine a parte ricorrente per il deposito delle note scritte.
2. L'accertamento dell'inadempimento del contratto di locazione da parte del conduttore Parte ricorrente domanda la condanna del resistente al pagamento dei canoni insoluti, anche a titolo di indennità di occupazione, non corrisposti dall'1.02.2022 al 20.11.2023 (mese in cui il conduttore ha rilasciato effettivamente l'immobile locato, nonostante il recesso vigesse dalla data del 17.04.2023), pari ad Euro 10.833,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza dei singoli canoni, fino alla domanda di mediazione, ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al soddisfo. I locatori ricorrenti hanno assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fondano le proprie domande,
pagina 5 di 10 costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato fra gli odierni ricorrenti ed il Sig.
in data 14.01.2022, e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate del Comune CP_1 di Codogno al numero 44 serie 3T, allegando il mancato adempimento del pagamento dei canoni e degli oneri accessori da parte del conduttore (cfr. docc. 3-7-8 allegati a ricorso, riportanti i conteggi di parte ricorrente e la ricognizione di debito con proposta di rateizzazione da parte del conduttore). Il conduttore – onerato di provare il pagamento dei canoni e delle spese accessorie – è rimasto contumace e non ha così provato l'estinzione del debito (cfr. sul punto Sez. Unite 13533/2001). Parte ricorrente ha altresì allegato e provato che, nonostante il recesso del conduttore abbia luogo a far data da 17.04.2023 (cfr. doc. 2 ricorso), lo stesso abbia effettivamente riconsegnato l'immobile solo in data 20.11.2023 (cfr. doc. 3 ricorso), occupandolo, pertanto, per sette mesi in assenza di qualsivoglia titolo. L'occupazione successiva, in ragione di tale circostanza, deve ritenersi senza titolo legittimo. Circa la quantificazione delle somme dovute a titolo di occupazione, in linea generale, le somme pattuite per il canone di locazione possono costituire elemento deduttivo per determinare l'indennità dovuta. Infatti, sussiste un danno da mancato godimento del bene oggetto del giudizio in conseguenza dell'occupazione sine titulo operata dal conduttore. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto di proprietà, sicché tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo. Con riferimento alla sussistenza e quantificazione di tale danno, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. “danno figurativo”, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. Cass. civ. n. 4779/1998). In particolare, “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è "in re ipsa", ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tali ipotesi, operata, dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato” (cfr. Cass. civ. n. 13630/2001; così anche Cass. civ. n. 7692/2001; n. 649/2000). Si ritiene che l'indennità possa essere desunta in via anche equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione analoghi nella stessa zona a cui si trova l'immobile oggetto del giudizio. Ciò posto, giova evidenziare che, in materia di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore della prestazione è tenuto a provare il titolo dell'obbligazione e allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento o una diversa causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto alla prestazione dedotta (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
pagina 6 di 10 Va pertanto accolta la domanda di pagamento dei canoni insoluti dall'1.02.2022 al 17.04.2023, ed indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 17.04.2023 ed il 20.11.2023, nella misura contrattualmente prevista, e dunque, per un totale complessivo di Euro 10.833,00. Dal suddetto importo, tuttavia, va detratto, così come richiesto da parte ricorrente, il deposito cauzionale versato dal conduttore, che, a norma dell'art. 12 del contratto di locazione, ammonta ad Euro 1.500,00. Operata la compensazione, pertanto, il residuo credito del locatore a titolo di canoni di locazione ed indennità di occupazione, ammonta ad Euro 9.333,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze dei pagamenti fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al saldo. Parte ricorrente, inoltre, domanda la condanna del conduttore al pagamento degli oneri relativi alle spese condominiali insolute, pari ad Euro 1.157,44 per l'anno solare 2022 ed Euro 1.151,94 per quelle afferenti il periodo 1.01.2023 - 20.11.2023. La domanda è meritevole di accoglimento limitatamente alle somme di seguito esposte. Invero, l'art. 6 del contratto di locazione (cfr. doc. 01 ricorso), prevede il pagamento da parte del conduttore del canone di locazione e degli oneri accessori, accettate integralmente dal conduttore in virtù della clausola n. 13 dello stesso contratto di locazione. Il conduttore, come allegato e provato da parte ricorrente, si è reso inadempiente del pagamento anche di tutti gli oneri accessori, relativi all'anno solare 2022, ed al periodo 1.01.2023 - 20.11.2023, nelle somme rilevate dai conteggi di cui ai docc. 4 e 5 allegati al ricorso, pari ad Euro 1.088,42, e non Euro 1.157,44, come domandato, per l'anno solare 2022 ed Euro 1.295,50, e non Euro 1.151,94 come domandato, per quelle afferenti al periodo 1.01.2023 - 20.11.2023. Il conduttore, di contro, rimasto contumace, non ha provato di aver versato tali somme, in ossequio a quanto pattiziamente statuito. In ragione di tali circostanze, va condannato al pagamento delle spese condominiali insolute dovute dall'inizio del rapporto contrattuale (anno solare 2022) alla data del rilascio dell'immobile (20.11.2023), e dunque, rispettivamente, Euro 1.088,42, ed Euro 1.151,94 (in applicazione del principio della domanda), oltre interessi legali dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (7.11.2024) fino al saldo. In ordine, da ultimo, alla domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione del box oggetto del contratto di locazione, dal giorno di consegna dell'appartamento da parte del conduttore (20.11.2023), al 24.04.2024, data di effettivo rilascio del box, la stessa risulta meritevole di accoglimento. Parte ricorrente ha allegato e provato il mancato adempimento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, nonché l'occupazione sine titulo del box fino al 24.04.2024 (cfr. docc. 3-7-8 allegati a ricorso, riportanti i conteggi del ricorrente, la ricognizione di debito con proposta di rateizzazione da parte del conduttore, e la dichiarazione del conduttore di consegna del box successivamente al recesso, a seguito quindi di occupazione sine titulo). Il conduttore, rimasto contumace, non ha provato di aver consegnato il box in conseguenza dell'intervenuto recesso, o di non averlo potuto consegnare per causa a lui non imputabile.
pagina 7 di 10 In ragione di tali circostanze, va condannato al pagamento di Euro 513,00 a titolo d'indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024, somma che si ritiene possa essere desunta in via anche equitativa e presuntiva dai valori riportati nella Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari, come allegato da parte ricorrente (cfr. doc. 6 ricorso), oltre interessi dalla sentenza al saldo, trattandosi di debito di valore e tenuto conto della natura risarcitoria dell'indennizzo.
3. Sulla domanda di risarcimento dei danni all'immobile locato Parte ricorrente chiede che il conduttore sia condannato al risarcimento dei danni arrecati all'immobile oggetto di locazione. I ricorrenti, a tal fine, allegano di aver ripreso possesso dell'appartamento oggetto di causa, trovando lo stesso ingombro di materiali e masserizie di proprietà del Sig. , di cui il nuovo locatore subentrato si è fatto carico dello CP_1 smaltimento, a fronte di un pagamento simbolico dei canoni di locazione dei primi due mesi (gennaio e febbraio 2024), di Euro 1,00, invece che Euro 600,00 pattuiti. Inoltre, il nuovo locatore ha riscontrato la presenza di danni, segnatamente, l'intasamento dello scarico di uno dei due bagni, tempestivamente segnalato alla proprietà, che ha incaricato la ditta IL EP di EP TT di procedere allo stasamento. Tali danni sono stati documentati dalla fattura e dalla quietanza di pagamento relativa all'intervento, pagata dai proprietari ricorrenti, per una spesa complessiva di Euro 1.403,00 (cfr. fattura di cui doc. 10 ricorso), nonché confermati anche dai testi escussi, Sig. TT EP, che, in qualità di proprietario della ditta incaricata IL EP, ha visionato l'immobile ed effettuato l'intervento, e dal Sig. che, in qualità di operaio addetto Testimone_2 alla ditta IL EP, ha coadiuvato il proprio datore di lavoro nelle operazioni di stasamento dello scarico del bagno. Segnatamente, i testi hanno dichiarato che, quando hanno avuto accesso all'immobile, il bagno riportava i danni dedotti, confermando altresì i lavori di ripristino, riconoscendo la fattura relativa all'intervento e confermando il pagamento da parte del ricorrente Sig.
Parte_1
Nel caso di specie, la clausola n. 9 del contratto di locazione enuncia che “il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare e di averla trovata adatta all'uso convenuto (….), e di impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno”. Atteso quanto sottoscritto dalle parti, si presume, come previsto nell'art. 1590 c. 2 Codice civile, che la cosa locata sia stata consegnata in buono stato manutentivo, senza significativi vizi apparenti, quali sono invece quelli che emergono dalla documentazione fotografica prodotta. In particolare, incombeva al conduttore l'onere di provare che i danni riscontrati al momento del rilascio non sono a lui imputabili o sono riconducibili al normale deterioramento dovuto all'uso del bene in conformità al contratto (sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 05/02/2014, cfr. anche Cass., Ord. 8 maggio 2012, n. 6977; Cass. 25 luglio 2008, n. 20434; Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441).
pagina 8 di 10 Una simile prova non è stata tuttavia fornita dal resistente (rimasto contumace), e la natura dei danni dalla fattura relativa all'intervento della ditta incaricata, nonché le dichiarazioni rese dai testi, inducono a ritenere responsabile il conduttore. La domanda risarcitoria va pertanto accolta. In ordine alla quantificazione dei danni, si rileva che la fattura relativa all'intervento effettuato dalla ditta incaricata IL EP (cfr. doc. 10 ricorso), per un totale complessivo di Euro 1.403,00, nonché la relativa quietanza di pagamento, sono idonee a provare l'effettiva entità dei danni arrecati all'immobile, e dei lavori effettuati, tenuto conto della consistenza dell'intervento descritto in fattura, (doc. 10), e delle dichiarazioni dei testi. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento della somma di Euro 1.403,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subìti dai ricorrenti per il ripristino dei danni all'immobile locato, oltre interessi dalla sentenza al saldo, trattandosi di debito di valore. Per quanto attiene alla richiesta, formulata da parte ricorrente, di condanna del resistente ai ricorrenti in solido tra loro, la stessa non può trovare accoglimento. Infatti, la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi") (Cass. civ. n. 2822/2014). Nel caso di specie il contratto di locazione non prevede espressamente la solidarietà attiva tra i locatori.
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza del resistente contumace e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione della natura documentale della causa dell'attività in concreto espletata. La condanna alla rifusione delle spese di lite include altresì quelle per la fase di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione in quanto il resistente non ha partecipato alla mediazione, cfr. doc. 11), tenuto conto che la condotta del resistente, contumace, ha dato causa al presente giudizio, e non ha consentito una soluzione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa 1) condanna il resistente al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 di Euro 9.333,00, somma già comprensiva della operata compensazione con il deposito cauzionale versato dal conduttore, per canoni di locazione ed indennità di occupazione degli immobili dall'1.02.2022 al 20.11.2023, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (07.11.2024);
pagina 9 di 10 2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 1.088,42 a titolo di spese condominiali relative all'appartamento locato per l'anno solare 2022 ed Euro 1.151,94 per il periodo 01.01.2023 - 20.11.2023, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze fino alla domanda di mediazione ed a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale domanda (07.11.2024); 3) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro Controparte_1
513,00 a titolo di indennità d'occupazione del box dal 20.11.2023 al 24.04.2024, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
4) condanna il resistente al risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato in misura di Euro 1.403,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di ricorrenti della somma di Euro Controparte_1
441,00 quali spese di mediazione, nonché alla rifusione delle spese sostenute da parte ricorrente per l'avvio della mediazione, pari ad Euro 190,32; 6) condanna il resistente all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti liquidandole in Euro 3.387,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Lodi, 23 luglio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Ada Cappello
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