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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 67 /2014 Oggi 10 giugno 2025 alle ore 9,00 nessuno compare, alle ore 9,07 compaiono innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, compaiono l'Avv. Borgheresi per la parte procedente e l'Avv. D'Aprile, per la parte convenuta i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv. Borgheresi si rimette a giustizia, mentre l'Avv. D'Aprile si riporta alla nota spese depositata, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,08 alle ore 10,49 per cause R.G. 696/25 e 764/25, ancora sospesa dalle ore 10,55 alle ore 1,34 per causa R.G. 764/25, infine sospesa dalle ore 14,32 alle ore 15,04 per causa R.G. 467/22) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,27 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,28
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 67 /2014 R.G.A.C., Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
promossa da:
e , residenti in Persona_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
Poggibonsi (SI),tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Borgheresi ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio Sr. Cassia,2 G Poggibonsi (SI), per procura a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
contro
e , residenti a [...](Brescia), entrambi CP_4 Controparte_5
rappresentati e difesi dagli avvocati Guido d'Aprile e Maria Billi ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultima in viale Guglielmo Marconi 13
Poggibonsi (SI), come da mandato a margine dell'atto di costituzione
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione per divisione immobiliare ritualmente notificato
[...]
e hanno convenuto in giudizio Per_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
in giudizio e per ivi sentir accogliere le seguenti CP_4 Controparte_5
conclusioni:” Piaccia all'Ec.mo Tribunale di Siena reiectis contrariis, così provvedere e in via principale 1) accertata tra le parti di cui è causa la comunione sull'immobile meglio descritto in narrativa e nei documenti allegati all'atto, previa determinazione della sua consistenza attuale, nonché
l'indivisibilità dello stesso per quote tra le parti adverso proposte e risultanti dalla perizia richiesta, ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel Comune di Poggibonsi in via della Repubblica 121 censito al catasto fabbricati del Comune di Poggibonsi al foglio 72 p.lla 816, sub
6 piano T-1, Cat. A/4, C1, II, vani 6, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, I co., L. n°
52/1985 e ss, confinante con prospetto su via della Repubblica e proprietà salvo se altri, Parte_1
con accesso dall'androne condominiale;
2) conseguentemente e per gli effetti ordinare la vendita/assegnazione dell'immobile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato e per mezzo di ordinanza richiamata di cui all'art. 569, III co., c.p.c.) secondo le condizioni pattuite nella proposta di acquisto con termine essenziale previsto per il 31.01.14, ai sigg.ri (nato a [...] il [...], residente a [...]_ c.f. Parte_2
) e (nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_3
Lucca n° 2 _ c.f. ) procedendo con l'assegnazione delle somme conseguite in C.F._2
CP_ Per_ proporzione alle rispettive quote ai rispettivi proprietari e 3) condannare i sig.ri CP_1
e al pagamento delle spese necessarie per procedere alla divisione giudiziale CP_4 CP_5
dell'immobile; 4) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento per il mancato godimento dell'immobile e per la mancata vendita dello stesso, della somma paria d Euro 10.000,00 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di valore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In denegata ipotesi reiectis contrariis, preliminarmente dichiarato tutto quanto sopra previsto al punto 1) così provvedere: 5) nel
3 caso in cui non si procedesse alla vendita ai sigg.ri e ordinare la vendita forzata Parte_2 Pt_3
dell'immobile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 788 c.p.c. ponendo in essere ogni successiva e conseguente formalità necessaria alla bisogna, ivi compresa la liquidazione delle somme ottenute dalla vendita giudiziaria del bene in favore dei comproprietari ma in proporzione delle rispettive quote detenute da ciascuna parte;
6) qualora le somme così conseguite siano inferiori al prezzo concordato nella proposta di acquisto, estromettere i sigg.ri e dall'assegnazione delle suddette Controparte_5 CP_4
somme con corresponsione delle stesse agli attori secondo le rispettive quote di proprietà e/o condannare i
Sig.ri e al risarcimento dei danni nei confronti degli attori pari alla differenza CP_4 CP_5
tra l'importo offerto dal sig. per l'acquisto dell'immobile de quo e quello ricavato dalla vendita Pt_4
forzosa del bene. 7) in ulteriore denegatissima ipotesi accertata tra le Parti di cui è causa la comunione sull'immobile meglio descritto in narrativa e nei documenti allegati all'atto, previa determinazione della sua consistenza attuale e della sua divisibilità nella misura indicata e risultante dal progetto di divisione predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi, ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel Comune di Poggibonsi in via della Repubblica 121 censito al catasto fabbricati del Comune di Poggibonsi al foglio 72, p.lla 816 sub. 6, piano T-1, Cat.
A/4, Cl. II, vani 6 nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co. I, L. n° 52/1985 e ss, confinante con prospetto su via della Repubblica e proprietà se altri, con accesso Parte_5
dall'androne condominiale, per gli effetti attribuire ai singoli comunisti la quota ad ognuno spettante. In ogni caso condannare i Sig.ri e per il comportamento tenuto nelle fasi precedenti Controparte_5 CP_4
alla instaurazione della presente causa alla refusione di tutte le spese e competenze di causa. Nonché ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle dovute trascrizione necessarie alla bisogna.”.
Si sono costituiti in giudizio e contestando CP_4 Controparte_5
recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”Chiedono al tribunale previa non opposizione all'ammissione di
4 Consulenza Tecnica d'Ufficio volta all'accertamento: 1) del valore dell'immobile;
2) della sua divisibilità o meno: a) in caso di divisibilità assegnarsi ai convenuti
medesimi la parte di immobile anche in comunione tra loro, consistente alle loro
esatte quote. B) in caso di non divisibilità, previa vendita giudiziaria del bene,
assegnarsi ai convenuti la somma equivalente alle loro quote anche in via congiunta
tra lro;
c) respingersi ogni altra domanda degli attori perché ipotetica, illegale ed
infondata. D) spese di causa, di Consulenza ed ogni altra derivante dal presente
giudizio a carico degli attori.”.”.
All'udienza del 14 marzo 2029 il giudice originariamente assegnatario, all'esito della espletata CTU verificata la indivisibilità del bene con ordinanza emessa a verbale ha dichiarato lo scioglimento della comunione e affidato le operazioni di vendita al professionista delegato nominato con detto provvedimento.
All'esito della vendita con provvedimento del 4.12.2023 la Dott.ssa , Per_2
originariamente assegnataria della causa ha approvato il piano di riparto, provveduto alla distribuzione delle somme e fissato l'udienza del 21.01.2024 ex art. 281sexies,
c.p.c. in ordine alle ulteriori domande di parte attrice.
Seguivano rinvii, come da provvedimenti in atti, ed all'udienza del
14.02.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa e la Dott.ssa
, dopo camera di consiglio ha rimesso la causa sul ruolo ed ammesso le Per_2
prove per testi articolate da parte attrice come da provvedimento emesso a verbale.
Successivamente la causa è stata rinviata e con provvedimento del
19.07.2024 il Presidente F.F. ha dichiarato decaduta la dott.ssa come da Per_2
decreto in atti e successivamente con decreto del 10.10.2024 assegnato il ruolo ex alla sottoscritta che con provvedimento del 10.10.2024 ha fissato udienza Per_2
5 per la prosecuzione sugli adempimenti già fissati dal giudice originariamente assegnatario
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per interpello e testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 18.03.2025 il nuovo giudice assegnatario, viste le conclusioni precisate dalle parti, ritenuto di poter decidere la causa ex art. 281sexies
c.p.c. ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 10.06.2025,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di scioglimento della comunione in relazione all'immobile ormai venduto ed il cui provento è stato ripartito pro quota fra le parti di causa nonché per la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte attrice nei confronti dei convenuti assumendo che per il loro comportamento ne era scaturito un danno avendo dovuto rinunciare alle offerte di acquisto di del 7.3.12 che aveva offerto di acquistare detto Parte_6
immobile alla somma di €. 130.000,00 nonchè ad una successiva offerta di €.
120.000,00 assumendo che i convenuti non avessero prestato il consenso alle dette vendite. Hanno, poi, lamentato che sempre per il diniego ed il comportamento disinteressato dei convenuti non era stato possibile nemmeno affittarlo detto
6 immobile con conseguente danno sia patrimoniale che non patrimoniale dovuto al comportamento tenuto dai convenuti, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
Si sono costituiti i convenuti nulla opponendo allo scioglimento della comunione ed all'eventuale vendita, ove l'immobile fosse risultato indivisibile, chiedendo l'assegnazione delle proprie quote , chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla richiesta di risarcimento
Emerge dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte convenuta
(doc. 4) che e non hanno mai dato seguito a quanto Controparte_5 CP_4
contenuto nella proposta effettuata in data 24.2.2014 dagli attori tramite il loro legale, in cui gli attori offrivano ai convenuti, se avessero consentito la vendita dell'appartamento alla somma offerta di €. 120.000,00 (offerta depositata Parte_2
in atti), la somma di €. 17.000,00 a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa,
somma che di gran lunga copriva le quote di loro spettanza (3/72 ciascuno).
Fermo ciò va anche evidenziato come gli attori si siano determinati a mettere in vendita l'immobile pur sapendo che i convenuti non intendevano vendere ovvero senza prima consultarli sul punto. L'unica azione che era loro data dall'ordinamento giuridico per sciogliere la comunione era la richiesta giudiziale di scioglimento della comunione alla quale i convenuti non si sono opposti, ma anzi ricevuta la richiesta hanno aderito alla domanda di divisione.
Del resto, non può parlarsi di danno cagionato dai convenuti perché non esiste in atti né è stato provato in giudizio che fossero stati preventivamente interpellati dagli attori, avessero acconsentito alla messa in vendita dell'immobile e poi, davanti alle proposte concrete di acquisto si siano tirati indietro. La
7 documentazione depositata in atti comprova solo che in accordo con gli Persona_1
altri attori si era determinato a mettere in vendita l'immobile senza prima sentire i convenuti sul punto, non vi è alcuna prova che i convenuti si fossero opposti alla messa in locazione dello stesso e che si fossero opposti ab origine alla vendita.
Interpellati solo a cose fatte non hanno aderito alla proposta effettuata dagli attori,
ma tale comportamento non può ritenersi un atto doloso e colposo posto in essere con la volontà di recare danno ingiusto agli attori (art. 2043 c.c.), anche perché di fatto il danno lo hanno cagionato anche a loro stessi. Né vi sono elementi per ritenere o parte attrice ha offerto di provare che i convenuti si siano comportati violando doveri di correttezza o buona fede, in ordine all'asserito danno patrimoniale subito.
Mentre non vi è alcuna prova nemmeno indiziaria del lamentato danno non patrimoniale asseritamente subito dagli attori.
In assenza dell'esistenza del danno patrimoniale e della prova sull'asserito e non provato danno non patrimoniale la domanda risarcitoria deve essere disattesa e respinta.
Sulle spese di lite
Ritiene il giudicante che l'oggetto principale della domanda che era lo scioglimento della comunione, cui i convenuti hanno aderito sin da subito, non possa ritenersi di natura contenziosa e sia assorbente rispetto alla domanda risarcitoria che va respinta inducendo il giudicante a ritenere interamente compensate le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
8 - Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori,
poiché non provata in relazione al danno non patrimoniale ed inesistente in ordine al danno patrimoniale, per quanto esposto nella parte motiva;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite come da motivazione suestesa;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 10 giugno 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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