Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.9652/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in VIA PIEMONTE 117 ACIREALE, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. LICCIARDELLO NICOLA, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f ), elettivamente domiciliato in , via Vittorio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Emanuele n. 4, e rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Santa Caruso, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/04/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2017, e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio il per accertarne la responsabilità ex art.2051 c.c. Controparte_1
e chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, alla persona e al mezzo, rispettivamente riportati dagli attori, in seguito al sinistro stradale occorso il 26 agosto 2015, alle ore 22,00 circa, in via Nizzeti, mentre si trovava alla CP_1 Parte_2
1
presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata.
Con comparsa depositata in data 4.10.2017, si è costituito il Controparte_1
contestando l'appartenenza del tratto di strada ricadente invero nel Comune di Valverde e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea contestando l'an e il quantum delle pretese attoree.
Autorizzata la chiamata di terzo, l'attore ha chiamato in causa il costituitosi con Controparte_2
comparsa depositata in data 21.2.2018, contestando di essere custode della strada e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale e nella
CTU sul mezzo.
Con ordinanza del 11.11.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 16.4.2025 e posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che, con sentenza a verbale del 22.3.2018 n.1302/2018, il precedente istruttore ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del così definendo la Controparte_2 posizione del terzo chiamato (“estromettendolo” dal giudizio), riconoscendo la legittimazione passiva del Controparte_1
Alla luce della sentenza parziale a verbale su emessa, il è il custode della strada Controparte_1
oggetto del sinistro e come tale è chiamato a rispondere ex art.2051 c.c.
In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali
2 congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, la domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
All'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Il sinistro occorso alla parte attrice è avvenuto in data 26 agosto 2015, alle ore 22,00 circa, in
[...]
via Nizzeti, mentre si trovava alla guida del motociclo CP_1 Parte_2
KAWASAKI tg. CP46191, di proprietà di a causa della presenza di una buca sul Parte_1
manto stradale, non visibile e non segnalata.
In seguito alla caduta il motociclo KAWASAKI tg. CP46191, riportava danni materiali, mentre il conducente veniva trasportato, con il servizio 118, al P.S. dell'Ospedale Parte_2
Cannizzaro di Catania, ove gli veniva diagnosticato “politrauma, frattura dalla I alla VII costa dx, frattura dalla III alla VIII costa sx, FLC avambraccio sx con lesione muscolare profonda, frattura processo trasverso di D1”, e, ricoverato con prognosi riservata, veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 27.8.2015 e dimesso in data 8.9.2015.
Sul luogo del sinistro, ma dopo di esso, intervennero i Carabinieri di Acireale, redigendo rapporto di incidente stradale riportando la presenza di buche sul manto stradale, senza indicare la presenza di transenne o segnalazioni della buca e la scarsa illuminazione pubblica.
3 Il teste ha narrato di avere assistito all'incidente confermando la dinamica Testimone_1
rappresentata dalla parte attrice. In particolare, ha riferito “io mi trovavo nella stessa strada che percorreva il però dietro di circa 150-200 metri. Io ero con la macchina, il con la Pt_2 Pt_2 moto, una Kawasaki verde, se non erro. E' vero che il è caduto in una buca con la sua moto. Pt_2
Io me ne sono reso conto perché ho visto il movimento del fascio di luce che saltellava. Poi quando sono arrivato io, lui era a terra con la moto. Non ricordo che se la buca fosse segnalata. Anzi ricordo che non c'erano transenne infatti anche io, 10 giorni prima, l'ho “beccata” con la macchina di mia moglie e ho spaccato il copertone. La strada non era illuminata. Dopo l'incidente io mi sono fermato.
Non ricordo se ho chiamato il i soccorsi o ho chiesto a qualcuno di farlo. Sono un agente di polizia in pensione. Io c'ero quando sono arrivati i carabinieri. Poi ho avvisato anche il padre e, quando è arrivato il padre, io sono andato via. Ricordo che la moto del a subito danni – c'erano Pt_2 alcune parti rotte, mi pare il cupolino posteriore rotto - e il è stato portato all'Ospedale. ... Pt_2
La strada era asciutta”.
Non mina l'attendibilità del teste, come sostenuto dal convenuto, la circostanza egli abbia CP_1
dichiarato di essersi imbattuto anch'egli con l'autovettura nella medesima buca circa dieci giorni prima, ma anzi conferma la presenza della buca da un tempo tale che avrebbe richiesto l'attivazione del né che egli in passato abbia avuto altri incidenti nel territorio del Comune di CP_1 CP_1
La compatibilità del sinistro come narrato e le lesioni riportate dal conducente e i danni riportati al mezzo risultano peraltro confermati all'esito delle due CTU svolte.
Non sono stati forniti elementi probatori a carico della parte convenuta al fine di comprovare la ricorrenza nella specie di un concorso di colpa in capo al conducente nella causazione del sinistro ed invero i modesti danni al mezzo porta a ritenere verosimilmente che il motociclo procedesse ad una velocità moderata.
In ordine ai danni conseguenza al motociclo KAWASAKI tg. CP46191 di il CTU a Parte_1 seguito dell'esame condotto sul mezzo ha quantificato i costi per il ripristino del mezzo in €1.669,94
(già compresa iva). Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU le cui conclusioni tecniche, debitamente motivate e supportate, risultano pienamente condivisibili.
In ordine ai danni conseguenza alla persona subiti da , in conseguenza del Parte_2 sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta
4 rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente (30 %).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti in “plurimi focolai fratturativi al torace, frattura del processo trasverso di una vertebra toracica, esiti cicatriziali chirurgici e da tatuaggio” con la dinamica del sinistro.
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti nella “” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al
100% di giorni 13 , un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, quali “Esiti di frattura costali multiple dalla I alla VII a destra e dalla III all'VIII a sinistra, del processo trasverso di T1, esiti cicatriziali sparsi al soma” valutabili nella misura del 21%.
Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €1.069,25.
Parte attrice ha concluso aderendo alla quantificazione del CTU.
Parte convenuta ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale chiedendo di quantificare un danno permanente del 20% in luogo di quello stimato del 21%. Tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto analiticamente e motivatamente accertato dal CTU.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale e un'adeguata personalizzazione del danno senza tuttavia allegare né provare alcuna circostanza a fondamento della richiesta.
Non risulta pertanto assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, non risarcibile in re ipsa.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (32 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€69.736,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 21%;
€4.945,00, di cui € 1.495,00 per 13 giorni di ITT, e €2.587,50 per 30 gg di ITP e al 75% ed € 862,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
L'importo complessivo pari ad €74.681,00 è già rivalutato e liquidato all'attualità.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €1.069,25, oltre rivalutazione dall'esborso.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi
5 non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in Controparte_1
favore della parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 somma di €1.669,94, già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e la condanna del medesimo al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_2 danno non patrimoniale, della somma di €74.681,00 già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €1.069,25, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa sulla scorta del criterio del decisum, con aumento del 10% ex art.4 co.2, per tutte le fasi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico della parte soccombente con condanna del a rifondere gli attori di quanto versato al CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accerta la responsabilità del per il sinistro occorso in data 26.8.2015 meglio Controparte_1 descritto in parte motiva e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €1.669,94, già Parte_1 liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e lo condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Parte_2
€74.681,00 già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €1.069,25, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza. condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, da Controparte_1
6 distrarsi in favore del difensore Avv. Nicola Licciardello, che si liquidano in €15.513,30 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge. Pone le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, a carico della parte soccombente con condanna del di CP_1 [...]
a rifondere gli attori quanto versato al CTU. CP_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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