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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7306/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SALADINO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MARINELLI MASSIMILIANO, RUBBIO FRANCESCO PAOLO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 20/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
6.023,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.6.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 10.09.1975 al 28.11.2022 con CP_1 inquadramento nell'area professionale 3 del CCNL Autoferrotranvieri e che in data 31/12/2007, al raggiungimento dell'età pensionabile, il rapporto di lavoro venne “trasformato” in collaborazione come membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore di Esercizio, percependo un contributo fisso forfettario mensile di € 2.388,88. Lamentava di aver ricevuto un compenso inferiore a quello previsto in relazione alle mansioni espletate e chiedeva, previo accertamento delle mansioni di
Direttore di Esercizio, di “condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore elett.te dom.to per la carica presso la sede della società sita in Palermo Piazza D.
Perranni n. 9, a corrispondere la complessiva somma di € 340.526,66 per il mancato pagamento di differenze retributive maturate e non corrisposte nel periodo 19.05.94 al 28.11.22 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica presso la CP_1 sede della società corrispondere la somma complessiva di € 42.987,00 per ferie maturate e non corrisposte;
o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica Controparte_1 presso la sede della società corrispondere la somma complessiva di € 28.473,71 per differenze retributive maturate per XIII maturate e non corrisposte o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica presso la sede della società corrispondere la somma complessiva di € 29.515,22 per differenze retributive maturate per XIV maturate e non corrisposte o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica Controparte_1 presso la sede della società corrispondere la somma complessiva di € 24.676,83 per ferie maturate
e non corrisposte;
o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta formulava eccezioni preliminari e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 1.9.2007 il ricorrente comunicò alla datrice di lavoro la risoluzione del rapporto con decorrenza dal 31.12.2007 per “raggiunti requisiti per la maturazione della pensione di anzianità”, con conseguente pagamento delle spettanze di fine rapporto da parte della convenuta (cfr. doc.
1-3 fascicolo di parte convenuta); successivamente, il
25 febbraio 2008, con atto notarile, rep. 35347 racc. 12086, venne ricostituito il Consiglio di amministrazione della Società e il ricorrente venne nominato consigliere di amministrazione e direttore di esercizio con verbale del 26.2.2008.
Le richieste retributive relative al periodo in cui il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato si sono pertanto prescritte il 31 dicembre 2012 (data di scadenza del quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Inoltre, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla
Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013).
Tuttavia, non avendo il ricorrente specificamente allegato le attività e i compiti concretamente svolti, né esplicato le ragioni che fonderebbero l'invocato diritto all'inquadramento superiore, le relative richieste non possono trovare accoglimento.
Inoltre, pur essendo stato nominato il 26 febbraio 2008 consigliere di amministrazione, le richieste retributive non risultano fondate, non avendo il ricorrente allegato e provato la sussistenza dei presupposti della subordinazione. L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr. Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Orbene, nel caso in esame il ricorrente, come premesso, non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove testimoniali generiche, documentali e valutative che, pertanto, non sono state ammesse.
Infine, non avendo fornito alcuna prova del presupposto, non possono accogliersi neanche le richieste relative alle ferie non godute.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.000 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7306/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SALADINO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MARINELLI MASSIMILIANO, RUBBIO FRANCESCO PAOLO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 20/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
6.023,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.6.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 10.09.1975 al 28.11.2022 con CP_1 inquadramento nell'area professionale 3 del CCNL Autoferrotranvieri e che in data 31/12/2007, al raggiungimento dell'età pensionabile, il rapporto di lavoro venne “trasformato” in collaborazione come membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore di Esercizio, percependo un contributo fisso forfettario mensile di € 2.388,88. Lamentava di aver ricevuto un compenso inferiore a quello previsto in relazione alle mansioni espletate e chiedeva, previo accertamento delle mansioni di
Direttore di Esercizio, di “condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore elett.te dom.to per la carica presso la sede della società sita in Palermo Piazza D.
Perranni n. 9, a corrispondere la complessiva somma di € 340.526,66 per il mancato pagamento di differenze retributive maturate e non corrisposte nel periodo 19.05.94 al 28.11.22 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica presso la CP_1 sede della società corrispondere la somma complessiva di € 42.987,00 per ferie maturate e non corrisposte;
o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica Controparte_1 presso la sede della società corrispondere la somma complessiva di € 28.473,71 per differenze retributive maturate per XIII maturate e non corrisposte o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica presso la sede della società corrispondere la somma complessiva di € 29.515,22 per differenze retributive maturate per XIV maturate e non corrisposte o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.to per la carica Controparte_1 presso la sede della società corrispondere la somma complessiva di € 24.676,83 per ferie maturate
e non corrisposte;
o quella maggiore o minore somma che dovesse essere meglio determinata in corso di causa anche sulla base della espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta formulava eccezioni preliminari e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 1.9.2007 il ricorrente comunicò alla datrice di lavoro la risoluzione del rapporto con decorrenza dal 31.12.2007 per “raggiunti requisiti per la maturazione della pensione di anzianità”, con conseguente pagamento delle spettanze di fine rapporto da parte della convenuta (cfr. doc.
1-3 fascicolo di parte convenuta); successivamente, il
25 febbraio 2008, con atto notarile, rep. 35347 racc. 12086, venne ricostituito il Consiglio di amministrazione della Società e il ricorrente venne nominato consigliere di amministrazione e direttore di esercizio con verbale del 26.2.2008.
Le richieste retributive relative al periodo in cui il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato si sono pertanto prescritte il 31 dicembre 2012 (data di scadenza del quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Inoltre, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla
Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013).
Tuttavia, non avendo il ricorrente specificamente allegato le attività e i compiti concretamente svolti, né esplicato le ragioni che fonderebbero l'invocato diritto all'inquadramento superiore, le relative richieste non possono trovare accoglimento.
Inoltre, pur essendo stato nominato il 26 febbraio 2008 consigliere di amministrazione, le richieste retributive non risultano fondate, non avendo il ricorrente allegato e provato la sussistenza dei presupposti della subordinazione. L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr. Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Orbene, nel caso in esame il ricorrente, come premesso, non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove testimoniali generiche, documentali e valutative che, pertanto, non sono state ammesse.
Infine, non avendo fornito alcuna prova del presupposto, non possono accogliersi neanche le richieste relative alle ferie non godute.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.000 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno