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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4972/2023 vertente tra:
Di SA UI opponente
e
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4972/2023 R.G., vertente tra
Di SA UI, rappresentato e difeso dall'Avv. UI Scorpio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vairano Scalo (CE) alla Via Napoli n. 28, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dagli Avv.ti Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'dell'Avv. UI Meinardi, sito in Santa Maria Capua Vetere, Corso Giuseppe Garibaldi n. 116, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Roberto Malomo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Cosenza alla Piazza Fausto e UI Gullo n. 81, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante impugnava innanzi al Tribunale di Roma la cartella di pagamento n. 02820190033933382/000 dell'importo di € 12.347,64, fondata sulla ingiunzione di pagamento n. 78626587523 del 29.1.2019, ente impositore
[...]
Controparte_1
Il giudizio veniva riassunto innanzi all'intestato Tribunale a seguito della ordinanza di incompetenza del Tribunale di Roma (cfr. ordinanza del 6.4.2023).
A sostegno della opposizione, l'istante adduceva le seguenti ragioni: 1) nullità della cartella per omessa notificazione della ingiunzione presupposta;
2) prescrizione della pretesa azionata per decorso del termine quinquennale;
3) violazione del diritto di difesa, nonché degli artt. 7, 16 e 17 legge n.
212/2000 e art.
8 - D. Lgs. n. 32/2001; 4) errata applicazione degli interessi richiesti – omessa indicazione della modalità di calcolo;
5) violazione dell'art. 7 comma 2 legge 212/2000 – mancata indicazione dei Responsabili del Procedimento sia del ruolo che della cartella.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che concludevano per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 14.5.2024 – preso atto della rinuncia da parte del difensore dell'opponente alla istanza cautelare - la scrivente disponeva rinvio alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa va detto che, nelle ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, i motivi di opposizione spiegati vanno ricondotti – per ciò che concerne quelli sopra indicati sub 2 e 4 – nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto a procedere in executivis – ed i restanti nell'ambito dell'art. 617 comma primo c.p.c., atteso che l'istante mediante essi fa valere vizi afferenti il quomodo della esecuzione, nonché vizi formali della cartella impugnata.
3 Innanzitutto – al fine di meglio comprendere i fatti di causa – giova fare cenno alle vicende che hanno dato origine al presente procedimento.
Dalla documentazione versata agli atti dalla si ricava: Controparte_1
- della richiesta dell'odierno istante alle agevolazioni di autoimpiego, di cui al Titolo II del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (cfr. doc. 3 allegato alla costituzione di ); CP_1
- della concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 185/2000 (cfr. doc. 4 allegato alla costituzione di ), cui seguiva l'erogazione in favore dell'odierno opponente del CP_1
complessivo importo di euro 28.221,86 (cfr. doc. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 allegati alla costituzione di ). CP_1
In ragione del perdurante inadempimento dell'odierno istante veniva emessa ingiunzione di pagamento notificata in data 8.3.2019 (cfr. doc. 18 allegato alla costituzione di ). CP_1
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, respinta per quanto di seguito si dirà.
In punto di premessa, occorre evidenziare che, nella presente sede, avuto riguardo al thema decidendum, non possono trovare ingresso questioni inerenti profili cognitori di accertamento dell'obbligazione sottesa alla pretesa azionata in via esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
05-05-2017, n. 10939).
Venendo alla gradata disamina dei motivi proposti, si reputa che quelli qualificati come opposizione agli atti siano infondati.
L'assunta mancata notificazione dell'atto presupposto alla cartella di pagamento (motivo sub 1) è stata, difatti, sconfessata dalla documentazione prodotta dalla sub doc. 18. CP_1
Nella specie, la riferibilità dell'avviso di ricevimento all'ingiunzione di pagamento è assicurata dalla specifica indicazione del n. identificativo di essa ( ). P.IVA_1
Ad avviso di chi scrive, non vale a mutare i termini della questione la contestazione di conformità all'originale svolta dall'opponente, stante la genericità di essa (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez.
V, Sent., (ud. 08/05/2019) 20-06-2019, n. 16557; Cass. civ. Sez. II Ord., 20/02/2018, n. 4053; Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993) e la natura di atto pubblico rivestita dall'avviso di ricevimento.
Quanto al prospettato vizio di motivazione della cartella opposta (motivo sub 3), va osservato che le richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente - ispirate ad una ratio di semplificazione nella conoscenza degli atti e chiarezza nella motivazione – dettano dei criteri che, nella specie, risultano osservati.
4 Ed invero, la cartella di pagamento impugnata reca la specifica indicazione degli addebiti afferenti il ruolo, l'annualità di riferimento, l'ente creditore e gli importi dovuti anche a titolo di sanzioni ed interessi, dacché è certamente consentita l'individuazione della pretesa azionata.
Parimenti è a dirsi con riguardo alla censura sub 5, stante la specifica indicazione del soggetto responsabile del procedimento.
Da quanto innanzi illustrato, si ricava della infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione
(motivo sub 2): ed invero - posto che nel caso in esame deve farsi applicazione del termine di prescrizione applicabile in genere alle azioni contrattuali e, quindi, decennale – all'atto della notificazione della cartella (10.2.2022), tenuto conto della dimostrazione della notificazione della sottesa ingiunzione di pagamento, esso termine non era certamente decorso.
Infine, non è meritevole di accoglimento la censura sub 4 che devolve una questione di quantum debeatur inquadrabile anch'essa nell'alveo dell'art. 615 c.p.c..
Occorre osservare che la cartella di pagamento opposta è stata emessa sul presupposto del mancato adempimento di un contratto, dacché i criteri posti a base del conteggio degli interessi vanno desunti dal titolo, segnatamente dalle disposizioni contrattuali conosciute dall'opponente, parte contrattuale del finanziamento in causa.
Se ne inferisce della infondatezza della doglianza in esame, atteso che la dedotta erroneità degli interessi richiesti si fonda sulla omissione delle modalità di calcolo degli interessi, per quanto innanzi detto, irrilevante.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Di SA UI, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quelle opposte,
ed che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura CP_1 CP_2 indicata in parte motiva) in € 1.700,00 per ciascuna (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per
5 fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone – per ciò che concerne la posizione della opposta – la distrazione ex art. 93 CP_2
c.p.c. delle spese liquidate al capo che precede in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4972/2023 vertente tra:
Di SA UI opponente
e
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4972/2023 R.G., vertente tra
Di SA UI, rappresentato e difeso dall'Avv. UI Scorpio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vairano Scalo (CE) alla Via Napoli n. 28, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dagli Avv.ti Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'dell'Avv. UI Meinardi, sito in Santa Maria Capua Vetere, Corso Giuseppe Garibaldi n. 116, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Roberto Malomo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Cosenza alla Piazza Fausto e UI Gullo n. 81, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante impugnava innanzi al Tribunale di Roma la cartella di pagamento n. 02820190033933382/000 dell'importo di € 12.347,64, fondata sulla ingiunzione di pagamento n. 78626587523 del 29.1.2019, ente impositore
[...]
Controparte_1
Il giudizio veniva riassunto innanzi all'intestato Tribunale a seguito della ordinanza di incompetenza del Tribunale di Roma (cfr. ordinanza del 6.4.2023).
A sostegno della opposizione, l'istante adduceva le seguenti ragioni: 1) nullità della cartella per omessa notificazione della ingiunzione presupposta;
2) prescrizione della pretesa azionata per decorso del termine quinquennale;
3) violazione del diritto di difesa, nonché degli artt. 7, 16 e 17 legge n.
212/2000 e art.
8 - D. Lgs. n. 32/2001; 4) errata applicazione degli interessi richiesti – omessa indicazione della modalità di calcolo;
5) violazione dell'art. 7 comma 2 legge 212/2000 – mancata indicazione dei Responsabili del Procedimento sia del ruolo che della cartella.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che concludevano per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 14.5.2024 – preso atto della rinuncia da parte del difensore dell'opponente alla istanza cautelare - la scrivente disponeva rinvio alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa va detto che, nelle ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, i motivi di opposizione spiegati vanno ricondotti – per ciò che concerne quelli sopra indicati sub 2 e 4 – nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto a procedere in executivis – ed i restanti nell'ambito dell'art. 617 comma primo c.p.c., atteso che l'istante mediante essi fa valere vizi afferenti il quomodo della esecuzione, nonché vizi formali della cartella impugnata.
3 Innanzitutto – al fine di meglio comprendere i fatti di causa – giova fare cenno alle vicende che hanno dato origine al presente procedimento.
Dalla documentazione versata agli atti dalla si ricava: Controparte_1
- della richiesta dell'odierno istante alle agevolazioni di autoimpiego, di cui al Titolo II del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (cfr. doc. 3 allegato alla costituzione di ); CP_1
- della concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 185/2000 (cfr. doc. 4 allegato alla costituzione di ), cui seguiva l'erogazione in favore dell'odierno opponente del CP_1
complessivo importo di euro 28.221,86 (cfr. doc. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 allegati alla costituzione di ). CP_1
In ragione del perdurante inadempimento dell'odierno istante veniva emessa ingiunzione di pagamento notificata in data 8.3.2019 (cfr. doc. 18 allegato alla costituzione di ). CP_1
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada, pertanto, respinta per quanto di seguito si dirà.
In punto di premessa, occorre evidenziare che, nella presente sede, avuto riguardo al thema decidendum, non possono trovare ingresso questioni inerenti profili cognitori di accertamento dell'obbligazione sottesa alla pretesa azionata in via esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
05-05-2017, n. 10939).
Venendo alla gradata disamina dei motivi proposti, si reputa che quelli qualificati come opposizione agli atti siano infondati.
L'assunta mancata notificazione dell'atto presupposto alla cartella di pagamento (motivo sub 1) è stata, difatti, sconfessata dalla documentazione prodotta dalla sub doc. 18. CP_1
Nella specie, la riferibilità dell'avviso di ricevimento all'ingiunzione di pagamento è assicurata dalla specifica indicazione del n. identificativo di essa ( ). P.IVA_1
Ad avviso di chi scrive, non vale a mutare i termini della questione la contestazione di conformità all'originale svolta dall'opponente, stante la genericità di essa (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez.
V, Sent., (ud. 08/05/2019) 20-06-2019, n. 16557; Cass. civ. Sez. II Ord., 20/02/2018, n. 4053; Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993) e la natura di atto pubblico rivestita dall'avviso di ricevimento.
Quanto al prospettato vizio di motivazione della cartella opposta (motivo sub 3), va osservato che le richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente - ispirate ad una ratio di semplificazione nella conoscenza degli atti e chiarezza nella motivazione – dettano dei criteri che, nella specie, risultano osservati.
4 Ed invero, la cartella di pagamento impugnata reca la specifica indicazione degli addebiti afferenti il ruolo, l'annualità di riferimento, l'ente creditore e gli importi dovuti anche a titolo di sanzioni ed interessi, dacché è certamente consentita l'individuazione della pretesa azionata.
Parimenti è a dirsi con riguardo alla censura sub 5, stante la specifica indicazione del soggetto responsabile del procedimento.
Da quanto innanzi illustrato, si ricava della infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione
(motivo sub 2): ed invero - posto che nel caso in esame deve farsi applicazione del termine di prescrizione applicabile in genere alle azioni contrattuali e, quindi, decennale – all'atto della notificazione della cartella (10.2.2022), tenuto conto della dimostrazione della notificazione della sottesa ingiunzione di pagamento, esso termine non era certamente decorso.
Infine, non è meritevole di accoglimento la censura sub 4 che devolve una questione di quantum debeatur inquadrabile anch'essa nell'alveo dell'art. 615 c.p.c..
Occorre osservare che la cartella di pagamento opposta è stata emessa sul presupposto del mancato adempimento di un contratto, dacché i criteri posti a base del conteggio degli interessi vanno desunti dal titolo, segnatamente dalle disposizioni contrattuali conosciute dall'opponente, parte contrattuale del finanziamento in causa.
Se ne inferisce della infondatezza della doglianza in esame, atteso che la dedotta erroneità degli interessi richiesti si fonda sulla omissione delle modalità di calcolo degli interessi, per quanto innanzi detto, irrilevante.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Di SA UI, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quelle opposte,
ed che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura CP_1 CP_2 indicata in parte motiva) in € 1.700,00 per ciascuna (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per
5 fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone – per ciò che concerne la posizione della opposta – la distrazione ex art. 93 CP_2
c.p.c. delle spese liquidate al capo che precede in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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