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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1308/2023 promossa da Part
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Lorenzo Bellino, Edmondo Chiavazza, e dall'avv. stab. , elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo Parte_2 difensore, in Bra, via San Giovanni Lontano, n. 8 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Michele Scola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, via Duchessa Jolanda, n. 25 appellata
Conclusioni
1
Mi ha precisato queste conclusioni: «Contrariis rejectis;
voglia Controparte_1 la Corte d'Appello Ill.ma, previo esperimento di Ctu volta ad accertare le problematiche denunziate, le loro cause ed il costo del ripristino a regola d'arte della copertura del fabbricato;
in totale riforma dell'impugnata sentenza, nel capo di rigetto delle domande attoree, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in via principale, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la al Controparte_3 pagamento, in favore della società attrice, in virtù dell'obbligazione di garanzia assunta, della somma di €. 96.000,00*, oltre all'IVA, ed agli interessi di legge;
in via subordinata, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la al Controparte_3 pagamento, in favore della società attrice, ex art. 1669 c.c., della somma di €. 96.000,00*, oltre IVA di legge, ed interessi di legge;
In ogni caso, con il favore delle spese dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria, in caso di rimessione:
- ammettere i capi di prova per testi, non ammessi con ordinanza del 02/05/2022, sui seguenti capitoli:
3. Vero che durante le lavorazioni oggetto di appalto sub doc. 2, pag. 2 e 3 (che si rammostra al teste) assistevano personalmente in varie occasioni i signori e CP_4 della Mirò S.r.l.? Testimone_1
Si indicano quali testimoni, sul capo 3 sopra dedotto, i signori , Parte_3 Contr
e , tutti domiciliati presso la in Cherasco, via del Testimone_2 Testimone_3
Lavoro 5/A, nonché il sig. domiciliato in Sommariva del Bosco, via IV Parte_4
Novembre 10.
4. Vero che al termine delle lavorazioni oggetto di appalto sub doc. 2, pag. 2 e 3 (che si rammostra al teste) la Mirò, in persona del proprio legale rappresentante, accettava senza riserve le opere e che le stesse erano prive di discontinuità e/o fori da cui potesse filtrare dell'acqua piovana?
2 Si indicano quali testimoni, sul capo 4 sopra dedotto, i signori , Parte_3 Contr
e , tutti domiciliati presso la in Cherasco, via del Testimone_2 Testimone_3
Lavoro 5/A, nonché il sig. domiciliato in Sommariva del Bosco, via IV Parte_4
Novembre 10;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capi ex adverso dedotti, ammettere a prova contraria con i testi sopra indicati dall'esponente;
- disporre ogni più idonea CTU, volta comunque a confermare:
• che l'esponente forniva e posava esattamente quanto stabilito in contratto;
• che le discontinuità lamentate da controparte erano dovute alla mancanza di manutenzione ordinaria richiesta per il tipo di copertura costituita dai materiali forniti e posati secondo quanto stabilito in contratto e, in particolare, alla mancata verifica e serraggio periodici della viteria e/o bulloneria;
• la presenza delle protezioni in gomma dei rivetti.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del
2014, CPA e IVA come per legge».
Svolgimento del processo
1. Mi aveva convenuto innanzi al Tribunale Controparte_1 Controparte_3 di Asti, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 96.000,00, oltre ad i.v.a. e interessi, corrispondente al valore degli interventi volti a ripristinare la copertura dell'immobile sito in Roreto di Cherasco, via San Rocco, n. 12 a/b, ad essa concesso in uso e su cui la convenuta aveva installato un impianto fotovoltaico in forza del contratto di appalto del 10 ottobre 2011.
2. (già si era costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_2 Controparte_3 rigetto della domanda, anche invocando la decadenza dalla garanzia per vizi ovvero la sua prescrizione.
3. Con sentenza n. 496/2023 del 4 luglio 2023, il Tribunale di Asti ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, notificata il 26 settembre 2023, Mi ha Controparte_1 proposto appello con due motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
[...
[...] [
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_5
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione relativa al mancato riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appellata.
Secondo il tribunale, «non risulta che la convenuta abbia mai riconosciuto l'esistenza di vizi o difetti dell'opera eseguita. Con e.mail del 10.10.2013 la in Controparte_3 risposta alla denuncia effettuata in data 8.10.2013 dalla committente, ha infatti unicamente preannunciato un intervento volto a risolvere il lamentato problema, nonché ad accertare la causa del fenomeno, senza, tuttavia, riconoscere alcuna propria responsabilità
[…] || Né un riconoscimento vi è stato in occasione, o all'esito, dell'intervento, eseguito in data 11.10.2013 (il relativo rapporto scritto, prodotto in giudizio, da atto unicamente dell'avvenuta esecuzione di “ripristino viti allentate e risiliconatura su tetto”). || Anche in occasione della corrispondenza intercorsa tra le parti nell'anno 2014 l'odierna convenuta, a fronte della segnalazione di nuove infiltrazioni di acqua, si è limitata a trasmettere la richiesta alla “squadra delle copertura”, al fine di eseguire un nuovo intervento, senza riconoscere alcuna responsabilità. || Nel 2019, a fronte della nuova denuncia effettuata in data 21 maggio, la ha quindi espressamente contestato l'ascrivibilità Controparte_3 delle infiltrazioni all'opera compiuta dall'appaltatrice, rappresentando che tale fenomeno era dovuto alla mancanza di manutenzione ordinaria, gravante sulla committente, e proponendo la stipulazione di un contratto di manutenzione» (p. 5 sent.).
Per l'appellante, l'appellata ha riconosciuto i vizi già il 17 gennaio 2013, quando ha compilato la scheda di intervento, dando atto delle infiltrazioni, e ha assunto l'impegno di eliminare i vizi e i difetti presenti, con comunicazione del 10 ottobre 2013, in risposta alla richiesta di ulteriore intervento dell'8 ottobre 2013, persistenti le infiltrazioni.
Il motivo è infondato.
Occorre intendersi sul concetto di riconoscimento del vizio ex art. 1667 c.c.
Il vizio ricorre quando l'opera è eseguita in contrasto alle normali regole tecniche.
Altrettanto dicasi per il difetto di costruzione ex art.1669 c.c., disposizione invocata dall'appellante in subordine.
4 Il vizio non è l'evento, anche soltanto in potenza, pregiudizievole per la posizione del committente e apparentemente derivante dall'opera eseguita, ma è la causa dell'evento.
Perché si abbia riconoscimento, è allora insufficiente l'accertamento dell'evento (cioè
l'affermazione o la presa d'atto dell'esistenza del problema lamentato dal committente), ma occorre la consapevolezza che esso appaia manifestazione o comunque conseguenza di un possibile vizio dell'opera.
La consapevolezza può essere espressa o implicita nella condotta dell'appaltatore.
Questa va desunta in particolare dal tipo di intervento eseguito.
Il concetto di riconoscimento dell'appaltatore è sostanzialmente speculare a quello di scoperta del committente, perché sono processi cognitivi connotati dallo stesso oggetto: il vizio.
Per parlare di scoperta dei vizi è insufficiente il riscontro di un problema dell'opera, bensì occorre avere acquisito adeguati elementi che consentano di affermare la possibile derivazione del problema da un'inesatta esecuzione dell'opera medesima (cfr. per tutte
Cass. civ., sez. II^, ord. 6 dicembre 2022, n. 35781).
Altrettanto dicasi per il riconoscimento, indipendentemente dalla più agevole facilità di riscontro di chi (l'appaltatore) ha presumibilmente competenza professionale.
Se fosse sufficiente l'accertamento del problema per avere un riconoscimento, ogni appaltatore si guarderebbe bene anche solo dal rispondere alla richiesta di intervento e a maggior ragione dall'effettuazione dell'ispezione; in questo modo, si produrrebbe l'effetto di giustificare condotte che si allontanano dal rispetto della lealtà che deve informare i rapporti obbligatori (art. 1375 c.c.), financo nella fase del conflitto (artt. 88, co. 1, 96
c.p.c.).
Nel merito, le difese dell'appellante sono contraddittorie.
A seguire la sua impostazione, la scoperta dei vizi sarebbe avvenuta il 24 maggio
2021, giorno della consegna della perizia del geometra incaricato, , Persona_1 mentre il riconoscimento dei medesimi risalirebbe già al 17 gennaio 2013.
Ci si chiede come sia possibile che l'appellante abbia ignorato i vizi sino al 2021, ma fosse comunque sufficientemente informata, quindi perita, per rilevare che l'appellata aveva riconosciuto i vizi medesimi otto anni prima circa.
Se l'appellata avesse riconosciuto i vizi e addirittura si fosse impegnata a rimuoverli,
l'appellante ne sarebbe venuta a sicura conoscenza, tanto che non occorreva denunciarli.
5 Bisogna dunque attribuire il giusto valore alle condotte delle parti, a cominciare da quelle dell'appellata.
Nelle sue dichiarazioni, non si ravvisa un riconoscimento espresso dei vizi.
Nella scheda di intervento del 17 gennaio 2013, si legge “piove dentro al capannone”
(doc. n. 7 fasc. primo grado appellante).
Vi è dunque la registrazione neutra di un dato e non la riconduzione ad un possibile vizio dell'opera.
Nella comunicazione del 10 ottobre 2013, l'appellata ha annunciato l'intervento a seguito della denuncia di infiltrazioni dell'8 ottobre 2013, senza ipotizzare la causa delle stesse;
in merito, ha precisato che il sopralluogo sarebbe stato funzionale ad accertare le cause e ha anticipato che, in caso di sua responsabilità, avrebbe attivato l'assicurazione
(doc. n. 16 fasc. primo grado appellante).
Non si può riscontrare il riconoscimento di vizi, ancora tutti da accertare.
Tra l'altro, non risulta agli atti la circostanza della comunicazione all'assicurazione.
Con la comunicazione del 15 ottobre 2013, l'appellata ha partecipato l'appellante dell'esito dell'intervento, indicando quanto svolto (“ripristino viti allentate e risiliconatura su tetto”) e non le cause del problema risolto (doc. n. 10 fasc. primo grado appellante).
Infine, con la comunicazione del 25 giugno 2014, successiva alla denuncia di nuove infiltrazioni, l'appellata ha risposto che avrebbe provveduto a fare la segnalazione a chi di dovere (doc. n. 11 fasc. primo grado appellante).
L'appellata ha dunque annunciato un intervento, senza esprimere posizioni sulle cause del problema.
Negli interventi dell'appellata, non si ravvisa un riconoscimento tacito dei vizi.
Con riguardo a quello del 17 gennaio 2013, si ignorano le attività compiute.
Già si è scritto dell'insufficienza del mero riscontro del problema (le infiltrazioni).
Con riguardo all'intervento dell'11 ottobre 2013, l'appellata ha eseguito il ripristino di viti allentate e la risiliconatura sul tetto (p. 5 sent.).
Le semplici attività eseguite appaiano compatibili con la posizione dell'appellata, che le ha ascritte all'ambito della manutenzione ordinaria dell'impianto.
Di converso, esse non appaiono corrispondere a quelle necessarie a rimediare ai vizi dell'opera così descritti dall'appellante: installazione di lastre di copertura munite di una lamiera nella parte superiore e prive di una lamiera nella parte inferiore, presenza di fori
6 sulle lastre di copertura tamponati con silicone, presenza di rivetti di ancoraggio della copertura privi di protezioni contro gli agenti atmosferici (p. 6 sent.).
Dal momento che nella scheda di intervento compilata dall'appellata non vi è traccia di quei vizi e che l'appellante non ha contestato l'identità tra quanto ivi riportato e quanto effettivamente eseguito dall'appellata, né ha precisamente allegato che l'intervento ha interessato le lamiere delle lastre di copertura, i fori o i rivetti, non è possibile ravvisare in esso una riparazione connotata di capacità dimostrativa del riconoscimento dei vizi (v. in argomento Cass. civ., sez. ^, sent. 20 giugno 2000, n. 8384).
Anche nel precedente menzionato dall'appellante (Cass. civ., sez. II^, sent. 20 aprile
2012, n. 6263), si desume che, affinché si possa parlare di riconoscimento implicito dei vizi, occorre riscontrare la strumentalità degli interventi compiuti dall'appaltatore rispetto alla risoluzione dei difetti dell'opera (nel caso di specie si trattava di denuncia di difetto di impermeabilizzazione di terrazze e rispetto ad esso l'appaltatrice era intervenuta).
In mancanza del riconoscimento, espresso o tacito, dei vizi, non si può ritenere che l'appellata abbia assunto l'impegno a rimuoverli.
Questa conclusione rimane ferma, anche a volere opinare diversamente e dunque ritenere che vi sia stato il riconoscimento dei vizi.
Secondo la Corte di cassazione, «in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore – riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia – non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto»
(Cass. civ., sez. II^, ord. 18 dicembre 2024, n. 33053).
Per l'appellante, la costituzione dell'obbligazione risale alla comunicazione del 10 Contro ottobre 2013: «la menzionata pec del 10/10/2013, contenendo la frase 'La soc. provvederà ad intervenire nella mattinata di domani 11/10/2013, in maniera risolutiva', costituisce un preciso impegno ad eliminare i vizi ed i difetti presenti, il che configurava un'obbligazione nuova ed autonoma» (p. 15 cit. app.).
Sennonché un'espressione non può essere isolata nell'interpretazione della volontà negoziale (cfr. art. 1363 c.c.).
Subito dopo l'annuncio dell'intervento, coerente all'obbligo di correttezza, l'appellata ha precisato, quale logica priorità, che occorreva «trovare la causa della/e infiltrazioni […]
7 non ancora consapevol[e] della natura dell'infiltrazione» (doc. n. 16 fasc. primo grado appellante).
Non può ravvisarsi l'assunzione di un impegno a rimediare a qualcosa che ancora si ignora;
sarebbe un impegno del tutto indeterminato e pertanto inaffidabile.
Nell'ignoranza e delle cause del problema denunciato e delle attività (eventualmente) da eseguire, l'espressione “intervento risolutivo” va ragionevolmente intesa (arg. art. 1366
c.c.) come auspicio al superamento di un problema.
L'assenza dell'impegno predicato dall'appellante trova conferma nella condotta delle parti (arg. art. 1362, co. 2, c.c.).
Nella denuncia di infiltrazioni del 25 giugno 2014, non vi è alcuna menzione al pregresso (e nuovo) impegno assunto circa otto mesi prima (doc. n. 11 fasc. primo grado appellante).
Ancora più significative sono le due comunicazioni successive dell'appellante.
Il 21 maggio 2019, l'appellante ha denunciato nuove infiltrazioni e, probabilmente perché consapevole della responsabilità della controparte (a prescindere dalla fondatezza della deduzione), ha avvertito che la comunicazione valeva interruzione della prescrizione
(doc. n. 12 fasc. primo grado appellante); nonostante il tenore “legale” del contenuto, significativo della capacità dell'appellante di puntualizzare le vicende del rapporto con l'appellata, manca alcun riferimento all'asserito impegno di rimuovere i vizi dell'opera, terminata circa sette anni e mezzo prima.
L'8 novembre 2019, tramite la persona di un legale, l'appellata ha denunciato la persistenza delle infiltrazioni, ha intimato l'intervento dell'appellata, ha implicitamente preannunciato azioni in caso negativo, ha nuovamente fatto richiamo all'interruzione della prescrizione (doc. n. 14 fasc. primo grado appellante).
L'intermediazione dell'avvocato qualifica il momento.
La persistente assenza di un richiamo alla nuova obbligazione corrobora l'assunto della mancata costituzione.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'accertamento della perdita della garanzia, per accettazione dell'opera, in presenza di vizi apparenti e dunque riconoscibili al momento della consegna, e comunque per intervenuta prescrizione.
Il motivo è infondato.
Non occorre prendere posizione circa la natura dei vizi, se apparenti o occulti.
8 L'accertamento della prescrizione assorbe infatti ogni altra indagine.
L'azione dell'appellante è prescritta, anche a volere aderire alla sua prospettazione, per cui l'appellata avrebbe riconosciuto i vizi dell'opera.
Il giudice di primo grado ha accertato che la consegna dell'opera è avvenuta il 15 dicembre 2011 (p. 7 sent.) e l'accertamento non è stato censurato con i motivi d'appello.
Il primo momento a cui fare risalire il riconoscimento dei vizi è la redazione della scheda del 17 gennaio 2013.
A volere riconoscere effetto interruttivo della prescrizione alla denuncia dell'8 ottobre
2013, alla risposta dell'appellata del 10 ottobre 2013, all'intervento del giorno successivo, alla denuncia, tra l'altro fatta da un terzo, del 25 giugno 2014, si osserva che sono poi decorsi due anni (art. 1667, co. 3, parte prima, c.c.) o un anno (art. 1669, co. 2, c.c.), senza che l'appellante abbia azionato la garanzia.
Il primo evento successivo è la nuova denuncia del 21 maggio 2019, mentre l'azione risale alla citazione notificata il 23 luglio 2021, giusta allegazione dell'appellante (p. 23 cit. app.).
Pertanto, la statuizione in merito del giudice di primo grado non merita censura e la sollecitazione dell'appellante di disporre una consulenza tecnica si rivela superflua.
Soltanto con la memoria di replica, l'appellante ha dedotto che l'appellata avrebbe rinunciato alla prescrizione «perché, con la propria pec a data 24/05/2019 […] e con quella del proprio difensore a data 15/11/2019 […], la convenuta, replica[va] nel merito» (p.
15).
La deduzione è apodittica.
Se la “replica nel merito” fosse fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (art. 2937, co. 3, c.c.), allora sarebbero contraddittorie quelle difese fondate al contempo sul difetto di responsabilità e sulla prescrizione;
le prime eliderebbero le seconde («perché possa ritenersi sussistere rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel suo comportamento sia necessariamente insito, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, ed a tal fine non è certo sufficiente
l'avere accettato la discussione nel merito delle pretese azionate dal creditore, né l'avere avviato o promosso, o comunque intavolato, trattative al fine di una transazione o di un
9 bonario componimento della lite pendente», Cass. civ., sez. III^, sent. 4 marzo 1994, n.
2138).
Ricorre la rinuncia alla prescrizione quando si evince in modo univoco la volontà di natura abdicativa.
Ciò che si evince dalle comunicazioni dell'appellata è soltanto una presa di posizione sulla dedotta responsabilità e sui possibili rimedi al problema delle infiltrazioni (docc. nn.
13, 15 fasc. primo grado appellante), quali risposte che, per oggetto, si ponevano in continuità con le comunicazioni avversarie e, per tenore, rientravano nella fisiologica dialettica delle parti in lite.
In esse, non vi è alcun riconoscimento del credito altrui, tale allora da fare desumere la rinuncia alla prescrizione.
Il motivo è rigettato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria.
Gli atti dell'appellata non sono stati redatti con le tecniche informatiche di cui all'art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014, sicché non opera il relativo aumento del compenso, richiesto nel rassegnare le conclusioni, ma non nella nota depositata con la memoria di replica.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
10
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, Part rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1 Part condanna al rimborso a favore di delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1308/2023 promossa da Part
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Lorenzo Bellino, Edmondo Chiavazza, e dall'avv. stab. , elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo Parte_2 difensore, in Bra, via San Giovanni Lontano, n. 8 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Michele Scola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, via Duchessa Jolanda, n. 25 appellata
Conclusioni
1
Mi ha precisato queste conclusioni: «Contrariis rejectis;
voglia Controparte_1 la Corte d'Appello Ill.ma, previo esperimento di Ctu volta ad accertare le problematiche denunziate, le loro cause ed il costo del ripristino a regola d'arte della copertura del fabbricato;
in totale riforma dell'impugnata sentenza, nel capo di rigetto delle domande attoree, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in via principale, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la al Controparte_3 pagamento, in favore della società attrice, in virtù dell'obbligazione di garanzia assunta, della somma di €. 96.000,00*, oltre all'IVA, ed agli interessi di legge;
in via subordinata, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la al Controparte_3 pagamento, in favore della società attrice, ex art. 1669 c.c., della somma di €. 96.000,00*, oltre IVA di legge, ed interessi di legge;
In ogni caso, con il favore delle spese dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria, in caso di rimessione:
- ammettere i capi di prova per testi, non ammessi con ordinanza del 02/05/2022, sui seguenti capitoli:
3. Vero che durante le lavorazioni oggetto di appalto sub doc. 2, pag. 2 e 3 (che si rammostra al teste) assistevano personalmente in varie occasioni i signori e CP_4 della Mirò S.r.l.? Testimone_1
Si indicano quali testimoni, sul capo 3 sopra dedotto, i signori , Parte_3 Contr
e , tutti domiciliati presso la in Cherasco, via del Testimone_2 Testimone_3
Lavoro 5/A, nonché il sig. domiciliato in Sommariva del Bosco, via IV Parte_4
Novembre 10.
4. Vero che al termine delle lavorazioni oggetto di appalto sub doc. 2, pag. 2 e 3 (che si rammostra al teste) la Mirò, in persona del proprio legale rappresentante, accettava senza riserve le opere e che le stesse erano prive di discontinuità e/o fori da cui potesse filtrare dell'acqua piovana?
2 Si indicano quali testimoni, sul capo 4 sopra dedotto, i signori , Parte_3 Contr
e , tutti domiciliati presso la in Cherasco, via del Testimone_2 Testimone_3
Lavoro 5/A, nonché il sig. domiciliato in Sommariva del Bosco, via IV Parte_4
Novembre 10;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capi ex adverso dedotti, ammettere a prova contraria con i testi sopra indicati dall'esponente;
- disporre ogni più idonea CTU, volta comunque a confermare:
• che l'esponente forniva e posava esattamente quanto stabilito in contratto;
• che le discontinuità lamentate da controparte erano dovute alla mancanza di manutenzione ordinaria richiesta per il tipo di copertura costituita dai materiali forniti e posati secondo quanto stabilito in contratto e, in particolare, alla mancata verifica e serraggio periodici della viteria e/o bulloneria;
• la presenza delle protezioni in gomma dei rivetti.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del
2014, CPA e IVA come per legge».
Svolgimento del processo
1. Mi aveva convenuto innanzi al Tribunale Controparte_1 Controparte_3 di Asti, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 96.000,00, oltre ad i.v.a. e interessi, corrispondente al valore degli interventi volti a ripristinare la copertura dell'immobile sito in Roreto di Cherasco, via San Rocco, n. 12 a/b, ad essa concesso in uso e su cui la convenuta aveva installato un impianto fotovoltaico in forza del contratto di appalto del 10 ottobre 2011.
2. (già si era costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_2 Controparte_3 rigetto della domanda, anche invocando la decadenza dalla garanzia per vizi ovvero la sua prescrizione.
3. Con sentenza n. 496/2023 del 4 luglio 2023, il Tribunale di Asti ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, notificata il 26 settembre 2023, Mi ha Controparte_1 proposto appello con due motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
[...
[...] [
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_5
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione relativa al mancato riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appellata.
Secondo il tribunale, «non risulta che la convenuta abbia mai riconosciuto l'esistenza di vizi o difetti dell'opera eseguita. Con e.mail del 10.10.2013 la in Controparte_3 risposta alla denuncia effettuata in data 8.10.2013 dalla committente, ha infatti unicamente preannunciato un intervento volto a risolvere il lamentato problema, nonché ad accertare la causa del fenomeno, senza, tuttavia, riconoscere alcuna propria responsabilità
[…] || Né un riconoscimento vi è stato in occasione, o all'esito, dell'intervento, eseguito in data 11.10.2013 (il relativo rapporto scritto, prodotto in giudizio, da atto unicamente dell'avvenuta esecuzione di “ripristino viti allentate e risiliconatura su tetto”). || Anche in occasione della corrispondenza intercorsa tra le parti nell'anno 2014 l'odierna convenuta, a fronte della segnalazione di nuove infiltrazioni di acqua, si è limitata a trasmettere la richiesta alla “squadra delle copertura”, al fine di eseguire un nuovo intervento, senza riconoscere alcuna responsabilità. || Nel 2019, a fronte della nuova denuncia effettuata in data 21 maggio, la ha quindi espressamente contestato l'ascrivibilità Controparte_3 delle infiltrazioni all'opera compiuta dall'appaltatrice, rappresentando che tale fenomeno era dovuto alla mancanza di manutenzione ordinaria, gravante sulla committente, e proponendo la stipulazione di un contratto di manutenzione» (p. 5 sent.).
Per l'appellante, l'appellata ha riconosciuto i vizi già il 17 gennaio 2013, quando ha compilato la scheda di intervento, dando atto delle infiltrazioni, e ha assunto l'impegno di eliminare i vizi e i difetti presenti, con comunicazione del 10 ottobre 2013, in risposta alla richiesta di ulteriore intervento dell'8 ottobre 2013, persistenti le infiltrazioni.
Il motivo è infondato.
Occorre intendersi sul concetto di riconoscimento del vizio ex art. 1667 c.c.
Il vizio ricorre quando l'opera è eseguita in contrasto alle normali regole tecniche.
Altrettanto dicasi per il difetto di costruzione ex art.1669 c.c., disposizione invocata dall'appellante in subordine.
4 Il vizio non è l'evento, anche soltanto in potenza, pregiudizievole per la posizione del committente e apparentemente derivante dall'opera eseguita, ma è la causa dell'evento.
Perché si abbia riconoscimento, è allora insufficiente l'accertamento dell'evento (cioè
l'affermazione o la presa d'atto dell'esistenza del problema lamentato dal committente), ma occorre la consapevolezza che esso appaia manifestazione o comunque conseguenza di un possibile vizio dell'opera.
La consapevolezza può essere espressa o implicita nella condotta dell'appaltatore.
Questa va desunta in particolare dal tipo di intervento eseguito.
Il concetto di riconoscimento dell'appaltatore è sostanzialmente speculare a quello di scoperta del committente, perché sono processi cognitivi connotati dallo stesso oggetto: il vizio.
Per parlare di scoperta dei vizi è insufficiente il riscontro di un problema dell'opera, bensì occorre avere acquisito adeguati elementi che consentano di affermare la possibile derivazione del problema da un'inesatta esecuzione dell'opera medesima (cfr. per tutte
Cass. civ., sez. II^, ord. 6 dicembre 2022, n. 35781).
Altrettanto dicasi per il riconoscimento, indipendentemente dalla più agevole facilità di riscontro di chi (l'appaltatore) ha presumibilmente competenza professionale.
Se fosse sufficiente l'accertamento del problema per avere un riconoscimento, ogni appaltatore si guarderebbe bene anche solo dal rispondere alla richiesta di intervento e a maggior ragione dall'effettuazione dell'ispezione; in questo modo, si produrrebbe l'effetto di giustificare condotte che si allontanano dal rispetto della lealtà che deve informare i rapporti obbligatori (art. 1375 c.c.), financo nella fase del conflitto (artt. 88, co. 1, 96
c.p.c.).
Nel merito, le difese dell'appellante sono contraddittorie.
A seguire la sua impostazione, la scoperta dei vizi sarebbe avvenuta il 24 maggio
2021, giorno della consegna della perizia del geometra incaricato, , Persona_1 mentre il riconoscimento dei medesimi risalirebbe già al 17 gennaio 2013.
Ci si chiede come sia possibile che l'appellante abbia ignorato i vizi sino al 2021, ma fosse comunque sufficientemente informata, quindi perita, per rilevare che l'appellata aveva riconosciuto i vizi medesimi otto anni prima circa.
Se l'appellata avesse riconosciuto i vizi e addirittura si fosse impegnata a rimuoverli,
l'appellante ne sarebbe venuta a sicura conoscenza, tanto che non occorreva denunciarli.
5 Bisogna dunque attribuire il giusto valore alle condotte delle parti, a cominciare da quelle dell'appellata.
Nelle sue dichiarazioni, non si ravvisa un riconoscimento espresso dei vizi.
Nella scheda di intervento del 17 gennaio 2013, si legge “piove dentro al capannone”
(doc. n. 7 fasc. primo grado appellante).
Vi è dunque la registrazione neutra di un dato e non la riconduzione ad un possibile vizio dell'opera.
Nella comunicazione del 10 ottobre 2013, l'appellata ha annunciato l'intervento a seguito della denuncia di infiltrazioni dell'8 ottobre 2013, senza ipotizzare la causa delle stesse;
in merito, ha precisato che il sopralluogo sarebbe stato funzionale ad accertare le cause e ha anticipato che, in caso di sua responsabilità, avrebbe attivato l'assicurazione
(doc. n. 16 fasc. primo grado appellante).
Non si può riscontrare il riconoscimento di vizi, ancora tutti da accertare.
Tra l'altro, non risulta agli atti la circostanza della comunicazione all'assicurazione.
Con la comunicazione del 15 ottobre 2013, l'appellata ha partecipato l'appellante dell'esito dell'intervento, indicando quanto svolto (“ripristino viti allentate e risiliconatura su tetto”) e non le cause del problema risolto (doc. n. 10 fasc. primo grado appellante).
Infine, con la comunicazione del 25 giugno 2014, successiva alla denuncia di nuove infiltrazioni, l'appellata ha risposto che avrebbe provveduto a fare la segnalazione a chi di dovere (doc. n. 11 fasc. primo grado appellante).
L'appellata ha dunque annunciato un intervento, senza esprimere posizioni sulle cause del problema.
Negli interventi dell'appellata, non si ravvisa un riconoscimento tacito dei vizi.
Con riguardo a quello del 17 gennaio 2013, si ignorano le attività compiute.
Già si è scritto dell'insufficienza del mero riscontro del problema (le infiltrazioni).
Con riguardo all'intervento dell'11 ottobre 2013, l'appellata ha eseguito il ripristino di viti allentate e la risiliconatura sul tetto (p. 5 sent.).
Le semplici attività eseguite appaiano compatibili con la posizione dell'appellata, che le ha ascritte all'ambito della manutenzione ordinaria dell'impianto.
Di converso, esse non appaiono corrispondere a quelle necessarie a rimediare ai vizi dell'opera così descritti dall'appellante: installazione di lastre di copertura munite di una lamiera nella parte superiore e prive di una lamiera nella parte inferiore, presenza di fori
6 sulle lastre di copertura tamponati con silicone, presenza di rivetti di ancoraggio della copertura privi di protezioni contro gli agenti atmosferici (p. 6 sent.).
Dal momento che nella scheda di intervento compilata dall'appellata non vi è traccia di quei vizi e che l'appellante non ha contestato l'identità tra quanto ivi riportato e quanto effettivamente eseguito dall'appellata, né ha precisamente allegato che l'intervento ha interessato le lamiere delle lastre di copertura, i fori o i rivetti, non è possibile ravvisare in esso una riparazione connotata di capacità dimostrativa del riconoscimento dei vizi (v. in argomento Cass. civ., sez. ^, sent. 20 giugno 2000, n. 8384).
Anche nel precedente menzionato dall'appellante (Cass. civ., sez. II^, sent. 20 aprile
2012, n. 6263), si desume che, affinché si possa parlare di riconoscimento implicito dei vizi, occorre riscontrare la strumentalità degli interventi compiuti dall'appaltatore rispetto alla risoluzione dei difetti dell'opera (nel caso di specie si trattava di denuncia di difetto di impermeabilizzazione di terrazze e rispetto ad esso l'appaltatrice era intervenuta).
In mancanza del riconoscimento, espresso o tacito, dei vizi, non si può ritenere che l'appellata abbia assunto l'impegno a rimuoverli.
Questa conclusione rimane ferma, anche a volere opinare diversamente e dunque ritenere che vi sia stato il riconoscimento dei vizi.
Secondo la Corte di cassazione, «in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore – riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia – non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto»
(Cass. civ., sez. II^, ord. 18 dicembre 2024, n. 33053).
Per l'appellante, la costituzione dell'obbligazione risale alla comunicazione del 10 Contro ottobre 2013: «la menzionata pec del 10/10/2013, contenendo la frase 'La soc. provvederà ad intervenire nella mattinata di domani 11/10/2013, in maniera risolutiva', costituisce un preciso impegno ad eliminare i vizi ed i difetti presenti, il che configurava un'obbligazione nuova ed autonoma» (p. 15 cit. app.).
Sennonché un'espressione non può essere isolata nell'interpretazione della volontà negoziale (cfr. art. 1363 c.c.).
Subito dopo l'annuncio dell'intervento, coerente all'obbligo di correttezza, l'appellata ha precisato, quale logica priorità, che occorreva «trovare la causa della/e infiltrazioni […]
7 non ancora consapevol[e] della natura dell'infiltrazione» (doc. n. 16 fasc. primo grado appellante).
Non può ravvisarsi l'assunzione di un impegno a rimediare a qualcosa che ancora si ignora;
sarebbe un impegno del tutto indeterminato e pertanto inaffidabile.
Nell'ignoranza e delle cause del problema denunciato e delle attività (eventualmente) da eseguire, l'espressione “intervento risolutivo” va ragionevolmente intesa (arg. art. 1366
c.c.) come auspicio al superamento di un problema.
L'assenza dell'impegno predicato dall'appellante trova conferma nella condotta delle parti (arg. art. 1362, co. 2, c.c.).
Nella denuncia di infiltrazioni del 25 giugno 2014, non vi è alcuna menzione al pregresso (e nuovo) impegno assunto circa otto mesi prima (doc. n. 11 fasc. primo grado appellante).
Ancora più significative sono le due comunicazioni successive dell'appellante.
Il 21 maggio 2019, l'appellante ha denunciato nuove infiltrazioni e, probabilmente perché consapevole della responsabilità della controparte (a prescindere dalla fondatezza della deduzione), ha avvertito che la comunicazione valeva interruzione della prescrizione
(doc. n. 12 fasc. primo grado appellante); nonostante il tenore “legale” del contenuto, significativo della capacità dell'appellante di puntualizzare le vicende del rapporto con l'appellata, manca alcun riferimento all'asserito impegno di rimuovere i vizi dell'opera, terminata circa sette anni e mezzo prima.
L'8 novembre 2019, tramite la persona di un legale, l'appellata ha denunciato la persistenza delle infiltrazioni, ha intimato l'intervento dell'appellata, ha implicitamente preannunciato azioni in caso negativo, ha nuovamente fatto richiamo all'interruzione della prescrizione (doc. n. 14 fasc. primo grado appellante).
L'intermediazione dell'avvocato qualifica il momento.
La persistente assenza di un richiamo alla nuova obbligazione corrobora l'assunto della mancata costituzione.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'accertamento della perdita della garanzia, per accettazione dell'opera, in presenza di vizi apparenti e dunque riconoscibili al momento della consegna, e comunque per intervenuta prescrizione.
Il motivo è infondato.
Non occorre prendere posizione circa la natura dei vizi, se apparenti o occulti.
8 L'accertamento della prescrizione assorbe infatti ogni altra indagine.
L'azione dell'appellante è prescritta, anche a volere aderire alla sua prospettazione, per cui l'appellata avrebbe riconosciuto i vizi dell'opera.
Il giudice di primo grado ha accertato che la consegna dell'opera è avvenuta il 15 dicembre 2011 (p. 7 sent.) e l'accertamento non è stato censurato con i motivi d'appello.
Il primo momento a cui fare risalire il riconoscimento dei vizi è la redazione della scheda del 17 gennaio 2013.
A volere riconoscere effetto interruttivo della prescrizione alla denuncia dell'8 ottobre
2013, alla risposta dell'appellata del 10 ottobre 2013, all'intervento del giorno successivo, alla denuncia, tra l'altro fatta da un terzo, del 25 giugno 2014, si osserva che sono poi decorsi due anni (art. 1667, co. 3, parte prima, c.c.) o un anno (art. 1669, co. 2, c.c.), senza che l'appellante abbia azionato la garanzia.
Il primo evento successivo è la nuova denuncia del 21 maggio 2019, mentre l'azione risale alla citazione notificata il 23 luglio 2021, giusta allegazione dell'appellante (p. 23 cit. app.).
Pertanto, la statuizione in merito del giudice di primo grado non merita censura e la sollecitazione dell'appellante di disporre una consulenza tecnica si rivela superflua.
Soltanto con la memoria di replica, l'appellante ha dedotto che l'appellata avrebbe rinunciato alla prescrizione «perché, con la propria pec a data 24/05/2019 […] e con quella del proprio difensore a data 15/11/2019 […], la convenuta, replica[va] nel merito» (p.
15).
La deduzione è apodittica.
Se la “replica nel merito” fosse fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (art. 2937, co. 3, c.c.), allora sarebbero contraddittorie quelle difese fondate al contempo sul difetto di responsabilità e sulla prescrizione;
le prime eliderebbero le seconde («perché possa ritenersi sussistere rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel suo comportamento sia necessariamente insito, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, ed a tal fine non è certo sufficiente
l'avere accettato la discussione nel merito delle pretese azionate dal creditore, né l'avere avviato o promosso, o comunque intavolato, trattative al fine di una transazione o di un
9 bonario componimento della lite pendente», Cass. civ., sez. III^, sent. 4 marzo 1994, n.
2138).
Ricorre la rinuncia alla prescrizione quando si evince in modo univoco la volontà di natura abdicativa.
Ciò che si evince dalle comunicazioni dell'appellata è soltanto una presa di posizione sulla dedotta responsabilità e sui possibili rimedi al problema delle infiltrazioni (docc. nn.
13, 15 fasc. primo grado appellante), quali risposte che, per oggetto, si ponevano in continuità con le comunicazioni avversarie e, per tenore, rientravano nella fisiologica dialettica delle parti in lite.
In esse, non vi è alcun riconoscimento del credito altrui, tale allora da fare desumere la rinuncia alla prescrizione.
Il motivo è rigettato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria.
Gli atti dell'appellata non sono stati redatti con le tecniche informatiche di cui all'art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014, sicché non opera il relativo aumento del compenso, richiesto nel rassegnare le conclusioni, ma non nella nota depositata con la memoria di replica.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, Part rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1 Part condanna al rimborso a favore di delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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