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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3457/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 536/2021, deliberata il
14.1.2021 e pubblicata il 20.1.2021 (n. 7021/2016 RG);
TRA
c.f. , RT C.F._1 difesa dall'avv. Gianluca Catalano (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Raffaele Caggiano (c.f. C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE INCIDENTALE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
1 - LA VICENDA DI CAUSA
La vicenda è stata riportata nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“ , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 08.03.2016, Controparte_1 ha esposto di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione da parte di RT nelle date del 05.06.2014 e 18.07.2014 - allorquando era pendente un procedimento ex art. 710 c.p.c. da lui introdotto nel mese di novembre del 2013 per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie proprie e della resistente - di due ipoteche giudiziali, l'una avente n. reg. gen. 17032, reg. part. 1346, dell'importo di €
100.000,00 a garanzia del credito per il pagamento del mantenimento delle figlie nella misura stabilita con sentenza n. 2481/2004 del Tribunale di Napoli, l'altra avente n. reg. gen. 21067, reg. part. 1846 di € 6.000,00 a garanzia della condanna statuita nella sentenza n. 8132/2002 della Corte di Appello di Napoli.
Entrambe le ipoteche erano state iscritte, per l'intero, su quattro appartamenti di sua proprietà, ovvero: appartamento sito in Napoli alla Via Bonito n. 3, indicato nel
N.C.E.U. alla sez. AVV foglio 16, p.lla 658, sub. 17; appartamento sito in Napoli alla
Via Medina n. 5, indicato nel N.C.E.U. alla sez. POR, foglio 2, p.lla 20, sub. 79; appartamento sito in Napoli alla Via Medina n. 5, indicato nel N.C.E.U. alla sez. POR, foglio 2, p.lla 20, sub. 80 ed appartamento sito in Napoli alla Via Santa Lucia n. 29, indicato nel N.C.E.U. alla sez. SFE, foglio 4, p.lla 53, sub. 25. Il primo degli immobili summenzionati, peraltro, gli apparteneva solo per la quota parte pari ad ½, mentre la restante metà era di proprietà della sorella Parte_2
Ha aggiunto che con decreto del 04.02.2015, all'esito del procedimento ex art. 710 c.p.c., era stata disposta la revoca del contributo disposto a suo carico per il mantenimento delle figlie e tale statuizione era stata confermata in sede di reclamo, sicché era venuta meno per il futuro la sua obbligazione di pagamento del contributo di mantenimento in favore delle figlie. Non essendo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione delle ipoteche, peraltro, non ne aveva chiesto la cancellazione all'esito dell'accoglimento della domanda di revoca del contributo di mantenimento.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritenendo che alcun debito proprio residuasse nei confronti della convenuta, nonché che il valore degli immobili sui quali era stata iscritta ipoteca superasse di gran lunga l'ammontare economico del credito garantito, ha agito in giudizio chiedendo che fosse ordinata la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale reg. gen. 17032, reg. part. 1346 dagli immobili sui quali era stata iscritta o, in via gradata, la riduzione (rectius restrizione) dell'ipoteca sul solo appartamento sito in Napoli alla Via Bonito n. 3, il quale era di sua comproprietà nella misura di 1/2, con esclusione della restante metà di proprietà della sorella Parte_2
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IV sezione civile
Si è costituita evidenziando che, subito dopo la proposizione del ricorso, RT il ricorrente aveva ceduto la quota parte dell'unità immobiliare di sua proprietà alla CP_ figlia e che, contestualmente, anche la sorella, comproprietaria dell'altra metà dell'immobile, le aveva ceduto la sua quota, sicché il ricorrente non aveva alcuna legittimazione a dolersi dell'iscrizione ipotecaria effettuata su tale immobile.
Ha aggiunto che l'ipoteca era stata iscritta, ai sensi dell'art. 2818 c.c., in forza della sentenza n. 2481/2004 del 06.02.2004, che aveva posto a carico del l'obbligo Parte_2 di corrisponderle il mantenimento in favore delle figlie ed e che _1 Per_2
l'importo indicato di € 100.000,00 era stato calcolato tenendo conto di eventuali futuri inadempimenti rispetto a tale obbligazione, da ritenersi non improbabili posto che già in precedenza era stato saldato in un'unica soluzione il debito di mantenimento accumulatosi nell'arco di svariati anni, aggiungendo che tale importo era congruo e corrispondente al nuovo debito maturato dal 2013 all'epoca di passaggio in giudicato della statuizione di revoca dell'obbligo di corresponsione del mantenimento. Ha assunto che il valore degli immobili pignorati non eccedeva l'importo del proprio credito ed ha esposto che sull'immobile di Via Medina esisteva un'iscrizione ipotecaria di ingente ammontare economico, affermando che il ricorrente stava dismettendo il proprio patrimonio immobiliare in danno delle figlie avute dall'unione con lei.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
(…) Preliminarmente deve darsi atto che, in corso di causa e dopo la mancata accettazione della proposta transattiva formulata ex art. 185 bis c.p.c. è stato offerto dall'attore, banco judicis, l'importo di € 8.367,90 con assegno circolare non trasferibile intestato ad n. 5205654081-04 ICBPI in data 17.05.2019. RT Parte_3
Tale somma è stata offerta a saldo totale e definitivo delle somme e le causali di cui all'atto di precetto del 05.03.2019 notificato in data 06.03.2019, con il quale era stato richiesto il pagamento anche degli importi di cui alla sentenza n. 8132/2002 della Corte di Appello di Napoli posta a fondamento dell'iscrizione ipotecaria n. 21067 reg. gen. e n.
1846 reg. part. del 18.07.2014 per l'importo di € 6.000,00. Tale importo è stato accettato dalla convenuta che ha successivamente prestato il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca n. 21067 reg. gen. e n. 1846 reg. part. del 18.7.2014, dichiarando e provando di avere prestato il consenso, con atto per notaio rep. 7511 – racc. Per_3
2760 del 19.7.2019, registrato il 24.7.2019 al n. 3148 rep. 7511 – racc. 2760, sia alla cancellazione totale dell'ipoteca giudiziale iscritta a Napoli 1 il 18/7/2014 ai n.ri
21067/1846, che alla restrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 5/6/2014 ai n.ri
17032/1346 sui soli immobili di via Santa Lucia e di via Medina, con conseguente totale liberazione dell'unità immobiliare sita in Napoli alla via Trav. Bonito n. 3.
Contestualmente è stata prodotta copia dell'atto notarile, della fattura pagata in favore
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del Notaio e di ricevuta di pagamento dell'Ufficio Provinciale Territorio di Napoli, senza che, peraltro, sia stata fornita prova effettiva dell'avvenuta restrizione dell'ipoteca, contestata da parte dell'attore nelle sue note conclusionali.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) in parziale accoglimento della domanda attrice dispone la restrizione dell'ipoteca iscritta in data 05.06.2014 al numero di reg. gen 17032, reg. part. 1346 sul solo immobile sito in Napoli alla Via Santa Lucia n. 29, piano T, in catasto alla sez. SFE, foglio 4, p.lla 53, sub. 25, con cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sull'appartamento sito in Napoli alla Via Medina 5, V piano, int. 52, in catasto alla sez. POR, foglio 2,
p.lla 20, sub 79 e sull'appartamento sito in Napoli alla Via Medina n. 5, V piano, int.
53, in catasto alla sez POR, foglio 2, p.lla 20 sub 80, con spese a carico del richiedente
, esonerando il competente Conservatore dei RR.II. da qualsivoglia Controparte_1 responsabilità;
2) condanna al pagamento, in favore di delle RT Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 296,10 per spese vive ed
€ 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame il ne RT ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc;
2. porre le spese legali del giudizio di primo grado ad integrale carico dell'ing.
[...]
o, in subordine, disporre la compensazione delle spese processuali o, in via Pt_2 ulteriormente gradata, disporre la loro riduzione rispetto a quelle liquidate nella sentenza impugnata per i motivi di fatto e le ragioni sopraesposte;
3. in ogni caso, condannare l'ing. al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
ha contestato i motivi di impugnazione, ha Controparte_1 proposto, a sua volta, appello incidentale condizionato ed ha concluso:
“… perché l'On.le Corte di Appello adita, previo rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, voglia dichiarare inammissibile
l'appello proposto dalla Sig.ra e in caso di mancato accoglimento di tale Pt_1 eccezione preliminare, lo voglia rigettare perché infondato in fatto ed in diritto, e, per lo effetto confermare la sentenza n. 536/2021 emessa il 14/01/2021 e depositata il
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20/01/2021 dalla Sesta Sezione del Tribunale di Napoli, con vittoria del Sig.
[...]
delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio. CP
Condizionatamente all'accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra e delle Pt_1 eccezioni e censure in esso sollevate, si chiede l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal Sig. e per lo effetto, Voglia l'On.le Corte di Parte_2
Appello adita, in riforma e/o revoca della sentenza impugnata così statuire :
- dichiarare ammissibile la domanda di accertamento relativo alla misura del credito vantato dalla Sig.ra a titolo di assegni di mantenimento in favore delle figlie Pt_1 ed , in quanto il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto _1 Per_2 ritenerla domanda nuova, ma bensì una precisazione e/o modifica di quella formulata nel ricorso introduttivo in conseguenza delle domande ed eccezioni sollevate dalla Sig.ra con la sua costituzione, e per lo effetto, dichiarare l'accertamento di tale CP_3 credito limitatamente agli assegni di mantenimento di cui sopra dei mesi da maggio ad ottobre 2013.
- accogliere la richiesta di condanna in primo grado della Sig.ra ex art. 96 Pt_1
c.p.c., in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto ritenerla infondata, e per lo effetto, condannare la Sig.ra ex art. 96 c.p.c. secondo equità, in base RT agli elementi desumibili dagli atti di causa di primo grado e tenuti presenti i presupposti, criteri e parametri dedotti in atti.
- revocare la statuizione di inammissibilità della richiesta di cancellazione della trascrizione di ipoteca giudiziale iscritta il 18/07/2014 ai numeri di reg. gen 21067 e reg. part. 1846 per euro 6.000,00#, in quanto assunta in base a presupposti erronei, con contraddittorietà, carenza e iniquità di motivazione e di giudicato.
- Comunque ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché Pt_1 infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria del Sig. delle spese e competenze legali per entrambe i Controparte_1 gradi giudizio.”.
Con ordinanza pubblicata in data 16.12.2021, la Corte di Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente ai punti 2) e 3) del dispositivo.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 17.9.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
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IV sezione civile ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale RT erroneamente a posto le spese di lite a suo carico, non essendo essa risultata soccombente. In realtà, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità, perché nuove e tardive, di due domande proposte dall'attore, quella diretta ad accertare l'entità del credito e quella diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 18.7.2014, ed ha rigettato, perché infondate in fatto ed in diritto, altre due domande attoree, vale a dire quella diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 5.6.2014 e quella diretta ad ottenere il risarcimento del presunto danno subito.
Ha aggiunto che, anche con riferimento all'unica domanda attorea parzialmente accolta, vale a dire quella con cui è stata disposta la restrizione dell'ipoteca del 5.6.2014, il Tribunale ha comunque posto le “spese a carico del richiedente : segno inequivocabile che nemmeno con Controparte_1 riferimento all'unica domanda attorea apparentemente accolta può parlarsi di soccombenza dell'esponente.
Ha lamentato, quindi, la violazione dell'art. 92 comma II cod. proc. civ., in quanto, pur non risultando totalmente vittorioso nel Controparte_1 giudizio di primo grado, essa è stata condannata all'integrale RT pagamento delle spese di causa, che invece, il Giudice, secondo la suddetta previsione normativa, avrebbe dovuto porre a carico di controparte o, in subordine, compensare parzialmente o per l'intero.
Ha rimarcato che, nonostante la palese mancanza di totale soccombenza a carico di essa esponente, il Tribunale ha posto a suo carico le esorbitanti spese di lite, per complessivi € 19.595,98, oltre quelle di c.t.u. per € 8.303,04, per un importo pari quindi ad € 27.899,02. Il tutto dovendosi considerare che il giudizio in questione è scaturito da un palese ed incontestato inadempimento del debitore che, per molti anni, ha ritenuto preferibile non pagare, pur di mantenere in piedi il presupposto (vale a dire l'iscrizione ipotecaria) con cui avviare la presente azione giudiziaria. Giudizio che, chiaramente, poteva essere evitato se solo avesse pagato quanto dovuto alle scadenze. Controparte_1
Ha, poi, evidenziato che il Tribunale non ha espressamente e specificamente indicato i criteri attraverso cui è pervenuto alla quantificazione dei compensi legali, né ha indicato se sono stati applicati i parametri minimi, medi e/o massimi, né quali fasi siano state computate. La somma liquidata non può ritenersi congrua rispetto alle caratteristiche del giudizio, al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore della causa.
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I motivi meritano accoglimento entro i limiti che seguono.
Il Tribunale, pur avendo accolto solo parzialmente la domanda di
, ha condannato al pagamento della totalità Controparte_1 RT delle spese del giudizio di primo grado, nella misura di € 13.430,00, oltre oneri accessori, in tal modo governando in maniera incongrua il principio della soccombenza (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.).
Infatti, l'attore ha proposto, in primo grado, una pluralità di capi di domanda, articolati nelle seguenti richieste:
- accertamento dell'obbligazione, a carico di esso , di Controparte_1 pagamento dell'assegno di mantenimento, in favore delle figlie, ed _1
, esclusivamente per il periodo da maggio 2013 ad ottobre 2013, per Per_2 un importo di € 20.453,93, e nulla per il periodo successivo.
- accertamento dell'avvenuto pagamento ad in corso di causa, RT della somma di € 8.367,90, a titolo di spese legali portate dalla sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 8132/2002, con il conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale n. reg. gen. 21067 – reg. part. 1846 del
18.7.2014.
- cancellazione delle due iscrizioni ipotecarie reg. gen. 17032 – reg. part. 1346 del 5.6.2014 e n. reg. gen. 21067 – reg. part. 1846 del 18.7.2014 su quattro immobili così individuati:
1) appartamento sito in Napoli, alla via Bonito n. 3, indicato nel N.C.E.U. alla sez. AVV foglio 16, p.lla 658, sub 17 (per la sola quota di 500/1000 appartenente ad esso ); Controparte_1
2) appartamento sito in Napoli, alla via Medina n. 5, indicato nel N.C.E.U. alla sez. POR, foglio 2, p.lla 20, sub 79;
3) appartamento sito in Napoli, alla via Medina n. 5, indicato nel N.C.E.U. alla sez. POR, foglio 2, p.lla 20, sub 80;
4) appartamento sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 29, indicato nel N.C.E.U. alla sez. SFE, foglio 4, p.lla 53, sub 25.
- riduzione delle ipoteche sul solo immobile sito in Napoli, alla via Santa Lucia
n. 29, indicato nel N.C.E.U. alla sez. SFE, foglio 4, p.lla 53, sub 25, oppure, in subordine su altro immobile individuato dal Tribunale adito “secondo il suo ponderato apprezzamento”.
A fronte di tale pluralità di domande, il Tribunale ha accolto quella di riduzione dell'ipoteca reg. gen. 17032 – reg. part. 1346 del 5.6.2014 sul solo immobile sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 29, indicato nel N.C.E.U. alla
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IV sezione civile sez. SFE, foglio 4, p.lla 53, sub 25, disponendo la cancellazione del vincolo iscritto sugli altri immobili.
Si tratta – come è evidente – di un accoglimento in misura consistente, ma pur sempre parziale, delle plurime richieste originariamente e cumulativamente avanzate dall'attore in primo grado e, conseguentemente, il
Tribunale di Napoli avrebbe dovuto tenere conto di tale limite quantitativo della vittoria giudiziale di nella regolamentazione delle Controparte_1 spese del giudizio, ma si è esonerato ingiustificatamente dal compiere tale valutazione. Ne è scaturita una condanna di al pagamento degli RT onorari, liquidati per intero in favore dell'attore, a fronte – si ripete – di un accoglimento rilevante, ma non totale, delle istanze avanzate da quest'ultimo.
Si rende necessario, pertanto, l'individuazione, da parte di questa Corte di Appello, dell'esatta misura della reciproca soccombenza tra le parti, al fine farne derivare la coerente e conseguente decisione, in punto di regimentazione degli oneri di lite. A tal fine, è indispensabile passare in rassegna le statuizioni rassegnate dal Tribunale in ordine ai singoli capi di domanda.
La soccombenza di , alla quale corrisponde la Controparte_1 correlativa vittoria di si è verificata sotto i punti della decisione RT che seguono:
- la domanda di (totale) cancellazione dell'ipoteca: tale domanda è stata respinta dal Tribunale, il quale ha considerato la sussistenza, evidente e non contestata tra le parti, quantomeno per il periodo da maggio ad ottobre 2013, dell'obbligazione gravante su per il mantenimento delle Controparte_1 figlie, ed derivante dalla sentenza del Tribunale di _1 Per_2
Napoli n. 2481/2004, resa in esito al giudizio di divorzio tra i coniugi.
- l'accertamento del credito di derivante dal mantenimento RT delle figlie ed , a carico del genitore e di corrispondente _1 Per_2 riduzione dell'ipoteca: tale domanda è stata dichiarata inammissibile dal
Tribunale, in quanto tardivamente proposta, in violazione delle preclusioni processuali.
- la domanda di cancellazione dell'ipoteca n. reg. gen. 21067 – reg. part. 1846 del
18.7.2014: tale domanda non solo è stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, ma è anche venuta meno, ma solo in corso di causa, a seguito del pagamento banco judicis, da parte di , dell'importo di € Controparte_1
8.367,90, relativo alle spese di cui alla sentenza n. 8132/2002 della Corte di
Appello di Napoli. A seguito di tale adempimento, ha prestato RT il consenso alla cancellazione della predetta ipoteca (n. reg. gen. 21067 – reg.
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IV sezione civile part. 1846 del 18.7.2014), nonché alla riduzione dell'ipoteca reg. gen. 17032 – reg. part. 1346 del 5.6.2014 sui soli due immobili in via Medina n. 5 e su quello via Santa Lucia n. 29, con la conseguente e totale liberazione dell'immobile alla via Bonito n. 3, il tutto a mezzo di atto per notar in data 19.7.2019, rep. Per_3
7511, racc. 2760. L'avvenuto pagamento in corso di causa ed il pieno riconoscimento della ragione creditoria portata dalla predetta sentenza n.
8132/2002, da parte di , comporta la soccombenza virtuale Controparte_1 di quest'ultimo, secondo il principio di causalità, avendo provocato l'iscrizione del vincolo ipotecario, a garanzia del credito, in favore di RT prima del giudizio.
Per converso, è risultato vittorioso sulla domanda di Controparte_1 restrizione dell'ipoteca, con la corrispondente soccombenza di RT in ordine alla verifica dei presupposti di cui all'art. 2875 cod. civ., compiuta dal
Tribunale di Napoli. La creditrice, infatti, ha imposto il vincolo reale di garanzia su un compendio immobiliare di valore enormemente superiore a quello del credito da lei stessa “generosamente” quantificato in € 100.000,00. La sproporzione tra gli immobili ipotecati ed il credito garantito è stata opportunamente evidenziata dal Tribunale di prime cure, laddove ha riportato la stima eseguita dal c.t.u., secondo cui “… l'immobile sito in Napoli alla II
Traversa privata G. Bonito n. 3 aveva, all'epoca di iscrizione dell'ipoteca, valore di €
632.614,00 e, al momento attuale, valore di € 652.320,00, quello sito in Napoli alla Via
S. Lucia n. 29 aveva, al momento di iscrizione dell'ipoteca, valore di € 699.400,00 e, al momento attuale, valore di € 619.042,00, mentre i due immobili siti alla Via Medina hanno, all'attualità, l'uno, corrispondente al sub. 79, valore di € 912.715,00 e l'altro, corrispondente al sub. 80, valore di € 1.267.565,00 ed un maggior valore all'epoca dell'iscrizione ipotecaria.”. In ragione di questo evidente squilibrio tra il valore degli immobili ed il credito, comunque abbondantemente superiore alla misura di un terzo, prevista dal richiamato art. 2875 cod. civ., il Tribunale ha ridotto l'ipoteca iscritta da al solo immobile in Napoli, alla via Santa RT
Lucia n. 29, indicato nel N.C.E.U. alla sez. SFE, foglio 4, p.lla 53, sub 25.
La Corte di legittimità ha predicato che, in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in
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IV sezione civile favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Cass., ss.uu., n. 32061/2022; conforme: Cass. 13827/2024).
L'applicazione del principio di diritto alla fattispecie in esame, comporta che, a fronte della pluralità di domande avanzate da Controparte_1 oppure della pluralità di capi della medesima domanda di riduzione delle ipoteche e del loro accoglimento solo in misura parziale, vi è luogo all'applicazione della regola della reciproca soccombenza parziale e della compensazione delle spese in misura corrispondente.
Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (Cass. n.
3438/2016).
L'art. 92 comma II cod. proc. civ. consente al giudice, nel caso di soccombenza reciproca, di compensare le spese parzialmente o per intero, secondo una valutazione tipicamente discrezionale.
La ponderata considerazione e la “misura” della reciproca soccombenza sulle domande avanzate da , nei confronti di Controparte_1 [...]
inducono questa Corte a porre a carico di quest'ultima le spese del Pt_1 giudizio di primo grado nella misura di 2/3 ed a compensare tra loro il residuo
1/3.
Tali spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014, secondo i valori tabellari medi vigenti al momento della sentenza di primo grado (anno 2021), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia ragguagliato all'importo di € 100.000,00, a garanzia del quale ha iscritto le due ipoteche (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari RT di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00) e, pertanto: € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisionale, in totale € 13.430,00. Per effetto della parziale compensazione – come sopra statuita – resta obbligata al pagamento del 2/3, che RT
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IV sezione civile vanno quantificati in € 8.953,33, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15%.
3 - LE SPESE DI CTU
ha recriminato anche contro il capo della sentenza di RT primo grado con il quale sono state poste integralmente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Ha sostenuto che la stima dei beni immobili e la verifica della proporzione tra il valore ipotecato ed il credito garantito sono informazioni che essa non avrebbe potuto avere, pur adottando l'ordinaria diligenza, al momento dell'iscrizione, se non mediante l'accesso sui luoghi con apposito tecnico, cosa che non è prevista per tale adempimento.
Ha precisato che le spese di c.t.u. non possono essere poste a suo carico e comunque non integralmente, in quanto sicuramente poteva essere evitato almeno l'accesso sull'immobile in Napoli, via Bonito n. 3, essendovi stata la totale ed incontestata liberazione dai vincoli ipotecari su tale cespite. Si è trattato, in effetti, di un accertamento superfluo, defatigatorio e comunque inutilmente gravoso per le parti.
Il motivo merita accoglimento entro i limiti che seguono.
Ritiene la Corte che, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti, nei confronti del c.t.u., come già ribadita dal Tribunale, le spese per l'accertamento peritale debbano seguire la medesima proporzione sopra stabilita per gli oneri di difesa e, pertanto, vanno poste per 2/3 a carico di
[...]
e per 1/3 a carico , tenuto conto che la consulenza Pt_1 Controparte_1 tecnica d'ufficio si è resa necessaria nell'interesse di entrambe le parti, sebbene nella diversa incidenza a carico dell'una e dell'altro.
4 - L'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
ha proposto appello incidentale condizionato Controparte_1 all'accoglimento dell'avverso appello principale, con il quale ha lamentato che il
Tribunale ha erroneamente statuito l'inammissibilità sia della richiesta di accertamento del credito vantato da nei confronti di esso RT
, a titolo di contributo posto a suo carico per il Controparte_1 mantenimento delle due figlie e nella sentenza n. Per_2 _1
2481/2004 del Tribunale di Napoli, e sia della richiesta di cancellazione della trascrizione di ipoteca giudiziale iscritta il 18/07/2014 ai numeri di reg. gen.
21067 e reg. part. 1846 per € 6.000,00, nonché il rigetto della richiesta di condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. RT
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Ha chiesto la riforma della pronuncia di primo grado, perché assunta in base a presupposti erronei, con contraddittorietà, carenza e iniquità di motivazione e di giudizio, con lesione delle tutele a difesa dei diritti di esso appellato ed in violazione anche degli artt. 112, 113, 115, 116, 183 e 185 bis cod. proc. civ., ed, in ogni caso, il rigetto dell'appello proposto da RT perché infondato in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, a fronte dell'eccezione frapposta da di RT inammissibilità dell'appello incidentale condizionato avanzato da CP
, ne va ritenuta, invece, la piena ammissibilità, sebbene sia relativo a
[...] parti della sentenza del Tribunale di Napoli non investite dall'impugnazione principale di che ha attinto soltanto la statuizione relativa alle RT spese di giudizio. In altri termini, dev'essere respinta l'eccezione, avanzata dall'appellante principale, secondo la quale l'appello incidentale condizionato di sarebbe inammissibile, perché proposto dopo lo spirare Controparte_1 del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza e perché rivolto contro capi della sentenza medesima assolutamente indipendenti e diversi da quelli da lei fatti valere con l'appello principale. RT infatti, ha impugnato la sentenza solo con riferimento alle spese legali, ma non ha messo in discussione l'assetto degli interessi regolati dai capi della sentenza attinti dall'appello incidentale di controparte, né i motivi a sostegno di quest'ultimo sono conseguenza delle ragioni fatte valere dall'appellante principale, me ne prescindono completamente.
Sul punto, vale richiamare il recente ed ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, dal quale questa Corte di Appello non ritiene di discostarsi, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.
334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. n. 15100/2024; Cass. n. 33015/2023; Cass. n.
26139/2022; Cass. n. 25285/2020; Cass. n. 14094/2020).
Nel merito, i motivi di appello incidentale condizionato meritano reiezione.
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
, con il ricorso ex 702 bis cod. proc. civ. al Tribunale Controparte_1 di Napoli, ha chiesto esclusivamente la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca reg. gen. 17032 e reg. part. 1346 sui quattro immobili descritti ed, in via gradata, la riduzione del vincolo reale di garanzia al solo immobile in
Napoli, trav. G. Bonito n. 3, piano 1°, int. 2, (fol. 16, p.lla 658 sub 17), per la sola quota del 50% di sua proprietà e con esclusione della quota del 50% di proprietà di . Nessun'altra domanda il ricorrente ha formulato con Parte_2 quell'atto introduttivo della lite, né tantomeno quella di accertamento del credito vantato da ed a garanzia del quale costei ha iscritto RT
l'ipoteca predetta. Tale domanda è stata avanzata da Controparte_1 soltanto successivamente, all'esito della conversione del rito da sommario ad ordinario e della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., sicchè deve considerarsi certamente tardiva ed inammissibile, così come ha ritenuto il Tribunale di Napoli con la sentenza gravata.
Non vi è dubbio, infatti, che la domanda in discorso è diversa e distinta da quella originariamente formulata dal ricorrente, tale da configurarsi come una vietata mutatio libelli. Neanche può sostenersi che si tratti di una mera precisazione o modifica (emendatio libelli), conseguente alle avverse richieste ed eccezioni avanzate dalla resistente, la quale si era limitata a RT contestare l'azione di cancellazione e/o riduzione dell'iscrizione ipotecaria. In realtà, l'azione esercitata da era rivolta soltanto alla Controparte_1 riduzione/restrizione dell'ipoteca reg. gen. 17032 e reg. part. 1346 e lui stesso non ha mai seriamente contestato l'esistenza del debito per il mantenimento delle figlie, ed quanto meno per il periodo da maggio _1 Per_2
2013 ad ottobre 2013, nell'importo di € 20.453,93, sicchè la richiesta di accertamento dell'ammontare della somma è venuta a configurarsi come una domanda nuova, come tale vietata.
Costituisce ius receptum che esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi, che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass.
n. 32146/2018) e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 1585/2015; Cass. n.
20716/2018). Orbene, è incontrovertibile che la domanda di accertamento del debito dovuto da , per il mantenimento delle due figlie, Controparte_1
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile presenta una causa petendi diversa da quella sottesa all'azione di cancellazione o di riduzione dell'ipoteca e l'una postula fatti costitutivi diversi dall'altra, in tal modo risultando inammissibilmente introdotto, in corso di giudizio, un quadro di indagine del tutto diverso ed avulso da quello delineato nell'atto introduttivo.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione all'ulteriore profilo di appello incidentale condizionato, relativo all'ipoteca reg. gen. 21067 – reg. part. 1846 del 18.7.2014, la cui domanda di cancellazione e/o restrizione, avanzata da , è stata ritenuta dal Tribunale di Napoli Controparte_1 anch'essa domanda nuova e come tale inammissibile. Sul punto, va confermata la valutazione svolta dal Tribunale di prime cure, il quale ha rimarcato, ancora una volta, che il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., proposto dall'istante, ha avuto ad oggetto solo ed esclusivamente l'ipoteca reg. gen. 17032 – reg. part. 1346 del 5.6.2014, così come si legge nel corpo di quell'atto e nelle relative conclusioni, per cui la richiesta formulata, per la prima volta, in corso di giudizio ha incontrato la preclusione processuale del divieto della mutatio libelli.
A ciò va aggiunto che, come già sopra rilevato, la predetta ipoteca n. reg. gen. 21067 – reg. part. 1846 del 18.7.2014, iscritta a garanzia del credito per spese processuali portate dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
8132/2002, è venuta meno, in corso di causa, per effetto del pagamento banco judicis, da parte di , dell'importo di € 8.367,90, che ha Controparte_1 indotto il consenso alla cancellazione, da parte della creditrice, RT
a mezzo di atto per notar in data 19.7.2019, rep. 7511, racc. 2760. Sotto Per_3 tale profilo, si deve ritenere caducato lo stesso interesse di Controparte_1 ad una nuova (e superflua) pronuncia di cancellazione, sotto il profilo di cui all'art. 100 cod. proc. civ.
L'interesse processuale dell'appellante incidentale non può ritenersi sussistente neanche sotto il più limitato profilo inerente alla pronuncia sulle spese processuali del primo grado, atteso che, in ogni caso, si configura la sua soccombenza virtuale derivante dalla sussistenza dell'obbligazione, a suo carico, relativa alle spese del giudizio di cui alla sentenza n. 8132/2002 e dall'adempimento soltanto in corso di causa, con ciò configurandosi in maniera evidente il pieno riconoscimento, da parte di , della ragione Controparte_1 creditoria vantata da RT
Non può trovare accoglimento nemmeno la censura interposta dall'appellante incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale con il
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile quale è stata rigettata la domanda di condanna di al RT risarcimento del danno di cui all'art. 96 comma I cod. proc. civ.
La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca
(Cass. n. 24158/2017; Cass. n. 7409/2016). Tale condizione si è verificata nel caso di specie, ove non vi è stata affatto totale soccombenza di ma, RT al contrario – come già sopra questa Corte ha considerato, nell'ambito dello scrutinio dei motivi di appello principale – una parziale soccombenza. Infatti, il credito della convenuta-appellante, nei confronti di , è stato Controparte_1 ritenuto ed è effettivamente sussistente, sia pure in misura notevolmente più ridotta rispetto alla somma di € 100.000,00, per la quale era stata iscritta l'ipoteca reg. gen. 17032 – reg. part. 1346 del 5.6.2014, tanto che lo stesso
Tribunale ha mantenuto l'ipoteca medesima sull'immobile in Napoli, via Santa
Lucia n. 29, a garanzia di quanto tuttora dovuto alla creditrice, RT
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata nelle parti attinte dall'impugnazione incidentale condizionata di . Controparte_1
5 - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1
e vanno poste per 2/3 a carico di per effetto della rinnovata RT parziale soccombenza derivante dal quantum di accoglimento del gravame, mentre restano compensate per il residuo 1/3.
Il valore della controversia è quello derivante dall'importo per il quale sono state iscritte le ipoteche, quindi € 100.000,00 in quanto questo giudizio di secondo grado ha avuto ad oggetto, non soltanto la misura delle spese liquidate dal Tribunale, posta in discussione con l'appello principale, ma anche il merito
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile dell'intera domanda di cancellazione/riduzione delle ipoteche, introdotta con l'appello incidentale condizionato. Deve trovare applicazione, pertanto, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore da €
52.000,01 ad € 260.000,00).
A questa pronuncia di rigetto dell'appello incidentale, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale medesimo (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 536/2021, deliberata il 14.1.2021 e pubblicata il 20.1.2021 (n. 7021/2016 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, RT
2) condanna al pagamento, in favore di RT CP
, delle spese del giudizio di primo grado nella misura di 2/3, che
[...] liquida in € 197,40 per 2/3 di esborsi ed € 8.953,33 per 2/3 di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti il residuo 1/3;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di per 2/3 e di RT CP
per 1/3;
[...]
4) rigetta l'appello incidentale condizionato, frapposto da CP
;
[...]
5) condanna al pagamento, in favore di RT CP
, delle spese del giudizio di secondo grado nella misura di 2/3,
[...] che liquida in € 536,00 per 2/3 di esborsi ed € 9.544,66 per 2/3 di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Controparte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 30 dicembre 2024. IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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2 – LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.