Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1977, n. 937
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 dicembre 1977
Art. 4. Norma transitoria

Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruite entro il primo quadrimestre del 1978.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1977