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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12591/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12591/2018 R.G. promossa con ricorso da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Martina Boato, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il studio in Mirano (Ve), via Errera n. 2;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Iliadis Controparte_1 C.F._2
e Caterina Fabiani, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Mestre- Venezia, P.Le
Leonardo Da Vinci, 8/E;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
INTERVENUTO PER LEGGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
Nel merito:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e sposatisi a S. AR di SA il 17.9.2005 con Parte_1 Controparte_1 addebito al marito in conseguenza dei suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
2) Respingersi la domanda avversaria di addebito della separazione in capo alla moglie in quanto infondata;
R_
3) Confermare l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli minori e siccome stabilito con l'ordinanza del RSona_2
15.2.2023 con collocazione prevalente presso la madre;
4) Ci si rimette alla decisione che vorrà assumere il Tribunale nell'esclusivo interesse del minore in merito alla collocazione R_ Per etero familiare diurna infrasettimanale di e alla continuazione del percorso psicologico di
5) Prevedere che i figli minori trascorrano con il padre un week end alternato dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola R_ (e attualmente per dall'uscita dal centro diurno) fino al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale e precisamente il martedì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva durante la settimana in cui i figli trascorrono il fine settimana con lui e due giorni – dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina – quando il fine settimana è di spettanza della madre;
metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali (alternando Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta) quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
6) Porre a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 400,00 per ogni figlio e così per un totale di € 800,00 somma da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e soggetta a rivalutazione istat a partire dal mese di dicembre 2019;
7) Stabilire che ciascuno dei genitori dovrà sostenere per la quota di metà le spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia;
8) Confermarsi l'obbligo l'obbligo di con sede in Mirano (Ve), via Accoppè Fratte n. 11/14, Controparte_2 partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore di corrispondere direttamente alla signora P.IVA_1 Pt_1 la somma di € 800,00 mensili detraendoli dagli emolumenti del sig. a titolo di mantenimento
[...] Controparte_1 ordinario;
9) Respingersi ogni diversa domanda formulata da controparte, in particolare quella di restituzione della somma di €
2.000,00 in quanto inammissibile in giudizio di separazione, infondata e non provata;
10) Respingersi la richiesta di risarcimento dei danni relativi alla mancata frequentazione dei figli nei turni di responsabilità conseguente ai provvedimenti provvisori in quanto inammissibile in un giudizio di separazione, infondata e non provata;
11) Nulla per l'assegnazione della casa familiare essendo stata oggetto di esecuzione immobiliare;
12) Con rifusione delle spese di lite”.
Il resistente ha così concluso:
2 IN VIA PRINCIPALE - Pronunciarsi la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla signora per Parte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento al dovere di fedeltà per tutti i motivi già esposti, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione nei Registri di Stato Civile;
- rigettarsi le domande tutte svolte dalla ricorrente per i motivi dedotti, e, in particolare, accertata l'illegittimità della domanda di affido esclusivo dei minori, rigettarsi la relativa domanda;
-revocarsi la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali di Santa AR di SA;
R_
-disporre l'affido congiunto paritetico dei minori, e prevedendo che questi ultimi trascorrano, con i RSona_2 genitori, una settimana ciascuno, e, quindi, n. 7 giorni consecutivi con la madre e n. 7 giorni consecutivi con il padre, alternando i fine settimana, e conseguentemente,
-revocarsi l'assegno previsto a titolo di mantenimento dei minori, con contestuale previsione di mantenimento diretto, in misura paritaria, delle spese ordinarie e suddivisione, nella misura del 50%, di quelle straordinarie (previo consenso- o meno- secondo le condizioni già previste nell'ordinanza presidenziale).
IN VIA SUBORDINATA: - revocarsi la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali di Santa AR di
SA; R_
-disporre l'affido congiunto paritetico dei minori, e prevedendo che questi ultimi, trascorrano, con i RSona_2 genitori, una settimana ciascuno, e, quindi, n. 7 giorni consecutivi con la madre e n. 7 giorni consecutivi con il padre, alternando i fine settimana, o quantomeno prevedendo che i figli rimangano con il padre per 3 giorni consecutivi alla settimana, e fine settimana alternati. Periodi estivo, natalizio e pasquale secondo i tempi già indicati con memoria difensiva del 22.05.2019.
- disporre, quindi, a carico del signor il versamento della somma complessiva non superiore ad € 200,00, Controparte_1 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
In ogni caso: - Spese e competenze di lite interamente rifuse.
-condannarsi la signora al risarcimento del danno nei confronti dei figli minori, anche in ragione di quanto emerso Pt_1 nell'espletata ctu, nella misura ritenuta di giustizia per aver impedito al signor di tenere con sé i figli secondo i CP_1 tempi previsti nel provvedimento presidenziale del 6.09.2019, come da rinvio di decisione disposto nel provvedimento del
15/22.06.2020 pronunciato nell'ambito del procedimento cautelare R.G. 2591/ 2018 sub 2.
In via istruttoria …”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.12.2018 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Venezia, esponendo che: aveva contratto matrimonio con il resistente in data 17.09.2005 Controparte_1
a Santa AR di SA (VE); dall'unione matrimoniale erano nati i figli il 21.07.2007 e RSona_3 il 05.11.2009; da tempo ormai la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta RSona_2
3 meno a causa del comportamento del marito gravemente trasgressivo dei doveri nascenti dal matrimonio;
ella si era occupata in via esclusiva della gestione della prole, della casa e di tutte le incombenze domestiche/familiari, mentre il si era sempre solo dedicato ai propri impegni lavorativi nonché CP_1 allo svago con gli amici;
il resistente, negli anni di matrimonio, periodicamente aveva attraversato dei momenti di crisi in cui aveva abusato di alcool e sostanze stupefacenti;
era spesso capitato infatti che R_ RS quando i figli e erano piccoli il tornasse a casa ubriaco o in preda agli effetti di sostanze CP_1 stupefacenti;
nonostante il tentativo di seguire una terapia di coppia il rapporto coniugale non era mai migliorato, posto che il aveva sempre solo pensato a condurre la propria vita incurante dei CP_1 bisogni della famiglia;
a dimostrazione della crisi irreversibile che ormai attraversava il matrimonio vi era il fatto che il si era allontanato dalla casa coniugale più volte: la prima volta ad agosto 2016 CP_1 quando era tornato a casa della madre per circa una settimana, l'ultima volta nel periodo dal 17.06.2018 al 15.10.2018 quando era stato assente per quattro mesi circa;
il resistente aveva poi fatto ritorno nel domicilio familiare ma solo per non perdere l'assegnazione della casa familiare nell'instaurando giudizio di separazione;
da quando aveva fatto rientro a casa il aveva imposto ad essa ricorrente un CP_1 regime di affidamento dei figli simile a quello nascente dalla separazione, con una netta e rigida suddivisione dei compiti e dei tempi di accudimento tra padre e madre che assolutamente non contemplava una fattiva collaborazione tra i genitori nella loro gestione, come dovrebbe essere in una famiglia di coniugi non separati;
durante i mesi di allontanamento volontario dall'abitazione familiare il R_ RS padre si era disinteressato completamente di e al più prendeva i figli e li portava a casa della propria madre, delegando a quest'ultima ogni compito che invece avrebbe dovuto assolvere in prima persona.
Tutto ciò premesso in sintesi, la ricorrente chiedeva: a) la pronuncia di separazione dei coniugi;
b) l'affido dei minori condiviso ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre;
c)
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
d) la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli secondo il calendario indicato in ricorso;
e) la previsione a carico del resistente dell'obbligo di concorre al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di euro 600,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie.
Il resistente , costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi ma Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto ed esposto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, negava che si fosse mai disinteressato della famiglia e delle esigenze dei figli, che avesse fatto abuso di alcol e sostanze stupefacenti, che non avesse mai fornito supporto e sostegno alla coniuge in costanza di matrimonio. Soggiungeva che le cause dei problemi tra i coniugi erano sorte solo ed esclusivamente in dipendenza di un grave fatto accaduto nel corso dell'anno 2015, quando la ricorrente aveva iniziato una frequentazione extraconiugale con l'amico comune ad entrambi i coniugi, sig. ; R_4
4 che da quel momento era iniziato per lui un durissimo periodo di sofferenza caratterizzato da continue menzogne ed atteggiamenti prevaricatori da parte della moglie;
che la relazione extraconiugale della signora era proseguita anche nel corso dell'anno 2016, tanto era vero che durante le vacanze Pt_1 trascorse con la famiglia a Caorle (VE) aveva colto in flagrante la moglie, in spiaggia, mentre baciava il
; che nonostante la gravità del comportamento della coniuge aveva comunque tentato, in ogni R_4 modo, di recuperare il rapporto coniugale per il benessere dei figli.
Domandava quindi l'affidamento congiunto della prole e la collocazione della stessa presso l'abitazione familiare;
che i tempi di frequentazione con i figli fossero stabiliti secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione;
che fosse previsto a suo carico il versamento, in favore della sig.ra a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole;
che la moglie-ricorrente fosse condannata alla restituzione in suo favore dell'importo di € 2.000,00 pari alla metà prelevata dal libretto postale cointestato ai coniugi e rimasta integralmente nella esclusiva disponibilità della Pt_1
All'udienza del 04.06.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del 06.09.2019, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
considerata la presenza di figli minori e valutatone l'interesse sulla base degli elementi in atti, affidava la prole minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, fermo il diritto/dovere di visita dell'altro genitore, come da conclusioni rassegnate in ricorso;
assegnava la casa coniugale, di proprietà delle parti al 50% ciascuna, alla madre quale genitore collocatario della prole minore;
considerate le condizioni economiche delle parti in esito alla loro audizione ed attesa la documentazione in atti, tenuto conto delle modalità di visita del padre e delle capacità reddituali – anche potenziali – dei genitori, poneva a carico di il pagamento, per concorso al mantenimento ordinario dei figli, di € 800,00 Controparte_1
(pari ad € 400,00 a figlio) mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
poneva a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole.
Le parti venivano, quindi, rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento.
Con istanza formulata in corso di causa ai sensi dell'art. 709, quarto comma, c.p.c. il formulava CP_1 richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali e veniva disposta l'apertura di un sub-procedimento.
Si costituiva nel procedimento cautelare la sig.ra chiedendo il rigetto delle domande avversarie e Pt_1 rappresentando che il non aveva mai ottemperato ai provvedimenti economici pronunciati dal CP_1
Tribunale, sicché chiedeva che fosse disposto l'obbligo del datore di lavoro del resistente di corrisponderle direttamente le somme stabilite.
Il giudice istruttore con ordinanza di data 18.02.2020 respingeva l'istanza depositata dal e CP_1
5 ordinava al datore di lavoro di provvedere al versamento diretto, in favore della Controparte_2 sig.ra della somma di € 800,00 mensili dovuta dal resistente per il mantenimento della prole. Pt_1
Con successiva istanza formulata in corso di causa ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., depositata in data
26.05.2020, il lamentava che la ricorrente, a far data dal 14 maggio 2020, avesse inopinatamente CP_1 ed illegittimamente sospeso le visite paterne ai figli, ne chiedeva l'ammonimento, la condanna al risarcimento dei danni in favore dei minori, con modifica della loro collocazione, da disporsi in tempi paritetici presso ciascun genitore, con ogni conseguente provvedimento in ordine al mantenimento ordinario dei figli e revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
Veniva pertanto disposta l'apertura di un secondo sub-procedimento cautelare.
Con memoria difensiva depositata in data 01.06.2020 chiedeva il rigetto del ricorso ex art. Parte_1
709-ter c.p.c. promosso dal resistente e, in via riconvenzionale, la modifica anche in via cautelare del regime di affido dei figli, con affido esclusivo alla madre e incarico al Servizio sociale di organizzare le visite padre figli con modalità protette in spazio neutro;
ciò a fronte dei gravi fatti verificatisi tra il 12 e
13 maggio 2020, allorché ella era stata allertata dalla telecamera di sorveglianza installata nel cortile di casa e, scesa per verificare l'eventuale intrusione di estranei, si era accorta che la sua auto, parcheggiata dentro al cortile, era in preda alle fiamme, circostanza che l'aveva indotta a sospendere le visite padre/figli per essere stato il asseritamente ripreso dalle telecamere. CP_1
Alla successiva udienza del 04.06.2020 le parti insistevano nelle rispettive richieste formulate nell'ambito del sub-procedimento cautelare e chiedevano inoltre, rispetto alla causa principale di merito,
l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il giudice istruttore riservava ogni decisione.
Con successiva ordinanza di data 15.06.2020, il giudice, sulla scorta delle motivazioni alle quali, per ragioni di sintesi, occorre fare rinvio, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, disponeva che le visite padre-figli si svolgessero esclusivamente in spazio neutro secondo l'organizzazione predisposta dai
Servizi sociali di Santa AR di SA (VE); incaricava i Servizi sociali di monitorare il nucleo familiare materno e quello paterno e di organizzare visite padre-figli in spazio neutro alla presenza di un operatore;
disponeva CT alla luce della conflittualità palesata nel corso del procedimento dai genitori volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti, individuare il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo dei minori, e formulare un calendario di visite tra i minori e il genitore non collocatario.
Alla successiva udienza del 07.07.2020 veniva conferito l'incarico al CT che aveva medio tempore prestato il giuramento di rito, e venivano altresì assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. con fissazione per l'esame delle istanze istruttorie di udienza al 10.06.2021.
Quindi a tale udienza parte ricorrente chiedeva il rinnovo della CT per non aver il consulente d'ufficio adeguatamente indagato sia le ragioni del conflitto e soprattutto il comportamento del che CP_1
“aveva fatto di tutto per sottrarsi ai propri obblighi mettendo in difficoltà la coniuge”; sia le relazioni di
6 ciascun genitore con i figli, “per esempio sul ruolo normativo che nello specifico soltanto la madre esercitava, nonché l'eventuale ricorso a psicofarmaci o altre sostanze da parte del padre”. Parte resistente, invece, si opponeva alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con successiva ordinanza di data 27.10.2021 il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta, rilevava come la necessità di un approfondimento delle condizioni dei genitori e del nucleo rendesse giustificata l'immediata presa in carico dei Servizi sociali per il monitoraggio delle condizioni dei minori e dei loro genitori, anche mediante visite domiciliari delle rispettive famiglie e di quelle dei nonni paterni R_ RS e materni, nonché mediante colloqui con gli insegnanti di e escludeva vi fossero i presupposti per l'affidamento dei minori ai Servizi sociali considerando che le criticità rilevate dal CT “con madre e padre marginali e scarsamente interessati ai figli, abbandonati a loro stessi, in parte schierati … e investiti di ruoli del tutto inadeguati per fascia di età, in un clima caratterizzato da freddo distacco e corollato da asetticità dei sentimenti, dal vuoto dei contenuti emotivo-affettivi-passionali rappresentati dalla mancanza di spessore … [e dalla] presenza di elementi espansivi di tipo maniacale ancora di non tale sviluppo da causare situazione caotica, allo stato resa evidente nonostante
l'apparente ordine” (rel. dott. , pag. 64) potessero meglio superarsi se i genitori – condividendo R_5 quantomeno il senso di responsabilità e di consapevolezza per il destino dei figli – avessero intrapreso senza indugio un progetto di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare dell' Pt_2 competente, dando corso, inoltre, singolarmente, ad un percorso di sostegno psicologico individuale;
disponeva che le frequentazioni padre – figli si svolgessero con le modalità indicate dal CT nella sua relazione depositata il 01.02.2021 ordinando ai genitori di attenersi, con scrupolo, e nel contempo in modo leale e collaborativo alle modalità, anche cronologiche, di presa in consegna e riaccompagnamento dei minori;
stabiliva che, fermo l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, i Servizi sociali di Santa
AR di SA (VE) prendessero in carico i minori e le loro famiglie per l'indagine di cui sopra;
confermava nel resto i provvedimenti presidenziali in essere;
fissava, infine, per l'assunzione di prove orali l'udienza del 10.05.2022.
Assunte le prove orali, all'esito della successiva udienza del 19.07.2022 (fissata per discussione delle relazioni dei Servizi territoriali), il giudice istruttore, con ordinanza pronunciata in data 28.11.2022, disponeva l'ascolto dei figli minori in vista della definizione del procedimento.
All'udienza del 07.02.2023, svolta l'audizione dei minori, il chiedeva la modifica delle condizioni CP_1 di collocazione e visita dei minori mediante la previsione di un regime paritetico anche per ragioni organizzative manifestate dai ragazzi, con revoca o modifica dell'assegno paterno per i figli.
Il giudice si riservava sulla domanda di modifica dei provvedimenti presidenziali mandando alla
Cancelleria di formare distinto sotto-fascicolo sull'istanza ex art. 709, quarto comma, c.p.c. formulata dalla difesa del resistente. R_ Il giudice con provvedimento datato 15.02.2023, evidenziava quanto segue: che il figlio maggiore era apparso decisamente più propenso per il padre – che lo assecondava e di cui il ragazzo non aveva
7 ravvisato lati negativi – al contrario, era oppositivo rispetto alla madre, pur senza avere un punto di vista critico;
che era invero apparso ancora complessivamente immaturo e focalizzato sul conseguimento immediato dei suoi piaceri materiali (la moto, l'orecchino) senza alcun approfondimento per i pro e contra delle diverse opzioni e non aveva dimostrato alcuna valutazione, quantunque critica, dei contrari punti di vi-sta della madre;
che dunque immaturità e mancanza di capacità critica del ragazzo sconsigliavano di basarsi sulle sue indicazioni per assecondare la richiesta di modifica delle tempistiche con ciascun genitore;
che i genitori stessi non erano apparsi neppure interessati a modificare questo approccio ancora infantile e superficiale col ragazzo, limitandosi il padre a “premiarlo” con riconoscimenti materiali
(l'orecchino) quando otteneva voti non negativi e la madre a mortificarlo quando ciò non accadeva, mentre la richiesta del patentino per la moto li aveva portati a schierarsi su fronti opposti pro o contro, senza restituire evidenza di alcun approfondimento e riflessione, ancorché individuale, col figlio – in R_ modo chiaramente inappropriato per un ormai grand enfant; che per la modifica dei tempi di permanenza avrebbe determinato un accentuarsi della polarizzazione tra i genitori, che non avevano bisogno né di approfondire il loro già radicato conflitto, né di proclamarsi rispettivamente “vincitore” e
“soccombente”, continuando ad ignorare le fragilità dei figli;
che da premesse diverse muoveva lo stesso Per risultato per l'altro figlio, apparso più riflessivo del fratello e molto sofferente, sia per la crisi familiare
(“vorrei che i miei genitori smettessero di litiga-re”) che per la sua solitudine, dato che neppure il fratello costituiva un riferimento per lui;
che il fratello maggiore era schierato col padre, e che era molto probabile Per che modificando i tempi di permanenza, si sarebbe trovato ancora più isolato;
che non andavano modificati i tempi di frequentazione attuali dei ragazzi col padre;
che persistevano le criticità segnalate dall'ausiliario del Tribunale in sede di CT, sicché andava in primo luogo disposto l'affidamento dei minori ai Servizi sociali di Santa AR di SA con funzioni estese all'esercizio della responsabilità genitoriale;
che fermo il regime di collocazione e visite in essere, andava disposta la collocazione extra- R_ familiare diurna infrasettimanale per , poiché privo di autorevoli riferimenti educativi sia presso il RS padre che dalla madre;
che andava invece disposto per un sostegno psicologico individuale, in particolare per consentirgli una restituzione del vissuto persona-le nella crisi del nucleo e potenziare le proprie risorse personali in carenza di rete familiare.
Sulla scorta di tali motivazioni rigettava la domanda di modifica dei provvedimenti presidenziali e provvedeva nei termini sopra delineati circa l' affidamento, collocazione e visite dei minori;
disponeva R_ la presa in carico di e da parte dei Servizi Sociali di Santa AR di SA;
disponeva la RSona_2
RS presa in carico di da parte della per un percorso di supporto psicologico;
Parte_3 fissava udienza per esame delle relazioni dei Servizi sociali e della ed eventuale precisazione delle Pt_3 conclusioni al 07.11.2023 riservando al merito anche la decisione sul ricorso ex art. 709 ter c.p.c. formulato da . Controparte_1
All'esito della udienza fissata per esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi territoriali, parte
8 R_ resistente chiedeva la revoca del collocamento extra familiare di .
Con ordinanza di data 29.11.2023 il giudice istruttore confermava allo stato il collocamento extra- R_ familiare diurno di e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.02.2024. Quindi,
a tale udienza, la causa veniva rimessa in decisone al Collegio, con assegnazione alle parti di termini per il deposito delle memorie finali ex art. 190 c.p.c.
Con decreto collegiale di data 25.07.2024 il procedimento veniva rimesso sul ruolo del giudice istruttore poiché, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, i Servizi sociali di Santa
AR di SA (VE) avevano depositato una relazione di aggiornamento in merito alla presa in carico del R_ minore nonché una relazione finale redatta dalla Comunità Educativa Diurna Tempo al Tempo, sicché andava assicurato il rispetto del contraddittorio.
Alla successiva udienza del 08.10.2024, sulla conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini per gli scritti finali.
Motivi della decisione
Osserva anzitutto il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, derivante dalla crisi del rapporto coniugale, emerge con chiarezza dalla determinazione espressa dalle parti di addivenire all'odierna separazione.
Sussistendo pertanto i requisiti previsti dall'art. 152, comma 1°, c.c., va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne poi la reciproca richiesta di addebito formulata dalle parti giova rammentare che, sul piano generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è sempre onerato di provare che una simile condotta è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: in altri termini, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cfr. Cass. n.
32837/2022; Cass. n. 25843/2013); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, ovvero qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 9074/2011 e Cass. n. 2059/2012), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
9 Non ci si può poi esimere dall'osservare che costituisce orientamento consolidato in materia quello per cui, in tema di separazione personale dei coniugi, “l'abbandono della casa familiare, di per sé, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne discende che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. n.10719/2013; Cass. n. 25663/2014;
Cass. n. 12241/2020; Cass. n. 17056/2007).
Sulla scorta dei principi che precedono, occorre anzitutto osservare che il sig. non ha mai CP_1 smentito, né negato, quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente nei propri atti, vale a dire di aver abbandonato in costanza della vita matrimoniale la casa coniugale una prima volta ad agosto 2016 per circa un settimana e una seconda volta nel periodo dal 17.6.2018 al 15.10.2018 quando si è allontanato per circa quattro mesi, salvo farvi ritorno poco prima del deposito del ricorso di separazione da parte della sig.ra Pt_1
A fronte dunque dell'allontanamento dalla residenza familiare attuato dal coniuge, era onere del CP_1 dimostrare che l'abbandono sia dipeso da una giusta causa e, in particolare, dal venir meno di quella comunione di intenti e sentimenti tra i coniugi tale da rendere intollerabile il rapporto di convivenza nell'habitat familiare, ovvero da un comportamento determinato dall'altro coniuge;
ed una siffatta prova
è stata offerta dall'odierno resistente.
In primo luogo occorre considerare che indimostrato è rimasto l'assunto del resistente per cui la reale causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione, da parte della sig.ra del dovere di Pt_1 fedeltà per aver ella intrattenuto una relazione extraconiugale con un amico comune dei coniugi ancora nel 2015. V'è a tal proposito da rilevare che, sebbene l'infedeltà della ricorrente possa ritenersi comprovata dalle chiare dichiarazioni rese dalla stessa al CT in sede dei colloqui conoscitivi nel corso delle operazioni peritali (cfr. CT pagg. 33 e 34), va escluso tuttavia che essa abbia avuto efficacia causale determinante nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass. n. 16169/2023; Cass. n.
34944/2022).
Posto che è pacifico in causa che i coniugi durante il matrimonio – e successivamente alla scoperta dell'adulterio da parte del – nell'anno 2016, e anche nell'anno successivo 2017, hanno intrapreso CP_1 varie terapie di coppia, partecipando a gruppi di ascolto e sostegno nel tentativo di recuperare il loro rapporto e superare le difficoltà relazionali che si erano manifestate (la ricorrente, in particolare, con asserzione mai contestata dal resistente, e per giunta confermata anche dal teste Testimone_1 all'udienza del 10.05.2022, ha affermato che nel mese di giugno 2017 assieme al si era recata a CP_1
10 Firenze per partecipare a dei corsi di sostegno alla coppia organizzati dal e che Controparte_3 in seguito essi hanno frequentato sistematicamente per oltre nove mesi, quindi sino ai primi mesi del
2018, una famiglia di nella speranza di trovare aiuto e sostegno al loro rapporto ma che tali Parte_4 interventi non hanno tuttavia portato ad alcun risultato positivo) tale circostanza, come correttamente opinato dalla difesa della ricorrente, interrompe qualsivoglia nesso causale tra la condotta infedele attribuita alla sig.ra e la fine definitiva dell'affectio maritalis. Pt_1
V'è però da osservare che proprio il fatto che i coniugi abbiano tentato di superare la crisi matrimoniale mediante terapie di coppia esclude che nel momento in cui il lasciava la residenza familiare nel CP_1 mese di aprile 2018 (andando a stare dai genitori per un periodo di 4 mesi prima di fare ritorno nel tetto coniugale), l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si fosse già verificata a fronte della compromissione irreversibile del rapporto coniugale.
L'abbandono della casa coniugale non può pertanto ritenersi valido motivo di addebito nel caso di specie della separazione;
d'altro canto, che l'abbandono del tetto coniugale sia avvenuto a causa della crisi matrimoniale già in atto trova conforto anche nelle dichiarazioni testimoniali rese sempre dal teste
[...]
il quale, confermando la circostanza relativa all'allontanamento del resistente dalla casa familiare Tes_1 ha affermato “… a quanto ne so perché marito e moglie si erano messi d'accordo per prendersi un periodo di riflessione, dato che tuti quei giri a Resana, anzi a Rosà e in Toscana presso i gruppi famiglia non erano serviti…”.
Rileva poi questo Collegio che non può ritenersi raggiunta alla stregua delle prove orali assunte e della documentazione in atti alcuna adeguata dimostrazione circa il fatto che il fallimento della relazione coniugale, così come prospettato dalla ricorrente, sia imputabile sul piano causale ad esclusivi comportamenti contrari agli obblighi di assistenza morale e materiale del , in particolare per CP_1 avere il predetto abusato di alcool e sostanze stupefacenti e assunto comportamenti a tratti offensivi e violenti, per essersi disinteressato alle esigenze dalla famiglia e dei figli preferendo le uscite agli amici nonché per aver abbandonato la casa familiare.
Rispetto a quest'ultimo profilo vale quanto poc'anzi osservato.
In relazione poi al fatto che il disponesse di molto tempo libero che avrebbe asseritamente CP_1 trascorso ripetutamente con amici, trascurando la famiglia, e coltivando i propri hobby a scapito della famiglia, la circostanza è anzitutto smentita dal fatto che il resistente, in costanza di vita matrimoniale, lavorava alle dipendenze della società con qualifica di operaio di 4° livello, capo- Controparte_2 nucleo operativo con particolari capacità direttive ed organizzative, attività che lo impegnava una media di 8/10 ore lavorative presso i cantieri della società situati nel territorio del Nord Italia e che lo costringeva anche a diverse trasferte aziendali.
E tale aspetto esclude che il resistente avesse a disposizione “molto tempo libero per dedicarsi ad altro” come assunto dalla ricorrente. D'altronde, lo steso teste fratello della ricorrente, ha dichiarato Tes_2 che “sapevo che lavorava molto…” (cfr. verbale udienza del 10.05.2022). Controparte_1
11 Le prove orali, poi, hanno smentito l'assunto secondo cui nel tempo libero il non si dedicasse CP_1 alla famiglia: a tal proposito la teste madre del resistente, in risposta alle circostanze Testimone_3 ammesse di cui al cap. 13 (“Vero che nella tarda estate del 2015, mentre la signora era in convalescenza per Pt_1 un'operazione ai piedi piatti e a causa dell'ingessatura abbisognava di assistenza, il marito usciva di casa alla sera e nei week end e spesso andava in giro con la moto da cross?”) ha affermato che “ lavorava e quanto tornava da lavoro CP_1 rimaneva a casa escludo che uscisse per vago o hobby…”; ha inoltre negato che il figlio durante la convalescenza della moglie dal primo intervento chirurgico fosse solito uscire da solo lasciando la coniuge a casa da sola;
ha infine soggiunto che il “quando tornava dal lavoro andava dietro alla moglie e ai bambini nel senso che CP_1 preparava la cena e teneva i bambini”.
La signora , amica comune dei signori e , ha poi riferito: “Siamo andati in RSona_6 Pt_1 CP_1 vacanza diverse volte insieme, dal 2012 mi pare;
in quelle circostanze noi mamme stavamo a prendere il sole e i papà giocavano coi bimbi – a Firenze dove andammo in vacanza un anno preparò anche i pasti, andammo a casa loro CP_1
a cena con la mia famiglia”. Con le parti ci siamo frequentati per tantissimi anni;
anche quando non eravamo in vacanza siamo andati a casa loro a mangiare: a volte cucinava la moglie a volte il marito;
ho notato che la madre era più ferrea perciò se per esempio i bambini si sporcavano era lei che interveniva, mentre il padre – essendo bambini – lasciava correre”.
Il teste invece , conoscente della coppia, ha escluso che negli anni immediatamente Testimone_4 successivi alla nascita dei figli, quando essi erano ancora piccoli, il padre uscisse di sera e nel week end lasciando la madre sola ad occuparsi di loro e che il predetto, durante il tempo libero dal lavoro, fosse dedito ai propri divertimenti e svaghi, privando la moglie e i bambini delle sua presenza e delle sue cure.
(“cap. 1: non è vero, sono così certo perché quando gli chiedevo di uscire quelle 2 o 3 volte l'anno in cui ci si trovava tra maschi per delle serate goliardiche, lui non veniva e mi diceva che gli bastava la sua famiglia;
cap. 2: so che aveva CP_1 molte passioni, per esempio parlava molto della moto cross ma a quanto ne so ne ha mai avuta una;
escludo che abbia coltiva-to degli hobby privando la famiglia della sua presenza, perché se fosse uscito di sera o per giornate intere mi avrebbe chiamato e ciò non è mai accaduto”).
Può dunque ritenersi sufficientemente confermata non solo la presenza del padre in famiglia nel tempo libero (e, cioè, quando non impegnato al lavoro), ma altresì la sua partecipazione attiva nel giocare con i figli e nel preparare anche cene e pranzi;
mentre non è emerso dall'istruttoria orale un quadro di “una figura paterna che per molti anni abbia preferito dedicarsi ai propri divertimenti e svaghi ponendo i figli al secondo posto nella scala delle sue priorità”.
Né una asserita trascuratezza del può evincersi dalle generiche asserzioni con cui la teste CP_1 Tes_5
(madre della sig.ra ha dichiarato che le è capitato di andare a casa della figlia e di averla
[...] Pt_1 vista da sola con i bambini, del tutto inidonee a dimostrate una disinteresse del padre, tenuto conto che la stessa teste non ha saputo riferire nulla sulle ragioni delle assenze (“Non so il motivo delle assenze del marito,
a volte aveva impegni di lavoro, a volte non mi veniva detto in particolare il motivo dell'assenza … Non chiedevo i motivi delle assenze di dato che sapevo che aveva un lavoro impegnativo”) e che, in ogni caso, le dichiarazioni si CP_1
12 riferiscono ad un periodo temporale in cui bambini della coppia avevano ancora un anno e mezzo, quindi ad oltre 15 anni fa.
E ancora, nessun elemento significativo è emerso a sostegno degli asseriti atteggiamenti violenti o offensivi del . La circostanza è stata in particolare smentita dalla teste la quale, in CP_1 RSona_6 risposta al cap. 8 formulato dalla parte ricorrente (“Vero che nel corso degli anni di matrimonio il marito denigrava ed umiliava la moglie dicendole “non capisci niente”, “sei stupida”, “io faccio quello che voglio”, “so io quello che devo o non devo fare”) ha chiarito “sia in vacanza che quando sono andata a casa loro o loro sono venuti a casa mia io non ho mai sentito frasi del genere”; mentre il teste di parte ricorrente, ha genericamente affermato che gli Tes_2 era capitato di sentire alcune frasi offensive rivolte dal alla sorella ma ha soggiunto che CP_1 Pt_1
“il tono comunque non denotava cattiverie nel senso di aggressività”, sicché non vi è prova – che deve essere rigorosamente acquisita in giudizio – di agiti violenti o atteggiamenti aggressivi da parte del resistente.
Tanto è vero che tali fatti sono stati smentiti dalla stessa ricorrente che in sede di CT non ha mai descritto il marito come soggetto violento.
Quanto all' asserito abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, rileva il Collegio che la difesa del resistente ha prodotto in causa i documenti relativi alle analisi mediche effettuate dall'anno 2012 all'anno 2017 dal per conto del datore di lavoro e dalle quali non sono mai emersi valori CP_1 Controparte_2 anomali o superiori a quelli di riferimento (si vedano i docc. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione).
Dette analisi costituiscono validi indici di prova circa l'assenza di una dipendenza del resistente da alcol o sostanze stupefacenti e la rilevanza probatoria di esse non può dirsi inficiata e/o smentita dalla mera illazione di parte ricorrente, rimasta indimostrata, secondo cui il resistente “avrebbe potuto concordare con il proprio datore di lavoro, ovvero il di lui padre, i precisi momenti in cui effettuare dette visite mediche per far sì che queste avvenissero allorquando egli era pulito”.
V'è poi da rilevare che rispetto al profilo dell'asserito abuso di alcol, al di là del dato delle analisi prodotte, occorre considerare che lo stesso teste ha negato di aver mai visto essere stato Testimone_4 CP_1 male dopo una serata nella quale aveva assunto alcol e di averlo visto abusare di sostanze alcoliche. Con riguardo poi all'uso di sostanze stupefacenti, pur avendo il teste confermato che il gli aveva CP_1 parlato dell' uso di sostanze stupefacenti, ha tuttavia precisato e dichiarato: che da circa 15 anni a questa parte il resistente non ne aveva mia fatto uso, che da quando ha conosciuto il non lo ha mai CP_1 visto fare uso di droghe anche perché una positività a tali sostanze sarebbe stata del tutto incompatibile con il lavoro e gli esami fisici a cui il stesso era sottoposto. CP_1
Ed anche il teste ha affermato di non aver mai visto il resistente far uso di droghe. È ben Tes_2 vero che il predetto ha anche aggiunto che sarebbe stato lo stesso che gli avrebbe riferito come CP_1 in occasioni in cui si era trovato con amici o durante le feste avesse atto uso di cocaina, ma trattasi di dichiarazioni de relato e del tutto prive di ogni riferimento temporale, sicché alla luce anche della documentazione delle analisi mediche dimesse in giudizio, è lecito supporre che, quand'anche il CP_1
13 avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, si tratti di condotte verosimilmente assunte ancora molti anni fa (come d'altro canto asserito dal teste ), sicché in alcun modo è possibile porre le stesse Testimone_4 in correlazione causale con il fallimento della convivenza.
E lo stesso può dirsi rispetto alle sostanze alcoliche: il teste ha asserito di aver visto più Tes_2 volte che beveva ma ha altresì dichiarato che “lui non ha mai fatto delle cattiverie ma poi andava a CP_1 dormire… l'alcool lo portata ad andare a dormire”, il che induce ad escludere che tale aspetto abbia avuto efficacia eziologica determinante sulla crisi coniugale. Allo stesso tempo mette conto osservare che, se è vero che la madre della ricorrente, ha dichiarato che il aveva un problema con Testimone_5 CP_1
l'alcool e che era andato dagli alcolisti anonimi assieme alla moglie e che poi lui non ci era più andato, v'è da considerare che la circostanza, per come tenorizzata nel capitolo di prova ammesso, si riferiva ancora all'anno 2008, e comunque nulla è stato dedotto dalla teste circa l'incidenza che tale asserito problema abbia avuto nel contesto della crisi matrimoniale verificatasi a partire dagli ultimi anni antecedenti il deposito del ricorso (2016 -2018).
D'altronde, le stesse allegazioni delle pare ricorrente circa l'uso di droghe sono generiche, essendosi ella limitata a lamentare che il faceva rientro a casa ubriaco o in preda agli effetti di sostanze CP_1 stupefacenti, senza mai contestualizzare tali episodi sul piano temporale, donde l'impossibilità di attribuire a tali allegazioni rilevanza eziologica rispetto al definitivo venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Da ultimo si osserva che non vi sono nemmeno elementi di prova per ascrivere al resistente i gravi fatti occorsi nella notte tra il 12 e il 13 maggio, allorché un soggetto – che la sig.ra dai fotogrammi delle Pt_1 telecamere di sorveglianza ha riconosciuto proprio nel marito – si è introdotto all'interno dello scoperto dell'abitazione coniugale ed ha appiccato il fuoco alla sua autovettura Fiat 500 all'altezza del serbatoio di
GPL. Sebbene sul piano astratto tale grave fatto giustifichi l'eventuale addebito della separazione, mette conto di rilevare che nei confronti del resistente è stata disposta da parte del GIP del Tribunale di Venezia
l'archiviazione del procedimento penale in relazione ai suddetti fatti, a fronte degli esiti delle indagini tecniche effettuate, ostative ad una attribuibilità della condotta al predetto.
Non vi sono conseguentemente elementi per ritenere responsabile il resistente di tale atto di violenza a carattere di intimidatorio.
Può pertanto concludersi che non vi sono i presupposti per l'addebito della separazione a nessuna della parti, dovendo darsi atto che il fallimento della relazione matrimoniale non è ascrivibile ai comportamenti attribuibili in via esclusiva ad un coniuge piuttosto che all'altro, bensì ad una crisi profonda del rapporto di coppia dovuto, come riscontrato dal CT (le cui valutazioni e conclusioni devono intendersi qui richiamate), “da pregresse e attuali problematiche personali e di coppia dei coniugi, coinvolti in irrisolta, patogena dinamica relazionale di tipo conflittuale, oppositiva e distruttiva connessa a contraddizioni, ambivalenze, egoistici utilitarismi, a strumentalizzazioni, ad arroccamenti su rigide posizioni contrapposte, determinate da rivendicazioni e rancori personali a
14 genesi disaffettivo-caratteriale, per quanto subito e patito, per quanto acquisito e perduto, per quanto rinunciato e sprecato basata su agiti e
contro
-agiti a connotazione sado-masochista, condizionata da fattori psicologici, socio-culturali, ambientali ed economici legati ai rispettivi, diversi, opposti, collusivi, personologici modi di essere”.
La domanda di addebito formulata da entrambi le parti va dunque respinta.
Passando ora ad esaminare il profilo relativo alla individuazione della più corretta modalità di affidamento R_ RS dei minori e non ci si può esimere dal ricordare preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass.
n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023), ovvero anche l'affidamento del minore ai Servizi Sociali richiamato dalla legge n. 184/1983, che tuttavia costituisce – assieme ai provvedimenti de potestate – sempre l'extrema ratio, traducendosi in una decisione adottabile qualora la condotta del genitore o dei genitori si traduca in un grave pregiudizio per la prole minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei, nell'ottica della gradualità e della proporzionalità delle misura in concreto adottabili, a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultima a crescere sana nel contesto familiare d'origine.
Nel contesto dei principi tracciati, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affido dei figli minori ai Servizi territoriali con collocazione prevalente presso la madre mentre il resistente ha
15 domandato l'affido della prole in maniera congiunta ad entrambi i genitori con la previsione di un regime paritetico di frequentazione.
In premessa è doveroso evidenziare che il presente giudizio si è contraddistinto, rispetto alla posizione della prole minore, per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento dei Servizi territoriali (Servizi Sociali, Servizio di N.P.I. e Consultorio Familiare), ai quali è stata affidata dapprima la presa in carico del nucleo e poi (anche) l'esercizio delle responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, ragion per cui ogni decisione non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai medesimi Servizi incaricati.
Osserva il Collegio che con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva che i figli minori fossero affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente di essi presso di lei. Nel R_ RS costituirsi in giudizio aderiva a questo regime precisando che i figli e avrebbero dovuto CP_1 trascorrere con il padre in particolare solo un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Con ordinanza di data 06.09.2019 il Presidente f.f. disponeva l'affido congiunto della prole ai genitori e rimetteva le parti avanti il giudice istruttore.
Con successivo ricorso depositato nelle more del termine per il deposito della memoria integrativa di costituzione, il resistente, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. lamentava che la ricorrente, a far data dal 14 maggio 2020, avesse inopinatamente ed illegittimamente sospeso le visite paterne ai figli, ne chiedeva l'ammonimento, la condanna al risarcimento dei danni in favore dei minori, con modifica della loro collocazione, da disporsi in tempi paritetici presso ciascun genitore, con ogni conseguente provvedimento in ordine al mantenimento ordinario dei figli e revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
La ricorrente depositava memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso ex art. 709-ter c.p.c. promosso dal resistente e, in via riconvenzionale, la modifica anche in via cautelare del regime di affido dei figli, con affido esclusivo alla madre e incarico al Servizio sociale di organizzare le visite padre-figli con modalità protette in spazio neutro;
ciò a fronte dei gravi fatti verificatisi tra il 12 e 13 maggio 2020 (come poc'anzi riportati) ed attribuendo la responsabilità dell'accaduto al . CP_1
Alla luce delle allegazioni delle parti e considerata l'evidenza di una esacerbata conflittualità tra le parti nella quale sono stati coinvolti senza filtri i minori, il Tribunale disponeva la immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali per un monitoraggio e procedeva all' espletamento di una CT finalizzata ad accertare le capacità genitoriali delle parti;
stabiliva, inoltre, visite in spazio neutro tra il padre e i figli, statuizione poi revocata (il 09.10.2020) in ragione delle valutazioni svolte dal CT nella propria relazione intermedia depositata in data 8 ottobre 2020, anche sulla base delle osservazioni rese dai Servizi sociali, i quali, nel frattempo avevano gestito le visite in ambiente protetto.
16 La relazione peritale depositata il 01.02.2021 accertava l'esistenza di un'esacerbata conflittualità genitoriale, inaspritasi nel corso del tempo, contraddistinta dalla mancata elaborazione dell'evento separativo e una sofferenza personale ancora attuale con inevitabili ricadute sui figli dei rispettivi comportamenti posti in essere “nel triste gioco di deresponsabilizzazione reciproca” senza mostrare un'autentica capacità di autoriflessione (nella CT, pagg. 58 e 64, in particolare, si legge: “il conflitto tra le parti sia in realtà talmente estraneo rispetto alle esigenze dei figli e così determinato da aspetti economici e dalla ricerca di egoistici vantaggi dei due genitori da debordare la fisiologica evoluzione, portando col tempo all'ineludibile esaurimento delle risorse difensive dei minori, provati dalla pervicace lite tra i due coniugi che avrebbero il compito di lateralizzare i figli, tutelandoli dallo stesso, condizione che, in verità richiede oramai assunzione di specifiche responsabilità da parte del
; (…) “con madre e padre marginali e scarsamente interessati ai figli, abbandonati a loro stessi, in parte schierati CP_4
… e investiti di ruoli del tutto inadeguati per fascia di età, in un clima caratterizzato da freddo distacco e corollato da asetticità dei sentimenti, dal vuoto dei contenuti emotivo-affettivi-passionali rappresentati dalla mancanza di spessore … [e dalla] presenza di elementi espansivi di tipo maniacale ancora di non tale sviluppo da causare situazione caotica, allo stato resa evidente nonostante l'apparente ordine”). .
A questa stregua, e considerato che i figli erano rimasti coinvolti direttamente nelle criticità del rapporto genitoriale con incontrollabili segnali di patimento e sofferenza rappresentati finanche da disforia umorale e anomalie dis-comportamentali, il CT suggeriva in via provvisoria, un affidamento dei minori, nella durata di un anno ai Servizi sociali del Comune di Santa AR di SA (VE), con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna, e con esercizio del diritto di visita secondo il calendario indicato nell'elaborato peritale, oltre al monitoraggio del nucleo per due anni da parte dei Servizi interessati e l'avvio di un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità in favore del padre e della madre da parte degli operatori del Consultorio familiare.
Con ordinanza del 27.10.2021 il giudice istruttore regolamentava il regime di frequentazione padre/figli recependo il calendario di visite stabilito dal CT, mentre non disponeva l'affido dei minori ai Servizi territoriali, ritenendo invece più congruo nell' ottica della promozione di una collaborazione dei genitori rinnovata nell' interesse dei figli disporre un percorso di sostengo alla genitorialità.
Espletato l'ascolto dei minori, con successiva ordinanza di data 15.02.2023, il giudice istruttore, valorizzate le dichiarazione dei ragazzi, e tenuto conto della persistente conflittualità dei genitori, a tutela R_ della prole disponeva sulla base delle conclusioni della CT l'affido di e ai Servizi RSona_2
R_ sociali e disponeva, alla luce delle condizioni di , troppo polarizzato sulla figura paterna e comunque privo di autorevoli riferimenti educativi presso entrambi i genitori, il suo collocamento extra familiare diurno infrasettimanale.
Il collocamento in Comunità è stato attuato dalla prima metà di giugno 2023 ed è proseguito sino ai primi mesi del 2024, momento in cui il padre ha deciso che il minore nei suoi giorni di competenza non avrebbe R_ più frequentato il centro diurno;
, pertanto, ha proseguito la frequentazione diurna solo nelle
17 giornate di collocamento presso la madre sino al mese di giugno 2024 quando, su iniziativa del , CP_1 ma con adesione di fatto della ricorrente, il minore ha smesso di recarsi al centro diurno a favore dello svolgimento di uno stage lavorativo nell'azienda di famiglia.
Lo stesso percorso di sostegno alla genitorialità è stato interrotto nel mese di maggio 2022 dai coniugi e i Servizi territoriali, con l'ultima relazione depositata all'Ufficio (25.06.2024), hanno dato atto che: i) permangano alcune criticità del nucleo essendo ancora presente una conflittualità sia pur scemata tra i R_ genitori e non essendo state risolte le difficoltà degli stessi di assicurare al figlio maggiore un adeguato supporto ed una educazione funzionale al superamento della problematiche riscontrate;
ii) tuttavia, non è più utile un affido dei minori ai Servizi a fronte della mancata adesione e collaborazione dei coniugi.
Ebbene, alla luce di quanto precede, ritiene questo Collegio che, pur a fronte delle criticità nelle figure genitoriali che tuttora persistono in parte (come segnalato dai Servizi sociali con l'ultima relazione di aggiornamento) non ricorrano le condizioni per un mantenimento dell'affidamento dei minori a favore dei medesimi Servizi del Comune di Santa AR di SA (VE) con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, considerato che:
a) la conflittualità iniziale tra i genitori, l'esistenza di una sostanziale disfunzionalità della comunicazione e la totale discordanza sulle modalità educative e di crescita dei minori, si è stemperata nel corso del procedimento, tanto è vero che, al di là di chi abbia in concreto assunto R_ l'iniziativa, i genitori si sono determinati a non far più proseguire al minore il centro diurno,
a farli frequentare uno stage lavorativo per l'estate del 2024, nonché a far iscrivere il ragazzo presso una scuola privata;
e tali circostanze denotano quanto meno una ritrovata capacità dei genitori di far convergere la loro volontà verso scelte condivise per il minore;
b) non sono emerse mai criticità dei genitori rispetto alla loro capacità di garantire i bisogni primari di accudimento dei minori né nel rapporto diretto tra ciascun genitore e i figli minori;
RS c) nella relazione psicologica sul minore dei Servizi territoriali – che peraltro non hanno riscontrato profili problematici nel ragazzo anche rispetto ai rapporti con i genitori tali da rendere necessari interventi di supporto – si legge che il minore è legato affettivamente nei confronti di entrambi i genitori che, inoltre, è stata esclusa la necessità di un supporto psicologico costante anche a fronte di come stanno gli adulti di riferimento;
nella relazione del 7 febbraio 2024, poi, si riporta che, per quanto riguarda gli aspetti della vita del minore, i genitori sono autonomi e attenti alle cure sanitarie e in ambito scolastico;
rispetto all' ambiente di vita materno e paterno, dalla relazione dell' educatore (29.04.2022) si attesta che gli ambienti suddetti sono ampi ordinati e puliti, anche se risultano poco vissuti;
nella relazione sugli incontri protetti che si sono svolti nelle more della CT, la relazione dei Servizi territoriali (trasmessa il 14.01.2021) attesta, quanto
18 al padre, che il predetto in riferimento alla sua capacità genitoriale “è in grado di esercitare supporto e capacità organizzativa con la comprensione delle esigenze di base dei figli, sostenendo i processi di sviluppo e socializzazione e favorendo l'adattamento esterno, mostrandosi adeguato nell'infondere sicurezza ed incoraggiamento di fronte alle difficoltà e frustrazioni manifestate dai figli”; infine, nella relazione intermedia del CT si legge “dai colloqui con i figli minori è emerso in modo evidente il positivo rapporto che i fanciulli hanno con entrambi i genitori, dai quali in tutti i modi hanno bisogno di rimanere equidistanti, a fronte del tracollo familiare subito e vissuto
…”;
d) i minori – la cui volontà va comunque debitamente valorizzata – hanno entrambi confermato che è loro ferma intenzione continuare a trascorrere e frequentare entrambi i genitori mantenendo un forte legame con ciascuno di essi;
R_ e) i minori hanno ormai raggiunto un'età e quindi un grado di maturità è ormai prossimo al Per compimento del diciottesimo anno di età mentre ha compiuti i sedici anni) che consente loro di autodeterminarsi nel rapporto con i genitori e di assumere decisioni con sufficiente grado di autonomia;
f) gli stessi Servizi sociali hanno dato atto di come, a fronte delle decisioni da ultimo assunte di concreto dai genitori nell'interesse dei minori, ogni permanenza dell' affido ai medesimi Servizi territoriali risulterebbe priva di ogni utilità, ed anzi disfunzionale a fronte di una ritrovata capacità comunicativa delle parti rispetto alle scelte di vita dei figli.
Per il complesso di ragioni che precedono è avviso del Collegio che debba essere revocato l'affido dei minori ai Servizi sociali del Comune di Santa AR di SA (VE), così come il collocamento extra diurno R_ di a favore di un affidamento congiunto ad entrambi i genitori della prole;
v'è poi da escludere che debba essere finanche mantenuto un monitoraggio sul nucleo familiare, considerata non solo l'inutilità di R_ un tale intervento per quanto rappresentato dai medesimi Servizi, ma anche la circostanza che è RS ormai prossimo alla maggiore e che rispetto al figlio minore sedicenne non sono emerse criticità comportamentali che giustifichino un mantenimento di un mandato vigilanza.
Quanto alla collocazione, si ritiene che sia rispondente all'interesse dei figli disporre che essi vivano in via prevalente presso l'abitazione della madre, secondo le indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio e ricavabili anche dalle relazioni depositate dai Servizi territoriali.
Con riguardo alla regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli ritiene il Collegio che debba essere confermato il calendario di visite stabilito dal CT e recepito anche dal giudice istruttore con ordinanza del 27.10.2021.
Sul punto mette conto considerare come sia emerso incontrovertibilmente in giudizio che la madre e il padre presentino diversi stili educativi: nella relazione del Consultorio familiare di data 29.04.2022 si
19 legge in particolare che “l'esercizio dei ruoli e delle funzioni genitoriali pare sbilanciato, in modo poco equilibrato, fra la madre e il padre … la prima eccessivamente investita di una funzione normativa e regolativa, a scapito della possibilità di condividere con i figli momenti ed esperienze di piacere;
il padre che pare investito in modo sufficientemente significativo nella relazione con i figli, pare comunque poco capace di porre limiti e confini, delegittimandosi in una funzione in tal senso regolativa e investendo principalmente con i figli una complicità di tipo ludico”.
Lo stesso giudice istruttore, con valutazioni che vanno condivise, ha evidenziato come la ricorrente, al di là delle criticità comunque emerse, sia il genitore debole a fronte di una figura genitoriale paterna incapace di impartire una adeguata educazione ma capace all'evidenza di influenzare i figli, specie quello maggiore R_
, assecondando ogni loro desiderio e volontà, sì da ingraziarseli e portarli dalla sua parte così RS favorendo l'accentuarsi di una polarizzazione tra i genitori con forte rischio anche di isolamento per comunque fortemente legato alla madre.
Che il padre abbia una maggior capacità di influenzare i figli nell'ambito di un contesto relazionale maggiormente libero e privo di direttive ben specifiche è poi dimostrato dal fatto che il , CP_1
R_ quantomeno inizialmente, ha deciso unilateralmente di non fare più frequentare a la Comunità
“Tempo al Tempo” nei giorni in cui il minore era a lui affidato, incurante peraltro del provvedimento del
Tribunale, e dal quel momento il ragazzo, benché abbia continuato su indicazione della madre e durante i tempi di permanenza presso di lei a recarsi al centro diurno, come attestato dalla stessa Comunità, è stato incentivato il ragazzo a non partecipare alle attività proposte e a non relazionarsi in modo significativo con gli altri ragazzi presenti, in quanto non interessato, data l'implicita autorizzazione del padre.
Tali considerazioni inducono a ritenere rispondente al superiore interesse della prole un collocamento presso l'abitazione materna e la previsione di un regime di frequentazione padre/figli non pienamente paritetico secondo le indicazioni date dal consulente d'ufficio, dovendo pertanto stabilirsi che, salvo diversi accordi rimessi alle parti, il potrà vedere e tenere con sé i figli un week end alternato dal CP_1 venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale da concordarsi tra i genitori e da individuarsi in caso di contestazione nella giornata di martedì dal pomeriggio sino alla mattina successiva durante la settimana in cui i figli trascorrono il fine settimana con lui e due giorni – dal martedì pomeriggio fino al giovedì mattina – quando il fine settimana è di spettanza della madre;
metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali (alternando Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta), quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive (così come per la madre).
Va disposto non luogo a provvedere in ordine alla assegnazione della casa familiare in quanto oggetto di una procedura immobiliare esecutiva da parte dell'istituto di credito.
20 Quanto alle domande di carattere più strettamente economico, occorre osservare che parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo dovuto dal padre per il mantenimento della prole, già previsto nella fase presidenziale in euro 800,00 mensili;
il resistente, invece, ha domandato in principalità la revoca dell'assegno previsto a titolo di mantenimento dei minori con previsione dell'obbligo di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Non è superfluo rammentare che sui genitori grava l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo. I figli dunque anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse e capacità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Inoltre, è stato anche affermato che l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della loro personalità e non è richiesta una specifica dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti dal genitore che richiede l'incremento, con la conseguenza che è possibile disporre la revisione dell'importo del mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. ex multis Cass. n. 400/2010).
Tanto chiarito in tesi generale, è evidente come, nel caso di specie, sia necessario ricostruire le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in guisa da determinare il contributo dovuto dal genitore non collocatario in maniera proporzionata alle rispettive capacità economiche e lavorative e ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di essi.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il
Collegio che, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, la ricorrente svolge attività lavorativa dall'aprile 2018 come operaia in un calzaturificio e percepisce all'incirca euro 1.100,00 mensili
(doc. 7) per tredici mensilità.
21 Dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge come la predetta abbia poi percepito redditi da lavoro dipendente
(al lordo delle imposte) pari ad euro 9.680,00 per l'anno fiscale 2017, ad euro 15.355,00 per l'anno fiscale
2016, ad euro 19.700,00 per l'anno fiscale 2015. Risulta inoltre (trattandosi di circostanza allegata e non specificamente contestata) che la ricorrente sostiene i costi necessari per un alloggio abitativo ove vivere con i figli a seguito della perdita della casa familiare (a lei in origine assegnata) in quanto oggetto di espropriazione da parte dell'istituto di credito;
sebbene non sia stata versata in atti la relativa documentazione.
Per quanto riguarda la situazione economica del resistente, invece, occorre rilevare anzitutto come il predetto svolga da molti anni attività lavorativa alle dipendenze della società di famiglia Controparte_2
il cui titolare è il padre, sig. , con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
[...] Testimone_1
Dalla documentazione prodotta dal in atti emerge in particolare che, all'epoca del ricorso CP_1 introduttivo, egli percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00; le dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2017, 2016 e 2015 certificano la percezioni di redditi complessivi al lordo delle imposte pari rispettivamente ad euro 21.800,00, euro 21.400,00, ed euro 21.399,00.
Nel corso poi del procedimento, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori nella fase presidenziale, risulta che il otteneva la conversione del contratto di lavoro a tempo part-time, CP_1 con conseguente riduzione dello stipendio nella misura mensile di circa € 800,00; tale modifica del rapporto contrattuale, secondo le prospettazioni dello stesso resistente, era dipesa dalla sua volontà di trascorrere quanto più tempo possibile con i propri figli a seguito dell'assegnazione della casa familiare alla madre ed al conseguente suo allontanamento dal tetto coniugale.
Il ha poi prodotto ancora con le note difensive del 14.09.2022 una singola busta relativa al mese CP_1 di agosto 2022 attestante una retribuzione netta di euro 731,00 a fronte tuttavia del trattenimento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto per la prole di euro 800,00 mensili dal datore di lavoro. Nessuna ulteriore documentazione relativa alla propria posizione lavorativa è stata dimessa in giudizio dalla parte, la quale, tuttavia, ha allegato di continuare a percepire una retribuzione mensile parti a quella indicata nella busta paga di agosto 2022.
Orbene, nonostante quanto allegato e documentato dal resistente, questo Collegio ritiene che sussistano elementi di prova che consentono di ritenere come in realtà il disponga di maggiori entrate CP_1 ovvero di una capacità reddituale superiore a quella dichiarata.
Anzitutto si osserva come in sede di assunzione di prove orali il teste ha dichiarato che il Tes_2 nucleo familiare ha sempre avuto un tenore di vita molto elevato;
in particolare ha affermato che “…io quei documenti (i cedolini relativi ad emolumenti paralleli) non li ho mai visti ma so per certissimo che non prendeva CP_1 una paga da operaio;
sia lui che mia sorella facevano una vita agiata... anche la loro casa era agiata, le rifiniture non sono quelle che può permettersi un operaio. diceva che lui stava bene e che prendeva 3- 4000 € al mese, poi dipendeva CP_1 dalle ore che faceva e dalle trasferte” (cfr. verbale udienza del 10.5.2022). Il teste ha poi affermato che il
22 Melinato, in costanza di matrimonio aveva acquistato una Lancia DE integrale e in seguito la moto da cross e che guidava anche una Audi Q5 RS (di elevato valore) intestata alla madre ma che di fatto era sua. Tali dichiarazioni testimoniali – della cui genuinità non si ha motivo di dubitare – costituiscono un primo indice presuntivo che depone per la disponibilità di maggiori redditi goduti dal rispetto CP_1 alla somma di euro 1.500,00 dichiarata (e risultante dalle dichiarazioni fiscali), ciò a fortiori se si consideri la capacità da parte del resistente, sino all'instaurazione del giudizio, di provvedere non solo al sostentamento del nucleo assicurando un tenore di vita agiato, ma anche al pagamento delle rate del mutuo mensile che gravava sulla casa coniugale di importo pari ad euro 840,00 mensili.
Vale poi evidenziare che con l'atto di ricorso la ricorrente ha prodotto delle buste paga percepite dal con annessi paralleli cedolini in cui vengono indicate somme corrisposte fuori busta paga per CP_1 circa 1.500,00 euro, per una retribuzione mensile, considerati tutti gli importi, pari a circa 3.000,00 euro, come peraltro dichiarato dal teste sopra menzionato. È ben vero che il resistente ha fermamente contestato il contenuto dei cedolini prodotti dalla ricorrente in giudizio, tuttavia non può sottacersi come il non abbia invece contestato il documento n. 25 allegato in giudizio dalla controparte relativo CP_1 ai redditi da lui percepiti nel corso del 2013 e, in particolare, non ha specificamente contestato quanto allegato in calce alla busta paga del mese di novembre laddove vengono riportati conteggi manoscritti in relazione ad importi spettanti fuori busta;
e ciò costituisce un ulteriore elemento che milita nel senso della disponibilità di maggiori entrate rispetto a quelle formalmente dichiarate.
Non può poi trascurarsi di considerare che in sede di prove orali il teste , dipendente Testimone_6 della con qualifica di direttore tecnico e responsabile della sicurezza, con le Controparte_2 dichiarazioni rese ha chiaramente lasciato intendere come i redditi del non siano affatto irrisori. CP_1
Precisamente, il predetto ha dichiarato che il titolare, sig. , padre di , in Testimone_1 CP_1 un'occasione, con una battuta gli aveva detto “vuoi che ti dia più di quello che do a mio figlio?” lasciando intendere che il sig. percepiva redditi superiori a quella spettante allo stesso teste. CP_1
Ora, tenuto conto della anzidetta qualifica e posizione (lavorativa) del sig. , è verosimile ritenere Tes_6 come lo stipendio del sia di fatto superiore alla somma mensile di 1.500/1.600 euro, considerato CP_1 che pur in assenza di specifiche indicazioni circa la retribuzione mensile percepita dal teste, lo stipendio di un operaio specializzato con funzioni apicali di responsabile della sicurezza e di direttore tecnico di comprovata esperienza (il teste ha dichiarato infatti di lavorare per l'azienda da oltre 15 anni), si attesta ben al di sopra dell'importo di euro 1.500,00 euro mensili.
D'altro canto, vale evidenziare come il reddito complessivo risultante dall'ultima busta paga prodotta in atti relativa al mese di agosto 2022, di circa 731,00 euro (al netto del trattenimento di 800,00 euro a titolo di assegno mantenimento della prole minore) risulti incompatibile con il tenore di vita del resistente e con la sua capacità di provvedere al proprio sostentamento, al pagamento delle spese straordinarie dei figli nonché del canone di locazione della casa ove vive per euro 630,00 mensili (cfr. doc. 19), tenuto
23 conto, in aggiunta a tanto, che il predetto non ha adombrato in atti di essere supportato economicamente dai familiari o da soggetti terzi, il che costituisce ulteriore elemento che conforta sul piano probatorio l'assunto circa l'esistenza di maggiori entrate reddituali.
Alla luce dei rilievi che precedono ricorrono elementi presuntivi precisi e concordanti per considerare non attendibili le dichiarazioni fiscali depositati in atti dovendosi giocoforza inferire l'esistenza di ulteriori consistenze reddituali o patrimoniali godute, ancorché non pienamente emerse in giudizio. D'altro canto la stessa giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante alla prole (o al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione), deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., n. 9915/2007), assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco e/o presumibilmente evasi.
Difatti, le dichiarazioni dei redditi hanno valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento, perché queste non possono assumere un rilievo probatorio dirimente: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non sono vincolanti per il Giudice, che nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (Cass. n. 769/2018), quali ad esempio la capacità di spesa concreta delle parti.
Ebbene, alla luce dei dati e delle considerazioni che precedono, considerata dunque la capacità economica R_ RS di entrambi i genitori come sopra rappresentata, nonché tenuto conto dell'età dei figli e e delle loro presumibili esigenze di vita (sul tema cfr. Cass. n. 400/2010), delle risorse economiche della ricorrente, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio congruo fissare l'entità dell'assegno di mantenimento per la prole nella misura di euro 600,00 mensili (euro 300,00 a figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, come da protocollo in vigore del Tribunale di Venezia.
In relazione alle vicende pregresse e ai numerosi tentativi posti in essere dal sig. di sottrarsi al CP_1 pagamento dell'assegno a favore dei figli, occorre confermare l'obbligo del datore di lavoro,
[...]
di corrispondere direttamente gli importi a favore della ricorrente Controparte_2 Pt_1
Va da ultimo esaminato il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. formulato da e depositato ancora Controparte_1 in data 27.05.2020 (rubricato al sub-procedimento sub 2) con il quale ha lamentato che la ricorrente, a far
24 data dal 14 maggio 2020, a seguito in particolare dei gravi fatti occorsi nella notte tra il 12 e il 13 maggio, allorché un soggetto – che la sig.ra dai fotogrammi delle telecamere di sorveglianza ha Pt_1 erroneamente assunto essere il marito – si era introdotto all'interno dello scoperto dell'abitazione coniugale ed ha appiccato il fuoco alla sua autovettura Fiat 500 all'altezza del serbatoio di GPL, avrebbe inopinatamente ed illegittimamente sospeso le visite paterne ai figli ed ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dai minori.
La domanda è infondata e va rigettata.
Giova evidenziare che la condotta del genitore che ostacola il rapporto della prole con l'altro genitore può integrare gli estremi dell'illecito civile ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti e comportare il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.; in questa ipotesi, tuttavia, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale e, soprattutto, la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dal titolare dell'interesse leso (cfr. Cass. n. 5652/2012; Cass. n.
3079/2015). Non ci si può poi esimere dall'osservare che in materia di danno non patrimoniale, come quello reclamato dal resistente a favore dei minori, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere oggetto sia di una allegazione circostanziata da parte del danneggiato e quindi riferita a fatti specifici e precisi – non dovendosi limitare a enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico – sia di una adeguata prova. In altri termini, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il danno concretamente subito, non potendosi limitare a generiche allegazioni che sovente si adducono al riguardo nella prassi giudiziaria.
Orbene, osserva il Collegio che va escluso nella fattispecie che siano configurabili gli elementi costitutivi del fatto illecito attribuito alla ricorrente, avuto in particolare riguardo all'elemento soggettivo che risulta assente. Difatti va considerato che la decisione di non far vedere momentaneamente i figli al padre è stata assunta dalla sig.ra in una particolare condizione psicologica di debolezza e vulnerabilità, dopo che Pt_1 ella era stata vittima dell'episodio incendiario del quale si è dato conto, che aveva fatto seguito ad altri gravi episodi di violenza sulle cose, dai connotati offensivi e financo intimidatori nelle pertinenze o comunque nei pressi della sua abitazione e aventi ad oggetto la stessa auto (docc. 1, 2, 7 e 9 allegati all'istanza datata 1 giugno 2020 della , nella ritenuta consapevolezza e volontà, non già di arrecare Pt_1 nocumento sul piano subiettivo ai figli (come opinato dal resistente), bensì di agire con finalità protettive nei loro confronti, nel contesto del più ampio esercizio del diritto/dovere gravante su ciascun genitore di agire a salvaguardia della prole minore a fini di protezione laddove essa sia esposta, anche solo potenzialmente, al rischio di comportamenti pregiudizievoli anche da parte dell'altro genitore, a fronte della presenza di circostanze obiettive (la pregressa vandalizzazione dell'auto, imbrattata con scritte “Sono
Troia... la do gratis”; la consulenza di parte antropometrica a firma della dott.ssa attestante una R_7 sovrapponibilità tra le misure del raffigurato di spalle in due foto con quelle del soggetto ripreso CP_1
25 di spalle dal sistema di video-sorveglianza della casa della ricorrente al momento in cui si verificava l'episodio relativo all'incendio della vettura) che non potevano escludere che autore della condotta fosse lo stesso resistente.
Non rileva peraltro che in sede penale il procedimento aperto a carico del sia stato archiviato, CP_1 posto che la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito civile ascritto alla sig.ra va valutata Pt_1 necessariamente secondo una prospettiva ex ante, al momento della condotta asseritamente antigiuridica realizzata, dovendo a questa stregua ritenersi che la ricorrente abbia agito in stato di buona fede (in una situazione soggettiva idonea certamente a configurare l'esimente putativa dell'esercizio di un diritto/dovere nei termini sopra detti), come peraltro indirettamente confermato dal GIP in sede di archiviazione della notizia di reato laddove ha escluso che la denuncia sporta dalla ricorrente potesse integrare gli estremi di una calunnia.
E tanto basterebbe per il rigetto della domanda formulata dal resistente.
Preme tuttavia osservare che la pretesa risarcitoria risulta infondata anche per un secondo ordine di ragioni.
Premesso che il ha lamentato che la ricorrente gli avrebbe impedito di stare con i propri figli sia CP_1 nel fine settimana del 15-17 maggio 2020, sia nei giorni infrasettimanali di martedì/ mercoledì 19- 20 maggio, posto che il ricorso cautelare è stato depositato il 26.05.2025 e che in data 04.06.2025 si è tenuta l'udienza di discussione, la condotta della sig.ra ostativa all'accesso dei minori al padre è circoscritta Pt_1 al suddetto arco temporale e limitatamente peraltro ai soli giorni in cui il aveva diritto a tenere CP_1 con sé i ragazzi (considerato anche che all'esito dell'udienza menzionata il giudice istruttore ha disposto la immediata sospensione delle visite padre – figli e che, pertanto, alcun illecito può configurarsi in capo alla madre rispetto all'intervallo di tempo in cui si sono protratte le frequentazioni padre/prole minore in forma protetta per effetto della ridetta decisione del giudice).
Un tanto precisato, è dirimente rilevare come in relazione al tempo limitato in cui si è protratta la condotta della madre (al di là dei rilievi sopra svolti in punto di assenza di elemento soggettivo dell'illecito) non v'è prova che i minori abbiano sofferto un danno e che tale pregiudizio in quanto di carattere non patrimoniale abbia superato quella soglia di serietà del danno che possa giustificare il ristoro della perdita subita (Cass. n. 14662/2015).
È ben vero come indicato in memoria conclusionale dal resistente che il CT ha riscontrato in sede di operazioni peritali e di colloqui con i minori una sofferenza dagli stessi patita per il periodo in cui non hanno potuto vedere il padre, tuttavia il disagio manifestato dai ragazzi ed accertato dal consulente d'ufficio si riferisce genericamente a tutto il periodo in cui i minori non hanno potuto vedere il padre in forma libera e frequentare il suo domicilio;
periodo che coincide di fatto – ed è sovrapponibile – a quello successivo alla decisione del giudice istruttore pronunciata in esito alla udienza di discussione del
04.06.2025, mentre con riferimento ai giorni antecedenti in cui il padre non ha tenuto con sé la prole per
26 volontà della madre non emerge in maniera chiara ed adeguata dalle valutazioni del CT un sicuro danno sofferto dai ragazzi suscettibili di autonomo risarcimento.
Per tutte queste ragioni la domanda del Milano va respinta.
Da ultimo si osserva che parte resistente non ha reiterato in sede di precisazione della conclusioni la domanda avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 2.000,00 prelevata dal libretto postale cointestato ai coniugi dalla sig.ra di guisa che essa, come confermato dallo stesso negli Pt_1 CP_1 scritti finali, deve intendersi rinunciata.
Nessuna statuizione va infine assunta rispetto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, considerato che entrambe le parti in causa hanno dato atto dell'assenza dei presupposti per la previsione di un assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altra, attesa la loro piena autosufficienza economica.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per disporre la compensazione delle stesse in ragione della quota di 1/3 tenuto conto della convergente volontà rispetto alla pronuncia di separazione e della reciproca soccombenza in ordine alle domande di addebito. La restante quota va invece addossata al resistente tenuto conto della sua prevalente soccombenza nel giudizio (egli, infatti, risulta soccombente in ordine ai profili del collocamento dei figli e del regime di frequentazione, alla domanda di previsione di un mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore, alle plurime richieste di modifica delle statuizioni economiche e del regime di collocamento dei minori formulate in corso di causa, alla istanza formulata con ricorso ex art. 709-ter c.p.c.).
Le spese processuali vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminato complessità bassa, facendo applicazione di valori medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (considerata la non elevata difficoltà delle questioni trattate e l'attività difensiva concretamente svolta), e di valori massimi per la fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto delle domande cautelari di modifica dei provvedimenti presidenziali proposte dalla parte resistente e definite in corso di causa.
Vanno invece interamente compensate tra le parti le spese della consulenze tecnica espletate in corso di causa come liquidate dal giudice istruttore con decreto del 06.02.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 12591/2018 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda,
[...] Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale di e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
27 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
R_
- revoca l'affidamento dei minori e ai Servizi sociali del Comune di Santa AR RSona_2 di SA (VE);
- revoca il collocamento extra-familiare diurno di;
RSona_3
R_
- dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento RSona_2 prevalente presso la madre;
- dispone che il regime di frequentazione padre/figli sia regolamentato secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che sia tenuto a versare, in favore di , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 economico di mantenimento dei figli, un assegno mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, pari alla somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuno figlio), oltre rivalutazione annuale
ISTAT, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- conferma l'obbligo di con sede in Mirano (Ve), via Accoppè Fratte n. Controparte_2
11/14, partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, quale datore di P.IVA_1 lavoro di , di corrispondere direttamente a la somma di cui al punto Controparte_1 Parte_1 che precede di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della prole, detraendoli dagli emolumenti di;
Controparte_1
- rigetta la domanda risarcitoria di formulata con ricorso ex art. 709-ter c.pc.; Controparte_1
- liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 8.519,00 per compensi professionali, oltre al contributo unifico e spese di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- compensa dette spese in ragione della quota di 1/3 e condanna alla rifusione, Controparte_1 in favore di della quota residua;
Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di CT.
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Santa AR di SA (VE).
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco
La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12591/2018 R.G. promossa con ricorso da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Martina Boato, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il studio in Mirano (Ve), via Errera n. 2;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Iliadis Controparte_1 C.F._2
e Caterina Fabiani, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Mestre- Venezia, P.Le
Leonardo Da Vinci, 8/E;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
INTERVENUTO PER LEGGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
Nel merito:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e sposatisi a S. AR di SA il 17.9.2005 con Parte_1 Controparte_1 addebito al marito in conseguenza dei suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
2) Respingersi la domanda avversaria di addebito della separazione in capo alla moglie in quanto infondata;
R_
3) Confermare l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli minori e siccome stabilito con l'ordinanza del RSona_2
15.2.2023 con collocazione prevalente presso la madre;
4) Ci si rimette alla decisione che vorrà assumere il Tribunale nell'esclusivo interesse del minore in merito alla collocazione R_ Per etero familiare diurna infrasettimanale di e alla continuazione del percorso psicologico di
5) Prevedere che i figli minori trascorrano con il padre un week end alternato dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola R_ (e attualmente per dall'uscita dal centro diurno) fino al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale e precisamente il martedì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva durante la settimana in cui i figli trascorrono il fine settimana con lui e due giorni – dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina – quando il fine settimana è di spettanza della madre;
metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali (alternando Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta) quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
6) Porre a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 400,00 per ogni figlio e così per un totale di € 800,00 somma da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e soggetta a rivalutazione istat a partire dal mese di dicembre 2019;
7) Stabilire che ciascuno dei genitori dovrà sostenere per la quota di metà le spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia;
8) Confermarsi l'obbligo l'obbligo di con sede in Mirano (Ve), via Accoppè Fratte n. 11/14, Controparte_2 partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore di corrispondere direttamente alla signora P.IVA_1 Pt_1 la somma di € 800,00 mensili detraendoli dagli emolumenti del sig. a titolo di mantenimento
[...] Controparte_1 ordinario;
9) Respingersi ogni diversa domanda formulata da controparte, in particolare quella di restituzione della somma di €
2.000,00 in quanto inammissibile in giudizio di separazione, infondata e non provata;
10) Respingersi la richiesta di risarcimento dei danni relativi alla mancata frequentazione dei figli nei turni di responsabilità conseguente ai provvedimenti provvisori in quanto inammissibile in un giudizio di separazione, infondata e non provata;
11) Nulla per l'assegnazione della casa familiare essendo stata oggetto di esecuzione immobiliare;
12) Con rifusione delle spese di lite”.
Il resistente ha così concluso:
2 IN VIA PRINCIPALE - Pronunciarsi la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla signora per Parte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento al dovere di fedeltà per tutti i motivi già esposti, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione nei Registri di Stato Civile;
- rigettarsi le domande tutte svolte dalla ricorrente per i motivi dedotti, e, in particolare, accertata l'illegittimità della domanda di affido esclusivo dei minori, rigettarsi la relativa domanda;
-revocarsi la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali di Santa AR di SA;
R_
-disporre l'affido congiunto paritetico dei minori, e prevedendo che questi ultimi trascorrano, con i RSona_2 genitori, una settimana ciascuno, e, quindi, n. 7 giorni consecutivi con la madre e n. 7 giorni consecutivi con il padre, alternando i fine settimana, e conseguentemente,
-revocarsi l'assegno previsto a titolo di mantenimento dei minori, con contestuale previsione di mantenimento diretto, in misura paritaria, delle spese ordinarie e suddivisione, nella misura del 50%, di quelle straordinarie (previo consenso- o meno- secondo le condizioni già previste nell'ordinanza presidenziale).
IN VIA SUBORDINATA: - revocarsi la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali di Santa AR di
SA; R_
-disporre l'affido congiunto paritetico dei minori, e prevedendo che questi ultimi, trascorrano, con i RSona_2 genitori, una settimana ciascuno, e, quindi, n. 7 giorni consecutivi con la madre e n. 7 giorni consecutivi con il padre, alternando i fine settimana, o quantomeno prevedendo che i figli rimangano con il padre per 3 giorni consecutivi alla settimana, e fine settimana alternati. Periodi estivo, natalizio e pasquale secondo i tempi già indicati con memoria difensiva del 22.05.2019.
- disporre, quindi, a carico del signor il versamento della somma complessiva non superiore ad € 200,00, Controparte_1 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
In ogni caso: - Spese e competenze di lite interamente rifuse.
-condannarsi la signora al risarcimento del danno nei confronti dei figli minori, anche in ragione di quanto emerso Pt_1 nell'espletata ctu, nella misura ritenuta di giustizia per aver impedito al signor di tenere con sé i figli secondo i CP_1 tempi previsti nel provvedimento presidenziale del 6.09.2019, come da rinvio di decisione disposto nel provvedimento del
15/22.06.2020 pronunciato nell'ambito del procedimento cautelare R.G. 2591/ 2018 sub 2.
In via istruttoria …”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.12.2018 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Venezia, esponendo che: aveva contratto matrimonio con il resistente in data 17.09.2005 Controparte_1
a Santa AR di SA (VE); dall'unione matrimoniale erano nati i figli il 21.07.2007 e RSona_3 il 05.11.2009; da tempo ormai la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta RSona_2
3 meno a causa del comportamento del marito gravemente trasgressivo dei doveri nascenti dal matrimonio;
ella si era occupata in via esclusiva della gestione della prole, della casa e di tutte le incombenze domestiche/familiari, mentre il si era sempre solo dedicato ai propri impegni lavorativi nonché CP_1 allo svago con gli amici;
il resistente, negli anni di matrimonio, periodicamente aveva attraversato dei momenti di crisi in cui aveva abusato di alcool e sostanze stupefacenti;
era spesso capitato infatti che R_ RS quando i figli e erano piccoli il tornasse a casa ubriaco o in preda agli effetti di sostanze CP_1 stupefacenti;
nonostante il tentativo di seguire una terapia di coppia il rapporto coniugale non era mai migliorato, posto che il aveva sempre solo pensato a condurre la propria vita incurante dei CP_1 bisogni della famiglia;
a dimostrazione della crisi irreversibile che ormai attraversava il matrimonio vi era il fatto che il si era allontanato dalla casa coniugale più volte: la prima volta ad agosto 2016 CP_1 quando era tornato a casa della madre per circa una settimana, l'ultima volta nel periodo dal 17.06.2018 al 15.10.2018 quando era stato assente per quattro mesi circa;
il resistente aveva poi fatto ritorno nel domicilio familiare ma solo per non perdere l'assegnazione della casa familiare nell'instaurando giudizio di separazione;
da quando aveva fatto rientro a casa il aveva imposto ad essa ricorrente un CP_1 regime di affidamento dei figli simile a quello nascente dalla separazione, con una netta e rigida suddivisione dei compiti e dei tempi di accudimento tra padre e madre che assolutamente non contemplava una fattiva collaborazione tra i genitori nella loro gestione, come dovrebbe essere in una famiglia di coniugi non separati;
durante i mesi di allontanamento volontario dall'abitazione familiare il R_ RS padre si era disinteressato completamente di e al più prendeva i figli e li portava a casa della propria madre, delegando a quest'ultima ogni compito che invece avrebbe dovuto assolvere in prima persona.
Tutto ciò premesso in sintesi, la ricorrente chiedeva: a) la pronuncia di separazione dei coniugi;
b) l'affido dei minori condiviso ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre;
c)
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
d) la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli secondo il calendario indicato in ricorso;
e) la previsione a carico del resistente dell'obbligo di concorre al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di euro 600,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie.
Il resistente , costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi ma Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto ed esposto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, negava che si fosse mai disinteressato della famiglia e delle esigenze dei figli, che avesse fatto abuso di alcol e sostanze stupefacenti, che non avesse mai fornito supporto e sostegno alla coniuge in costanza di matrimonio. Soggiungeva che le cause dei problemi tra i coniugi erano sorte solo ed esclusivamente in dipendenza di un grave fatto accaduto nel corso dell'anno 2015, quando la ricorrente aveva iniziato una frequentazione extraconiugale con l'amico comune ad entrambi i coniugi, sig. ; R_4
4 che da quel momento era iniziato per lui un durissimo periodo di sofferenza caratterizzato da continue menzogne ed atteggiamenti prevaricatori da parte della moglie;
che la relazione extraconiugale della signora era proseguita anche nel corso dell'anno 2016, tanto era vero che durante le vacanze Pt_1 trascorse con la famiglia a Caorle (VE) aveva colto in flagrante la moglie, in spiaggia, mentre baciava il
; che nonostante la gravità del comportamento della coniuge aveva comunque tentato, in ogni R_4 modo, di recuperare il rapporto coniugale per il benessere dei figli.
Domandava quindi l'affidamento congiunto della prole e la collocazione della stessa presso l'abitazione familiare;
che i tempi di frequentazione con i figli fossero stabiliti secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione;
che fosse previsto a suo carico il versamento, in favore della sig.ra a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole;
che la moglie-ricorrente fosse condannata alla restituzione in suo favore dell'importo di € 2.000,00 pari alla metà prelevata dal libretto postale cointestato ai coniugi e rimasta integralmente nella esclusiva disponibilità della Pt_1
All'udienza del 04.06.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del 06.09.2019, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
considerata la presenza di figli minori e valutatone l'interesse sulla base degli elementi in atti, affidava la prole minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, fermo il diritto/dovere di visita dell'altro genitore, come da conclusioni rassegnate in ricorso;
assegnava la casa coniugale, di proprietà delle parti al 50% ciascuna, alla madre quale genitore collocatario della prole minore;
considerate le condizioni economiche delle parti in esito alla loro audizione ed attesa la documentazione in atti, tenuto conto delle modalità di visita del padre e delle capacità reddituali – anche potenziali – dei genitori, poneva a carico di il pagamento, per concorso al mantenimento ordinario dei figli, di € 800,00 Controparte_1
(pari ad € 400,00 a figlio) mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
poneva a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole.
Le parti venivano, quindi, rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento.
Con istanza formulata in corso di causa ai sensi dell'art. 709, quarto comma, c.p.c. il formulava CP_1 richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali e veniva disposta l'apertura di un sub-procedimento.
Si costituiva nel procedimento cautelare la sig.ra chiedendo il rigetto delle domande avversarie e Pt_1 rappresentando che il non aveva mai ottemperato ai provvedimenti economici pronunciati dal CP_1
Tribunale, sicché chiedeva che fosse disposto l'obbligo del datore di lavoro del resistente di corrisponderle direttamente le somme stabilite.
Il giudice istruttore con ordinanza di data 18.02.2020 respingeva l'istanza depositata dal e CP_1
5 ordinava al datore di lavoro di provvedere al versamento diretto, in favore della Controparte_2 sig.ra della somma di € 800,00 mensili dovuta dal resistente per il mantenimento della prole. Pt_1
Con successiva istanza formulata in corso di causa ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., depositata in data
26.05.2020, il lamentava che la ricorrente, a far data dal 14 maggio 2020, avesse inopinatamente CP_1 ed illegittimamente sospeso le visite paterne ai figli, ne chiedeva l'ammonimento, la condanna al risarcimento dei danni in favore dei minori, con modifica della loro collocazione, da disporsi in tempi paritetici presso ciascun genitore, con ogni conseguente provvedimento in ordine al mantenimento ordinario dei figli e revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
Veniva pertanto disposta l'apertura di un secondo sub-procedimento cautelare.
Con memoria difensiva depositata in data 01.06.2020 chiedeva il rigetto del ricorso ex art. Parte_1
709-ter c.p.c. promosso dal resistente e, in via riconvenzionale, la modifica anche in via cautelare del regime di affido dei figli, con affido esclusivo alla madre e incarico al Servizio sociale di organizzare le visite padre figli con modalità protette in spazio neutro;
ciò a fronte dei gravi fatti verificatisi tra il 12 e
13 maggio 2020, allorché ella era stata allertata dalla telecamera di sorveglianza installata nel cortile di casa e, scesa per verificare l'eventuale intrusione di estranei, si era accorta che la sua auto, parcheggiata dentro al cortile, era in preda alle fiamme, circostanza che l'aveva indotta a sospendere le visite padre/figli per essere stato il asseritamente ripreso dalle telecamere. CP_1
Alla successiva udienza del 04.06.2020 le parti insistevano nelle rispettive richieste formulate nell'ambito del sub-procedimento cautelare e chiedevano inoltre, rispetto alla causa principale di merito,
l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il giudice istruttore riservava ogni decisione.
Con successiva ordinanza di data 15.06.2020, il giudice, sulla scorta delle motivazioni alle quali, per ragioni di sintesi, occorre fare rinvio, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, disponeva che le visite padre-figli si svolgessero esclusivamente in spazio neutro secondo l'organizzazione predisposta dai
Servizi sociali di Santa AR di SA (VE); incaricava i Servizi sociali di monitorare il nucleo familiare materno e quello paterno e di organizzare visite padre-figli in spazio neutro alla presenza di un operatore;
disponeva CT alla luce della conflittualità palesata nel corso del procedimento dai genitori volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti, individuare il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo dei minori, e formulare un calendario di visite tra i minori e il genitore non collocatario.
Alla successiva udienza del 07.07.2020 veniva conferito l'incarico al CT che aveva medio tempore prestato il giuramento di rito, e venivano altresì assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. con fissazione per l'esame delle istanze istruttorie di udienza al 10.06.2021.
Quindi a tale udienza parte ricorrente chiedeva il rinnovo della CT per non aver il consulente d'ufficio adeguatamente indagato sia le ragioni del conflitto e soprattutto il comportamento del che CP_1
“aveva fatto di tutto per sottrarsi ai propri obblighi mettendo in difficoltà la coniuge”; sia le relazioni di
6 ciascun genitore con i figli, “per esempio sul ruolo normativo che nello specifico soltanto la madre esercitava, nonché l'eventuale ricorso a psicofarmaci o altre sostanze da parte del padre”. Parte resistente, invece, si opponeva alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con successiva ordinanza di data 27.10.2021 il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta, rilevava come la necessità di un approfondimento delle condizioni dei genitori e del nucleo rendesse giustificata l'immediata presa in carico dei Servizi sociali per il monitoraggio delle condizioni dei minori e dei loro genitori, anche mediante visite domiciliari delle rispettive famiglie e di quelle dei nonni paterni R_ RS e materni, nonché mediante colloqui con gli insegnanti di e escludeva vi fossero i presupposti per l'affidamento dei minori ai Servizi sociali considerando che le criticità rilevate dal CT “con madre e padre marginali e scarsamente interessati ai figli, abbandonati a loro stessi, in parte schierati … e investiti di ruoli del tutto inadeguati per fascia di età, in un clima caratterizzato da freddo distacco e corollato da asetticità dei sentimenti, dal vuoto dei contenuti emotivo-affettivi-passionali rappresentati dalla mancanza di spessore … [e dalla] presenza di elementi espansivi di tipo maniacale ancora di non tale sviluppo da causare situazione caotica, allo stato resa evidente nonostante
l'apparente ordine” (rel. dott. , pag. 64) potessero meglio superarsi se i genitori – condividendo R_5 quantomeno il senso di responsabilità e di consapevolezza per il destino dei figli – avessero intrapreso senza indugio un progetto di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare dell' Pt_2 competente, dando corso, inoltre, singolarmente, ad un percorso di sostegno psicologico individuale;
disponeva che le frequentazioni padre – figli si svolgessero con le modalità indicate dal CT nella sua relazione depositata il 01.02.2021 ordinando ai genitori di attenersi, con scrupolo, e nel contempo in modo leale e collaborativo alle modalità, anche cronologiche, di presa in consegna e riaccompagnamento dei minori;
stabiliva che, fermo l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, i Servizi sociali di Santa
AR di SA (VE) prendessero in carico i minori e le loro famiglie per l'indagine di cui sopra;
confermava nel resto i provvedimenti presidenziali in essere;
fissava, infine, per l'assunzione di prove orali l'udienza del 10.05.2022.
Assunte le prove orali, all'esito della successiva udienza del 19.07.2022 (fissata per discussione delle relazioni dei Servizi territoriali), il giudice istruttore, con ordinanza pronunciata in data 28.11.2022, disponeva l'ascolto dei figli minori in vista della definizione del procedimento.
All'udienza del 07.02.2023, svolta l'audizione dei minori, il chiedeva la modifica delle condizioni CP_1 di collocazione e visita dei minori mediante la previsione di un regime paritetico anche per ragioni organizzative manifestate dai ragazzi, con revoca o modifica dell'assegno paterno per i figli.
Il giudice si riservava sulla domanda di modifica dei provvedimenti presidenziali mandando alla
Cancelleria di formare distinto sotto-fascicolo sull'istanza ex art. 709, quarto comma, c.p.c. formulata dalla difesa del resistente. R_ Il giudice con provvedimento datato 15.02.2023, evidenziava quanto segue: che il figlio maggiore era apparso decisamente più propenso per il padre – che lo assecondava e di cui il ragazzo non aveva
7 ravvisato lati negativi – al contrario, era oppositivo rispetto alla madre, pur senza avere un punto di vista critico;
che era invero apparso ancora complessivamente immaturo e focalizzato sul conseguimento immediato dei suoi piaceri materiali (la moto, l'orecchino) senza alcun approfondimento per i pro e contra delle diverse opzioni e non aveva dimostrato alcuna valutazione, quantunque critica, dei contrari punti di vi-sta della madre;
che dunque immaturità e mancanza di capacità critica del ragazzo sconsigliavano di basarsi sulle sue indicazioni per assecondare la richiesta di modifica delle tempistiche con ciascun genitore;
che i genitori stessi non erano apparsi neppure interessati a modificare questo approccio ancora infantile e superficiale col ragazzo, limitandosi il padre a “premiarlo” con riconoscimenti materiali
(l'orecchino) quando otteneva voti non negativi e la madre a mortificarlo quando ciò non accadeva, mentre la richiesta del patentino per la moto li aveva portati a schierarsi su fronti opposti pro o contro, senza restituire evidenza di alcun approfondimento e riflessione, ancorché individuale, col figlio – in R_ modo chiaramente inappropriato per un ormai grand enfant; che per la modifica dei tempi di permanenza avrebbe determinato un accentuarsi della polarizzazione tra i genitori, che non avevano bisogno né di approfondire il loro già radicato conflitto, né di proclamarsi rispettivamente “vincitore” e
“soccombente”, continuando ad ignorare le fragilità dei figli;
che da premesse diverse muoveva lo stesso Per risultato per l'altro figlio, apparso più riflessivo del fratello e molto sofferente, sia per la crisi familiare
(“vorrei che i miei genitori smettessero di litiga-re”) che per la sua solitudine, dato che neppure il fratello costituiva un riferimento per lui;
che il fratello maggiore era schierato col padre, e che era molto probabile Per che modificando i tempi di permanenza, si sarebbe trovato ancora più isolato;
che non andavano modificati i tempi di frequentazione attuali dei ragazzi col padre;
che persistevano le criticità segnalate dall'ausiliario del Tribunale in sede di CT, sicché andava in primo luogo disposto l'affidamento dei minori ai Servizi sociali di Santa AR di SA con funzioni estese all'esercizio della responsabilità genitoriale;
che fermo il regime di collocazione e visite in essere, andava disposta la collocazione extra- R_ familiare diurna infrasettimanale per , poiché privo di autorevoli riferimenti educativi sia presso il RS padre che dalla madre;
che andava invece disposto per un sostegno psicologico individuale, in particolare per consentirgli una restituzione del vissuto persona-le nella crisi del nucleo e potenziare le proprie risorse personali in carenza di rete familiare.
Sulla scorta di tali motivazioni rigettava la domanda di modifica dei provvedimenti presidenziali e provvedeva nei termini sopra delineati circa l' affidamento, collocazione e visite dei minori;
disponeva R_ la presa in carico di e da parte dei Servizi Sociali di Santa AR di SA;
disponeva la RSona_2
RS presa in carico di da parte della per un percorso di supporto psicologico;
Parte_3 fissava udienza per esame delle relazioni dei Servizi sociali e della ed eventuale precisazione delle Pt_3 conclusioni al 07.11.2023 riservando al merito anche la decisione sul ricorso ex art. 709 ter c.p.c. formulato da . Controparte_1
All'esito della udienza fissata per esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi territoriali, parte
8 R_ resistente chiedeva la revoca del collocamento extra familiare di .
Con ordinanza di data 29.11.2023 il giudice istruttore confermava allo stato il collocamento extra- R_ familiare diurno di e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.02.2024. Quindi,
a tale udienza, la causa veniva rimessa in decisone al Collegio, con assegnazione alle parti di termini per il deposito delle memorie finali ex art. 190 c.p.c.
Con decreto collegiale di data 25.07.2024 il procedimento veniva rimesso sul ruolo del giudice istruttore poiché, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, i Servizi sociali di Santa
AR di SA (VE) avevano depositato una relazione di aggiornamento in merito alla presa in carico del R_ minore nonché una relazione finale redatta dalla Comunità Educativa Diurna Tempo al Tempo, sicché andava assicurato il rispetto del contraddittorio.
Alla successiva udienza del 08.10.2024, sulla conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini per gli scritti finali.
Motivi della decisione
Osserva anzitutto il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, derivante dalla crisi del rapporto coniugale, emerge con chiarezza dalla determinazione espressa dalle parti di addivenire all'odierna separazione.
Sussistendo pertanto i requisiti previsti dall'art. 152, comma 1°, c.c., va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne poi la reciproca richiesta di addebito formulata dalle parti giova rammentare che, sul piano generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è sempre onerato di provare che una simile condotta è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: in altri termini, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cfr. Cass. n.
32837/2022; Cass. n. 25843/2013); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, ovvero qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 9074/2011 e Cass. n. 2059/2012), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
9 Non ci si può poi esimere dall'osservare che costituisce orientamento consolidato in materia quello per cui, in tema di separazione personale dei coniugi, “l'abbandono della casa familiare, di per sé, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne discende che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. n.10719/2013; Cass. n. 25663/2014;
Cass. n. 12241/2020; Cass. n. 17056/2007).
Sulla scorta dei principi che precedono, occorre anzitutto osservare che il sig. non ha mai CP_1 smentito, né negato, quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente nei propri atti, vale a dire di aver abbandonato in costanza della vita matrimoniale la casa coniugale una prima volta ad agosto 2016 per circa un settimana e una seconda volta nel periodo dal 17.6.2018 al 15.10.2018 quando si è allontanato per circa quattro mesi, salvo farvi ritorno poco prima del deposito del ricorso di separazione da parte della sig.ra Pt_1
A fronte dunque dell'allontanamento dalla residenza familiare attuato dal coniuge, era onere del CP_1 dimostrare che l'abbandono sia dipeso da una giusta causa e, in particolare, dal venir meno di quella comunione di intenti e sentimenti tra i coniugi tale da rendere intollerabile il rapporto di convivenza nell'habitat familiare, ovvero da un comportamento determinato dall'altro coniuge;
ed una siffatta prova
è stata offerta dall'odierno resistente.
In primo luogo occorre considerare che indimostrato è rimasto l'assunto del resistente per cui la reale causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione, da parte della sig.ra del dovere di Pt_1 fedeltà per aver ella intrattenuto una relazione extraconiugale con un amico comune dei coniugi ancora nel 2015. V'è a tal proposito da rilevare che, sebbene l'infedeltà della ricorrente possa ritenersi comprovata dalle chiare dichiarazioni rese dalla stessa al CT in sede dei colloqui conoscitivi nel corso delle operazioni peritali (cfr. CT pagg. 33 e 34), va escluso tuttavia che essa abbia avuto efficacia causale determinante nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass. n. 16169/2023; Cass. n.
34944/2022).
Posto che è pacifico in causa che i coniugi durante il matrimonio – e successivamente alla scoperta dell'adulterio da parte del – nell'anno 2016, e anche nell'anno successivo 2017, hanno intrapreso CP_1 varie terapie di coppia, partecipando a gruppi di ascolto e sostegno nel tentativo di recuperare il loro rapporto e superare le difficoltà relazionali che si erano manifestate (la ricorrente, in particolare, con asserzione mai contestata dal resistente, e per giunta confermata anche dal teste Testimone_1 all'udienza del 10.05.2022, ha affermato che nel mese di giugno 2017 assieme al si era recata a CP_1
10 Firenze per partecipare a dei corsi di sostegno alla coppia organizzati dal e che Controparte_3 in seguito essi hanno frequentato sistematicamente per oltre nove mesi, quindi sino ai primi mesi del
2018, una famiglia di nella speranza di trovare aiuto e sostegno al loro rapporto ma che tali Parte_4 interventi non hanno tuttavia portato ad alcun risultato positivo) tale circostanza, come correttamente opinato dalla difesa della ricorrente, interrompe qualsivoglia nesso causale tra la condotta infedele attribuita alla sig.ra e la fine definitiva dell'affectio maritalis. Pt_1
V'è però da osservare che proprio il fatto che i coniugi abbiano tentato di superare la crisi matrimoniale mediante terapie di coppia esclude che nel momento in cui il lasciava la residenza familiare nel CP_1 mese di aprile 2018 (andando a stare dai genitori per un periodo di 4 mesi prima di fare ritorno nel tetto coniugale), l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si fosse già verificata a fronte della compromissione irreversibile del rapporto coniugale.
L'abbandono della casa coniugale non può pertanto ritenersi valido motivo di addebito nel caso di specie della separazione;
d'altro canto, che l'abbandono del tetto coniugale sia avvenuto a causa della crisi matrimoniale già in atto trova conforto anche nelle dichiarazioni testimoniali rese sempre dal teste
[...]
il quale, confermando la circostanza relativa all'allontanamento del resistente dalla casa familiare Tes_1 ha affermato “… a quanto ne so perché marito e moglie si erano messi d'accordo per prendersi un periodo di riflessione, dato che tuti quei giri a Resana, anzi a Rosà e in Toscana presso i gruppi famiglia non erano serviti…”.
Rileva poi questo Collegio che non può ritenersi raggiunta alla stregua delle prove orali assunte e della documentazione in atti alcuna adeguata dimostrazione circa il fatto che il fallimento della relazione coniugale, così come prospettato dalla ricorrente, sia imputabile sul piano causale ad esclusivi comportamenti contrari agli obblighi di assistenza morale e materiale del , in particolare per CP_1 avere il predetto abusato di alcool e sostanze stupefacenti e assunto comportamenti a tratti offensivi e violenti, per essersi disinteressato alle esigenze dalla famiglia e dei figli preferendo le uscite agli amici nonché per aver abbandonato la casa familiare.
Rispetto a quest'ultimo profilo vale quanto poc'anzi osservato.
In relazione poi al fatto che il disponesse di molto tempo libero che avrebbe asseritamente CP_1 trascorso ripetutamente con amici, trascurando la famiglia, e coltivando i propri hobby a scapito della famiglia, la circostanza è anzitutto smentita dal fatto che il resistente, in costanza di vita matrimoniale, lavorava alle dipendenze della società con qualifica di operaio di 4° livello, capo- Controparte_2 nucleo operativo con particolari capacità direttive ed organizzative, attività che lo impegnava una media di 8/10 ore lavorative presso i cantieri della società situati nel territorio del Nord Italia e che lo costringeva anche a diverse trasferte aziendali.
E tale aspetto esclude che il resistente avesse a disposizione “molto tempo libero per dedicarsi ad altro” come assunto dalla ricorrente. D'altronde, lo steso teste fratello della ricorrente, ha dichiarato Tes_2 che “sapevo che lavorava molto…” (cfr. verbale udienza del 10.05.2022). Controparte_1
11 Le prove orali, poi, hanno smentito l'assunto secondo cui nel tempo libero il non si dedicasse CP_1 alla famiglia: a tal proposito la teste madre del resistente, in risposta alle circostanze Testimone_3 ammesse di cui al cap. 13 (“Vero che nella tarda estate del 2015, mentre la signora era in convalescenza per Pt_1 un'operazione ai piedi piatti e a causa dell'ingessatura abbisognava di assistenza, il marito usciva di casa alla sera e nei week end e spesso andava in giro con la moto da cross?”) ha affermato che “ lavorava e quanto tornava da lavoro CP_1 rimaneva a casa escludo che uscisse per vago o hobby…”; ha inoltre negato che il figlio durante la convalescenza della moglie dal primo intervento chirurgico fosse solito uscire da solo lasciando la coniuge a casa da sola;
ha infine soggiunto che il “quando tornava dal lavoro andava dietro alla moglie e ai bambini nel senso che CP_1 preparava la cena e teneva i bambini”.
La signora , amica comune dei signori e , ha poi riferito: “Siamo andati in RSona_6 Pt_1 CP_1 vacanza diverse volte insieme, dal 2012 mi pare;
in quelle circostanze noi mamme stavamo a prendere il sole e i papà giocavano coi bimbi – a Firenze dove andammo in vacanza un anno preparò anche i pasti, andammo a casa loro CP_1
a cena con la mia famiglia”. Con le parti ci siamo frequentati per tantissimi anni;
anche quando non eravamo in vacanza siamo andati a casa loro a mangiare: a volte cucinava la moglie a volte il marito;
ho notato che la madre era più ferrea perciò se per esempio i bambini si sporcavano era lei che interveniva, mentre il padre – essendo bambini – lasciava correre”.
Il teste invece , conoscente della coppia, ha escluso che negli anni immediatamente Testimone_4 successivi alla nascita dei figli, quando essi erano ancora piccoli, il padre uscisse di sera e nel week end lasciando la madre sola ad occuparsi di loro e che il predetto, durante il tempo libero dal lavoro, fosse dedito ai propri divertimenti e svaghi, privando la moglie e i bambini delle sua presenza e delle sue cure.
(“cap. 1: non è vero, sono così certo perché quando gli chiedevo di uscire quelle 2 o 3 volte l'anno in cui ci si trovava tra maschi per delle serate goliardiche, lui non veniva e mi diceva che gli bastava la sua famiglia;
cap. 2: so che aveva CP_1 molte passioni, per esempio parlava molto della moto cross ma a quanto ne so ne ha mai avuta una;
escludo che abbia coltiva-to degli hobby privando la famiglia della sua presenza, perché se fosse uscito di sera o per giornate intere mi avrebbe chiamato e ciò non è mai accaduto”).
Può dunque ritenersi sufficientemente confermata non solo la presenza del padre in famiglia nel tempo libero (e, cioè, quando non impegnato al lavoro), ma altresì la sua partecipazione attiva nel giocare con i figli e nel preparare anche cene e pranzi;
mentre non è emerso dall'istruttoria orale un quadro di “una figura paterna che per molti anni abbia preferito dedicarsi ai propri divertimenti e svaghi ponendo i figli al secondo posto nella scala delle sue priorità”.
Né una asserita trascuratezza del può evincersi dalle generiche asserzioni con cui la teste CP_1 Tes_5
(madre della sig.ra ha dichiarato che le è capitato di andare a casa della figlia e di averla
[...] Pt_1 vista da sola con i bambini, del tutto inidonee a dimostrate una disinteresse del padre, tenuto conto che la stessa teste non ha saputo riferire nulla sulle ragioni delle assenze (“Non so il motivo delle assenze del marito,
a volte aveva impegni di lavoro, a volte non mi veniva detto in particolare il motivo dell'assenza … Non chiedevo i motivi delle assenze di dato che sapevo che aveva un lavoro impegnativo”) e che, in ogni caso, le dichiarazioni si CP_1
12 riferiscono ad un periodo temporale in cui bambini della coppia avevano ancora un anno e mezzo, quindi ad oltre 15 anni fa.
E ancora, nessun elemento significativo è emerso a sostegno degli asseriti atteggiamenti violenti o offensivi del . La circostanza è stata in particolare smentita dalla teste la quale, in CP_1 RSona_6 risposta al cap. 8 formulato dalla parte ricorrente (“Vero che nel corso degli anni di matrimonio il marito denigrava ed umiliava la moglie dicendole “non capisci niente”, “sei stupida”, “io faccio quello che voglio”, “so io quello che devo o non devo fare”) ha chiarito “sia in vacanza che quando sono andata a casa loro o loro sono venuti a casa mia io non ho mai sentito frasi del genere”; mentre il teste di parte ricorrente, ha genericamente affermato che gli Tes_2 era capitato di sentire alcune frasi offensive rivolte dal alla sorella ma ha soggiunto che CP_1 Pt_1
“il tono comunque non denotava cattiverie nel senso di aggressività”, sicché non vi è prova – che deve essere rigorosamente acquisita in giudizio – di agiti violenti o atteggiamenti aggressivi da parte del resistente.
Tanto è vero che tali fatti sono stati smentiti dalla stessa ricorrente che in sede di CT non ha mai descritto il marito come soggetto violento.
Quanto all' asserito abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, rileva il Collegio che la difesa del resistente ha prodotto in causa i documenti relativi alle analisi mediche effettuate dall'anno 2012 all'anno 2017 dal per conto del datore di lavoro e dalle quali non sono mai emersi valori CP_1 Controparte_2 anomali o superiori a quelli di riferimento (si vedano i docc. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione).
Dette analisi costituiscono validi indici di prova circa l'assenza di una dipendenza del resistente da alcol o sostanze stupefacenti e la rilevanza probatoria di esse non può dirsi inficiata e/o smentita dalla mera illazione di parte ricorrente, rimasta indimostrata, secondo cui il resistente “avrebbe potuto concordare con il proprio datore di lavoro, ovvero il di lui padre, i precisi momenti in cui effettuare dette visite mediche per far sì che queste avvenissero allorquando egli era pulito”.
V'è poi da rilevare che rispetto al profilo dell'asserito abuso di alcol, al di là del dato delle analisi prodotte, occorre considerare che lo stesso teste ha negato di aver mai visto essere stato Testimone_4 CP_1 male dopo una serata nella quale aveva assunto alcol e di averlo visto abusare di sostanze alcoliche. Con riguardo poi all'uso di sostanze stupefacenti, pur avendo il teste confermato che il gli aveva CP_1 parlato dell' uso di sostanze stupefacenti, ha tuttavia precisato e dichiarato: che da circa 15 anni a questa parte il resistente non ne aveva mia fatto uso, che da quando ha conosciuto il non lo ha mai CP_1 visto fare uso di droghe anche perché una positività a tali sostanze sarebbe stata del tutto incompatibile con il lavoro e gli esami fisici a cui il stesso era sottoposto. CP_1
Ed anche il teste ha affermato di non aver mai visto il resistente far uso di droghe. È ben Tes_2 vero che il predetto ha anche aggiunto che sarebbe stato lo stesso che gli avrebbe riferito come CP_1 in occasioni in cui si era trovato con amici o durante le feste avesse atto uso di cocaina, ma trattasi di dichiarazioni de relato e del tutto prive di ogni riferimento temporale, sicché alla luce anche della documentazione delle analisi mediche dimesse in giudizio, è lecito supporre che, quand'anche il CP_1
13 avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, si tratti di condotte verosimilmente assunte ancora molti anni fa (come d'altro canto asserito dal teste ), sicché in alcun modo è possibile porre le stesse Testimone_4 in correlazione causale con il fallimento della convivenza.
E lo stesso può dirsi rispetto alle sostanze alcoliche: il teste ha asserito di aver visto più Tes_2 volte che beveva ma ha altresì dichiarato che “lui non ha mai fatto delle cattiverie ma poi andava a CP_1 dormire… l'alcool lo portata ad andare a dormire”, il che induce ad escludere che tale aspetto abbia avuto efficacia eziologica determinante sulla crisi coniugale. Allo stesso tempo mette conto osservare che, se è vero che la madre della ricorrente, ha dichiarato che il aveva un problema con Testimone_5 CP_1
l'alcool e che era andato dagli alcolisti anonimi assieme alla moglie e che poi lui non ci era più andato, v'è da considerare che la circostanza, per come tenorizzata nel capitolo di prova ammesso, si riferiva ancora all'anno 2008, e comunque nulla è stato dedotto dalla teste circa l'incidenza che tale asserito problema abbia avuto nel contesto della crisi matrimoniale verificatasi a partire dagli ultimi anni antecedenti il deposito del ricorso (2016 -2018).
D'altronde, le stesse allegazioni delle pare ricorrente circa l'uso di droghe sono generiche, essendosi ella limitata a lamentare che il faceva rientro a casa ubriaco o in preda agli effetti di sostanze CP_1 stupefacenti, senza mai contestualizzare tali episodi sul piano temporale, donde l'impossibilità di attribuire a tali allegazioni rilevanza eziologica rispetto al definitivo venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Da ultimo si osserva che non vi sono nemmeno elementi di prova per ascrivere al resistente i gravi fatti occorsi nella notte tra il 12 e il 13 maggio, allorché un soggetto – che la sig.ra dai fotogrammi delle Pt_1 telecamere di sorveglianza ha riconosciuto proprio nel marito – si è introdotto all'interno dello scoperto dell'abitazione coniugale ed ha appiccato il fuoco alla sua autovettura Fiat 500 all'altezza del serbatoio di
GPL. Sebbene sul piano astratto tale grave fatto giustifichi l'eventuale addebito della separazione, mette conto di rilevare che nei confronti del resistente è stata disposta da parte del GIP del Tribunale di Venezia
l'archiviazione del procedimento penale in relazione ai suddetti fatti, a fronte degli esiti delle indagini tecniche effettuate, ostative ad una attribuibilità della condotta al predetto.
Non vi sono conseguentemente elementi per ritenere responsabile il resistente di tale atto di violenza a carattere di intimidatorio.
Può pertanto concludersi che non vi sono i presupposti per l'addebito della separazione a nessuna della parti, dovendo darsi atto che il fallimento della relazione matrimoniale non è ascrivibile ai comportamenti attribuibili in via esclusiva ad un coniuge piuttosto che all'altro, bensì ad una crisi profonda del rapporto di coppia dovuto, come riscontrato dal CT (le cui valutazioni e conclusioni devono intendersi qui richiamate), “da pregresse e attuali problematiche personali e di coppia dei coniugi, coinvolti in irrisolta, patogena dinamica relazionale di tipo conflittuale, oppositiva e distruttiva connessa a contraddizioni, ambivalenze, egoistici utilitarismi, a strumentalizzazioni, ad arroccamenti su rigide posizioni contrapposte, determinate da rivendicazioni e rancori personali a
14 genesi disaffettivo-caratteriale, per quanto subito e patito, per quanto acquisito e perduto, per quanto rinunciato e sprecato basata su agiti e
contro
-agiti a connotazione sado-masochista, condizionata da fattori psicologici, socio-culturali, ambientali ed economici legati ai rispettivi, diversi, opposti, collusivi, personologici modi di essere”.
La domanda di addebito formulata da entrambi le parti va dunque respinta.
Passando ora ad esaminare il profilo relativo alla individuazione della più corretta modalità di affidamento R_ RS dei minori e non ci si può esimere dal ricordare preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass.
n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023), ovvero anche l'affidamento del minore ai Servizi Sociali richiamato dalla legge n. 184/1983, che tuttavia costituisce – assieme ai provvedimenti de potestate – sempre l'extrema ratio, traducendosi in una decisione adottabile qualora la condotta del genitore o dei genitori si traduca in un grave pregiudizio per la prole minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei, nell'ottica della gradualità e della proporzionalità delle misura in concreto adottabili, a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultima a crescere sana nel contesto familiare d'origine.
Nel contesto dei principi tracciati, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affido dei figli minori ai Servizi territoriali con collocazione prevalente presso la madre mentre il resistente ha
15 domandato l'affido della prole in maniera congiunta ad entrambi i genitori con la previsione di un regime paritetico di frequentazione.
In premessa è doveroso evidenziare che il presente giudizio si è contraddistinto, rispetto alla posizione della prole minore, per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento dei Servizi territoriali (Servizi Sociali, Servizio di N.P.I. e Consultorio Familiare), ai quali è stata affidata dapprima la presa in carico del nucleo e poi (anche) l'esercizio delle responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, ragion per cui ogni decisione non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai medesimi Servizi incaricati.
Osserva il Collegio che con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva che i figli minori fossero affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente di essi presso di lei. Nel R_ RS costituirsi in giudizio aderiva a questo regime precisando che i figli e avrebbero dovuto CP_1 trascorrere con il padre in particolare solo un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Con ordinanza di data 06.09.2019 il Presidente f.f. disponeva l'affido congiunto della prole ai genitori e rimetteva le parti avanti il giudice istruttore.
Con successivo ricorso depositato nelle more del termine per il deposito della memoria integrativa di costituzione, il resistente, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. lamentava che la ricorrente, a far data dal 14 maggio 2020, avesse inopinatamente ed illegittimamente sospeso le visite paterne ai figli, ne chiedeva l'ammonimento, la condanna al risarcimento dei danni in favore dei minori, con modifica della loro collocazione, da disporsi in tempi paritetici presso ciascun genitore, con ogni conseguente provvedimento in ordine al mantenimento ordinario dei figli e revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
La ricorrente depositava memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso ex art. 709-ter c.p.c. promosso dal resistente e, in via riconvenzionale, la modifica anche in via cautelare del regime di affido dei figli, con affido esclusivo alla madre e incarico al Servizio sociale di organizzare le visite padre-figli con modalità protette in spazio neutro;
ciò a fronte dei gravi fatti verificatisi tra il 12 e 13 maggio 2020 (come poc'anzi riportati) ed attribuendo la responsabilità dell'accaduto al . CP_1
Alla luce delle allegazioni delle parti e considerata l'evidenza di una esacerbata conflittualità tra le parti nella quale sono stati coinvolti senza filtri i minori, il Tribunale disponeva la immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali per un monitoraggio e procedeva all' espletamento di una CT finalizzata ad accertare le capacità genitoriali delle parti;
stabiliva, inoltre, visite in spazio neutro tra il padre e i figli, statuizione poi revocata (il 09.10.2020) in ragione delle valutazioni svolte dal CT nella propria relazione intermedia depositata in data 8 ottobre 2020, anche sulla base delle osservazioni rese dai Servizi sociali, i quali, nel frattempo avevano gestito le visite in ambiente protetto.
16 La relazione peritale depositata il 01.02.2021 accertava l'esistenza di un'esacerbata conflittualità genitoriale, inaspritasi nel corso del tempo, contraddistinta dalla mancata elaborazione dell'evento separativo e una sofferenza personale ancora attuale con inevitabili ricadute sui figli dei rispettivi comportamenti posti in essere “nel triste gioco di deresponsabilizzazione reciproca” senza mostrare un'autentica capacità di autoriflessione (nella CT, pagg. 58 e 64, in particolare, si legge: “il conflitto tra le parti sia in realtà talmente estraneo rispetto alle esigenze dei figli e così determinato da aspetti economici e dalla ricerca di egoistici vantaggi dei due genitori da debordare la fisiologica evoluzione, portando col tempo all'ineludibile esaurimento delle risorse difensive dei minori, provati dalla pervicace lite tra i due coniugi che avrebbero il compito di lateralizzare i figli, tutelandoli dallo stesso, condizione che, in verità richiede oramai assunzione di specifiche responsabilità da parte del
; (…) “con madre e padre marginali e scarsamente interessati ai figli, abbandonati a loro stessi, in parte schierati CP_4
… e investiti di ruoli del tutto inadeguati per fascia di età, in un clima caratterizzato da freddo distacco e corollato da asetticità dei sentimenti, dal vuoto dei contenuti emotivo-affettivi-passionali rappresentati dalla mancanza di spessore … [e dalla] presenza di elementi espansivi di tipo maniacale ancora di non tale sviluppo da causare situazione caotica, allo stato resa evidente nonostante l'apparente ordine”). .
A questa stregua, e considerato che i figli erano rimasti coinvolti direttamente nelle criticità del rapporto genitoriale con incontrollabili segnali di patimento e sofferenza rappresentati finanche da disforia umorale e anomalie dis-comportamentali, il CT suggeriva in via provvisoria, un affidamento dei minori, nella durata di un anno ai Servizi sociali del Comune di Santa AR di SA (VE), con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna, e con esercizio del diritto di visita secondo il calendario indicato nell'elaborato peritale, oltre al monitoraggio del nucleo per due anni da parte dei Servizi interessati e l'avvio di un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità in favore del padre e della madre da parte degli operatori del Consultorio familiare.
Con ordinanza del 27.10.2021 il giudice istruttore regolamentava il regime di frequentazione padre/figli recependo il calendario di visite stabilito dal CT, mentre non disponeva l'affido dei minori ai Servizi territoriali, ritenendo invece più congruo nell' ottica della promozione di una collaborazione dei genitori rinnovata nell' interesse dei figli disporre un percorso di sostengo alla genitorialità.
Espletato l'ascolto dei minori, con successiva ordinanza di data 15.02.2023, il giudice istruttore, valorizzate le dichiarazione dei ragazzi, e tenuto conto della persistente conflittualità dei genitori, a tutela R_ della prole disponeva sulla base delle conclusioni della CT l'affido di e ai Servizi RSona_2
R_ sociali e disponeva, alla luce delle condizioni di , troppo polarizzato sulla figura paterna e comunque privo di autorevoli riferimenti educativi presso entrambi i genitori, il suo collocamento extra familiare diurno infrasettimanale.
Il collocamento in Comunità è stato attuato dalla prima metà di giugno 2023 ed è proseguito sino ai primi mesi del 2024, momento in cui il padre ha deciso che il minore nei suoi giorni di competenza non avrebbe R_ più frequentato il centro diurno;
, pertanto, ha proseguito la frequentazione diurna solo nelle
17 giornate di collocamento presso la madre sino al mese di giugno 2024 quando, su iniziativa del , CP_1 ma con adesione di fatto della ricorrente, il minore ha smesso di recarsi al centro diurno a favore dello svolgimento di uno stage lavorativo nell'azienda di famiglia.
Lo stesso percorso di sostegno alla genitorialità è stato interrotto nel mese di maggio 2022 dai coniugi e i Servizi territoriali, con l'ultima relazione depositata all'Ufficio (25.06.2024), hanno dato atto che: i) permangano alcune criticità del nucleo essendo ancora presente una conflittualità sia pur scemata tra i R_ genitori e non essendo state risolte le difficoltà degli stessi di assicurare al figlio maggiore un adeguato supporto ed una educazione funzionale al superamento della problematiche riscontrate;
ii) tuttavia, non è più utile un affido dei minori ai Servizi a fronte della mancata adesione e collaborazione dei coniugi.
Ebbene, alla luce di quanto precede, ritiene questo Collegio che, pur a fronte delle criticità nelle figure genitoriali che tuttora persistono in parte (come segnalato dai Servizi sociali con l'ultima relazione di aggiornamento) non ricorrano le condizioni per un mantenimento dell'affidamento dei minori a favore dei medesimi Servizi del Comune di Santa AR di SA (VE) con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, considerato che:
a) la conflittualità iniziale tra i genitori, l'esistenza di una sostanziale disfunzionalità della comunicazione e la totale discordanza sulle modalità educative e di crescita dei minori, si è stemperata nel corso del procedimento, tanto è vero che, al di là di chi abbia in concreto assunto R_ l'iniziativa, i genitori si sono determinati a non far più proseguire al minore il centro diurno,
a farli frequentare uno stage lavorativo per l'estate del 2024, nonché a far iscrivere il ragazzo presso una scuola privata;
e tali circostanze denotano quanto meno una ritrovata capacità dei genitori di far convergere la loro volontà verso scelte condivise per il minore;
b) non sono emerse mai criticità dei genitori rispetto alla loro capacità di garantire i bisogni primari di accudimento dei minori né nel rapporto diretto tra ciascun genitore e i figli minori;
RS c) nella relazione psicologica sul minore dei Servizi territoriali – che peraltro non hanno riscontrato profili problematici nel ragazzo anche rispetto ai rapporti con i genitori tali da rendere necessari interventi di supporto – si legge che il minore è legato affettivamente nei confronti di entrambi i genitori che, inoltre, è stata esclusa la necessità di un supporto psicologico costante anche a fronte di come stanno gli adulti di riferimento;
nella relazione del 7 febbraio 2024, poi, si riporta che, per quanto riguarda gli aspetti della vita del minore, i genitori sono autonomi e attenti alle cure sanitarie e in ambito scolastico;
rispetto all' ambiente di vita materno e paterno, dalla relazione dell' educatore (29.04.2022) si attesta che gli ambienti suddetti sono ampi ordinati e puliti, anche se risultano poco vissuti;
nella relazione sugli incontri protetti che si sono svolti nelle more della CT, la relazione dei Servizi territoriali (trasmessa il 14.01.2021) attesta, quanto
18 al padre, che il predetto in riferimento alla sua capacità genitoriale “è in grado di esercitare supporto e capacità organizzativa con la comprensione delle esigenze di base dei figli, sostenendo i processi di sviluppo e socializzazione e favorendo l'adattamento esterno, mostrandosi adeguato nell'infondere sicurezza ed incoraggiamento di fronte alle difficoltà e frustrazioni manifestate dai figli”; infine, nella relazione intermedia del CT si legge “dai colloqui con i figli minori è emerso in modo evidente il positivo rapporto che i fanciulli hanno con entrambi i genitori, dai quali in tutti i modi hanno bisogno di rimanere equidistanti, a fronte del tracollo familiare subito e vissuto
…”;
d) i minori – la cui volontà va comunque debitamente valorizzata – hanno entrambi confermato che è loro ferma intenzione continuare a trascorrere e frequentare entrambi i genitori mantenendo un forte legame con ciascuno di essi;
R_ e) i minori hanno ormai raggiunto un'età e quindi un grado di maturità è ormai prossimo al Per compimento del diciottesimo anno di età mentre ha compiuti i sedici anni) che consente loro di autodeterminarsi nel rapporto con i genitori e di assumere decisioni con sufficiente grado di autonomia;
f) gli stessi Servizi sociali hanno dato atto di come, a fronte delle decisioni da ultimo assunte di concreto dai genitori nell'interesse dei minori, ogni permanenza dell' affido ai medesimi Servizi territoriali risulterebbe priva di ogni utilità, ed anzi disfunzionale a fronte di una ritrovata capacità comunicativa delle parti rispetto alle scelte di vita dei figli.
Per il complesso di ragioni che precedono è avviso del Collegio che debba essere revocato l'affido dei minori ai Servizi sociali del Comune di Santa AR di SA (VE), così come il collocamento extra diurno R_ di a favore di un affidamento congiunto ad entrambi i genitori della prole;
v'è poi da escludere che debba essere finanche mantenuto un monitoraggio sul nucleo familiare, considerata non solo l'inutilità di R_ un tale intervento per quanto rappresentato dai medesimi Servizi, ma anche la circostanza che è RS ormai prossimo alla maggiore e che rispetto al figlio minore sedicenne non sono emerse criticità comportamentali che giustifichino un mantenimento di un mandato vigilanza.
Quanto alla collocazione, si ritiene che sia rispondente all'interesse dei figli disporre che essi vivano in via prevalente presso l'abitazione della madre, secondo le indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio e ricavabili anche dalle relazioni depositate dai Servizi territoriali.
Con riguardo alla regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli ritiene il Collegio che debba essere confermato il calendario di visite stabilito dal CT e recepito anche dal giudice istruttore con ordinanza del 27.10.2021.
Sul punto mette conto considerare come sia emerso incontrovertibilmente in giudizio che la madre e il padre presentino diversi stili educativi: nella relazione del Consultorio familiare di data 29.04.2022 si
19 legge in particolare che “l'esercizio dei ruoli e delle funzioni genitoriali pare sbilanciato, in modo poco equilibrato, fra la madre e il padre … la prima eccessivamente investita di una funzione normativa e regolativa, a scapito della possibilità di condividere con i figli momenti ed esperienze di piacere;
il padre che pare investito in modo sufficientemente significativo nella relazione con i figli, pare comunque poco capace di porre limiti e confini, delegittimandosi in una funzione in tal senso regolativa e investendo principalmente con i figli una complicità di tipo ludico”.
Lo stesso giudice istruttore, con valutazioni che vanno condivise, ha evidenziato come la ricorrente, al di là delle criticità comunque emerse, sia il genitore debole a fronte di una figura genitoriale paterna incapace di impartire una adeguata educazione ma capace all'evidenza di influenzare i figli, specie quello maggiore R_
, assecondando ogni loro desiderio e volontà, sì da ingraziarseli e portarli dalla sua parte così RS favorendo l'accentuarsi di una polarizzazione tra i genitori con forte rischio anche di isolamento per comunque fortemente legato alla madre.
Che il padre abbia una maggior capacità di influenzare i figli nell'ambito di un contesto relazionale maggiormente libero e privo di direttive ben specifiche è poi dimostrato dal fatto che il , CP_1
R_ quantomeno inizialmente, ha deciso unilateralmente di non fare più frequentare a la Comunità
“Tempo al Tempo” nei giorni in cui il minore era a lui affidato, incurante peraltro del provvedimento del
Tribunale, e dal quel momento il ragazzo, benché abbia continuato su indicazione della madre e durante i tempi di permanenza presso di lei a recarsi al centro diurno, come attestato dalla stessa Comunità, è stato incentivato il ragazzo a non partecipare alle attività proposte e a non relazionarsi in modo significativo con gli altri ragazzi presenti, in quanto non interessato, data l'implicita autorizzazione del padre.
Tali considerazioni inducono a ritenere rispondente al superiore interesse della prole un collocamento presso l'abitazione materna e la previsione di un regime di frequentazione padre/figli non pienamente paritetico secondo le indicazioni date dal consulente d'ufficio, dovendo pertanto stabilirsi che, salvo diversi accordi rimessi alle parti, il potrà vedere e tenere con sé i figli un week end alternato dal CP_1 venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale da concordarsi tra i genitori e da individuarsi in caso di contestazione nella giornata di martedì dal pomeriggio sino alla mattina successiva durante la settimana in cui i figli trascorrono il fine settimana con lui e due giorni – dal martedì pomeriggio fino al giovedì mattina – quando il fine settimana è di spettanza della madre;
metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali (alternando Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta), quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive (così come per la madre).
Va disposto non luogo a provvedere in ordine alla assegnazione della casa familiare in quanto oggetto di una procedura immobiliare esecutiva da parte dell'istituto di credito.
20 Quanto alle domande di carattere più strettamente economico, occorre osservare che parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo dovuto dal padre per il mantenimento della prole, già previsto nella fase presidenziale in euro 800,00 mensili;
il resistente, invece, ha domandato in principalità la revoca dell'assegno previsto a titolo di mantenimento dei minori con previsione dell'obbligo di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Non è superfluo rammentare che sui genitori grava l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo. I figli dunque anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse e capacità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Inoltre, è stato anche affermato che l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della loro personalità e non è richiesta una specifica dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti dal genitore che richiede l'incremento, con la conseguenza che è possibile disporre la revisione dell'importo del mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. ex multis Cass. n. 400/2010).
Tanto chiarito in tesi generale, è evidente come, nel caso di specie, sia necessario ricostruire le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in guisa da determinare il contributo dovuto dal genitore non collocatario in maniera proporzionata alle rispettive capacità economiche e lavorative e ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di essi.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il
Collegio che, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, la ricorrente svolge attività lavorativa dall'aprile 2018 come operaia in un calzaturificio e percepisce all'incirca euro 1.100,00 mensili
(doc. 7) per tredici mensilità.
21 Dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge come la predetta abbia poi percepito redditi da lavoro dipendente
(al lordo delle imposte) pari ad euro 9.680,00 per l'anno fiscale 2017, ad euro 15.355,00 per l'anno fiscale
2016, ad euro 19.700,00 per l'anno fiscale 2015. Risulta inoltre (trattandosi di circostanza allegata e non specificamente contestata) che la ricorrente sostiene i costi necessari per un alloggio abitativo ove vivere con i figli a seguito della perdita della casa familiare (a lei in origine assegnata) in quanto oggetto di espropriazione da parte dell'istituto di credito;
sebbene non sia stata versata in atti la relativa documentazione.
Per quanto riguarda la situazione economica del resistente, invece, occorre rilevare anzitutto come il predetto svolga da molti anni attività lavorativa alle dipendenze della società di famiglia Controparte_2
il cui titolare è il padre, sig. , con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
[...] Testimone_1
Dalla documentazione prodotta dal in atti emerge in particolare che, all'epoca del ricorso CP_1 introduttivo, egli percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00; le dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2017, 2016 e 2015 certificano la percezioni di redditi complessivi al lordo delle imposte pari rispettivamente ad euro 21.800,00, euro 21.400,00, ed euro 21.399,00.
Nel corso poi del procedimento, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori nella fase presidenziale, risulta che il otteneva la conversione del contratto di lavoro a tempo part-time, CP_1 con conseguente riduzione dello stipendio nella misura mensile di circa € 800,00; tale modifica del rapporto contrattuale, secondo le prospettazioni dello stesso resistente, era dipesa dalla sua volontà di trascorrere quanto più tempo possibile con i propri figli a seguito dell'assegnazione della casa familiare alla madre ed al conseguente suo allontanamento dal tetto coniugale.
Il ha poi prodotto ancora con le note difensive del 14.09.2022 una singola busta relativa al mese CP_1 di agosto 2022 attestante una retribuzione netta di euro 731,00 a fronte tuttavia del trattenimento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto per la prole di euro 800,00 mensili dal datore di lavoro. Nessuna ulteriore documentazione relativa alla propria posizione lavorativa è stata dimessa in giudizio dalla parte, la quale, tuttavia, ha allegato di continuare a percepire una retribuzione mensile parti a quella indicata nella busta paga di agosto 2022.
Orbene, nonostante quanto allegato e documentato dal resistente, questo Collegio ritiene che sussistano elementi di prova che consentono di ritenere come in realtà il disponga di maggiori entrate CP_1 ovvero di una capacità reddituale superiore a quella dichiarata.
Anzitutto si osserva come in sede di assunzione di prove orali il teste ha dichiarato che il Tes_2 nucleo familiare ha sempre avuto un tenore di vita molto elevato;
in particolare ha affermato che “…io quei documenti (i cedolini relativi ad emolumenti paralleli) non li ho mai visti ma so per certissimo che non prendeva CP_1 una paga da operaio;
sia lui che mia sorella facevano una vita agiata... anche la loro casa era agiata, le rifiniture non sono quelle che può permettersi un operaio. diceva che lui stava bene e che prendeva 3- 4000 € al mese, poi dipendeva CP_1 dalle ore che faceva e dalle trasferte” (cfr. verbale udienza del 10.5.2022). Il teste ha poi affermato che il
22 Melinato, in costanza di matrimonio aveva acquistato una Lancia DE integrale e in seguito la moto da cross e che guidava anche una Audi Q5 RS (di elevato valore) intestata alla madre ma che di fatto era sua. Tali dichiarazioni testimoniali – della cui genuinità non si ha motivo di dubitare – costituiscono un primo indice presuntivo che depone per la disponibilità di maggiori redditi goduti dal rispetto CP_1 alla somma di euro 1.500,00 dichiarata (e risultante dalle dichiarazioni fiscali), ciò a fortiori se si consideri la capacità da parte del resistente, sino all'instaurazione del giudizio, di provvedere non solo al sostentamento del nucleo assicurando un tenore di vita agiato, ma anche al pagamento delle rate del mutuo mensile che gravava sulla casa coniugale di importo pari ad euro 840,00 mensili.
Vale poi evidenziare che con l'atto di ricorso la ricorrente ha prodotto delle buste paga percepite dal con annessi paralleli cedolini in cui vengono indicate somme corrisposte fuori busta paga per CP_1 circa 1.500,00 euro, per una retribuzione mensile, considerati tutti gli importi, pari a circa 3.000,00 euro, come peraltro dichiarato dal teste sopra menzionato. È ben vero che il resistente ha fermamente contestato il contenuto dei cedolini prodotti dalla ricorrente in giudizio, tuttavia non può sottacersi come il non abbia invece contestato il documento n. 25 allegato in giudizio dalla controparte relativo CP_1 ai redditi da lui percepiti nel corso del 2013 e, in particolare, non ha specificamente contestato quanto allegato in calce alla busta paga del mese di novembre laddove vengono riportati conteggi manoscritti in relazione ad importi spettanti fuori busta;
e ciò costituisce un ulteriore elemento che milita nel senso della disponibilità di maggiori entrate rispetto a quelle formalmente dichiarate.
Non può poi trascurarsi di considerare che in sede di prove orali il teste , dipendente Testimone_6 della con qualifica di direttore tecnico e responsabile della sicurezza, con le Controparte_2 dichiarazioni rese ha chiaramente lasciato intendere come i redditi del non siano affatto irrisori. CP_1
Precisamente, il predetto ha dichiarato che il titolare, sig. , padre di , in Testimone_1 CP_1 un'occasione, con una battuta gli aveva detto “vuoi che ti dia più di quello che do a mio figlio?” lasciando intendere che il sig. percepiva redditi superiori a quella spettante allo stesso teste. CP_1
Ora, tenuto conto della anzidetta qualifica e posizione (lavorativa) del sig. , è verosimile ritenere Tes_6 come lo stipendio del sia di fatto superiore alla somma mensile di 1.500/1.600 euro, considerato CP_1 che pur in assenza di specifiche indicazioni circa la retribuzione mensile percepita dal teste, lo stipendio di un operaio specializzato con funzioni apicali di responsabile della sicurezza e di direttore tecnico di comprovata esperienza (il teste ha dichiarato infatti di lavorare per l'azienda da oltre 15 anni), si attesta ben al di sopra dell'importo di euro 1.500,00 euro mensili.
D'altro canto, vale evidenziare come il reddito complessivo risultante dall'ultima busta paga prodotta in atti relativa al mese di agosto 2022, di circa 731,00 euro (al netto del trattenimento di 800,00 euro a titolo di assegno mantenimento della prole minore) risulti incompatibile con il tenore di vita del resistente e con la sua capacità di provvedere al proprio sostentamento, al pagamento delle spese straordinarie dei figli nonché del canone di locazione della casa ove vive per euro 630,00 mensili (cfr. doc. 19), tenuto
23 conto, in aggiunta a tanto, che il predetto non ha adombrato in atti di essere supportato economicamente dai familiari o da soggetti terzi, il che costituisce ulteriore elemento che conforta sul piano probatorio l'assunto circa l'esistenza di maggiori entrate reddituali.
Alla luce dei rilievi che precedono ricorrono elementi presuntivi precisi e concordanti per considerare non attendibili le dichiarazioni fiscali depositati in atti dovendosi giocoforza inferire l'esistenza di ulteriori consistenze reddituali o patrimoniali godute, ancorché non pienamente emerse in giudizio. D'altro canto la stessa giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante alla prole (o al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione), deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., n. 9915/2007), assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco e/o presumibilmente evasi.
Difatti, le dichiarazioni dei redditi hanno valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento, perché queste non possono assumere un rilievo probatorio dirimente: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non sono vincolanti per il Giudice, che nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (Cass. n. 769/2018), quali ad esempio la capacità di spesa concreta delle parti.
Ebbene, alla luce dei dati e delle considerazioni che precedono, considerata dunque la capacità economica R_ RS di entrambi i genitori come sopra rappresentata, nonché tenuto conto dell'età dei figli e e delle loro presumibili esigenze di vita (sul tema cfr. Cass. n. 400/2010), delle risorse economiche della ricorrente, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio congruo fissare l'entità dell'assegno di mantenimento per la prole nella misura di euro 600,00 mensili (euro 300,00 a figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, come da protocollo in vigore del Tribunale di Venezia.
In relazione alle vicende pregresse e ai numerosi tentativi posti in essere dal sig. di sottrarsi al CP_1 pagamento dell'assegno a favore dei figli, occorre confermare l'obbligo del datore di lavoro,
[...]
di corrispondere direttamente gli importi a favore della ricorrente Controparte_2 Pt_1
Va da ultimo esaminato il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. formulato da e depositato ancora Controparte_1 in data 27.05.2020 (rubricato al sub-procedimento sub 2) con il quale ha lamentato che la ricorrente, a far
24 data dal 14 maggio 2020, a seguito in particolare dei gravi fatti occorsi nella notte tra il 12 e il 13 maggio, allorché un soggetto – che la sig.ra dai fotogrammi delle telecamere di sorveglianza ha Pt_1 erroneamente assunto essere il marito – si era introdotto all'interno dello scoperto dell'abitazione coniugale ed ha appiccato il fuoco alla sua autovettura Fiat 500 all'altezza del serbatoio di GPL, avrebbe inopinatamente ed illegittimamente sospeso le visite paterne ai figli ed ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dai minori.
La domanda è infondata e va rigettata.
Giova evidenziare che la condotta del genitore che ostacola il rapporto della prole con l'altro genitore può integrare gli estremi dell'illecito civile ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti e comportare il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.; in questa ipotesi, tuttavia, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale e, soprattutto, la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dal titolare dell'interesse leso (cfr. Cass. n. 5652/2012; Cass. n.
3079/2015). Non ci si può poi esimere dall'osservare che in materia di danno non patrimoniale, come quello reclamato dal resistente a favore dei minori, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere oggetto sia di una allegazione circostanziata da parte del danneggiato e quindi riferita a fatti specifici e precisi – non dovendosi limitare a enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico – sia di una adeguata prova. In altri termini, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il danno concretamente subito, non potendosi limitare a generiche allegazioni che sovente si adducono al riguardo nella prassi giudiziaria.
Orbene, osserva il Collegio che va escluso nella fattispecie che siano configurabili gli elementi costitutivi del fatto illecito attribuito alla ricorrente, avuto in particolare riguardo all'elemento soggettivo che risulta assente. Difatti va considerato che la decisione di non far vedere momentaneamente i figli al padre è stata assunta dalla sig.ra in una particolare condizione psicologica di debolezza e vulnerabilità, dopo che Pt_1 ella era stata vittima dell'episodio incendiario del quale si è dato conto, che aveva fatto seguito ad altri gravi episodi di violenza sulle cose, dai connotati offensivi e financo intimidatori nelle pertinenze o comunque nei pressi della sua abitazione e aventi ad oggetto la stessa auto (docc. 1, 2, 7 e 9 allegati all'istanza datata 1 giugno 2020 della , nella ritenuta consapevolezza e volontà, non già di arrecare Pt_1 nocumento sul piano subiettivo ai figli (come opinato dal resistente), bensì di agire con finalità protettive nei loro confronti, nel contesto del più ampio esercizio del diritto/dovere gravante su ciascun genitore di agire a salvaguardia della prole minore a fini di protezione laddove essa sia esposta, anche solo potenzialmente, al rischio di comportamenti pregiudizievoli anche da parte dell'altro genitore, a fronte della presenza di circostanze obiettive (la pregressa vandalizzazione dell'auto, imbrattata con scritte “Sono
Troia... la do gratis”; la consulenza di parte antropometrica a firma della dott.ssa attestante una R_7 sovrapponibilità tra le misure del raffigurato di spalle in due foto con quelle del soggetto ripreso CP_1
25 di spalle dal sistema di video-sorveglianza della casa della ricorrente al momento in cui si verificava l'episodio relativo all'incendio della vettura) che non potevano escludere che autore della condotta fosse lo stesso resistente.
Non rileva peraltro che in sede penale il procedimento aperto a carico del sia stato archiviato, CP_1 posto che la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito civile ascritto alla sig.ra va valutata Pt_1 necessariamente secondo una prospettiva ex ante, al momento della condotta asseritamente antigiuridica realizzata, dovendo a questa stregua ritenersi che la ricorrente abbia agito in stato di buona fede (in una situazione soggettiva idonea certamente a configurare l'esimente putativa dell'esercizio di un diritto/dovere nei termini sopra detti), come peraltro indirettamente confermato dal GIP in sede di archiviazione della notizia di reato laddove ha escluso che la denuncia sporta dalla ricorrente potesse integrare gli estremi di una calunnia.
E tanto basterebbe per il rigetto della domanda formulata dal resistente.
Preme tuttavia osservare che la pretesa risarcitoria risulta infondata anche per un secondo ordine di ragioni.
Premesso che il ha lamentato che la ricorrente gli avrebbe impedito di stare con i propri figli sia CP_1 nel fine settimana del 15-17 maggio 2020, sia nei giorni infrasettimanali di martedì/ mercoledì 19- 20 maggio, posto che il ricorso cautelare è stato depositato il 26.05.2025 e che in data 04.06.2025 si è tenuta l'udienza di discussione, la condotta della sig.ra ostativa all'accesso dei minori al padre è circoscritta Pt_1 al suddetto arco temporale e limitatamente peraltro ai soli giorni in cui il aveva diritto a tenere CP_1 con sé i ragazzi (considerato anche che all'esito dell'udienza menzionata il giudice istruttore ha disposto la immediata sospensione delle visite padre – figli e che, pertanto, alcun illecito può configurarsi in capo alla madre rispetto all'intervallo di tempo in cui si sono protratte le frequentazioni padre/prole minore in forma protetta per effetto della ridetta decisione del giudice).
Un tanto precisato, è dirimente rilevare come in relazione al tempo limitato in cui si è protratta la condotta della madre (al di là dei rilievi sopra svolti in punto di assenza di elemento soggettivo dell'illecito) non v'è prova che i minori abbiano sofferto un danno e che tale pregiudizio in quanto di carattere non patrimoniale abbia superato quella soglia di serietà del danno che possa giustificare il ristoro della perdita subita (Cass. n. 14662/2015).
È ben vero come indicato in memoria conclusionale dal resistente che il CT ha riscontrato in sede di operazioni peritali e di colloqui con i minori una sofferenza dagli stessi patita per il periodo in cui non hanno potuto vedere il padre, tuttavia il disagio manifestato dai ragazzi ed accertato dal consulente d'ufficio si riferisce genericamente a tutto il periodo in cui i minori non hanno potuto vedere il padre in forma libera e frequentare il suo domicilio;
periodo che coincide di fatto – ed è sovrapponibile – a quello successivo alla decisione del giudice istruttore pronunciata in esito alla udienza di discussione del
04.06.2025, mentre con riferimento ai giorni antecedenti in cui il padre non ha tenuto con sé la prole per
26 volontà della madre non emerge in maniera chiara ed adeguata dalle valutazioni del CT un sicuro danno sofferto dai ragazzi suscettibili di autonomo risarcimento.
Per tutte queste ragioni la domanda del Milano va respinta.
Da ultimo si osserva che parte resistente non ha reiterato in sede di precisazione della conclusioni la domanda avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 2.000,00 prelevata dal libretto postale cointestato ai coniugi dalla sig.ra di guisa che essa, come confermato dallo stesso negli Pt_1 CP_1 scritti finali, deve intendersi rinunciata.
Nessuna statuizione va infine assunta rispetto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, considerato che entrambe le parti in causa hanno dato atto dell'assenza dei presupposti per la previsione di un assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altra, attesa la loro piena autosufficienza economica.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per disporre la compensazione delle stesse in ragione della quota di 1/3 tenuto conto della convergente volontà rispetto alla pronuncia di separazione e della reciproca soccombenza in ordine alle domande di addebito. La restante quota va invece addossata al resistente tenuto conto della sua prevalente soccombenza nel giudizio (egli, infatti, risulta soccombente in ordine ai profili del collocamento dei figli e del regime di frequentazione, alla domanda di previsione di un mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore, alle plurime richieste di modifica delle statuizioni economiche e del regime di collocamento dei minori formulate in corso di causa, alla istanza formulata con ricorso ex art. 709-ter c.p.c.).
Le spese processuali vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminato complessità bassa, facendo applicazione di valori medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (considerata la non elevata difficoltà delle questioni trattate e l'attività difensiva concretamente svolta), e di valori massimi per la fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto delle domande cautelari di modifica dei provvedimenti presidenziali proposte dalla parte resistente e definite in corso di causa.
Vanno invece interamente compensate tra le parti le spese della consulenze tecnica espletate in corso di causa come liquidate dal giudice istruttore con decreto del 06.02.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 12591/2018 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda,
[...] Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale di e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
27 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
R_
- revoca l'affidamento dei minori e ai Servizi sociali del Comune di Santa AR RSona_2 di SA (VE);
- revoca il collocamento extra-familiare diurno di;
RSona_3
R_
- dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento RSona_2 prevalente presso la madre;
- dispone che il regime di frequentazione padre/figli sia regolamentato secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che sia tenuto a versare, in favore di , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 economico di mantenimento dei figli, un assegno mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, pari alla somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuno figlio), oltre rivalutazione annuale
ISTAT, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- conferma l'obbligo di con sede in Mirano (Ve), via Accoppè Fratte n. Controparte_2
11/14, partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, quale datore di P.IVA_1 lavoro di , di corrispondere direttamente a la somma di cui al punto Controparte_1 Parte_1 che precede di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della prole, detraendoli dagli emolumenti di;
Controparte_1
- rigetta la domanda risarcitoria di formulata con ricorso ex art. 709-ter c.pc.; Controparte_1
- liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 8.519,00 per compensi professionali, oltre al contributo unifico e spese di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- compensa dette spese in ragione della quota di 1/3 e condanna alla rifusione, Controparte_1 in favore di della quota residua;
Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di CT.
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Santa AR di SA (VE).
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco
La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
28