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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 176 del registro generale degli affari di volontaRI giurisdizione dell'anno 2025.
PROMOSSO DA
, nata\o a Partinico (PA), in data 15/08/1988 elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo via Principe di Belmonte n. 90, presso lo stuidio dell'avv. Piscitello
Nadia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Frascati (RM), in data 07/11/1983 elettivam,emnte Parte_2 domiciliata in Palrrmo Piazza V.E. Orlando n. 41, presso lo studio dell'avv. Aurilio Giovanni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 08/07/2025, a parziale modifica del punto 5 del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 15/01/2025.
All'udienza del 8 luglio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza con il solo obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti ai fini delle comunicazioni che si rendessero necessarie per i figli.
2) I figli , e rimangono affidati ad entrambi i genitori mantenendo il Per_1 Per_2 Per_3 loro domicilio prevalente presso il padre. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno, quindi, assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi e sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) La Sig.ra terrà con sé i figli due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì Parte_2 pomeriggio, dall'uscita della scuola o, in periodo non scolastico, dalle ore 14:00 sino alle 20,00 con onere di riaccompagnarli a casa del signor nel fine settimana, a settimane Pt_1 alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
per le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli cinque giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno
e, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sempre secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, i genitori trascorreranno con i figli ogni altra festa calendata dalle ore 10,00 alle 21,00; nelle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con i figli due settimane anche consecutive con onere di dare comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il mese di maggio.
I genitori si impegnano a consentire contatti telefonici o videochiamate (una al giorno) tra i figli e l'altro genitore.
4) La casa familiare, sita in Palermo Via Corrado Lancia n. 19, di proprietà del signor
(ispezione catastale all.5), rimane assegnata allo stesso con l'uso degli arredi perchè Pt_1 possa abitarvi con i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
5) la rinuncia a favore dell'altro genitore, collocatario dei figli, alla quota del Parte_3
50% dell'assegno unico familiare che verrà quindi percepito interamente dal padre.
Saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie dei minori per la cui individuazione e distinzione si fa riferimento al Protocollo siglato dal
Tribunale di Palermo il 2 luglio 2019.
6) Le spese della presente separazione rimangono compensate tra le parti e con la sottoscrizione della presente gli Avvocati rinunciano alla solidarietà per i compensi e le spese.
7) I coniugi concordano di dare immediata efficacia alle superiori pattuizioni”. Inoltre le parti, ad integrazione delle condizioni suindicate, hanno dichiarato a verbale quanto di seguito riportato:
“ Le parti concordemente prevedono un obbligo di mantenimento a carico della signora Parte_2
di € 60,00 mensili”.
[...]
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 15/01/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 15/06/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 105 - parte I- Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 176 del registro generale degli affari di volontaRI giurisdizione dell'anno 2025.
PROMOSSO DA
, nata\o a Partinico (PA), in data 15/08/1988 elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo via Principe di Belmonte n. 90, presso lo stuidio dell'avv. Piscitello
Nadia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Frascati (RM), in data 07/11/1983 elettivam,emnte Parte_2 domiciliata in Palrrmo Piazza V.E. Orlando n. 41, presso lo studio dell'avv. Aurilio Giovanni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 08/07/2025, a parziale modifica del punto 5 del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 15/01/2025.
All'udienza del 8 luglio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza con il solo obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti ai fini delle comunicazioni che si rendessero necessarie per i figli.
2) I figli , e rimangono affidati ad entrambi i genitori mantenendo il Per_1 Per_2 Per_3 loro domicilio prevalente presso il padre. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno, quindi, assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi e sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) La Sig.ra terrà con sé i figli due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì Parte_2 pomeriggio, dall'uscita della scuola o, in periodo non scolastico, dalle ore 14:00 sino alle 20,00 con onere di riaccompagnarli a casa del signor nel fine settimana, a settimane Pt_1 alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
per le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli cinque giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno
e, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sempre secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, i genitori trascorreranno con i figli ogni altra festa calendata dalle ore 10,00 alle 21,00; nelle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con i figli due settimane anche consecutive con onere di dare comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il mese di maggio.
I genitori si impegnano a consentire contatti telefonici o videochiamate (una al giorno) tra i figli e l'altro genitore.
4) La casa familiare, sita in Palermo Via Corrado Lancia n. 19, di proprietà del signor
(ispezione catastale all.5), rimane assegnata allo stesso con l'uso degli arredi perchè Pt_1 possa abitarvi con i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
5) la rinuncia a favore dell'altro genitore, collocatario dei figli, alla quota del Parte_3
50% dell'assegno unico familiare che verrà quindi percepito interamente dal padre.
Saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie dei minori per la cui individuazione e distinzione si fa riferimento al Protocollo siglato dal
Tribunale di Palermo il 2 luglio 2019.
6) Le spese della presente separazione rimangono compensate tra le parti e con la sottoscrizione della presente gli Avvocati rinunciano alla solidarietà per i compensi e le spese.
7) I coniugi concordano di dare immediata efficacia alle superiori pattuizioni”. Inoltre le parti, ad integrazione delle condizioni suindicate, hanno dichiarato a verbale quanto di seguito riportato:
“ Le parti concordemente prevedono un obbligo di mantenimento a carico della signora Parte_2
di € 60,00 mensili”.
[...]
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 15/01/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 15/06/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 105 - parte I- Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini