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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6390 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3792 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 06-
18/11/2024, tra
), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Gaeta alla via Appia Km. 136,500 presso lo studio dell' Avv. Cosmo Leccese, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
e
Controparte_1
( ) in persona del Curatore p.t.,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Adriana n.10 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Angeloni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
Controparte_2
( ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Adriana n.10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Angeloni, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
988/2020 emessa in data 08/06/2020 e pubblicata il 10/06/2020 (vendita
1 cose immobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Pt_1 premetteva: a) di avere stipulato, in data 30/03/2009, mediante
[...] scrittura privata autenticata, un contratto preliminare con il quale si impegnava ad acquistare dalla promittente venditrice Controparte_1 un compendio immobiliare adibito ad opificio industriale
[...] sito in Gaeta;
b) che una parte del prezzo pattuito per la vendita era stato corrisposto e residuavano € 1.513.000,00 che, come da contratto, dovevano essere pagati all'atto della stipula del definitivo;
c) che, dalla predetta quota di prezzo residua, occorreva detrarre la somma di € 520.000,00, corrispondente ad un credito vantato nei confronti della promittente venditrice che la promissaria acquirente aveva acquistato il 06/12/2007; d) che la promissaria acquirente aveva più volte sollecitato la promittente venditrice alla stipula del definitivo anche mediante lettere racc.te ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Tanto premesso, deduceva di citare in giudizio innanzi al Tribunale di Latina – sezione distaccata di
[...] per fare accertare, preliminarmente, Controparte_3
l'esistenza del credito di € 520.000,00 nei confronti della società convenuta e, per ottenere, poi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare, detraendo dall'importo del prezzo ancora da pagare la somma corrispondente al credito vantato nei confronti della società convenuta;
B) Alla prima udienza del 10/12/2012, la società convenuta non risultava costituita ed il Tribunale, rilevato che la notifica del'atto di citazione presso la sede legale situata a Londra non si era perfezionata, ne ordinava la rinnovazione;
C) Nelle more vi era la soppressione della sezione distaccata di Gaeta e il giudizio veniva “spostato” innanzi al Tribunale di Latina. Su istanza della società attrice il nuovo Giudice fissava la comparizione delle parti ed assegnava termine per la notifica alla società convenuta dell'istanza e del
2 decreto di fissazione dell'udienza. La veniva a conoscenza che la Parte_1 era stata dichiarata fallita con sentenza Controparte_1 del Tribunale di Roma n. 656 del 15/11/2012 e notificava l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla Curatela
Fallimentare;
D) All'udienza di comparizione del 13/03/2018, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per il fallimento della società convenuta;
E) La società attrice provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti della e del CP_4 Controparte_5
, ente Controparte_2 che era intervenuto in precedenza nel giudizio avendo acquistato dalla
Curatela gli immobili oggetto del preliminare a suo tempo stipulato dalla C fallita con Parte_1
F) La Curatela si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la inesistenza dei presupposti per la riassunzione del giudizio e la conseguente inammissibilità della domanda attrice nei confronti del . In via CP_5 gradata, deduceva di avere comunicato lo scioglimento del Fallimento dal contratto preliminare di cui è causa e chiedeva, conseguentemente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attrice;
G) Si costituiva, altresì, il CP_2 Controparte_2
che si associava alle difese proposte dalla Curatela;
[...]
H) Successivamente, respinte le istanze di prova formulate dalle parti, la causa era assegnata in decisione;
I) Con sentenza n. 988/2020 del 08/06/2020 e pubblicata in data
10/06/2020, il Tribunale di Latina, prima sezione civile, ritenuta inefficace ed inopponibile alla Curatela la trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalla società attrice e ritenuta, altresì, pienamente legittima la dichiarazione della Curatela di volersi sciogliere dal contratto preliminare, ha così statuito: “rigetta la domanda attrice;
spese compensate.”
L) Con atto di appello tempestivamente notificato il 10/07/2020, Pt_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Latina n. 988/2020
[...] formulando tre motivi di appello con i quali ha proposto le seguenti contestazioni: 1) con il primo motivo ha dedotto la infondatezza della motivazione nel punto in cui il Tribunale ha dichiarato la inefficacia della
3 trascrizione della domanda attrice ed ha conseguentemente rigettato la domanda;
2) con il secondo motivo ha riproposto le argomentazioni già dedotte in primo grado in merito alla domanda e non affrontate dal
Tribunale perché assorbite dalla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità della trascrizione della domanda;
3) con il terzo motivo ha contestato la mancata ammissione della CTU “tecnico estimativa volta ad accertare il valore dell'immobile di cui è causa e le migliorie e/o addizioni apportate dalla Sulla scorta di tali argomentazioni la società appellante Parte_1 ha chiesto, in riforma della sentenza appellata: a) “…. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure”; b) In via istruttoria, ha ribadito la richiesta formulata e rigettata in primo grado di ammettersi “CTU tecnico estimativa volta ad accertare il valore dell'immobile di cui è causa e le migliorie e/o addizioni apportate dalla ; Parte_1
M) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, la
[...]
Controparte_7 ha dedotto l'inammissibilità e, in via gradata, l'infondatezza
[...] dell'appello ed ha formulato le seguenti conclusioni: “… pregiudizialmente dichiarare la inammissibilità della impugnazione ex adverso proposta e, in subordine, rigettarla nel merito.”;
N) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, il
[...]
Controparte_2
ha dedotto la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza
[...] dell'appello ed ha formulato le seguenti conclusioni: “… dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla in Parte_2 subordine, rigettarla.”;
O) Con ordinanza del 06/11/2024, depositata il 18/11/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello è stata dedotta l'infondatezza della motivazione nel punto in cui il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della trascrizione della domanda attrice ed ha conseguentemente rigettato la domanda.
4 Preliminarmente, occorre rilevare che il Tribunale ha posto a fondamento della declaratoria di rigetto della domanda l'inefficacia e la conseguente inopponibilità al Fallimento della trascrizione della domanda giudiziale, a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'inefficacia della trascrizione effettuata prima della dichiarazione di fallimento della promittente venditrice ha comportato che la dichiarazione del curatore fallimentare, di volersi sciogliere dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72 L.F., 1° comma, ha spiegato pienamente i propri effetti nei confronti della Pt_1 così deducendosi in sentenza: “In ragione dell'inefficacia della
[...] trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare nei confronti della società convenuta in bonis e della conseguente inopponibilità della stessa alla curatela, deve ritenersi che la dichiarazione del curatore fallimentare, di volersi sciogliere dal contratto preliminare, spieghi pienamente i propri effetti nei confronti della Pt_1
Non può che discendere il rigetto della domanda attrice”.
[...]
Il motivo d'appello è fondato su due argomentazioni che non censurano affatto la circostanza che la trascrizione della domanda é stata effettuata in virtù di un atto di citazione la cui notifica non si è perfezionata.
La prima argomentazione é fondata sulla tesi che, come documentato nel precedente grado di giudizio e non contestato dalle altre parti “avverso la trascrizione in questione, avvenuta con riserva, era stato proposto ricorso al Tribunale e poi reclamo alla Corte di Appello di Roma, la quale con decreto del 20.06.2013 (allegato alla seconda memoria del
[...]
al n.43) ordinava al Conservatore di trascrivere Controparte_2
l'atto di citazione ex art. 2932 c.c. eliminando la condizione di riserva.
Successivamente la Corte di Appello di Roma con ordinanza del
20.06.2013 eliminava la riserva della trascrizione della domanda giudiziale, provvedimento passato in giudicato e pertanto incontrovertibile.
All'epoca di quanto indicato la società era già fallita, in quanto il fallimento veniva dichiarato nell'anno 2012 e, quindi, senza dubbio la produzione degli effetti della trascrizione deve aversi anche nei confronti della società fallita.”
Ad avviso della Corte la tesi dell'appellante è infondata poiché scaturisce da una erronea interpretazione della portata del provvedimento della Corte
5 di Appello con il quale, ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att., in sede di reclamo, era stata disposta la trascrizione con riserva della domanda giudiziale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla appellante, tale provvedimento non è idoneo a produrre un giudicato e proprio per tale motivo non è impugnabile con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., essendo emesso in un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via solo provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare.
Conseguentemente, la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità è rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso: “Il provvedimento della corte d'appello con il quale si conclude, ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. dello stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi dell'art. 113-ter cit., vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto,
l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.” - (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
4410 del 21 febbraio 2017).
Ebbene, premesso che il predetto provvedimento della Corte d'Appello non
è suscettibile di formare un giudicato e che la questione della sussistenza del diritto alla effettuazione della trascrizione è stata legittimamente affrontata dal Tribunale, la Corte ritiene che la decisione del primo giudice su tale punto sia immune da censure poiché è allo stato pacifico che la notifica della citazione effettuata alla società promittente venditrice allorché era ancora in bonis non si sia perfezionata e che la trascrizione della domanda è stata effettuata quando l'esito della notifica non era ancora stato accertato. In definitiva, il mancato perfezionamento della notifica
6 della citazione ha comportato l'inefficacia della trascrizione e la sua conseguente inopponibilità al . CP_5
La seconda argomentazione difensiva dell'appellante è fondata sulla tesi che il contratto preliminare di cui è causa è, comunque, opponibile alla
Curatela perché è stato trascritto in data 31.03.2009, prima della dichiarazione di fallimento. La censura, però, va respinta in quanto ai sensi dell'art. 72 L.F. “l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775 bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento”.
Il rigetto del primo motivo e la conferma della declaratoria di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per effetto dell'efficacia e dell'opponibilità della dichiarazione della Curatela di sciogliersi dal contratto preliminare, assorbono sia il secondo motivo, avente ad oggetto la fondatezza, nel merito, della predetta domanda, sia il terzo motivo inerente la riproposizione della istanza di CTU strumentale all'accoglimento della domanda, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ( ), e vengono liquidate, Parte_1 P.IVA_1 secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellata
[...]
( ) ed Controparte_8 P.IVA_2 in favore dell'appellato
[...]
( ). Controparte_2 P.IVA_3
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (10362641002), Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 988/2020 emessa in data
08/06/2020 e pubblicata il 10/06/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellata Controparte_8
( ), in persona del curatore,
[...] P.IVA_2
7 che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di
“indeterminabile – complessità media”) oltre IVA e C.P.A. come per legge, ed in favore dell'appellato
[...]
( ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di “indeterminabile – complessità media”) oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3792 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 06-
18/11/2024, tra
), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Gaeta alla via Appia Km. 136,500 presso lo studio dell' Avv. Cosmo Leccese, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
e
Controparte_1
( ) in persona del Curatore p.t.,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Adriana n.10 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Angeloni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
Controparte_2
( ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Adriana n.10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Angeloni, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
988/2020 emessa in data 08/06/2020 e pubblicata il 10/06/2020 (vendita
1 cose immobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Pt_1 premetteva: a) di avere stipulato, in data 30/03/2009, mediante
[...] scrittura privata autenticata, un contratto preliminare con il quale si impegnava ad acquistare dalla promittente venditrice Controparte_1 un compendio immobiliare adibito ad opificio industriale
[...] sito in Gaeta;
b) che una parte del prezzo pattuito per la vendita era stato corrisposto e residuavano € 1.513.000,00 che, come da contratto, dovevano essere pagati all'atto della stipula del definitivo;
c) che, dalla predetta quota di prezzo residua, occorreva detrarre la somma di € 520.000,00, corrispondente ad un credito vantato nei confronti della promittente venditrice che la promissaria acquirente aveva acquistato il 06/12/2007; d) che la promissaria acquirente aveva più volte sollecitato la promittente venditrice alla stipula del definitivo anche mediante lettere racc.te ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Tanto premesso, deduceva di citare in giudizio innanzi al Tribunale di Latina – sezione distaccata di
[...] per fare accertare, preliminarmente, Controparte_3
l'esistenza del credito di € 520.000,00 nei confronti della società convenuta e, per ottenere, poi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare, detraendo dall'importo del prezzo ancora da pagare la somma corrispondente al credito vantato nei confronti della società convenuta;
B) Alla prima udienza del 10/12/2012, la società convenuta non risultava costituita ed il Tribunale, rilevato che la notifica del'atto di citazione presso la sede legale situata a Londra non si era perfezionata, ne ordinava la rinnovazione;
C) Nelle more vi era la soppressione della sezione distaccata di Gaeta e il giudizio veniva “spostato” innanzi al Tribunale di Latina. Su istanza della società attrice il nuovo Giudice fissava la comparizione delle parti ed assegnava termine per la notifica alla società convenuta dell'istanza e del
2 decreto di fissazione dell'udienza. La veniva a conoscenza che la Parte_1 era stata dichiarata fallita con sentenza Controparte_1 del Tribunale di Roma n. 656 del 15/11/2012 e notificava l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla Curatela
Fallimentare;
D) All'udienza di comparizione del 13/03/2018, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per il fallimento della società convenuta;
E) La società attrice provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti della e del CP_4 Controparte_5
, ente Controparte_2 che era intervenuto in precedenza nel giudizio avendo acquistato dalla
Curatela gli immobili oggetto del preliminare a suo tempo stipulato dalla C fallita con Parte_1
F) La Curatela si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la inesistenza dei presupposti per la riassunzione del giudizio e la conseguente inammissibilità della domanda attrice nei confronti del . In via CP_5 gradata, deduceva di avere comunicato lo scioglimento del Fallimento dal contratto preliminare di cui è causa e chiedeva, conseguentemente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attrice;
G) Si costituiva, altresì, il CP_2 Controparte_2
che si associava alle difese proposte dalla Curatela;
[...]
H) Successivamente, respinte le istanze di prova formulate dalle parti, la causa era assegnata in decisione;
I) Con sentenza n. 988/2020 del 08/06/2020 e pubblicata in data
10/06/2020, il Tribunale di Latina, prima sezione civile, ritenuta inefficace ed inopponibile alla Curatela la trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalla società attrice e ritenuta, altresì, pienamente legittima la dichiarazione della Curatela di volersi sciogliere dal contratto preliminare, ha così statuito: “rigetta la domanda attrice;
spese compensate.”
L) Con atto di appello tempestivamente notificato il 10/07/2020, Pt_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Latina n. 988/2020
[...] formulando tre motivi di appello con i quali ha proposto le seguenti contestazioni: 1) con il primo motivo ha dedotto la infondatezza della motivazione nel punto in cui il Tribunale ha dichiarato la inefficacia della
3 trascrizione della domanda attrice ed ha conseguentemente rigettato la domanda;
2) con il secondo motivo ha riproposto le argomentazioni già dedotte in primo grado in merito alla domanda e non affrontate dal
Tribunale perché assorbite dalla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità della trascrizione della domanda;
3) con il terzo motivo ha contestato la mancata ammissione della CTU “tecnico estimativa volta ad accertare il valore dell'immobile di cui è causa e le migliorie e/o addizioni apportate dalla Sulla scorta di tali argomentazioni la società appellante Parte_1 ha chiesto, in riforma della sentenza appellata: a) “…. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure”; b) In via istruttoria, ha ribadito la richiesta formulata e rigettata in primo grado di ammettersi “CTU tecnico estimativa volta ad accertare il valore dell'immobile di cui è causa e le migliorie e/o addizioni apportate dalla ; Parte_1
M) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, la
[...]
Controparte_7 ha dedotto l'inammissibilità e, in via gradata, l'infondatezza
[...] dell'appello ed ha formulato le seguenti conclusioni: “… pregiudizialmente dichiarare la inammissibilità della impugnazione ex adverso proposta e, in subordine, rigettarla nel merito.”;
N) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, il
[...]
Controparte_2
ha dedotto la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza
[...] dell'appello ed ha formulato le seguenti conclusioni: “… dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla in Parte_2 subordine, rigettarla.”;
O) Con ordinanza del 06/11/2024, depositata il 18/11/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello è stata dedotta l'infondatezza della motivazione nel punto in cui il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della trascrizione della domanda attrice ed ha conseguentemente rigettato la domanda.
4 Preliminarmente, occorre rilevare che il Tribunale ha posto a fondamento della declaratoria di rigetto della domanda l'inefficacia e la conseguente inopponibilità al Fallimento della trascrizione della domanda giudiziale, a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'inefficacia della trascrizione effettuata prima della dichiarazione di fallimento della promittente venditrice ha comportato che la dichiarazione del curatore fallimentare, di volersi sciogliere dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72 L.F., 1° comma, ha spiegato pienamente i propri effetti nei confronti della Pt_1 così deducendosi in sentenza: “In ragione dell'inefficacia della
[...] trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare nei confronti della società convenuta in bonis e della conseguente inopponibilità della stessa alla curatela, deve ritenersi che la dichiarazione del curatore fallimentare, di volersi sciogliere dal contratto preliminare, spieghi pienamente i propri effetti nei confronti della Pt_1
Non può che discendere il rigetto della domanda attrice”.
[...]
Il motivo d'appello è fondato su due argomentazioni che non censurano affatto la circostanza che la trascrizione della domanda é stata effettuata in virtù di un atto di citazione la cui notifica non si è perfezionata.
La prima argomentazione é fondata sulla tesi che, come documentato nel precedente grado di giudizio e non contestato dalle altre parti “avverso la trascrizione in questione, avvenuta con riserva, era stato proposto ricorso al Tribunale e poi reclamo alla Corte di Appello di Roma, la quale con decreto del 20.06.2013 (allegato alla seconda memoria del
[...]
al n.43) ordinava al Conservatore di trascrivere Controparte_2
l'atto di citazione ex art. 2932 c.c. eliminando la condizione di riserva.
Successivamente la Corte di Appello di Roma con ordinanza del
20.06.2013 eliminava la riserva della trascrizione della domanda giudiziale, provvedimento passato in giudicato e pertanto incontrovertibile.
All'epoca di quanto indicato la società era già fallita, in quanto il fallimento veniva dichiarato nell'anno 2012 e, quindi, senza dubbio la produzione degli effetti della trascrizione deve aversi anche nei confronti della società fallita.”
Ad avviso della Corte la tesi dell'appellante è infondata poiché scaturisce da una erronea interpretazione della portata del provvedimento della Corte
5 di Appello con il quale, ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att., in sede di reclamo, era stata disposta la trascrizione con riserva della domanda giudiziale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla appellante, tale provvedimento non è idoneo a produrre un giudicato e proprio per tale motivo non è impugnabile con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., essendo emesso in un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via solo provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare.
Conseguentemente, la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità è rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso: “Il provvedimento della corte d'appello con il quale si conclude, ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. dello stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi dell'art. 113-ter cit., vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto,
l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.” - (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
4410 del 21 febbraio 2017).
Ebbene, premesso che il predetto provvedimento della Corte d'Appello non
è suscettibile di formare un giudicato e che la questione della sussistenza del diritto alla effettuazione della trascrizione è stata legittimamente affrontata dal Tribunale, la Corte ritiene che la decisione del primo giudice su tale punto sia immune da censure poiché è allo stato pacifico che la notifica della citazione effettuata alla società promittente venditrice allorché era ancora in bonis non si sia perfezionata e che la trascrizione della domanda è stata effettuata quando l'esito della notifica non era ancora stato accertato. In definitiva, il mancato perfezionamento della notifica
6 della citazione ha comportato l'inefficacia della trascrizione e la sua conseguente inopponibilità al . CP_5
La seconda argomentazione difensiva dell'appellante è fondata sulla tesi che il contratto preliminare di cui è causa è, comunque, opponibile alla
Curatela perché è stato trascritto in data 31.03.2009, prima della dichiarazione di fallimento. La censura, però, va respinta in quanto ai sensi dell'art. 72 L.F. “l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775 bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento”.
Il rigetto del primo motivo e la conferma della declaratoria di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per effetto dell'efficacia e dell'opponibilità della dichiarazione della Curatela di sciogliersi dal contratto preliminare, assorbono sia il secondo motivo, avente ad oggetto la fondatezza, nel merito, della predetta domanda, sia il terzo motivo inerente la riproposizione della istanza di CTU strumentale all'accoglimento della domanda, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ( ), e vengono liquidate, Parte_1 P.IVA_1 secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellata
[...]
( ) ed Controparte_8 P.IVA_2 in favore dell'appellato
[...]
( ). Controparte_2 P.IVA_3
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (10362641002), Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 988/2020 emessa in data
08/06/2020 e pubblicata il 10/06/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellata Controparte_8
( ), in persona del curatore,
[...] P.IVA_2
7 che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di
“indeterminabile – complessità media”) oltre IVA e C.P.A. come per legge, ed in favore dell'appellato
[...]
( ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di “indeterminabile – complessità media”) oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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