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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2971/2024 R.G. promossa da
, n. il 25/09/1963 a AFRAGOLA (NA), rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. SETOLA SALVATORE come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 29.01.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 67%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 08.02.2024 e l'opposizione depositata in data 06.03.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU (cfr. consulenza in atti) ha esaminato l'evoluzione dello stato psicofisico dell'istante e, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha rilevato: “appare evidente che le condizioni cliniche della ricorrente abbiano subito un progressivo aggravamento. Pertanto, in risposta ai quesiti si può affermare che la documentazione
3 aggiuntiva assume una importanza rilevante nel modificare la valutazione medico-legale espressa con il precedente elaborato peritale”.
In particolare il CTU evidenziato che la ricorrente è affetta da: “Rettocolite ulcerosa;
Cardiopatia ipertensiva;
Artrosi polidistrettuale;
Sindrome ansioso1depressiva;
Incontinenza urinaria” ha precisato “Confermando il giudizio con le relative percentuali sulle patologie riscontrate in sede di visita peritale, si ritiene di poter modificare il giudizio relativo alla patologia psichiatrica (sindrome depressiva endoreattiva grave) attribuendo il codice 2006 con percentuale del 31%... Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( Pt_1
dalle cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di
[...] invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M. del 5\2\1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 75% (ssettantacinque per cento), per cui SUSSISTONO i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità”.
Con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione invocata il CTU ha concluso: “Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della Consulenza medica
Psichiatrica effettuata presso Azienda Sanitaria Locale Napoli CP_2 CP_3
, dal Dott. in data 03/06/2024, alla quale andrà
[...] Persona_1 applicata una retrodatazione di almeno tre mesi data della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzioni psicologiche non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto appare congruo retrodatare alla data di Marzo 2024”.
Alla stregua di tali considerazioni e del fatto che a norma dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. nelle controversie in materia di invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento giudiziario, va quindi dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal marzo 2024.
4 6. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate in considerazione del consolidamento del quadro invalidante in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, al deposito del ricorso di atp e contestualmente alla proposizione del ricorso di opposizione. Le spese di
CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in atti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di marzo 2024;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1
liquidato in atti.
Aversa, 31/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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