Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 507 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, codice fiscale rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso in appello, dall'Avv.to Peppino Russo, presso il cui studio, sito in Cosenza,
Piazza I° Maggio n. 18, è elettivamente domiciliato
Ricorrente in riassunzione/appellante
E
[...]
, in persona Controparte_1 del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, ex art. 5 L.R. n. 9/2007, art. 11 L.R. n. 66/2012 ed art. 1 L.R. n. 5/2016, già Controparte_1
, Gestione Liquidatoria ex art. 5 L.R. n. 9/2007
[...]
Convenuta in riassunzione non costituita/appellata
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Inclusione dei ratei di 13^ mensilità nell'incentivo all'esodo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : << … in accoglimento del presente gravame, voglia, in via principale, Parte_1 annullare o riformare la decisione impugnata e, per questo voglia annullare o riformare la sentenza oggetto del presente gravame con conseguente condanna dell
[...]
Controparte_1 ex art. 5 L.R. n. 9/2007, ART. 11 L.R. n. 66/2012 nonché art. 1 bis L.R. 5/2016, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, già
[...]
ex art. 5 L.R. n. 9/2007, al Controparte_2 pagamento di quanto richiesto nel ricorso introduttivo e precisamente della somma di € 9.534,31 in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì Parte_1
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato in data 2.5.2012 presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, - premesso di avere prestato servizio presso l' e di aver Parte_1 CP_1 risolto il suo rapporto di lavoro, in data 30.06.2008, ai sensi della L.R. N. 9/2007; - chiedeva l'accertamento del diritto all'inserimento dei ratei di 13^ mensilità tra le voci della retribuzione componenti lo stipendio tabellare per la determinazione dell'incentivo all'esodo regionale di cui all'articolo 6 della citata legge, con la conseguente condanna dell' al pagamento delle CP_1 somme determinate in conseguenza di detta inclusione oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l' contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La CP_1 causa veniva decisa con sentenza del Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, numero 1796/2014 del 02.10.2014, la quale rigettava il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
Il sig. proponeva appello, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 271 Parte_1 del 17.10.2011, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, 2˚ comma, della L.R. N. 15/2008, che, nell'escludere la tredicesima mensilità dalla base di calcolo dell'indennità supplementare, è incorsa in violazione dei canoni costituzionali di ragionevolezza - arbitrariamente attribuito alla
"legge esodo" un significato non riconoscibile in una delle possibili letture del testo originario della L.R. de qua, interferendo sulla regolamentazione giuridica del rapporto tra le parti e andando a modificare situazioni già acquisite al patrimonio giuridico dei dipendenti.
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 1460/2018 pubblicata in data 29.11.2018, rigettava l'appello, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite liquidate in €
2.800,00 oltre accessori.
proponeva ricorso per cassazione (R.G. n. 11254/2019 della Sezione Lavoro Parte_1 della S.C.).
Con Ordinanza n. Sezionale 5397/2023 – N. Raccolta Generale n. 4676/2024, pubblicata in data
21 febbraio 2024, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Il giudizio veniva riassunto dal lavoratore con atto depositato il 29 aprile 2024 e ritualmente notificato alla controparte.
§3
Pag. 2 di 3 La Corte, acquisiti gli incarti dei precedenti gradi, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con nota depositata il 4 giugno 2025 il procuratore dell'appellante/ricorrente in riassunzione ha dato atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalla propria assistita con la lavoratrice, quale documentato a mezzo del deposito, in allegato alla nota suddetta, dell'accordo di transazione del 20 maggio 2025, e ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
§5
Orbene, il Collegio, alla luce del contenuto del menzionato accordo, prende atto della carenza di interesse sopravvenuta e dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado, queste vengono compensate in conformità alla richiesta delle parti, quale formulata nel menzionato accordo di transazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da , il 29 aprile 2024, a seguito dell'annullamento disposto dalla Parte_1
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4676/2024 del 20 dicembre 2023/21 febbraio 2024, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1460/2018 del 2 ottobre/29 novembre 2018, di rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza n. 1796/2014, resa in data 2 ottobre 2014, di rigetto del ricorso dal medesimo avanzato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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