CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chnè Consigliere
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 761/2022 . e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Accardo (n. fax Parte_1
0965/893231 e PEC Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con gli avv. Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà e Dario P.IVA_2
RN
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi .
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/10/2021 chiedeva nei confronti dell' Parte_1
CP_ la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 2.534,31 “a titolo di retribuzioni maturate nel periodo dal 24/05/2007 al 24/08/2007, ai sensi dell'art. 2
D.Lgs. 80/1992, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”, esponendo : di essere stata lavoratrice subordinata della con mansioni di addetta Controparte_2 alle pulizie (VII livello) dall'1/04/2006 al 24/08/2007;
di essere stata licenziata in data 24/08/2007 con provvedimento poi annullato dal
Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Lavoro con sentenza n. 2759/2012; che con successiva sentenza n. 617/2017 il medesimo Tribunale ha dichiarato cessato il rapporto di lavoro alla data del 6/12/2012 , stante l'omessa effettiva reintegra da parte del datore di lavoro;
che in tali giudizi sono state accertate differenze retributive per gli ultimi tre mesi (“3 mesi di lavoro ammonta a complessivi € 4.734,56 (€ 957,67 per retribuzione agosto
2007, € 1.043,55 per retribuzione luglio 2007, € 1.018,82 per retribuzione giugno 2007,
€ 1.018,82 per quattordicesima mensilità ed € 965,70 per quota tredicesima mensilità)”); che la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 24 del 26/07/2018 e il Controparte_2 credito della ricorrente (incluse le anzidette tre mensilità) era stato ammesso al passivo;
di avere successivamente presentato senza esito all' quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia la domanda per la prestazione previdenziale di cui all'art. 2 D.Leg.vo n.
80/1992 corrispondente alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
L' ha resistito, segnalando che le tre mensilità richieste (giugno, luglio e agosto CP_1
2007) non costituirebbero le ultime tre del rapporto di lavoro , in realtà cessato il
6/12/2012 come statuito nella sentenza n. 617/2017 del Tribunale di Reggio Calabria,
Il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda, ritenendo che : in caso di insolvenza del datore di lavoro il D.Leg.vo n. 80/1992 ha previsto la corresponsione di un'indennità equivalente alla morosità maturata nelle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, rientranti negli ultimi 12 mesi prima dell'accertamento dell'insolvenza ai sensi della Legge Fallimentare;
infatti l'art. 2 D.Leg.vo n. 80/1992 dispone : “Il pagamento effettuato dal Fondo dì garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 11 comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. la tutela accordata ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro concerne, quindi, esclusivamente le retribuzioni che corrispondano non soltanto alle ultime tre del rapporto di lavoro ma che siano, altresì, comprese nell'arco temporale di dodici mesi antecedenti l'instaurazione del procedimento concorsuale per la declaratoria di insolvenza del datore di lavoro, come da conforme giurisprudenza di legittimità (
Cass. n. 16249 del 29/07/2020), secondo cui:
“La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (art. 2, d.lgs. n. 80 cit., lett. a)...”; con riferimento alla decorrenza a ritroso del termine annuale nel cui ambito devono necessariamente collocarsi le tre mensilità richieste ai sensi dell'art. 2 D.Leg.vo n.
80/1992 la Corte di Giustizia con sentenza del 10/07/1997 (causa C-373/95) ha interpretato la direttiva comunitaria n. 80/987 nel senso che il predetto termine decorre dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo (nello stesso senso Cass. n.
7877/2015); tanto risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal
Fondo deve restare necessariamente collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore ed all'insolvenza del datore di lavoro e proprio sulla base di tale annotazione la Suprema Corte ha escluso la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt. 3 e 38 Cost. (Cass. n.
32/2020); attesa l' anzidetta disciplina, nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a fallimento, le ultime tre retribuzioni rimaste inadempiute sono solo quelli rientranti nei dodici mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 16249 del
29/07/2020 citata); . nel caso di specie, in ragione degli elementi oggettivi dedotti dalla stessa ricorrente
(rapporto di lavoro cessato il 6/12/2012, retribuzioni richieste per i mesi di giugno, luglio e agosto 2007, fallimento del datore di lavoro dichiarato nel 2018) la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia si pone al di fuori del perimetro temporale di cui all'art. 2 D.Leg.vo n. 80/1992; tale conclusione è riferibile sia all'ipotesi specificamente dedotta in ricorso per la quale le retribuzioni richieste sono quelle di giugno, luglio e agosto 2007, sia all'ipotesi ulteriore (astrattamente ricavabile dalla CTU allegata dalla ricorrente) per la quale le retribuzioni richieste siano le ultime tre rispetto alla cessazione giuridica del rapporto dichiarata in sede giudiziaria il 6/12/2012; tale argomento è assorbente , così da non dovere approfondire l'ulteriore eccezione sollevata dall' che “le tre mensilità formalmente indicate nel ricorso e nella CP_1 domanda amministrativa (giugno, luglio e agosto 2007) sono le ultime rispetto al licenziamento ma non anche rispetto alla giuridica cessazione del rapporto di lavoro quale effetto delle azioni di tutela intraprese dalla ricorrente e definite dal Tribunale di
Reggio Calabria con le sentenze n. 2759/2012 e n. 617/2017”.
Avverso la sentenza propone appello la , per i motivi di seuito trattati. Pt_1
Ha resistito l' . CP_1
La causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter cpc, entro il quale le parti hanno depositate note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appellante censura l'impugnata sentenza deducendo che : alla luce di un principio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee da quasi un trentennio con sentenza 10/07/1997 proc. C-373/95 , recepito da quasi un Parte_2 ventennio in maniera inequivoca dalla Corte di Cassazione che, già con sentenza n.
1885/2005 (poi confermata da 22621/2007, 7395/2008, 12634/2008, 22011/2008), si è espressamente affermato che:
- “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi CP_1 dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)”; tale principio è stato recepito anche dall' che, nella circolare n. 74/2008 (della CP_1 quale alleghiamo copia), al punto 4.4.1. così dispone:
<< 4.1.1. ... Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 80 del 1992 e cioè:
a) la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa (…)
Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto,
è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso >>; nel caso di specie, la ha agito in giudizio per l'accertamento dei propri crediti Pt_1 retributivi e dell'insolvenza del datore di lavoro con ricorso depositato Controparte_3 in data 01/04/2008 (introduttivo del giudizio n. 1088/08 RGACL Tribunale di Reggio
Calabria; all. 1 fasc. primo grado), definito con sentenza n. 2759/12 (all. 2) che ha dichiarato nullo ed inefficace il licenziamento subito dalla lavoratrice e condannato la alla reintegra della stessa nel posto di lavoro, nonché al pagamento Controparte_2 delle differenze retributive maturate nell'intero periodo lavorativo (dall'01/04/2006 al
24/08/2007) per un totale di € 12.712,42, ed infine al pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 co. IV L. 300/70 per il periodo dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegra;
pertanto, è a ritroso rispetto alla data dell'01/04/2008 (data di iscrizione a ruolo del giudizio promosso dalla lavoratrice) che va computato il periodo di 12 mesi entro i quali deve essere sorto il credito per ultime tre retribuzioni garantito dal Fondo di Garanzia
, e le tre retribuzioni richieste dalla sig.ra (da maggio ad agosto 2007) CP_1 Pt_1 rientrano pienamente nel periodo menzionato.
L'appello è fondato, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità. Tra le molte, in un caso speculare a quello in esame, Cassazione civile sez. lav.,
21/04/2016, , n.8072 ha così argomentato:
< In "Attuazione della direttiva 80/987/(CEE), in materia di tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il quale, nella parte che qui interessa, ha esplicitamente stabilito (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1, cit.), che "il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma, in conformità della stessa direttiva che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva) ha derogato in melius, per i lavoratori, le disposizioni comunitarie, prevedendo che il termine di riferimento sia di un anno in luogo del minor termine di sei mesi previsti ...
- Questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, ha consolidato il suo orientamento nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia (Cass., 5 maggio 2003, n. 6808), e, spingendosi oltre in funzione di rendere effettiva la garanzia che la direttiva persegue, ha esteso l'applicazione del medesimo principio - oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale - anche a qualsiasi altra iniziativa "parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti (...) garantiti dalla direttiva - dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire - per quanto si è detto - molto tempo dopo la domanda, per motivi (...) indipendenti dal comportamento dei lavoratori" (Così Cass., 1 febbraio
2005, n. 1885).
9.4. - Questa più estesa interpretazione ha altresì il pregio di assicurare la parità di trattamento, quanto a tutela dei diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori subordinati a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali ed inoltre evita di condizionare la possibilità stessa della garanzia a fattori che non rientrano nella sfera di dominio del lavoratore (v. Cass.,
1 aprile 2008, n. 12634).
La domanda di apertura della procedura concorsuale deve dunque essere necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (...) garantiti dalla direttiva".
9.5. - Si è così affermato che "Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' di pagare, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti CP_1 inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio
1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri c. e Repubblica Italiana) Pt_2 CP_1
e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata)
e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (Cass., 1 settembre 2008, n. 22011).
9.4. - La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi al caso di specie, individuando il giorno dal quale iniziare a calcolare, a ritroso, il termine annuale del periodo di fruizione della garanzia, nella data di richiesta dei decreti ingiuntivi, quali atti di iniziativa giudiziaria promossa per la realizzazione del diritto di credito >>.
Tale principio è ribadito in Cass n. 6834/2023 del 7.3.2023 , nella quale si afferma che:
ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni in forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo la data in cui la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, già resa esecutiva,
è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo;
la tesi che la decorrenza dei dodici mesi rilevanti ai fini degli ultimi tre coperti dalla garanzia del Fondo possa essere individuata , in linea generale, dal momento in cui alla diffida è attribuita efficacia di titolo esecutivo, “ mal si presti ad essere conciliata con il consolidato principio secondo cui all'uopo possono rilevare solo atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque
a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (cfr., tra le tante, Cass. nn. 1885 del 2005, 12634 del 2008 e numerose successive conformi)>.
Devesi altresì evidenziare che sulla effettiva portata della sentenza n. 16249/2020, su cui è stata fondata l' impugnata sentenza, la Suprema Corte nella sentenza n. 33550 del 15/11/2022 ha chiarito quanto segue:
<< (la) questione dell'inidoneità del tentativo obbligatorio di conciliazione a costituire
valido atto di iniziativa giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, così come interpretato a seguito della sentenza CGCE, 10.7.1997, C 373/95 ... sebbene già abbia formato oggetto di talune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16249 del
2020, 38521 del 2021, 41248 del 2021 e 4041 del 2022), richiede un intervento di natura nomofilattica in quanto l'orientamento costituito dalle ultime tre decisioni risulta essersi formato in relazione ad una lettura di Cass. n. 16249 del 2020 che qui va corretta.
Tale ultima sentenza, infatti, ha avuto ad oggetto la questione del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell'intervenuto suo fallimento e dell'estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge;
si trattava, in altri termini, di una fattispecie in cui era mancato, per inattività del lavoratore successiva alla presentazione del tentativo di conciliazione obbligatorio, un qualsiasi accertamento giudiziale del credito di lavoro in ordine al quale si chiedeva la tutela previdenziale direttamente al Fondo, che non era stato neppure accertato in sede fallimentare;
ed è proprio in ragione dell'inidoneità dell'iniziativa del lavoratore al formarsi di un titolo esecutivo che Cass. n. 16249 del 2020 ha ritenuto che l'atto con il quale tale iniziativa si era concretizzata non assumesse rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesti dall'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, cit. (...) in ossequio a CGCE, 10.7.1997, C-373/95, già cit., questa Corte ha avuto modo di chiarire che il dies a quo del computo a ritroso non può essere individuato in relazione alla data in cui l'insolvenza viene accertata tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo, ma in relazione alla data in cui viene proposta la domanda
(così Cass. n. 1885 del 2005): non possono andare infatti a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza. E se ciò è vero, deve escludersi che le conclusioni cui è giunta
Cass. n. 16249 del 2020 possano estendersi al caso di specie, come invece sostenuto dal
Pubblico ministero: nella vicenda in esame, infatti, l'iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa;
e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., che, ai sensi dell'art.
412-bis c.p.c. vigente ratione temporis (...) costituiva condizione di procedibilità rispetto al giudizio di accertamento del credito e di condanna del datore di lavoro >>.
Ciò posto viene in rilievo che vi è prova documentale che le differenze retributive degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientravano tra le somme portate dalla sentenza n.
2759/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, incluse nella domanda di ammissione al passivo fallimentare (all. 6 ) e che il G.D ha ammesso al passivo per Parte_1
i crediti “come da domanda “(all. 7); infatti l' , nel costituirsi in giudizio, formulava CP_1 un differente motivo di diniego rispetto alla fase amministrativa , ossia il fatto che le retribuzioni richieste (giugno - agosto 2007) non coincidono con le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro venuto a cessare in data 06/12/2012. .
Tale rilievo è superato dal fatto che , come già detto, la è stata licenziata in data Pt_1
24/08/2007 , ottenendo in via giudiziale l'annullamento del licenziamento con la citata sentenza n. 2795/2012 e infine declaratoria della cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 06/12/2012 , in quanto non era stata mai reintegrata nel posto di lavoro, come da sentenza n. 671/2017 Tribunale di Reggio Calabria (all. 4 fasc.ricorr.); pertanto gli ultimi tre mesi cui riferire le retribuzioni pretese dal Fondo di Garanzia sono quelli che hanno preceduto il licenziamento del 24/08/2007.
Ora, nella CTU espletata nel giudizio definito con sentenza n. 2795/2012 il credito relativo agli ultimi 3 mesi di lavoro veniva quantificato in € 2.370,7 (vedi ultima colonna – importo da percepire – dei mesi da giugno ad agosto 2007) oltre € 1.018,82 per quattordicesima mensilità ed € 965,70 per quota tredicesima mensilità.
Parte ricorrente ha dato atto che ai sensi dell'art. 2, co. II. D.Lgs. 80/1992 il Fondo di
Garanzia è tenuto nel limite di una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, allegando che tale misura ammontava nel 2007 ad €
844,77, richiedendo per l'effetto la somma di € 2.534,31 (€ 844,77 * 3). CP_ Come detto, l' sul punto non ha contrapposto alcun calcolo, nè segnalato alcun errore in cui sarebbe incorsa la ricorrente.
L'originaria domanda merita pertanto accoglimento. CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, II scaglione , valori medi dimidiati stante la semplicità delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo CP_ nel giudizio di appello proposto da contro e avverso la sentenza n. Parte_1
11/2023 pubblicata il 12.01.2023, dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In riforma dell' impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 2.534,31 ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 80/1992, oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria.
Condanna l' a rimborsare alla le sepse del doppio grado, liquidate in € CP_1 Pt_1
1.320,00 per il primo e in € 1.457,5 per l'appello, oltre accessori come per legge e distrazione in favore dell'avv. Margherita Accardo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chnè Consigliere
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 761/2022 . e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Accardo (n. fax Parte_1
0965/893231 e PEC Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con gli avv. Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà e Dario P.IVA_2
RN
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi .
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/10/2021 chiedeva nei confronti dell' Parte_1
CP_ la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 2.534,31 “a titolo di retribuzioni maturate nel periodo dal 24/05/2007 al 24/08/2007, ai sensi dell'art. 2
D.Lgs. 80/1992, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”, esponendo : di essere stata lavoratrice subordinata della con mansioni di addetta Controparte_2 alle pulizie (VII livello) dall'1/04/2006 al 24/08/2007;
di essere stata licenziata in data 24/08/2007 con provvedimento poi annullato dal
Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Lavoro con sentenza n. 2759/2012; che con successiva sentenza n. 617/2017 il medesimo Tribunale ha dichiarato cessato il rapporto di lavoro alla data del 6/12/2012 , stante l'omessa effettiva reintegra da parte del datore di lavoro;
che in tali giudizi sono state accertate differenze retributive per gli ultimi tre mesi (“3 mesi di lavoro ammonta a complessivi € 4.734,56 (€ 957,67 per retribuzione agosto
2007, € 1.043,55 per retribuzione luglio 2007, € 1.018,82 per retribuzione giugno 2007,
€ 1.018,82 per quattordicesima mensilità ed € 965,70 per quota tredicesima mensilità)”); che la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 24 del 26/07/2018 e il Controparte_2 credito della ricorrente (incluse le anzidette tre mensilità) era stato ammesso al passivo;
di avere successivamente presentato senza esito all' quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia la domanda per la prestazione previdenziale di cui all'art. 2 D.Leg.vo n.
80/1992 corrispondente alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
L' ha resistito, segnalando che le tre mensilità richieste (giugno, luglio e agosto CP_1
2007) non costituirebbero le ultime tre del rapporto di lavoro , in realtà cessato il
6/12/2012 come statuito nella sentenza n. 617/2017 del Tribunale di Reggio Calabria,
Il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda, ritenendo che : in caso di insolvenza del datore di lavoro il D.Leg.vo n. 80/1992 ha previsto la corresponsione di un'indennità equivalente alla morosità maturata nelle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, rientranti negli ultimi 12 mesi prima dell'accertamento dell'insolvenza ai sensi della Legge Fallimentare;
infatti l'art. 2 D.Leg.vo n. 80/1992 dispone : “Il pagamento effettuato dal Fondo dì garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 11 comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. la tutela accordata ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro concerne, quindi, esclusivamente le retribuzioni che corrispondano non soltanto alle ultime tre del rapporto di lavoro ma che siano, altresì, comprese nell'arco temporale di dodici mesi antecedenti l'instaurazione del procedimento concorsuale per la declaratoria di insolvenza del datore di lavoro, come da conforme giurisprudenza di legittimità (
Cass. n. 16249 del 29/07/2020), secondo cui:
“La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (art. 2, d.lgs. n. 80 cit., lett. a)...”; con riferimento alla decorrenza a ritroso del termine annuale nel cui ambito devono necessariamente collocarsi le tre mensilità richieste ai sensi dell'art. 2 D.Leg.vo n.
80/1992 la Corte di Giustizia con sentenza del 10/07/1997 (causa C-373/95) ha interpretato la direttiva comunitaria n. 80/987 nel senso che il predetto termine decorre dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo (nello stesso senso Cass. n.
7877/2015); tanto risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal
Fondo deve restare necessariamente collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore ed all'insolvenza del datore di lavoro e proprio sulla base di tale annotazione la Suprema Corte ha escluso la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt. 3 e 38 Cost. (Cass. n.
32/2020); attesa l' anzidetta disciplina, nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a fallimento, le ultime tre retribuzioni rimaste inadempiute sono solo quelli rientranti nei dodici mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 16249 del
29/07/2020 citata); . nel caso di specie, in ragione degli elementi oggettivi dedotti dalla stessa ricorrente
(rapporto di lavoro cessato il 6/12/2012, retribuzioni richieste per i mesi di giugno, luglio e agosto 2007, fallimento del datore di lavoro dichiarato nel 2018) la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia si pone al di fuori del perimetro temporale di cui all'art. 2 D.Leg.vo n. 80/1992; tale conclusione è riferibile sia all'ipotesi specificamente dedotta in ricorso per la quale le retribuzioni richieste sono quelle di giugno, luglio e agosto 2007, sia all'ipotesi ulteriore (astrattamente ricavabile dalla CTU allegata dalla ricorrente) per la quale le retribuzioni richieste siano le ultime tre rispetto alla cessazione giuridica del rapporto dichiarata in sede giudiziaria il 6/12/2012; tale argomento è assorbente , così da non dovere approfondire l'ulteriore eccezione sollevata dall' che “le tre mensilità formalmente indicate nel ricorso e nella CP_1 domanda amministrativa (giugno, luglio e agosto 2007) sono le ultime rispetto al licenziamento ma non anche rispetto alla giuridica cessazione del rapporto di lavoro quale effetto delle azioni di tutela intraprese dalla ricorrente e definite dal Tribunale di
Reggio Calabria con le sentenze n. 2759/2012 e n. 617/2017”.
Avverso la sentenza propone appello la , per i motivi di seuito trattati. Pt_1
Ha resistito l' . CP_1
La causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter cpc, entro il quale le parti hanno depositate note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appellante censura l'impugnata sentenza deducendo che : alla luce di un principio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee da quasi un trentennio con sentenza 10/07/1997 proc. C-373/95 , recepito da quasi un Parte_2 ventennio in maniera inequivoca dalla Corte di Cassazione che, già con sentenza n.
1885/2005 (poi confermata da 22621/2007, 7395/2008, 12634/2008, 22011/2008), si è espressamente affermato che:
- “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi CP_1 dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)”; tale principio è stato recepito anche dall' che, nella circolare n. 74/2008 (della CP_1 quale alleghiamo copia), al punto 4.4.1. così dispone:
<< 4.1.1. ... Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 80 del 1992 e cioè:
a) la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa (…)
Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto,
è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso >>; nel caso di specie, la ha agito in giudizio per l'accertamento dei propri crediti Pt_1 retributivi e dell'insolvenza del datore di lavoro con ricorso depositato Controparte_3 in data 01/04/2008 (introduttivo del giudizio n. 1088/08 RGACL Tribunale di Reggio
Calabria; all. 1 fasc. primo grado), definito con sentenza n. 2759/12 (all. 2) che ha dichiarato nullo ed inefficace il licenziamento subito dalla lavoratrice e condannato la alla reintegra della stessa nel posto di lavoro, nonché al pagamento Controparte_2 delle differenze retributive maturate nell'intero periodo lavorativo (dall'01/04/2006 al
24/08/2007) per un totale di € 12.712,42, ed infine al pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 co. IV L. 300/70 per il periodo dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegra;
pertanto, è a ritroso rispetto alla data dell'01/04/2008 (data di iscrizione a ruolo del giudizio promosso dalla lavoratrice) che va computato il periodo di 12 mesi entro i quali deve essere sorto il credito per ultime tre retribuzioni garantito dal Fondo di Garanzia
, e le tre retribuzioni richieste dalla sig.ra (da maggio ad agosto 2007) CP_1 Pt_1 rientrano pienamente nel periodo menzionato.
L'appello è fondato, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità. Tra le molte, in un caso speculare a quello in esame, Cassazione civile sez. lav.,
21/04/2016, , n.8072 ha così argomentato:
< In "Attuazione della direttiva 80/987/(CEE), in materia di tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il quale, nella parte che qui interessa, ha esplicitamente stabilito (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1, cit.), che "il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma, in conformità della stessa direttiva che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva) ha derogato in melius, per i lavoratori, le disposizioni comunitarie, prevedendo che il termine di riferimento sia di un anno in luogo del minor termine di sei mesi previsti ...
- Questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, ha consolidato il suo orientamento nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia (Cass., 5 maggio 2003, n. 6808), e, spingendosi oltre in funzione di rendere effettiva la garanzia che la direttiva persegue, ha esteso l'applicazione del medesimo principio - oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale - anche a qualsiasi altra iniziativa "parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti (...) garantiti dalla direttiva - dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire - per quanto si è detto - molto tempo dopo la domanda, per motivi (...) indipendenti dal comportamento dei lavoratori" (Così Cass., 1 febbraio
2005, n. 1885).
9.4. - Questa più estesa interpretazione ha altresì il pregio di assicurare la parità di trattamento, quanto a tutela dei diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori subordinati a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali ed inoltre evita di condizionare la possibilità stessa della garanzia a fattori che non rientrano nella sfera di dominio del lavoratore (v. Cass.,
1 aprile 2008, n. 12634).
La domanda di apertura della procedura concorsuale deve dunque essere necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (...) garantiti dalla direttiva".
9.5. - Si è così affermato che "Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' di pagare, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti CP_1 inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio
1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri c. e Repubblica Italiana) Pt_2 CP_1
e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata)
e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (Cass., 1 settembre 2008, n. 22011).
9.4. - La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi al caso di specie, individuando il giorno dal quale iniziare a calcolare, a ritroso, il termine annuale del periodo di fruizione della garanzia, nella data di richiesta dei decreti ingiuntivi, quali atti di iniziativa giudiziaria promossa per la realizzazione del diritto di credito >>.
Tale principio è ribadito in Cass n. 6834/2023 del 7.3.2023 , nella quale si afferma che:
ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni in forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo la data in cui la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, già resa esecutiva,
è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo;
la tesi che la decorrenza dei dodici mesi rilevanti ai fini degli ultimi tre coperti dalla garanzia del Fondo possa essere individuata , in linea generale, dal momento in cui alla diffida è attribuita efficacia di titolo esecutivo, “ mal si presti ad essere conciliata con il consolidato principio secondo cui all'uopo possono rilevare solo atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque
a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (cfr., tra le tante, Cass. nn. 1885 del 2005, 12634 del 2008 e numerose successive conformi)>.
Devesi altresì evidenziare che sulla effettiva portata della sentenza n. 16249/2020, su cui è stata fondata l' impugnata sentenza, la Suprema Corte nella sentenza n. 33550 del 15/11/2022 ha chiarito quanto segue:
<< (la) questione dell'inidoneità del tentativo obbligatorio di conciliazione a costituire
valido atto di iniziativa giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, così come interpretato a seguito della sentenza CGCE, 10.7.1997, C 373/95 ... sebbene già abbia formato oggetto di talune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16249 del
2020, 38521 del 2021, 41248 del 2021 e 4041 del 2022), richiede un intervento di natura nomofilattica in quanto l'orientamento costituito dalle ultime tre decisioni risulta essersi formato in relazione ad una lettura di Cass. n. 16249 del 2020 che qui va corretta.
Tale ultima sentenza, infatti, ha avuto ad oggetto la questione del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell'intervenuto suo fallimento e dell'estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge;
si trattava, in altri termini, di una fattispecie in cui era mancato, per inattività del lavoratore successiva alla presentazione del tentativo di conciliazione obbligatorio, un qualsiasi accertamento giudiziale del credito di lavoro in ordine al quale si chiedeva la tutela previdenziale direttamente al Fondo, che non era stato neppure accertato in sede fallimentare;
ed è proprio in ragione dell'inidoneità dell'iniziativa del lavoratore al formarsi di un titolo esecutivo che Cass. n. 16249 del 2020 ha ritenuto che l'atto con il quale tale iniziativa si era concretizzata non assumesse rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesti dall'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, cit. (...) in ossequio a CGCE, 10.7.1997, C-373/95, già cit., questa Corte ha avuto modo di chiarire che il dies a quo del computo a ritroso non può essere individuato in relazione alla data in cui l'insolvenza viene accertata tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo, ma in relazione alla data in cui viene proposta la domanda
(così Cass. n. 1885 del 2005): non possono andare infatti a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza. E se ciò è vero, deve escludersi che le conclusioni cui è giunta
Cass. n. 16249 del 2020 possano estendersi al caso di specie, come invece sostenuto dal
Pubblico ministero: nella vicenda in esame, infatti, l'iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa;
e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., che, ai sensi dell'art.
412-bis c.p.c. vigente ratione temporis (...) costituiva condizione di procedibilità rispetto al giudizio di accertamento del credito e di condanna del datore di lavoro >>.
Ciò posto viene in rilievo che vi è prova documentale che le differenze retributive degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientravano tra le somme portate dalla sentenza n.
2759/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, incluse nella domanda di ammissione al passivo fallimentare (all. 6 ) e che il G.D ha ammesso al passivo per Parte_1
i crediti “come da domanda “(all. 7); infatti l' , nel costituirsi in giudizio, formulava CP_1 un differente motivo di diniego rispetto alla fase amministrativa , ossia il fatto che le retribuzioni richieste (giugno - agosto 2007) non coincidono con le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro venuto a cessare in data 06/12/2012. .
Tale rilievo è superato dal fatto che , come già detto, la è stata licenziata in data Pt_1
24/08/2007 , ottenendo in via giudiziale l'annullamento del licenziamento con la citata sentenza n. 2795/2012 e infine declaratoria della cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 06/12/2012 , in quanto non era stata mai reintegrata nel posto di lavoro, come da sentenza n. 671/2017 Tribunale di Reggio Calabria (all. 4 fasc.ricorr.); pertanto gli ultimi tre mesi cui riferire le retribuzioni pretese dal Fondo di Garanzia sono quelli che hanno preceduto il licenziamento del 24/08/2007.
Ora, nella CTU espletata nel giudizio definito con sentenza n. 2795/2012 il credito relativo agli ultimi 3 mesi di lavoro veniva quantificato in € 2.370,7 (vedi ultima colonna – importo da percepire – dei mesi da giugno ad agosto 2007) oltre € 1.018,82 per quattordicesima mensilità ed € 965,70 per quota tredicesima mensilità.
Parte ricorrente ha dato atto che ai sensi dell'art. 2, co. II. D.Lgs. 80/1992 il Fondo di
Garanzia è tenuto nel limite di una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, allegando che tale misura ammontava nel 2007 ad €
844,77, richiedendo per l'effetto la somma di € 2.534,31 (€ 844,77 * 3). CP_ Come detto, l' sul punto non ha contrapposto alcun calcolo, nè segnalato alcun errore in cui sarebbe incorsa la ricorrente.
L'originaria domanda merita pertanto accoglimento. CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, II scaglione , valori medi dimidiati stante la semplicità delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo CP_ nel giudizio di appello proposto da contro e avverso la sentenza n. Parte_1
11/2023 pubblicata il 12.01.2023, dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In riforma dell' impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 2.534,31 ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 80/1992, oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria.
Condanna l' a rimborsare alla le sepse del doppio grado, liquidate in € CP_1 Pt_1
1.320,00 per il primo e in € 1.457,5 per l'appello, oltre accessori come per legge e distrazione in favore dell'avv. Margherita Accardo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)