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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 812/2025 promossa da:
(C.F. , con il Patrocinio degli avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Romana ROCCHI e Leonardo TEGGI
ATTRICE OPPONENTE
contro
P.IV ), con il Patrocinio dell'Avv. Luigi COLUCCINO Controparte_1 P.IV_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'11.9.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1740/24, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 17.706,91, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura, per la fornitura di servizi di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che l'azione monitoria era da considerarsi improcedibile, non essendo stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal vigente “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (TICO);
- che a fondamento del decreto ingiuntivo non è stata prodotta una valida ed efficace prova scritta;
- che l'opposta non ha allegato né il documento contrattuale inerente al contratto di fornitura tra le parti né le fatture rimaste insolute. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo. Si è costituita rappresentando di avere notificato alla controparte la Controparte_1 rinuncia al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e alle linee di credito ad esso sottese, e chiedendo, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza dell'11.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- a rinunciato al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
Controparte_1
- all'udienza, essa ha confermato tale volontà e, congiuntamente alla parte opponente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
- essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti alla decisione della causa nel merito, vanno senz'altro accolte le concordi conclusioni, dichiarandosi dunque cessata la materia del contendere, a spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA cessata la materia contendere;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 12.09.2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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(C.F. , con il Patrocinio degli avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Romana ROCCHI e Leonardo TEGGI
ATTRICE OPPONENTE
contro
P.IV ), con il Patrocinio dell'Avv. Luigi COLUCCINO Controparte_1 P.IV_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'11.9.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1740/24, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 17.706,91, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura, per la fornitura di servizi di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che l'azione monitoria era da considerarsi improcedibile, non essendo stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal vigente “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (TICO);
- che a fondamento del decreto ingiuntivo non è stata prodotta una valida ed efficace prova scritta;
- che l'opposta non ha allegato né il documento contrattuale inerente al contratto di fornitura tra le parti né le fatture rimaste insolute. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo. Si è costituita rappresentando di avere notificato alla controparte la Controparte_1 rinuncia al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e alle linee di credito ad esso sottese, e chiedendo, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza dell'11.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- a rinunciato al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
Controparte_1
- all'udienza, essa ha confermato tale volontà e, congiuntamente alla parte opponente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
- essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti alla decisione della causa nel merito, vanno senz'altro accolte le concordi conclusioni, dichiarandosi dunque cessata la materia del contendere, a spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA cessata la materia contendere;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 12.09.2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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