Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.