Sentenza 8 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14371 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
1 4371/ 0 2 IN OME DEL PO LO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CANCELLAZIONE ALBO SEZIONE PRIMA CIVILE AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10781/00 - Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 33386 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 3767 Rep. -Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Ud. 28/05/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig SOLE MORE.... per diritti 1155 sul ricorso proposto da: IL CANCEL 2002 NO IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO RANABOLDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente Jap
contro
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI, CONSERVATORE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERCELLI, GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERCELLI, PUBBLICO MINISTERO CORTE D'APPELLO 2002 DI TORINO;
- intimati plu 1249 avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 23/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo NO IZ, agente di affari in mediazione, iscritto nella sezione speciale piccoli imprenditori del Registro delle imprese di Vercelli, con decreto 17.11.1999 del giudice del registro, fu da esso cancel- lato di ufficio, in quanto cancellato dalla C.C.I.A.A. di Vercelli dal ruolo degli agenti di affari in media- zione con delibera del 12.6.1997 n.245, per incompati- 5 bilità ai sensi della legge 3.2.1989 n. 39. Il provvedimento fu impugnato sull'assunto che la incompatibilità non sussistesse per i vecchi iscritti, ma il Tribunale di Vercelli, con decreto 22.12.1999, comunicato il 5. 1. 2000, rigettò il reclamo. Avverso tale decreto il NO propose reclamo ul- teriore alla Corte di Appello di Torino, che con decre- 2 to 23.2.2000 10 ha dichiarato inammissibile, per il fatto che abbia riguardato un provvedimento che era stato emesso su altro reclamo. Ha proposto ricorso per cassazione NO IZ con un motivo;
non hanno presentato difese gli intima- ti, Ministro di Giustizia, P.M. presso la Corte di Ap- pello di Torino, Conservatore del Registro delle impre- se di Vercelli e C.C.I.A.A.. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 739 e 742 bis c.p.c. e dell'art. 2192 C.C.. Assume che il provvedimento del tribunale fosse reclamabile alla corte di appello, in quanto reso in primo grado, per essere il decreto del giudice del registro privo di valenza giurisdizionale, in quanto atto amministrativo, sotto il profilo formale e sostan- ziale, esaurendosi in un provvedimento ordinatorio e strumentale alla tenuta del registro e alla regolarità delle iscrizioni;
e rileva che il provvedimento impu- gnato, negando il diritto processuale di azione, incide in via definitiva su diritti soggettivi processuali, tanto da giustificate il ricorso straordinario propo- sto. Il ricorso è privo di fondamento e va respinto. 3 plu זיStabilisce l'art.2191 c.c. se un'iscrizione è av- venuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, cancellazione", e aggiunge ne ordina con decreto la l'art. 2192 contro il decreto del giudice del regi- "I stro emesso а norma degli articoli precedenti, l'inte- ressato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro". A fronte, dunque, dell'attività dell'organo ammini- strativo, i rimedi consentiti al soggetto interessato risultano entrambi di natura giurisdizionale non ri- leva ai fini per cui è causa se di giurisdizione con- tenziosa o volontaria e si pongono in sostituzione di quelli previsti dagli artt. 737 e SS. c.p.c., risultan- do propri ed esclusivi della disciplina che attiene al registro delle imprese, contemplando in via generale il sistema delle iscrizioni e delle cancellazioni l'atti- vità dell'ufficio, che ovviamente è di natura ammini- strativa, e su di essa il controllo giurisdizionale, richiesto dalla parte privata ( per il rifiuto della iscrizione) ovvero segnalato dall'Ufficio ( per mancata richiesta della iscrizione da parte dell'interessato о per una iscrizione indebita). Nessun pregio ha pertanto la censura che, suppo- nendo atti amministrativi quelli del giudice del regi- stro e configurando primo ed unico atto giurisdizionale quello del tribunale, connette alla disciplina specifi- ca degli artt. 2188 SS. C.C. quella generale degli artt. 737 SS. c.p.c., così pervenendo alla conclusione che il reclamo alla corte di appello permanga in ogni caso;
tesi inaccoglibile, non solo perché resistita dall'art. 739 ult. comma c.p.c., che stabilisce che contro i decreti del tribunale emessi in sede di re- clamo non è ammessO reclamo, ma perché, per negare la natura giurisdizionale al provvedimento del primo giu- dice, ipotizza una indimostrata natura amministrativa che non è tipica degli atti del giudice, diversi da quelle che siano relativi alla organizzazione della sua funzione - impropriamente evocando istituti come il ri- gerarchico amministrativo, che non può trovare corso applicazione tra un organo della amministrazione ed uno della giurisdizione, e negando carattere giurisdiziona- le ad un provvedimento, che pure è previsto che sia reso nel rispetto del contraddittorio ( art.2191 c.c.) WI la cui violazione non è stata nella specie lamentata, essendosi piuttosto dedotto che in linea generale è la norma ad escluderlo - e sia diretto a regolare un con- flitto tra l'interesse dell'iscritto alla conservazione della iscrizione e quello generale, a tutela dei terzi e degli altri iscritti, acchè quella conservazione av- ا ما 5 venga nel rispetto delle norme giuridiche;
e così tra- scurando di considerare che lo speciale mezzo di impu- gnazione previsto dalle norme codicistiche sostituisce consentito come è al legislatore in materia proces- suale di prevedere procedimenti differenziati e di re- golare in modo non rigidamente uniforme i modi di tute- la giurisdizionale (Cass. SS.UU. 1952/1996; Corte Cost. ord. 38/1988; 176/1989) ed esaurisce i rimedi giuri- - sdizionali di merito, in linea con la garanzia del dop- pio grado. Nulla va disposto con riguardo alle spese proces- suali, in difetto di difese degli intimati. 100T1129
P.Q.M.
10/66 La Corte rigetta il ricorso. 149,77 Roma 28.5.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Donato Plenteda Tele живу C - 8.01.20 IL CALL DEPO Mararie Ogni AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 LOST 129.11 Regalos ingat.
3. MAR. 200 Serie 4. versate C.1209350 149,77 FOT 20,66 CENTOQUARANTANOVE/77..) (euro [10714977 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia / FAPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar 6 (Dr. M. RACCICHIND