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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to LUCA BLASI domiciliato in Parte_1
VIA GIORDANI 61121 PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO LUZI e domiciliata elettivamente in CP_1
C/O PESARO CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Pesaro, in veste di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che il ricorrente è nelle condizioni sanitarie di cui all'art.1 della legge 11 febbraio 1980, n.18
e, per lo effetto, dichiarare l' tenuto a corrispondere la indennità di CP_1 accompagnamento. Con vittoria dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto Giudice del Lavoro, dichiarata inammissibile la richiesta di sentenza di natura dichiarativa, e disattesa la richiesta di prova testimoniale, respingere il ricorso;
spese come per legge pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorre avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
in conseguenza delle risultanze cui è pervenuta precedente ATP, contestata CP_1
nelle conclusioni.
Parte ricorrente deduce di aver inoltrato istanza in via amministrativa per il riconoscimento dei requisiti sanitari presupposti al beneficio di cui all'art 1,
L.18/1980, ma detta istanza non veniva accolta.
Inoltrato ricorso per ATP previdenziale obbligatorio, anche in tal caso non si otteneva miglior risultato.
Opposte le conclusioni di ATP e presentati i relativi motivi a mezzo ricorso, il
Sig. contesta sia il giudizio di autonomia reso dal CTU, sia la disarmonia Pt_1
tra patologie riscontrate e ritenuta assenza dei requisiti fondanti la domanda di accompagno.
Chiede pertanto l'accoglimento della domanda come sopra già evidenziato.
Si costituisce con comparsa in cui a sua volta contesta le averse pretese e CP_1
ne chiede il rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti ammissiva di nuova CTU, all'esito di quest'ultima la causa viene discussa dalle parti e decisa a mezzo dispositivo di rigetto a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) La causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi al beneficio di cui all'art 1 della legge 18 del 1980 – indennità di accompagnamento – a seguito del mancato riconoscimento sia in via amministrativa che successivamente in sede di ATP obbligatoria.
I motivi di opposizione danno ragione di ammettere, in questa sede, nuova CTU che, tuttavia, si conclude nuovamente con un giudizio negativo.
Deve qui osservarsi che la nuova CTU accerta come il ricorrente, dalle risultanze cliniche depositate in atti e dall'esito delle operazioni peritali, sia in grado di compiere spostamenti mediante l'ausilio di una stampella, senza la necessita' di supervisione.
La consulente riferisce inoltre come il ricorrente abbia affermato che nei momenti in cui si sente meglio, è in grado di guidare l'auto.
pagina 2 di 4 A giudizio del CTU tali affermazioni, unitamente a quanto rilevato, fanno propendere per la sussistenza di una condizione di autosufficienza e, quindi, per la assenza dei requisiti richiesti per il godimento del beneficio invocato.
Il giudizio del CTU, sia pur bisognoso di interpretazione, appare condivisibile.
I motivi di diniego non si incentrano sulla insussistenza del grado di inabilità gravante sul ricorrente, bensì sulla sua condizione di autosufficienza.
Se da un lato infatti la conduzione di una autovettura non è di per sé incompatibile con la presenza delle condizioni abilitanti al godimento dell'indennità di accompagnamento (ma ha tuttavia risvolti in questa sede di cui parleremo più avanti), dall'altro deve osservarsi che le condizion cliniche rilevate, gravanti sul ricorrente, non impediscono allo stesso né di compiere gli atti quotidiani della vita, né richiedono la presenza di un terzo.
A differenza di quanto preteso dalla difesa del ricorrente deve infatti osservarsi che l'autonomia di un soggetto può essere raggiunta anche a prezzo di piccoli sforzi e difficoltà (il c.d. sufficiente grado di autonomia che è perfettamente compatibile anche con una scarsa, ma non inibita, funzionalità dei comparti motori), così come pure la compresenza di difficoltà motorie e cognitive possono essere scarsamente impattanti sulle capacità di mobilità e compimento degli atti quotidiani.
E proprio a proposito delle limitazioni cognitive, il fatto che il ricorrente sia abilitato alla guida, evidenzia come le stesse non siano di grado tale da poter incidere sui processi di svolgimento di una attività sottoposta, per sua natura, a controllo del complesso delle abilità tecniche richieste, il che palesa come le stesse, se inidonee a limitare la capacità tecnica nello svolgimento di una attività pericolosa ex art 2050 c.c., non potrà essere considerata in grado di determinare impedimento alla capacità di movimento o svolgimento delle attività quotidiane.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate per ragioni di reddito.
Spese di CTU a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 1) respinge la domanda
2) compensa le spese
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di come da separato precedente CP_1 decreto
Pesaro, li 14/04 - 06/05/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to LUCA BLASI domiciliato in Parte_1
VIA GIORDANI 61121 PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO LUZI e domiciliata elettivamente in CP_1
C/O PESARO CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Pesaro, in veste di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che il ricorrente è nelle condizioni sanitarie di cui all'art.1 della legge 11 febbraio 1980, n.18
e, per lo effetto, dichiarare l' tenuto a corrispondere la indennità di CP_1 accompagnamento. Con vittoria dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto Giudice del Lavoro, dichiarata inammissibile la richiesta di sentenza di natura dichiarativa, e disattesa la richiesta di prova testimoniale, respingere il ricorso;
spese come per legge pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorre avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
in conseguenza delle risultanze cui è pervenuta precedente ATP, contestata CP_1
nelle conclusioni.
Parte ricorrente deduce di aver inoltrato istanza in via amministrativa per il riconoscimento dei requisiti sanitari presupposti al beneficio di cui all'art 1,
L.18/1980, ma detta istanza non veniva accolta.
Inoltrato ricorso per ATP previdenziale obbligatorio, anche in tal caso non si otteneva miglior risultato.
Opposte le conclusioni di ATP e presentati i relativi motivi a mezzo ricorso, il
Sig. contesta sia il giudizio di autonomia reso dal CTU, sia la disarmonia Pt_1
tra patologie riscontrate e ritenuta assenza dei requisiti fondanti la domanda di accompagno.
Chiede pertanto l'accoglimento della domanda come sopra già evidenziato.
Si costituisce con comparsa in cui a sua volta contesta le averse pretese e CP_1
ne chiede il rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti ammissiva di nuova CTU, all'esito di quest'ultima la causa viene discussa dalle parti e decisa a mezzo dispositivo di rigetto a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) La causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi al beneficio di cui all'art 1 della legge 18 del 1980 – indennità di accompagnamento – a seguito del mancato riconoscimento sia in via amministrativa che successivamente in sede di ATP obbligatoria.
I motivi di opposizione danno ragione di ammettere, in questa sede, nuova CTU che, tuttavia, si conclude nuovamente con un giudizio negativo.
Deve qui osservarsi che la nuova CTU accerta come il ricorrente, dalle risultanze cliniche depositate in atti e dall'esito delle operazioni peritali, sia in grado di compiere spostamenti mediante l'ausilio di una stampella, senza la necessita' di supervisione.
La consulente riferisce inoltre come il ricorrente abbia affermato che nei momenti in cui si sente meglio, è in grado di guidare l'auto.
pagina 2 di 4 A giudizio del CTU tali affermazioni, unitamente a quanto rilevato, fanno propendere per la sussistenza di una condizione di autosufficienza e, quindi, per la assenza dei requisiti richiesti per il godimento del beneficio invocato.
Il giudizio del CTU, sia pur bisognoso di interpretazione, appare condivisibile.
I motivi di diniego non si incentrano sulla insussistenza del grado di inabilità gravante sul ricorrente, bensì sulla sua condizione di autosufficienza.
Se da un lato infatti la conduzione di una autovettura non è di per sé incompatibile con la presenza delle condizioni abilitanti al godimento dell'indennità di accompagnamento (ma ha tuttavia risvolti in questa sede di cui parleremo più avanti), dall'altro deve osservarsi che le condizion cliniche rilevate, gravanti sul ricorrente, non impediscono allo stesso né di compiere gli atti quotidiani della vita, né richiedono la presenza di un terzo.
A differenza di quanto preteso dalla difesa del ricorrente deve infatti osservarsi che l'autonomia di un soggetto può essere raggiunta anche a prezzo di piccoli sforzi e difficoltà (il c.d. sufficiente grado di autonomia che è perfettamente compatibile anche con una scarsa, ma non inibita, funzionalità dei comparti motori), così come pure la compresenza di difficoltà motorie e cognitive possono essere scarsamente impattanti sulle capacità di mobilità e compimento degli atti quotidiani.
E proprio a proposito delle limitazioni cognitive, il fatto che il ricorrente sia abilitato alla guida, evidenzia come le stesse non siano di grado tale da poter incidere sui processi di svolgimento di una attività sottoposta, per sua natura, a controllo del complesso delle abilità tecniche richieste, il che palesa come le stesse, se inidonee a limitare la capacità tecnica nello svolgimento di una attività pericolosa ex art 2050 c.c., non potrà essere considerata in grado di determinare impedimento alla capacità di movimento o svolgimento delle attività quotidiane.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate per ragioni di reddito.
Spese di CTU a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 1) respinge la domanda
2) compensa le spese
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di come da separato precedente CP_1 decreto
Pesaro, li 14/04 - 06/05/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4