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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2824/2023 R.G. vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Vincenzo Pecorario, presso lo studio del quale in Teverola (CE) alla via
Roma nr. 264 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr.21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli con il quale elettivamente domicilia, presso la sede provinciale dell' in Napoli alla via Alcide De CP_1
Gasperi nr. 55, procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20 novembre 2023 Parte_1
proponeva appello parziale avverso la sentenza nr.4680/2023, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro -a fronte di una domanda giudiziale tesa ad ottenere la condanna al pagamento dei ratei dovuti per la prestazione per indennità di accompagnamento, il cui diritto scaturiva dal decreto di omologa del 13.12.2022 e degli accertamenti peritali svolti per procedura a.t.p. afferente la ricorrente- aveva operato la liquidazione delle spese di lite a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione
CP_ dell'adempimento di seguito alla introduzione del giudizio e prima della decisione nel merito della causa;
il Tribunale liquidava euro 1.305,00 oltre accessori di legge. L'odierna appellante lamentava la erroneità della liquidazione operata nella sentenza impugnata in euro 1.305,00 , ciò perchè non sarebbe stato considerato lo scaglione di valore confacente al caso individuato nel terzo tra quelli ex d.m. 55/14 stante il valore della causa pari ad euro 9.974,00 (come
CP_ evincibile dalla liquidazione operata dallo stesso con la emanazione del modello “Te08”); richiamava la nota spese già elaborata per il primo grado e quantificava in euro 5931,00 le spese da riconoscere o -pur volendosi riconoscere una diminuzione degli importi del 50 %- in euro 2697,00 ; sottolineava come andasse considerato l'importo per la “fase istruttoria”, perché si era reso necessario verificare l'avvenuto pagamento tramite il modello “te08” depositato CP_ successivamente alla introduzione del giudizio. L' deduceva l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata quantificazione delle spese di lite.
Il gravame è solo in parte fondato .
L'esito di liquidazione risulta solo in parte da correggere .
Va premesso che trattasi di una sentenza del Tribunale che, come accennato, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione CP_ da parte di dell'equivalente monetario -che la non aveva già Parte_1
ottenuto quale titolare del diritto alla prestazione assistenziale- solo a seguito del deposito del ricorso in primo grado - seguente il mancato pagamento dei ratei della
Pag. 2 di 4 indennità di accompagnamento spettante a seguito di omologa di precedente procedura per a.t.p.-. Tale premessa impone di considerare i valori “minimi” in ragione della evidente semplicità del giudizio che si arresta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento della pretesa azionata.
Quanto alla fase di decisione il mero riscontro dell'avvenuto riconoscimento della
CP_ pretesa da parte di con il venire meno della res litigiosa, pur sussistente al tempo della introduzione del giudizio, deve escluderne la necessità di considerazione: il pagamento - integrante un riconoscimento dell'altrui pretesa- è avvenuto prima della emissione della sentenza che, perciò, non ha risolto, ovvero
“deciso”, la controversia.
Trattasi di pronuncia resa a seguito del venire meno di interesse all'accertamento del merito.
L'appellante individua correttamente lo scaglione ex d.m. 55/14 applicabile: si tratta -in ragione del valore della causa di cui in parte narrativa- del terzo scaglione;
e correttamente individua gli importi per la fase di “studio” e “introduttiva”, rispettivamente pari ad euro 464,50 ed euro 338,50, nonché euro 832,00 per la fase di trattazione, per complessivi euro 635,00 ; allora, restando ingiustificata la necessità di considerare lo svolgimento di una fase “decisionale” risulta a questa
Corte che la somma dovuta sia di euro 1.635,00 e non già di euro 1.305,00 . In tale senso deve essere emendata la liquidazione delle spese di lite del primo grado del giudizio.
Il principio di soccombenza risulta in ogni caso rispettato;
principio, nel caso di specie in prospettiva “virtuale” che -nella evenienza di un venir meno del contrasto tra le parti sull'oggetto del processo prima di una pronunzia regolatoria- può consentire una ragionata regolazione delle spese di lite in base alla valutazione, appunto “virtuale”, della bontà o meno della pretesa introdotta dalla domanda giudiziale.
L'accoglimento solo parziale dell'appello- si è detto che non è liquidabile la fase decisionale perché è venuta meno la materia del contendere- costituisce motivo di legge per compensare per metà le spese di lite del presente grado del giudizio,
Pag. 3 di 4 mentre la restante metà delle spese stesse segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo in base al valore della controversia .
Infine si corregge d'ufficio un errore di digitazione del dispositivo: la somma liquidata è di euro 1.6035, e non già di euro 1.605,00 .
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' CP_1
alla refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, pari ad euro 1.635,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
b) compensa per metà le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna l'appellato alla CP_1
refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 160,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 05.02.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2824/2023 R.G. vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Vincenzo Pecorario, presso lo studio del quale in Teverola (CE) alla via
Roma nr. 264 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr.21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli con il quale elettivamente domicilia, presso la sede provinciale dell' in Napoli alla via Alcide De CP_1
Gasperi nr. 55, procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20 novembre 2023 Parte_1
proponeva appello parziale avverso la sentenza nr.4680/2023, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro -a fronte di una domanda giudiziale tesa ad ottenere la condanna al pagamento dei ratei dovuti per la prestazione per indennità di accompagnamento, il cui diritto scaturiva dal decreto di omologa del 13.12.2022 e degli accertamenti peritali svolti per procedura a.t.p. afferente la ricorrente- aveva operato la liquidazione delle spese di lite a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione
CP_ dell'adempimento di seguito alla introduzione del giudizio e prima della decisione nel merito della causa;
il Tribunale liquidava euro 1.305,00 oltre accessori di legge. L'odierna appellante lamentava la erroneità della liquidazione operata nella sentenza impugnata in euro 1.305,00 , ciò perchè non sarebbe stato considerato lo scaglione di valore confacente al caso individuato nel terzo tra quelli ex d.m. 55/14 stante il valore della causa pari ad euro 9.974,00 (come
CP_ evincibile dalla liquidazione operata dallo stesso con la emanazione del modello “Te08”); richiamava la nota spese già elaborata per il primo grado e quantificava in euro 5931,00 le spese da riconoscere o -pur volendosi riconoscere una diminuzione degli importi del 50 %- in euro 2697,00 ; sottolineava come andasse considerato l'importo per la “fase istruttoria”, perché si era reso necessario verificare l'avvenuto pagamento tramite il modello “te08” depositato CP_ successivamente alla introduzione del giudizio. L' deduceva l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata quantificazione delle spese di lite.
Il gravame è solo in parte fondato .
L'esito di liquidazione risulta solo in parte da correggere .
Va premesso che trattasi di una sentenza del Tribunale che, come accennato, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione CP_ da parte di dell'equivalente monetario -che la non aveva già Parte_1
ottenuto quale titolare del diritto alla prestazione assistenziale- solo a seguito del deposito del ricorso in primo grado - seguente il mancato pagamento dei ratei della
Pag. 2 di 4 indennità di accompagnamento spettante a seguito di omologa di precedente procedura per a.t.p.-. Tale premessa impone di considerare i valori “minimi” in ragione della evidente semplicità del giudizio che si arresta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento della pretesa azionata.
Quanto alla fase di decisione il mero riscontro dell'avvenuto riconoscimento della
CP_ pretesa da parte di con il venire meno della res litigiosa, pur sussistente al tempo della introduzione del giudizio, deve escluderne la necessità di considerazione: il pagamento - integrante un riconoscimento dell'altrui pretesa- è avvenuto prima della emissione della sentenza che, perciò, non ha risolto, ovvero
“deciso”, la controversia.
Trattasi di pronuncia resa a seguito del venire meno di interesse all'accertamento del merito.
L'appellante individua correttamente lo scaglione ex d.m. 55/14 applicabile: si tratta -in ragione del valore della causa di cui in parte narrativa- del terzo scaglione;
e correttamente individua gli importi per la fase di “studio” e “introduttiva”, rispettivamente pari ad euro 464,50 ed euro 338,50, nonché euro 832,00 per la fase di trattazione, per complessivi euro 635,00 ; allora, restando ingiustificata la necessità di considerare lo svolgimento di una fase “decisionale” risulta a questa
Corte che la somma dovuta sia di euro 1.635,00 e non già di euro 1.305,00 . In tale senso deve essere emendata la liquidazione delle spese di lite del primo grado del giudizio.
Il principio di soccombenza risulta in ogni caso rispettato;
principio, nel caso di specie in prospettiva “virtuale” che -nella evenienza di un venir meno del contrasto tra le parti sull'oggetto del processo prima di una pronunzia regolatoria- può consentire una ragionata regolazione delle spese di lite in base alla valutazione, appunto “virtuale”, della bontà o meno della pretesa introdotta dalla domanda giudiziale.
L'accoglimento solo parziale dell'appello- si è detto che non è liquidabile la fase decisionale perché è venuta meno la materia del contendere- costituisce motivo di legge per compensare per metà le spese di lite del presente grado del giudizio,
Pag. 3 di 4 mentre la restante metà delle spese stesse segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo in base al valore della controversia .
Infine si corregge d'ufficio un errore di digitazione del dispositivo: la somma liquidata è di euro 1.6035, e non già di euro 1.605,00 .
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' CP_1
alla refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, pari ad euro 1.635,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
b) compensa per metà le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna l'appellato alla CP_1
refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 160,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 05.02.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
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