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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2081 R.G. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corsico (MI) con l'Avv. Laura Latini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]120, Buccinasco (MI) con l'Avv. Laura Latini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 16 luglio 2000, a Corsico (MI), atto n. 42 – parte II- anno 2000- serie A, separati consensualmente con verbale in data 20 settembre 2021, omologato con decreto del 29 settembre
2021, n. cronol. 15967/2021, Tribunale di Milano, RG n. 30297/2021. con i seguenti figli:
1. , nato a [...], in data [...], C.F. , cittadino Controparte_1 C.F._3 italiano;
2. , nata a [...], in data [...], C.F. , cittadina Controparte_2 C.F._4 italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna pretesa economica a carico dell'altro;
2. Le parti intendono omologare le seguenti condizioni di divorzio inerenti alla prole:
- I figli, ormai maggiorenni, saranno liberi di decidere con quale genitore vivere e di vederli quando vorranno, compatibilmente con i loro impegni di studio/lavoro e con gli impegni dei genitori;
- Per la figlia maggiorenne ma ancora oggi economicamente non autosufficiente, i genitori stabiliscono che ciascuno dei genitori si farà carico del suo mantenimento per il periodo in cui la ragazza risiederà presso la propria abitazione (ovvero quando la ragazza abiterà con la madre sarà mantenuta dalla stessa e quando abiterà con il padre, sarà questo a farsi carico del suo mantenimento) con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere reciproco. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese mediche, scolastiche comprese rette universitarie e materiale scolastico.
- I sig.ri e danno atto di aver dato esecuzione a tutte le pattuizioni Parte_1 Parte_2 assunte con il verbale di separazione, fatto salvo che per il pagamento da parte del sig. della Pt_2 somma di euro 90.000,00 che si era impegnato a corrispondere entro il 30.9.2021. Di tale importo, il sig. ad oggi ha versato un acconto di euro 43.000,00 e si impegna a corrispondere il restante Pt_2 importo di euro 47.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2026, fatta salva la facoltà dello stesso di estinguere prima il debito. La sig.ra si impegna ad ottenere da parte della lo Pt_1 CP_3 svincolo del sig. dal mutuo cointestato, entro 60 giorni dall'estinzione da parte del sig. Pt_2 Pt_2 del debito di euro 47.000,00 di cui al presente punto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16 luglio
2000 a Corsico (MI), trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto
Comune con atto n. 42 – parte II- anno 2000- serie A
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Buccinasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Corsico dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corsico (MI) con l'Avv. Laura Latini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]120, Buccinasco (MI) con l'Avv. Laura Latini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 16 luglio 2000, a Corsico (MI), atto n. 42 – parte II- anno 2000- serie A, separati consensualmente con verbale in data 20 settembre 2021, omologato con decreto del 29 settembre
2021, n. cronol. 15967/2021, Tribunale di Milano, RG n. 30297/2021. con i seguenti figli:
1. , nato a [...], in data [...], C.F. , cittadino Controparte_1 C.F._3 italiano;
2. , nata a [...], in data [...], C.F. , cittadina Controparte_2 C.F._4 italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna pretesa economica a carico dell'altro;
2. Le parti intendono omologare le seguenti condizioni di divorzio inerenti alla prole:
- I figli, ormai maggiorenni, saranno liberi di decidere con quale genitore vivere e di vederli quando vorranno, compatibilmente con i loro impegni di studio/lavoro e con gli impegni dei genitori;
- Per la figlia maggiorenne ma ancora oggi economicamente non autosufficiente, i genitori stabiliscono che ciascuno dei genitori si farà carico del suo mantenimento per il periodo in cui la ragazza risiederà presso la propria abitazione (ovvero quando la ragazza abiterà con la madre sarà mantenuta dalla stessa e quando abiterà con il padre, sarà questo a farsi carico del suo mantenimento) con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere reciproco. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese mediche, scolastiche comprese rette universitarie e materiale scolastico.
- I sig.ri e danno atto di aver dato esecuzione a tutte le pattuizioni Parte_1 Parte_2 assunte con il verbale di separazione, fatto salvo che per il pagamento da parte del sig. della Pt_2 somma di euro 90.000,00 che si era impegnato a corrispondere entro il 30.9.2021. Di tale importo, il sig. ad oggi ha versato un acconto di euro 43.000,00 e si impegna a corrispondere il restante Pt_2 importo di euro 47.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2026, fatta salva la facoltà dello stesso di estinguere prima il debito. La sig.ra si impegna ad ottenere da parte della lo Pt_1 CP_3 svincolo del sig. dal mutuo cointestato, entro 60 giorni dall'estinzione da parte del sig. Pt_2 Pt_2 del debito di euro 47.000,00 di cui al presente punto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16 luglio
2000 a Corsico (MI), trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto
Comune con atto n. 42 – parte II- anno 2000- serie A
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Buccinasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Corsico dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG