Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1255/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NOCENTI ELISA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
30/08/1985, rappresentato e difeso da GUERRA MATTEO, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e in Cerea in data 21.06.2018 con atto trascritto presso il
[...] Controparte_1
Comune di Cerea, Anno 2018, Numero 14, Parte I Serie Ufficio 1 e, conseguentemente,
pagina 1 di 6
2) disporre che il figlio minore venga affidato in via congiunta ad Persona_1 entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre;
Parte_1
3) disporre che il IG. corrisponda alla moglie, quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di settembre 2025, la Per_1 somma di € 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e che verrà versata a mezzo ricarica di carta PostePay intestata alla IG.ra entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese.
Si precisa che il costo della mensa scolastica del minore verrà suddiviso tra i Per_1 coniugi giusta metà ciascuno, con obbligo del IG. di rimborsare la propria CP_1 quota alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese.
Sono a carico di ciascun genitore, per il 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intere, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi interamente coperte dal SSN); quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall'istituto, oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma pagina 2 di 6 solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
4) disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla IG.ra
; Parte_1
5) disporre che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sè il figlio minore a Per_1 week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 19.00.
I coniugi convengono che la IG.ra , con decorrenza dal mese di settembre 2025, per Pt_1
n. 2 volte al mese, porterà o andrà a riprendere il figlio presso la residenza del padre.
I coniugi convengono, altresì, che, compatibilmente ai reciproci impegni, durante la settimana il padre potrà effettuare chiamate o videochiamate al figlio Per_1
Il IG. terrà con sé il figlio minore una settimana durante le vacanze natalizie CP_1 comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, due giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di pasquetta, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
i genitori potranno concordare modalità di visita più ampie tenendo conto delle rispettive eIGenze lavorative nonché delle eIGenze scolastiche e ludiche del minore;
6) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti non abbisognando essi di alcuna contribuzione al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
7) nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, la IG.ra si impegna Parte_1 a vendere l'immobile coniugale, sito in Casaleone (VR) via Frittaia n. 17, al prezzo di mercato con conseguente impiego del ricavato per la estinzione integrale del mutuo residuo (oltre che delle rate eventualmente impagate fino alla data della vendita) contratto con;
contestualmente all'estinzione del mutuo, la IGnora Controparte_2 Parte_2 si obbliga a versare al IG. il residuo prezzo della vendita eventualmente Controparte_1
pagina 3 di 6 rimanente. La mediazione eventualmente dovuta all'agenzia immobiliare verrà divisa a metà tra i coniugi.
Le parti convengono che, medio tempore, l'immobile coniugale continuerà ad essere abitato dal IG. il quale si obbliga a corrispondere alla IG.ra , Controparte_1 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'intera rata mensile di mutuo e così fino all'effettiva vendita dell'immobile; il sosterrà in via esclusiva i costi di gestione e CP_1 manutenzione ordinaria dell'immobile.
Le parti convengono, altresì, che qualora il IG. ometta di corrispondere alla CP_1 IG.ra anche una sola delle rate mensili di mutuo, quest'ultima avrà diritto di Pt_1 intraprendere ogni azione di legge volta ad ottenere il rilascio dell'immobile de quo.
La IG.ra , inoltre, si obbliga a destinare l'intera somma ricevuta da Pt_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti l'incendio verificatosi presso CP_2
l'immobile in esame, in data 02.05.2024, per il ripristino dello stesso, ivi comprese tutte le spese, anche di carattere tecnico, a ciò necessarie e funzionali a detto ripristino.
8) le parti concordano la possibilità, sempre nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, del trasferimento al IG. o a persona da nominare al momento del CP_1 rogito notarile, della predetta abitazione coniugale, fermo restando, quale condizione imprescindibile, l'accollo integrale, in capo a , del mutuo ipotecario Controparte_1 contratto con stipulato dal Notaio Dott. in data Controparte_3 Persona_2
07.04.2021 rep. n. 52.423 racc. n. 30.724 (oltre al pagamento delle eventuali rate impagate), nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni come risultanti dal contratto di mutuo, nonchè la espressa liberazione della IG.ra Parte_1 e del garante fideiussore da qualsiasi obbligo verso l'istituto di credito Persona_3 mutuante.
Le parti convengono che qualora l'istituto di credito non Controparte_3 autorizzi l'operazione di accollo liberatorio del residuo mutuo ipotecario in capo al IG.
(con liberazione della IG.ra e del garante fideiussore Controparte_1 Parte_1
), il trasferimento in favore del IG. non avrà luogo. Persona_3 CP_1
Il IG. , in ogni caso, sosterrà, in via esclusiva e senza diritto alla Controparte_1 ripetizione, le spese del compenso del notaio che provvederà all'atto di trasferimento a suo favore dell'immobile in esame, alle condizioni testè precisate ed agli atti contestuali relativi all'accollo integrale, da parte dello stesso, del mutuo ipotecario contratto con ivi comprese le eventuali spese bancarie ed ogni altra spesa Controparte_3 necessaria e conseguente al perfezionamento dell'operazione di trasferimento immobiliare descritta nel presente punto 8). Anche per questa ipotesi, la mediazione eventualmente dovuta all'agenzia immobiliare verrà divisa a metà tra i coniugi.
9) i coniugi, entro il 31.12.2025, si impegnano a rimettere le querele reciprocamente sporte e precisamente la querela sporta da verso presso i Parte_1 Controparte_1
Carabinieri di Suzzara in data 03.07.2024 e la querela sporta da versa Controparte_1
presso i Carabinieri di Sanguinetto in data 07.09.2024 Parte_1
10) le spese legali della presente procedura s'intendono integralmente compensate tra le parti”
pagina 4 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con , unione dalla quale nasceva il figlio Controparte_1
in data 21.06.2018, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno Per_1 in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensualizzata, conclusosi con decreto di omologa n. 3877/2023 emesso il
19.06.2023 dal Tribunale di Mantova.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
A seguito della prima udienza di comparizione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno dunque formulato le conclusioni congiunte come in epigrafe riportate.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensualizzata e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione.
Quanto alle domande accessorie, inerenti all'affido, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21/06/2018 in CEREA (VR) tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune, al n. 14, parte I, Ufficio I, anno 2018
2. omologa le condizioni relative ai rapporti economici tra i coniugi, nonché all'affidamento, al collocamento, al diritto di divisa e al mantenimento del figlio minore come da conclusioni indicate in epigrafe;
3. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
pagina 5 di 6 4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEREA (VR), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
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