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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via A. Diaz 35 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXL190000007 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1810/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento l'atto di accertamento n. TXL 190000007 per ecotassa 2019, notificato il 29.11.2024, relativo ad autovettura BMW acquistata nell'anno
2005 in Germania, sostenendone l'llegittimità in quanto emesso in violazione degli artt. 28, 30 e 110 del
TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e del principio di non discriminazione e della libera circolazione delle merci.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositando controdeduzioni con le quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Agenzia delle Entrate di Agrigento dichiarato di avere provveduto all'annullamento totale dell'importo richiesto.
Le spese vanno liquidate a favore di parte ricorrente in euro 190,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 190,00 oltre accessori di legge. Agrigento 12.12.2025 Il Giudice
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via A. Diaz 35 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXL190000007 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1810/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento l'atto di accertamento n. TXL 190000007 per ecotassa 2019, notificato il 29.11.2024, relativo ad autovettura BMW acquistata nell'anno
2005 in Germania, sostenendone l'llegittimità in quanto emesso in violazione degli artt. 28, 30 e 110 del
TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e del principio di non discriminazione e della libera circolazione delle merci.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositando controdeduzioni con le quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Agenzia delle Entrate di Agrigento dichiarato di avere provveduto all'annullamento totale dell'importo richiesto.
Le spese vanno liquidate a favore di parte ricorrente in euro 190,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 190,00 oltre accessori di legge. Agrigento 12.12.2025 Il Giudice