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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1345/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST ET Presidente relatore
EL NN UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1345/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
19.07.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] Parte_1 ed ivi residente in [...] (codice fiscale
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Tasselli C.F._1 del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Largo Molinuzzo n. 13, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...] (codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
OR GA del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Corso A. Gramsci n. 60, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio a LI (PT) Parte_2 il 12.09.1998, precisavano che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(in data 29.02.1996) e (in data 28.02.1999), maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 169/2025 del 14.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 14.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 03.12.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Cessazione della convivenza, residenza e casa coniugale.
1.1 I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale.
1.2 La Signora rimarrà nella casa coniugale con il figlio Pt_1 Per_2 mentre da tempo convive con il proprio fidanzato ed è in attesa di Per_1 un figlio.
1.3 Il Signor che dal novembre 2018 vive nella casa coniugale di Pt_2 via del Convento n. 2, ha provveduto di recente a trasferire la propria residenza in Via Nazionale n. 129, località La Lima, San Marcello LI.
2) Rapporti economici
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica prima e fuori dal presente atto ad eccezione della divisione dell'immobile
2 contraddistinto al NCEU del Comune di San Marcello LI (PT), via del
Convento n. 2, in foglio 15, part. 114, sub.2, cat. A/4, 7,5 vani, rendita
€ 282,76, che verrà definita con separato atto notarile, pertanto gli stessi nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.11.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge ed idonee a tutelare il preminente interesse della prole, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Niente deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data a LI (PT) il 12.09.1998, tra i coniugi nata a [...] Parte_1
Pistoiese (PT) il 27.03.1974 e , nato a [...] Parte_2
Pistoiese (PT) il 23.04.1972, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marcello
3 LI (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, P. I, anno 1998);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente relatore
ST ET
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