Articolo 50 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
Articolo 49Articolo 51
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1 luglio 1967
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8 maggio 2010
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15 febbraio 2018
Art. 50. Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.
I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 .
La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati dal Ministro della giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. ((4))
La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno
sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018