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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 6/24 RG
Udienza del 12.11.25
È presente, via teams, l'avv. Casetti.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 6/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
della
[...] [...]
Controparte_2 non in proprio, ma quali eredi di Persona_1
- parte convenuta (contumace):
Repubblica Federale di Germania
Repubblica Italiana
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
Gli attori quali eredi di nato il [...] e deceduto il 13.6.44 (più Persona_1 specificamente, la della in quanto vedova del figlio di che si chiamava CP_2 Persona_1 a sua volta è la nuora di padre e e in quanto Persona_1 Persona_1 CP_1 Controparte_2 figli di figlio, sono nipoti di padre;
tutti questi rapporti sono stati Persona_1 Persona_1 provati dagli attori mediante la produzione dei certificati di nascita, morte e stato di famiglia), hanno agito per chiedere il risarcimento del danno conseguente all'uccisione del predetto Persona_1
(padre), avvenuta in occasione dell'eccidio di civili compiuto a Forno il 13.6.44 ad opera delle forze di occupazione tedesca, con la complicità della Repubblica di Salò.
Le convenute non si sono costituite.
Motivi della decisione
In punto di fatto, per ciò che concerne l'eccidio di cui sopra, si tratta di un fatto notorio che, in quanto tale, non necessità di alcuna specifica prova;
per ciò che concerne il fatto che in tale eccidio trovò la morte anche (padre), esso risulta dal dettaglio delle persone uccise rinvenibile Persona_1 sul sito (gli attori hanno prodotto la stampa della parte riguardante l'eccidio Email_1 per il quale è causa).
In punto di diritto, per quanto in particolare riguarda la giurisdizione italiana, questa deve essere ritenuta senz'altro sussistente, alla luce della nota evoluzione giudiziale/normativa in materia di cause contro la Repubblica Federale Tedesca aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per i crimini commessi da tale nazione durante il periodo dell'occupazione, culminate con la previsione contenuta nell'art. 43 d.l. 36/22, convertito con modifiche in l. 79/22, in forza della quale presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un apposito Fondo, per l'accesso al quale è necessario ottenere una “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni” in questione.
Per quanto poi concerne l'eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno, è pacifico, oltre che implicito nella predetta previsione normativa, che in materia di crimini di guerra e contro l'umanità (quali sono, senza dubbio, quelli per i quali è causa), essa non opera.
Per quanto infine attiene alla legge applicabile, essa è quella italiana, ex art. 62 l. 218/95, considerato che l'uccisione di (padre) avvenne in Italia. Persona_1
Chiarito quanto precede, nel merito non sussiste alcun dubbio circa il fatto che l'uccisione di civili, a maggior ragione con le modalità con le quali essa trovò luogo durante l'occupazione tedesca, integri a pieno titolo un crimine di guerra e/o contro l'umanità, come tale indiscutibilmente fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla Repubblica Federale di Germania.
Per ciò che concerne la quantificazione del risarcimento, premesso che essa non può che avvenire su base equitativa e premesso che in questione, avendo gli attori agito quali eredi di
[...]
(padre), è il risarcimento dovuto a quest'ultimo (che la privazione della vita dia luogo al Per_1 diritto al risarcimento del danno, ovviamente non in capo al soggetto ucciso, ma direttamente in capo alla massa ereditaria, non pare seriamente contestabile, salvo voler ammettere che mentre la privazione della salute è risarcibile, la privazione della vita non lo sia), appare congruo liquidare la somma di € 200.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma
4 cc sulla somma anno per anno rivalutata dalla data odierna (la liquidazione è in valori odierni) al saldo.
La Repubblica Federale di Germania va conseguentemente condannata a versare agli attori, quali eredi di (padre), tale somma. Persona_1
Sulla base della presente sentenza, una volta passata in giudicato, gli attori avranno poi accesso al fondo di cui al citato art. 43 d.l. 36/22.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per l'uccisione di Persona_1
(padre); condanna la Repubblica Federale di Germania a versare agli attori a titolo di risarcimento del danno derivante da tale vicenda la somma di € 200.000,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore ed € 555,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 12.11.25
È presente, via teams, l'avv. Casetti.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 6/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
della
[...] [...]
Controparte_2 non in proprio, ma quali eredi di Persona_1
- parte convenuta (contumace):
Repubblica Federale di Germania
Repubblica Italiana
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
Gli attori quali eredi di nato il [...] e deceduto il 13.6.44 (più Persona_1 specificamente, la della in quanto vedova del figlio di che si chiamava CP_2 Persona_1 a sua volta è la nuora di padre e e in quanto Persona_1 Persona_1 CP_1 Controparte_2 figli di figlio, sono nipoti di padre;
tutti questi rapporti sono stati Persona_1 Persona_1 provati dagli attori mediante la produzione dei certificati di nascita, morte e stato di famiglia), hanno agito per chiedere il risarcimento del danno conseguente all'uccisione del predetto Persona_1
(padre), avvenuta in occasione dell'eccidio di civili compiuto a Forno il 13.6.44 ad opera delle forze di occupazione tedesca, con la complicità della Repubblica di Salò.
Le convenute non si sono costituite.
Motivi della decisione
In punto di fatto, per ciò che concerne l'eccidio di cui sopra, si tratta di un fatto notorio che, in quanto tale, non necessità di alcuna specifica prova;
per ciò che concerne il fatto che in tale eccidio trovò la morte anche (padre), esso risulta dal dettaglio delle persone uccise rinvenibile Persona_1 sul sito (gli attori hanno prodotto la stampa della parte riguardante l'eccidio Email_1 per il quale è causa).
In punto di diritto, per quanto in particolare riguarda la giurisdizione italiana, questa deve essere ritenuta senz'altro sussistente, alla luce della nota evoluzione giudiziale/normativa in materia di cause contro la Repubblica Federale Tedesca aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per i crimini commessi da tale nazione durante il periodo dell'occupazione, culminate con la previsione contenuta nell'art. 43 d.l. 36/22, convertito con modifiche in l. 79/22, in forza della quale presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un apposito Fondo, per l'accesso al quale è necessario ottenere una “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni” in questione.
Per quanto poi concerne l'eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno, è pacifico, oltre che implicito nella predetta previsione normativa, che in materia di crimini di guerra e contro l'umanità (quali sono, senza dubbio, quelli per i quali è causa), essa non opera.
Per quanto infine attiene alla legge applicabile, essa è quella italiana, ex art. 62 l. 218/95, considerato che l'uccisione di (padre) avvenne in Italia. Persona_1
Chiarito quanto precede, nel merito non sussiste alcun dubbio circa il fatto che l'uccisione di civili, a maggior ragione con le modalità con le quali essa trovò luogo durante l'occupazione tedesca, integri a pieno titolo un crimine di guerra e/o contro l'umanità, come tale indiscutibilmente fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla Repubblica Federale di Germania.
Per ciò che concerne la quantificazione del risarcimento, premesso che essa non può che avvenire su base equitativa e premesso che in questione, avendo gli attori agito quali eredi di
[...]
(padre), è il risarcimento dovuto a quest'ultimo (che la privazione della vita dia luogo al Per_1 diritto al risarcimento del danno, ovviamente non in capo al soggetto ucciso, ma direttamente in capo alla massa ereditaria, non pare seriamente contestabile, salvo voler ammettere che mentre la privazione della salute è risarcibile, la privazione della vita non lo sia), appare congruo liquidare la somma di € 200.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma
4 cc sulla somma anno per anno rivalutata dalla data odierna (la liquidazione è in valori odierni) al saldo.
La Repubblica Federale di Germania va conseguentemente condannata a versare agli attori, quali eredi di (padre), tale somma. Persona_1
Sulla base della presente sentenza, una volta passata in giudicato, gli attori avranno poi accesso al fondo di cui al citato art. 43 d.l. 36/22.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per l'uccisione di Persona_1
(padre); condanna la Repubblica Federale di Germania a versare agli attori a titolo di risarcimento del danno derivante da tale vicenda la somma di € 200.000,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore ed € 555,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari