Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4746/2024 promosso da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. SETTI SERGIO PAOLO, dell'avv. SETTI PAOLO e dell'Avv.
COCCHI SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 19/11/2024;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, è nata la figlia a Carpi Persona_1
(MO) il 14/02/2019;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10 febbraio 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 4
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1- dichiarare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori Persona_1
con abitazione preferenziale ed elezione di residenza abituale presso il padre sig.
[...]
in Carpi (MO), Via G. Leopardi n. 39; Parte_2
2- la minore trascorrerà due settimane presso l'abitazione del padre e le altre Parte_2
due settimane lo trascorrerà presso la madre . Quando la minore abiterà con il Parte_1
padre la madre potrà tenere presso di sé la figlia dal Parte_1 Persona_1
sabato mattina alla domenica sera, salvo diversi e documentati accordi con il padre sig.
ed eventuali impegni della minore . Parte_2 Parte_2
Viceversa, nelle due settimane in cui la minore abiterà con il padre sig. , Parte_2
potrà tenere presso di sé la figlia minore dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diversi accordi con la madre ed eventuali impegni della minore.
Per quanto riguarda le vacanze estive esse potranno essere suddivise tra i due genitori, affinché la minore possa trascorrerle con entrambi con le seguenti modalità: un mese e mezzo con il padre e il restante ugual periodo con la madre, salvo diversi e documentati accordi dei genitori.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, la minore trascorrerà n. 7 giorni di Persona_1
vacanza comprensivi di Vigilia di Natale, giorno di Natale ed il giorno di S. Stefano con il padre ed i restanti con la madre e ciò ad anni alterni. Salvo diversi e documentati accordi dei genitori.
Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, il minore le trascorrerà ad anni alterni, prima con la madre e l'anno successivo con il padre, salvo diversi e documentati accordi dei genitori.
3- Poiché la minore abiterà un mese con il padre e l'altro mese con la Persona_1
madre entrambi i genitori si accollano in toto per il periodo di convivenza le spese della minore senza pretendere nulla dall'altro genitore.
4- Entrambi i genitori si accordano per non trasferire la residenza della minore fuori dal Comune di Carpi almeno fino al termine delle scuole primarie.
5- Per quanto concerne invece la suddivisione del nuovo assegno unico universale per i figli, entrato in vigore dal giorno 01/03/2022, avendo lo stesso abrogato la normativa circa gli assegni familiari, il bonus bebè sarà assegnato alla madre nella misura del 100% mentre le detrazioni Irpef per i figli a carico saranno divise al 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 6- Il sig. e la sig.ra si accollano al 50% = cinquanta per cento = Parte_2 Parte_1
le spese che si rendessero necessarie come da protocollo del Tribunale di Modena che si riporta integralmente:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I periodi di vacanza dovranno essere concordati dai genitori entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
pagina 3 di 4 7- I genitori della minore dovranno, qualora cambino residenza o numero di cellulare o decidano di trasferirsi presso un luogo a loro più confacente per il benessere psicofisico, comunicare immediatamente tale cambiamento in modo che possano essere contattati o raggiunti dall'altro genitore. In ogni modo i genitori concordano che non trasferiranno la residenza della minore fuori dal Comune di Carpi fino almeno al termine delle scuole primarie.
8- Le spese legali del presente ricorso sono suddivise al 50 % tra i genitori della minore
[...]
” Persona_1
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
25/04/1973
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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