Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARS ARPEL GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO JUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT MA NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LOCATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 247/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/04/01 R.G.N. 1056/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/06/03 dal Relatore Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 29 luglio 2000 - che aveva accolto la domanda proposta da AR NT TI contro il datore di lavoro, s.r.l. Ars Arpel Group, per ottenerne la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di incentivo alle dimissioni e trattamento di fine rapporto ed aveva rigettato l'eccezione della società di compensazione parziale del credito azionato con quanto ricevuto dalla lavoratrice per indennità di malattia - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- va confermato il rigetto dell'impugnazione della transazione - per asserita consapevolezza di controparte della temerarietà della pretesa, che ne risulta composta (ai sensi dell'art. 1971 c.c.) - in quanto "non risulta l'atto transattivo (.....), ma solo la posizione in essere di dimissioni dietro corrispettivo di lire 10.000.000, poi pagato: il che può al massimo significare una risoluzione consensuale del rapporto ed. incentivata, non certo un negozio transattivo, del quale son del tutto assenti gli elementi della controversia esistente o potenziale tra le parti e delle reciproche concessioni";
- "la prestazione di attività dopo la cessazione del rapporto - prima ella si recava a tenere un po' di compagnia agli anziani ricoverati in una casa di riposo: vedi testimonianze - non significa nulla ai fini di negare la malattia preesistente, di natura psichica, a tale cessazione, certificata nei modi di legge e mai messa in discussione in precedenza dalla società"
- "il trattamento di fine rapporto, nella misura di cui alla statuizione di condanna, va tenuto fermo, trattandosi - lo riconosce la stessa appellante - di emendatio libelli, peraltro assai modesta, che deve ritenersi implicitamente autorizzata dal Tribunale". Avverso la sentenza d'appello, la s.r.l. Ars Arpel Group propone ricorso per SA, affidato a tre motivi.
L'intimata AR NT TI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1965 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la s.r.l. Ars Arpel Group censura la sentenza impugnata - per avere negato l'esistenza di "un atto qualificabile come transazione" - sebbene "l'accordo per la risoluzione incentivata del rapporto fosse scaturito dall'approssimarsi del termine del periodo di comporto per malattia (....) e fosse dunque volto a mediare tra la pretesa (diritto) della lavoratrice a conservare il posto di lavoro e la volontà dell'azienda di procedere al licenziamento di chi, da cinque mesi ininterrottamente, non prestava attività lavorativa". Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata per avere, comunque, negato l'annullamento del contratto inter partes - per vizio del consenso (ai sensi dell'art. 1427 c.c.), così qualificando gli stessi fatti dedotti dall'attuale ricorrente - in quanto la lavoratrice, dolosamente sottacendo la nuova occupazione, otteneva l'incentivo all'esodo, quale corrispettivo per la rinuncia al diritto, ormai insussistente, al posto di lavoro.
Con il terzo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per averle negato il diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di indennità di malattia, sebbene la lavoratrice - in costanza di malattia - prestasse la propria opera in favore di terzi. Il ricorso non è fondato.
2. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per SA (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.). non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancatolo insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del mento ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse con i tre motivi di ricorso.
3. Come è stato ricordato in narrativa, infatti, la sentenza impugnata ha accertato:
- nella specie, "non risulta l'atto transattivo (.....), ma solo la posizione in essere di dimissioni dietro corrispettivo di lire 10.000.000, poi pagato: il che può al massimo significare una risoluzione consensuale del rapporto ed, incentivata, non certo un negozio transattivo, del quale son del tutto assenti gli elementi della controversia esistente o potenziale tra le parti e delle reciproche concessioni" e, coerentemente, è stato confermato il rigetto dell'impugnazione della asserita transazione per temerarietà della pretesa (ai sensi dell'ari 1971 c.c.);
- "la prestazione di attività dopo la cessazione del rapporto - prima ella si recava a tenere un po' di compagnia agli anziani ricoverati in una casa di riposo: vedi testimonianze - non significa nulla ai fini di negare la malattia, di natura psichica, preesistente a tale cessazione, certificata nei modi di legge e malmessa in discussione in precedenza dalla società".
Ora la ricorrente - lungi dal denunciare vizi della motivazione in fatto (di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.), nel senso prospettato - inammissibilmente contrappone, all'accertamento della sentenza impugnata, una ricostruzione diversa dei medesimi fatti. Intanto l'asserita sussistenza degli elementi di fatto della transazione - in palese contrasto con l'accertamento del giudice di merito - è alla base del primo motivo di ricorso.
Inoltre la diversa qualificazione giuridica da parte del giudice - che viene invocata con il secondo motivo - suppone una ricostruzione ulteriore dei medesimi fatti, parimenti in contrasto con l'accertamento del giudice di merito.
Con tale accertamento contrasta, infine, anche l'asserita inesistenza della malattia della lavoratrice - prospettata nel terzo motivo - per negare il diritto alla indennità relativa ed opporne l'indebito in compensazione.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare fra le parti le spese del presente giudizio di SA (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di SA.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004