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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elett.te dom.ta in Roma, viale Angelico n.38, Parte_1
Marchis che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE-appellata incidentale E
Controparte_1
elett.te dom.ta in Modena, via del Sagittario trav G n.41/1, presso lo
[...]
l'avv. Luca Tamassia che unitamente agli avv.ti Giorgio Fregni e Annalisa Padoa la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLATA-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 788/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 23/1/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, premesso di avere erogato alla propria dipendente cessata dal servizio il
1 30/11/2010 l'indennità di anzianità nell'importo lordo di € 132.708,60 (pari a netti € 96.190,03), erroneamente quantificato, come per tutti i titolari di posizione organizzativa e alta professionalità, per essere stata ricompresa nel computo l'indennità di posizione di cui agli artt 10 e 11 CCNL dell'1/4/1999 pur in assenza di previsione contrattuale in tale senso e di avere richiesto con nota ricevuta il 10/5/2018, con esito negativo, la restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto (€ 90.041,93 lordi pari ad € 69.729,97 netti), ha convenuto in giudizio Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CCIAA di Roma alla restituzione da parte della Dott.ssa della somma di euro 26.460,06 Controparte_2 oltre interessi legali dal 10.5.2018, data di ricezione da parte del resistente della domanda della CCIAA di Roma, sino al saldo effettivo o in subordine la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
- conseguentemente condannare la Dott.ssa al Controparte_2 pagamento della somma di cui al punto 1) CP_1
.
[...]
Con vittoria delle spese legali.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così Controparte_2 disposto: In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della CCIAA di Roma alla restituzione da parte della resistente della somma di Controparte_2 euro 26.460,06, oltre interessi legali della CCIAA di Roma, sino al saldo effettivo e condanna la resistente al relativo pagamento. Spese di lite interamente compensate fra le parti.
1.2. Il primo giudice: i) ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla dipendente, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine decennale, decorrente dalla cessazione del rapporto intervenuta il 29/11/2010 e interrotto con la raccomandata ricevuta dalla convenuta il 10/5/2018, con cui le era stata portata a conoscenza la determinazione del 9/5/2018 di ricalcolo del dovuto e richiesta di restituzione della differenza rispetto al maggior importo ricevuto;
ii) nel merito ha ritenuto fondata la pretesa restitutoria, osservando che se da una parte è incontestato che la lavoratrice resistente abbia effettivamente ricoperto un incarico per cui ha ricevuto la retribuzione di posizione in modo continuativo, tuttavia il quadro delle previsioni normative applicabili al caso di specie non consente di far includere per il calcolo dell'indennità di anzianità la retribuzione di posizione>; ha, quindi, richiamato l'art. 3 comma 2 legge n. 125/1968 e l'art. 77 del decreto interministeriale del 12/7/1982, nonché la disciplina sul tfr dettata dalla legge n. 335/1995 per gli assunti anteriormente all'1/1/1996, come la convenuta, in relazione alla disciplina del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali del 14/9/2000, condividendo quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità per cui < “in tema di anzianità per il personale dipendente delle Camere assunto anteriormente al CP_1
1.1.1996, la cui unica fonte di discipli L. n. 335 del 1995, ex art.
2, comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che
2 ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata l.n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale de qua per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.” (Cass. 18288, 18382 e 20037 del 2009)>; ha aggiunto che la condivisa interpretazione dei giudici di legittimità non era inficiata dai richiami della resistente all'art. 49 del CCNL citato ed alla circolare del 2000 che, con riferimento alla retribuzione CP_3 di posizione, ne richi uisito di fissità e continuità da valutarsi nel trattamento di quiescenza di quota A e non già come voce retributiva accessoria di quota B>, citando la pronuncia di questa Corte d'Appello n. 1530/2023, emessa in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, per cui “Si è posto in evidenza che le parti sindacali con la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982 e del D.I. 20 aprile 1995, n. 245 - (relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza)- per i dipendenti delle Camere di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (disciplinante il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR). 15. La comune volontà delle parti era semplicemente quella di confermare la vigenza della norma regolamentare, comprensiva delle voci stipendiali che nel corso del tempo vennero considerate pensionabili e quiescibili dalla contrattazione collettiva. Le parti, cioè, non intesero includere nella indennità di anzianità anche le voci denominate pensionabili e quiescibili non già dalla contrattazione collettiva, ma da una fonte "eteronoma" come quella regolatrice della retribuzione contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non già tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico.”(Cass. sentenza 3.03.2021 n. 5831)”>; iii) ha disatteso la tesi difensiva per cui l'erogazione indebitamente versata non sarebbe frutto di un errore essenziale e riconoscibile da parte dell'accipiens….stante la natura giuridica dell'ente ricorrente che non può legittimamente esimersi dalla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
ciò indipendentemente dalla sussistenza di un errore essenziale o riconoscibile. E', infatti, pacifico “il carattere di doverosità del recupero del denaro pubblico, costituendo esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale” (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903)>; ha, altresì, escluso che il tempo trascorso, l'affidamento dell'istante con riferimento all'indennità ricevuta e la buona fede della lavoratrice possano ostare alla doverosità del recupero che deve effettuare parte ricorrente di quanto erroneamente sborsato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro>; iv) in ordine alla contestazione sollevata in via subordinata dalla resistente secondo la quale la condanna di ripetizione dovrà essere disposta al netto e non al lordo>, ha osservato come la somma oggetto della domanda
3 introduttiva del presente giudizio sia effettivamente già computata al netto. Difatti, parte ricorrente ritiene che l'indennità di anzianità spettante alla resistente sia pari a Euro 90.041,93 lordi e quindi a Euro 69.729,97 netti;
ciò in luogo della somma effettivamente erogata di Euro 132.708,60 lordi per un importo di Euro 96.190,03 netti. Conseguentemente, parte ricorrente svolge una domanda di ripetizione dell'indebito dell'importo netto di Euro 26.640,06, pari alla differenza tra l'importo netto erogato di Euro 96.190,03 e quello dovuto di Euro 69.729,97 netti>; ha così ritenuto non contestato in concreto l'importo richiesto in restituzione;
v) ha compensato le spese del grado per La peculiarità della materia e la giurisprudenza non del tutto univoca>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello Controparte_2 lamentandone l'erroneità: I) per avere ritenuto il principio di irripetibilità delle somme in ragione della natura di ente pubblico della Camera di Commercio in contrasto con la giurisprudenza CEDU in materia di indebito incolpevole e di errore non riconoscibile nonché di tutela dell'affidamento, per come anche riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16088/2021) e amministrativa (C.d.S. n. 5014/2021); II) per avere ritenuto che la somma fosse al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
2.1. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
di Roma resistendo al gravame e chiedendone il rigetto;
in via
[...]
ha impugnato la gravata sentenza per avere compensato le spese di lite nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità e il contegno processuale.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va osservato che sono coperte da giudicato interno, per omessa impugnazione, sia la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione sia quella con cui è stato affermato che nel computo dell'indennità di anzianità per i dipendenti assunti prima dell'1/1/1996, come l'appellante, non deve essere ricompresa l'indennità di posizione e di alta professionalità di cui agli artt 10 e 11 ccnl comparto dell'1/4/1999.
4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per non avere fatto applicazione del principio dell'affidamento, tutelato dalla giurisprudenza CEDU e riconosciuto anche dalla giurisprudenza nazionale, affermando erroneamente la ripetibilità dell'accertato indebito nonostante la non colpevolezza e la non riconoscibilità dell'errore.
5.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto, sebbene sul punto le ragioni della gravata sentenza vadano integrate, avendo il Tribunale omesso di confrontarsi, così come eccepito nel gravame, con i significativi sviluppi interpretativi in materia.
5.2. Senza necessità di dovere ripercorrere l'evoluzione interpretativa in materia, a disattendere le ragioni dell'impugnazione è sufficiente il richiamo alla nota sentenza n.8/2023 della Corte Costituzionale, per come concordemente
4 interpretata e applicata dalla successiva giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa.
5.3. Per quanto riguarda la prima, la Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. affermando che non è illegittima per contrarietà alla Costituzione l'omessa previsione dell'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico là dove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza;
con il solo limite che la richiesta di restituzione deve avvenire con modalità conformi a buona fede oggettiva, dovendosi, dunque, tenere distinti il piano della tutela dell'affidamento e quello della prestazione pecuniaria restitutoria (e del quomodo della stessa).
5.4. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio per cui “la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio)” (Cass. n. 24807/2023 e per una più puntuale ricostruzione si rinvia a Cass n. 23419/2023 intervenuta a definizione del giudizio nel corso del quale sono state sollevate le questioni di legittimità disattese dalla Consulta con la citata sentenza n. 8/2023).
5.4. Analogamente si è espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che “la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2033 c.c, ha confermato in plurimi passaggi e obiter dicta l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico- finanziario e di parità di trattamento, e tale circostanza preclude l'accoglimento della censura secondo cui l'azione di recupero qui contestata non sarebbe doverosa.
6.6. Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha ricordato che opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato» e «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
5 oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
6.7. Per le pubbliche amministrazioni, va qui soggiunto, la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799).
6.8. Come questa Sezione ha già chiarito (v., in particolare, Cons. St., sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4240), secondo orientamento invero decisamente maggioritario della Cassazione, della Corte dei Conti e dello stesso Consiglio di Stato, «l'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente “accipiens” (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro 20 febbraio 2017, n. 4323; Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8737; Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Lazio Delib. 15 giugno 2015, n. 125); il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa».
6.8.1. In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, infatti, l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d'ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l'amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201)” (C.d.S. n. 7712/2024).
5.5. In applicazione dei richiamati princìpi, va confermato in capo all'appellante l'obbligo restitutorio già sancito dal Tribunale, essendosi la predetta limitata ad eccepire la propria buona fede e la non scusabilità dell'errore in cui era incorsa la Camera di Commercio, senza dedurre né allegare alcunché in merito alle condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio, così come nei precedenti di legittimità richiamati in cui l'irripetibilità è stata negata.
6. Il secondo motivo del gravame, intitolato “erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che la somma richiesta fosse al netto degli oneri fiscali e previdenziali”, non contiene alcuna critica alle ragioni della decisione già richiamate al § 2 punto 1.2. iv), leggendosi solo che “si rileva che la sentenza condanna di ripetizione ha erroneamente affermato la che la somma oggetto della richiesta dell'ente appellato (cfr Cassazione, 27 agosto 2021 n. 23531)”, affermazione incompleta e inidonea a ritenere assolto l'onere imposto dall'art. 434 c.p.c., così da rendere il motivo inammissibile.
6.1. La condanna è stata emessa al netto e quindi non è dato comprendere di cosa si duole l'appellante.
6 7. Va infine disatteso l'unico motivo dell'appello incidentale, con cui la
[...]
si duole della disposta compensazione delle spese di lite. CP_1
7.1. Anche l'appellante incidentale non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, limitandosi ad affermare che “La tesi della CCIAA di Roma è stata integralmente accolta, quindi non si capisce il perché il Tribunale di Roma abbia compensato le spese, considerato che la giurisprudenza negli ultimi anni è costante e il contegno processuale delle medesime”.
7.2. Il Tribunale ha fatto riferimento sia alla “peculiarità della materia” che alla
“giurisprudenza non del tutto univoca” e in questa sede può aggiungersi (essendo consentito al giudice d'appello integrare la motivazione con ulteriori considerazioni e argomenti) “la peculiarità della vicenda”, tenuto conto che l'Ente non solo è incorso nell'accertato errore di calcolo in contrasto con la disciplina in materia, ma è intervenuto con il recupero a distanza di molti anni.
7.3. Quest'ultima circostanza, puntualmente dedotta dall'appellata incidentale in prime cure, andava a impattare con l'acceso dibattito e le dissonanti pronunce giurisprudenziali (si veda anche C.d.S. n. 5014/2021 citata nel gravame) in punto di ripetibilità o meno dell'indebito nel pubblico impiego, dibattito in corso all'epoca del deposito del ricorso di primo grado (5/10/2021) e che ha portato la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 40004/21 del 14 dicembre 2021, a sollevare l'incidente di costituzionalità risolto dalla citata pronuncia n. 8/2023, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
7.4. Giova allora ricordare che, la possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tale proposito la SC ha più volte ribadito che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale
7 alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (ex plurimis Cass. n. 21400 del 26/7/2021 e succ conformi).
7.5. Da quanto esposto consegue che la gravata sentenza va confermata anche con riguardo alla statuizione di compensazione delle spese, tenuto conto che la materia del contendere non si esauriva, come sembra ritenere la Camera di Commercio, alla verifica o meno della sussistenza dell'indebito, ma investiva anche il tema, all'epoca assai dibattuto, della ripetibilità o meno alla luce del principio di affidamento incolpevole sancito anche da fonti internazionali.
8. La reciproca soccombenza e l'integrazione della motivazione, con il più approfondito esame della questione di merito controversa alla luce dei più recenti arresti interpretativi giustifica la compensazione delle del grado. In considerazione del tipo di statuizioni emesse, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante principale e a quella incidentale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante principale e in capo all'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 6.2.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
8
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elett.te dom.ta in Roma, viale Angelico n.38, Parte_1
Marchis che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE-appellata incidentale E
Controparte_1
elett.te dom.ta in Modena, via del Sagittario trav G n.41/1, presso lo
[...]
l'avv. Luca Tamassia che unitamente agli avv.ti Giorgio Fregni e Annalisa Padoa la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLATA-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 788/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 23/1/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, premesso di avere erogato alla propria dipendente cessata dal servizio il
1 30/11/2010 l'indennità di anzianità nell'importo lordo di € 132.708,60 (pari a netti € 96.190,03), erroneamente quantificato, come per tutti i titolari di posizione organizzativa e alta professionalità, per essere stata ricompresa nel computo l'indennità di posizione di cui agli artt 10 e 11 CCNL dell'1/4/1999 pur in assenza di previsione contrattuale in tale senso e di avere richiesto con nota ricevuta il 10/5/2018, con esito negativo, la restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto (€ 90.041,93 lordi pari ad € 69.729,97 netti), ha convenuto in giudizio Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CCIAA di Roma alla restituzione da parte della Dott.ssa della somma di euro 26.460,06 Controparte_2 oltre interessi legali dal 10.5.2018, data di ricezione da parte del resistente della domanda della CCIAA di Roma, sino al saldo effettivo o in subordine la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
- conseguentemente condannare la Dott.ssa al Controparte_2 pagamento della somma di cui al punto 1) CP_1
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[...]
Con vittoria delle spese legali.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così Controparte_2 disposto: In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della CCIAA di Roma alla restituzione da parte della resistente della somma di Controparte_2 euro 26.460,06, oltre interessi legali della CCIAA di Roma, sino al saldo effettivo e condanna la resistente al relativo pagamento. Spese di lite interamente compensate fra le parti.
1.2. Il primo giudice: i) ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla dipendente, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine decennale, decorrente dalla cessazione del rapporto intervenuta il 29/11/2010 e interrotto con la raccomandata ricevuta dalla convenuta il 10/5/2018, con cui le era stata portata a conoscenza la determinazione del 9/5/2018 di ricalcolo del dovuto e richiesta di restituzione della differenza rispetto al maggior importo ricevuto;
ii) nel merito ha ritenuto fondata la pretesa restitutoria, osservando che se da una parte è incontestato che la lavoratrice resistente abbia effettivamente ricoperto un incarico per cui ha ricevuto la retribuzione di posizione in modo continuativo, tuttavia il quadro delle previsioni normative applicabili al caso di specie non consente di far includere per il calcolo dell'indennità di anzianità la retribuzione di posizione>; ha, quindi, richiamato l'art. 3 comma 2 legge n. 125/1968 e l'art. 77 del decreto interministeriale del 12/7/1982, nonché la disciplina sul tfr dettata dalla legge n. 335/1995 per gli assunti anteriormente all'1/1/1996, come la convenuta, in relazione alla disciplina del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali del 14/9/2000, condividendo quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità per cui < “in tema di anzianità per il personale dipendente delle Camere assunto anteriormente al CP_1
1.1.1996, la cui unica fonte di discipli L. n. 335 del 1995, ex art.
2, comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che
2 ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata l.n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale de qua per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.” (Cass. 18288, 18382 e 20037 del 2009)>; ha aggiunto che la condivisa interpretazione dei giudici di legittimità non era inficiata dai richiami della resistente all'art. 49 del CCNL citato ed alla circolare del 2000 che, con riferimento alla retribuzione CP_3 di posizione, ne richi uisito di fissità e continuità da valutarsi nel trattamento di quiescenza di quota A e non già come voce retributiva accessoria di quota B>, citando la pronuncia di questa Corte d'Appello n. 1530/2023, emessa in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, per cui “Si è posto in evidenza che le parti sindacali con la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982 e del D.I. 20 aprile 1995, n. 245 - (relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza)- per i dipendenti delle Camere di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (disciplinante il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR). 15. La comune volontà delle parti era semplicemente quella di confermare la vigenza della norma regolamentare, comprensiva delle voci stipendiali che nel corso del tempo vennero considerate pensionabili e quiescibili dalla contrattazione collettiva. Le parti, cioè, non intesero includere nella indennità di anzianità anche le voci denominate pensionabili e quiescibili non già dalla contrattazione collettiva, ma da una fonte "eteronoma" come quella regolatrice della retribuzione contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non già tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico.”(Cass. sentenza 3.03.2021 n. 5831)”>; iii) ha disatteso la tesi difensiva per cui l'erogazione indebitamente versata non sarebbe frutto di un errore essenziale e riconoscibile da parte dell'accipiens….stante la natura giuridica dell'ente ricorrente che non può legittimamente esimersi dalla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
ciò indipendentemente dalla sussistenza di un errore essenziale o riconoscibile. E', infatti, pacifico “il carattere di doverosità del recupero del denaro pubblico, costituendo esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale” (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903)>; ha, altresì, escluso che il tempo trascorso, l'affidamento dell'istante con riferimento all'indennità ricevuta e la buona fede della lavoratrice possano ostare alla doverosità del recupero che deve effettuare parte ricorrente di quanto erroneamente sborsato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro>; iv) in ordine alla contestazione sollevata in via subordinata dalla resistente secondo la quale la condanna di ripetizione dovrà essere disposta al netto e non al lordo>, ha osservato come la somma oggetto della domanda
3 introduttiva del presente giudizio sia effettivamente già computata al netto. Difatti, parte ricorrente ritiene che l'indennità di anzianità spettante alla resistente sia pari a Euro 90.041,93 lordi e quindi a Euro 69.729,97 netti;
ciò in luogo della somma effettivamente erogata di Euro 132.708,60 lordi per un importo di Euro 96.190,03 netti. Conseguentemente, parte ricorrente svolge una domanda di ripetizione dell'indebito dell'importo netto di Euro 26.640,06, pari alla differenza tra l'importo netto erogato di Euro 96.190,03 e quello dovuto di Euro 69.729,97 netti>; ha così ritenuto non contestato in concreto l'importo richiesto in restituzione;
v) ha compensato le spese del grado per La peculiarità della materia e la giurisprudenza non del tutto univoca>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello Controparte_2 lamentandone l'erroneità: I) per avere ritenuto il principio di irripetibilità delle somme in ragione della natura di ente pubblico della Camera di Commercio in contrasto con la giurisprudenza CEDU in materia di indebito incolpevole e di errore non riconoscibile nonché di tutela dell'affidamento, per come anche riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16088/2021) e amministrativa (C.d.S. n. 5014/2021); II) per avere ritenuto che la somma fosse al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
2.1. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
di Roma resistendo al gravame e chiedendone il rigetto;
in via
[...]
ha impugnato la gravata sentenza per avere compensato le spese di lite nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità e il contegno processuale.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va osservato che sono coperte da giudicato interno, per omessa impugnazione, sia la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione sia quella con cui è stato affermato che nel computo dell'indennità di anzianità per i dipendenti assunti prima dell'1/1/1996, come l'appellante, non deve essere ricompresa l'indennità di posizione e di alta professionalità di cui agli artt 10 e 11 ccnl comparto dell'1/4/1999.
4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per non avere fatto applicazione del principio dell'affidamento, tutelato dalla giurisprudenza CEDU e riconosciuto anche dalla giurisprudenza nazionale, affermando erroneamente la ripetibilità dell'accertato indebito nonostante la non colpevolezza e la non riconoscibilità dell'errore.
5.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto, sebbene sul punto le ragioni della gravata sentenza vadano integrate, avendo il Tribunale omesso di confrontarsi, così come eccepito nel gravame, con i significativi sviluppi interpretativi in materia.
5.2. Senza necessità di dovere ripercorrere l'evoluzione interpretativa in materia, a disattendere le ragioni dell'impugnazione è sufficiente il richiamo alla nota sentenza n.8/2023 della Corte Costituzionale, per come concordemente
4 interpretata e applicata dalla successiva giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa.
5.3. Per quanto riguarda la prima, la Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. affermando che non è illegittima per contrarietà alla Costituzione l'omessa previsione dell'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico là dove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza;
con il solo limite che la richiesta di restituzione deve avvenire con modalità conformi a buona fede oggettiva, dovendosi, dunque, tenere distinti il piano della tutela dell'affidamento e quello della prestazione pecuniaria restitutoria (e del quomodo della stessa).
5.4. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio per cui “la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio)” (Cass. n. 24807/2023 e per una più puntuale ricostruzione si rinvia a Cass n. 23419/2023 intervenuta a definizione del giudizio nel corso del quale sono state sollevate le questioni di legittimità disattese dalla Consulta con la citata sentenza n. 8/2023).
5.4. Analogamente si è espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che “la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2033 c.c, ha confermato in plurimi passaggi e obiter dicta l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di avviare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte senza distinguere fra le diverse tipologie di versamento, tutte unificate dalla medesima ratio di buon andamento economico- finanziario e di parità di trattamento, e tale circostanza preclude l'accoglimento della censura secondo cui l'azione di recupero qui contestata non sarebbe doverosa.
6.6. Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha ricordato che opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato» e «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
5 oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
6.7. Per le pubbliche amministrazioni, va qui soggiunto, la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7799).
6.8. Come questa Sezione ha già chiarito (v., in particolare, Cons. St., sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4240), secondo orientamento invero decisamente maggioritario della Cassazione, della Corte dei Conti e dello stesso Consiglio di Stato, «l'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente “accipiens” (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro 20 febbraio 2017, n. 4323; Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8737; Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Lazio Delib. 15 giugno 2015, n. 125); il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa».
6.8.1. In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, infatti, l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d'ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l'amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201)” (C.d.S. n. 7712/2024).
5.5. In applicazione dei richiamati princìpi, va confermato in capo all'appellante l'obbligo restitutorio già sancito dal Tribunale, essendosi la predetta limitata ad eccepire la propria buona fede e la non scusabilità dell'errore in cui era incorsa la Camera di Commercio, senza dedurre né allegare alcunché in merito alle condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio, così come nei precedenti di legittimità richiamati in cui l'irripetibilità è stata negata.
6. Il secondo motivo del gravame, intitolato “erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che la somma richiesta fosse al netto degli oneri fiscali e previdenziali”, non contiene alcuna critica alle ragioni della decisione già richiamate al § 2 punto 1.2. iv), leggendosi solo che “si rileva che la sentenza condanna di ripetizione ha erroneamente affermato la che la somma oggetto della richiesta dell'ente appellato (cfr Cassazione, 27 agosto 2021 n. 23531)”, affermazione incompleta e inidonea a ritenere assolto l'onere imposto dall'art. 434 c.p.c., così da rendere il motivo inammissibile.
6.1. La condanna è stata emessa al netto e quindi non è dato comprendere di cosa si duole l'appellante.
6 7. Va infine disatteso l'unico motivo dell'appello incidentale, con cui la
[...]
si duole della disposta compensazione delle spese di lite. CP_1
7.1. Anche l'appellante incidentale non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, limitandosi ad affermare che “La tesi della CCIAA di Roma è stata integralmente accolta, quindi non si capisce il perché il Tribunale di Roma abbia compensato le spese, considerato che la giurisprudenza negli ultimi anni è costante e il contegno processuale delle medesime”.
7.2. Il Tribunale ha fatto riferimento sia alla “peculiarità della materia” che alla
“giurisprudenza non del tutto univoca” e in questa sede può aggiungersi (essendo consentito al giudice d'appello integrare la motivazione con ulteriori considerazioni e argomenti) “la peculiarità della vicenda”, tenuto conto che l'Ente non solo è incorso nell'accertato errore di calcolo in contrasto con la disciplina in materia, ma è intervenuto con il recupero a distanza di molti anni.
7.3. Quest'ultima circostanza, puntualmente dedotta dall'appellata incidentale in prime cure, andava a impattare con l'acceso dibattito e le dissonanti pronunce giurisprudenziali (si veda anche C.d.S. n. 5014/2021 citata nel gravame) in punto di ripetibilità o meno dell'indebito nel pubblico impiego, dibattito in corso all'epoca del deposito del ricorso di primo grado (5/10/2021) e che ha portato la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 40004/21 del 14 dicembre 2021, a sollevare l'incidente di costituzionalità risolto dalla citata pronuncia n. 8/2023, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
7.4. Giova allora ricordare che, la possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tale proposito la SC ha più volte ribadito che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale
7 alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (ex plurimis Cass. n. 21400 del 26/7/2021 e succ conformi).
7.5. Da quanto esposto consegue che la gravata sentenza va confermata anche con riguardo alla statuizione di compensazione delle spese, tenuto conto che la materia del contendere non si esauriva, come sembra ritenere la Camera di Commercio, alla verifica o meno della sussistenza dell'indebito, ma investiva anche il tema, all'epoca assai dibattuto, della ripetibilità o meno alla luce del principio di affidamento incolpevole sancito anche da fonti internazionali.
8. La reciproca soccombenza e l'integrazione della motivazione, con il più approfondito esame della questione di merito controversa alla luce dei più recenti arresti interpretativi giustifica la compensazione delle del grado. In considerazione del tipo di statuizioni emesse, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante principale e a quella incidentale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante principale e in capo all'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 6.2.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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