TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1961/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MONICA CAPURRI Parte_1 C.F._1
- IC - contro
, C.F. , con gli avv.ti ANNALISA VALLA e FABIO CP_1 C.F._2
CALLEGARI
- EN – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in data 4 aprile 2025 e parzialmente modificate, in relazione al punto n. 10 delle predette conclusioni, all'udienza del 19 giugno 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Piacenza, Parte_1
chiedendo, in via preliminare, l'adozione di provvedimenti indifferibili (affido esclusivo CP_1 alla ricorrente della figlia minore e assegnazione alla stessa della casa familiare sita in R_
ZA (PC) via Camillo Piatti n. 46, con ogni arredo e corredo); in via principale, di dichiarare la separazione personale dei Coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla IC, con collocamento presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale R_ per risiedervi con la figlia minore ed il figlio , maggiorenne ma non economicamente R_ Per_2 autosufficiente, garantendo i diritti del padre mediante modalità protetta sia attraverso colloqui telefonici sia con incontri in forma protetta alla presenza di terze persone;
di porre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN e al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
disporsi che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre.
A sostegno delle proprie conclusioni, la IC deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 5 giugno 2003 in Albania e dall'unione nascevano i figli a Krume Hans (Albania) il Persona_3
25 marzo 2005, e a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 6 settembre 2012, entrambi studenti e non R_ economicamente indipendenti e , deceduto il 2 giugno 2023; - la residenza familiare era Persona_4 stabilita in ZA in via Camillo Piatti n. 46 in un immobile di proprietà del EN;
- la situazione coniugale era divenuta intollerabile per condotte ascrivibili al resistente tali da rendere impossibile il prosieguo dell'unione coniugale e della convivenza;
- il EN, dopo essere stato ristretto presso la Casa Circondariale di Piacenza in esecuzione di una misura cautelare, si trovava agli arresti domiciliari presso il fratello;
- il EN improntava il rapporto di coppia sulla prevaricazione e sulla violenza psicologica, impedendo alla moglie di potersi realizzare all'interno della famiglia e costringendola a farsi carico, anche economicamente, di tutte le esigenze familiari e dei figli;
- il
EN, sin dal suo arrivo sul territorio piacentino, svolgeva diverse attività lavorative sia come giardiniere che come artigiano, gestendo i propri guadagni per le proprie necessità, senza condividerli in famiglia e senza aiutare la moglie nella gestione economica della famiglia, privilegiando lavori a tempo determinato o non in regola;
- nel 2022, il EN si faceva accreditare, senza dir nulla alla moglie, sul proprio conto corrente l'importo di € 3.000,00 circa spettante al nucleo quale rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- anche nei confronti dei figli il EN aveva un atteggiamento autoritario e di controllo;
- nel 2018, dopo l'ennesimo episodio di violenza, denunciava il Parte_1
pagina 2 di 10 marito ma, dopo un primo collocamento in comunità con i figli, la IC su insistenza dei familiari del marito ritirava la denuncia e tornava con il marito, ma la situazione non migliorava;
- nel 2023, il figlio maggiore veniva ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava nell'allora casa Persona_4 familiare di Ponte dell'Olio (PC) con il fratello minore ed un amico e il resistente non mostrava alcuna comprensione per il dolore della moglie;
al contrario, mentre la moglie si trovava in Albania per riportare il figlio deceduto, il resistente utilizzava, senza nulla riferire alla moglie, le offerte raccolte in occasione della morte del figlio per acquistare all'asta l'immobile di ZA (PC) ove poi si trasferiva il nucleo familiare, intestando l'immobile a se stesso;
- al rientro dall'Albania, la IC trovava la casa di Ponte dell'Olio (PC) sottoposta a sequestro giudiziario e una casa acquistata a sua insaputa dal marito;
- la IC stava ancora provvedendo al pagamento rateale di € 50,00 mensili per i canoni arretrati maturati dopo il dissequestro dell'immobile di Ponte dell'Olio, immobile che il marito non provvedeva a liberare dagli arredi e dai oggetti personali della famiglia;
- la ricorrente svolgeva attività di lavoratrice domestica presso A.R.P. di Gariga (PC) con contratto annuale su turni e con previsione della disoccupazione agricola nei mesi invernali, con uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili;
- dal mese di settembre 2024, il marito era ristretto presso la casa circondariale di Piacenza in esecuzione di una misura cautelare in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., per una presunta violenza sessuale commessa ai danni di una terza persona con cui il medesimo intratteneva una relazione sentimentale nonostante il matrimonio con la ricorrente;
- prima del matrimonio, al EN era stata inflitta una condanna in Albania per un altro reato di violenza sessuale, ma la IC veniva a conoscenza della circostanza successivamente al matrimonio.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 22 novembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale con decreto del 26 novembre 2024 emetteva gli opportuni provvedimenti indifferibili, fissava l'udienza del 16 dicembre 2024 per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso e per la comparizione delle Parti l'udienza del 8 aprile
2025, assegnando alla IC termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine al
EN per costituirsi in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2024, il Giudice sentiva liberamente la Parte ricorrente, la quale confermava le circostanze già allegate in Ricorso e con ordinanza riservata alla predetta udienza confermava i provvedimenti indifferibili emessi.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva di CP_1 disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
rigettare la domanda di addebito formulata dalla IC;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore pagina 3 di 10 ad entrambi i genitori;
di prevedere la possibilità per il padre di incontrare la figlia minore R_ R_ un pomeriggio alla settimana (dal termine dell'orario scolastico alla sera alle 21.30, in giorno da concordarsi di volta in volta con la madre) e nel weekend, il sabato o la domenica (salvo impegni scolastici al sabato, dalla mattina alle ore 10.00 alla sera alle ore 21.30); di porre il mantenimento della figlia e del figlio integralmente a carico della madre, sino a quando il padre non potrà R_ Per_2 provvedervi prevedendo che l'assegno unico per i figli venisse percepito integralmente dalla madre ricorrente.
A sostegno di tali conclusioni, Parte EN eccepiva che: - il procedimento penale, originato dalla denuncia-querela del febbraio 2018, si concludeva con sentenza di assoluzione con formula piena emessa in data 25 giugno 2024, passata in giudicato;
- la circostanza allegata dalla ricorrente in merito a presunte condanne riportate dal resistente in Albania era infondata, in quanto dal casellario giudiziale albanese non risultava alcuna condanna pregressa a carico del resistente;
- essendo in stato di detenzione domiciliare, in fase di indagini, il padre non poteva assicurare alla figlia un adeguato R_ supporto in ragione delle limitazioni alla propria libertà; - il resistente aveva sempre CP_1 contribuito, nei limiti delle proprie possibilità lavorative, al mantenimento del nucleo familiare e la scelta di trasferirsi a ZA dopo la morte del figlio veniva condivisa con l'intero nucleo Per_4 familiare nell'interesse dei figli;
- verso i figli il EN aveva un atteggiamento amorevole e protettivo e le reazioni, talvolta autoritarie, del padre erano finalizzate a tentare di recuperare i figli, entrambi finiti in ambienti e frequentazioni non coerenti con i loro bisogni di integrazione ed emancipazione;
- il EN era disoccupato e privo di reddito, domiciliato in esecuzione della misura cautelare in Fiorenzuola Via Illica n. 16.
Con istanza congiunta depositata in data 7 aprile 2024, i Procuratori delle Parti davano atto che erano in corso tra le stesse serie trattative finalizzate ad una definizione concordata della vicenda e chiedevano, pertanto, un rinvio di udienza per consentire alle parti di formulare conclusioni congiunte ed il Giudice rinviava all'uopo la causa all'udienza del 17 aprile 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Con ordinanza riservata alla predetta udienza, il Collegio, rilevato che alcune condizioni di separazione non erano ricevibili, rimetteva la causa in istruttoria e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19 giugno 2025, dinanzi a Giudice delegato dott.ssa Laura Ventriglia, in occasione della quale, le
Parti – come assistite dai rispettivi difensori – modificavano parzialmente le conclusioni congiunte depositate in data 4 aprile 2025 chiedendo di porre a carico del sig. un contributo mensile, a CP_1 titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente , di complessivi € 200,00 (100,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno Per_2
pagina 4 di 10 in anno secondo la variazione degli indici Istat e da corrispondere in un'unica soluzione attraverso versamento diretto tramite bonifico ordinario sul conto corrente intestato alla sig. entro e non Pt_1 oltre il giorno 10 di ogni mese, con espunzione del punto n. 12 delle conclusioni congiunte depositate in atti ed il Giudice, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Merita accoglimento la domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
stante l'irrimediabile frattura del vincolo coniugale, nonché l'intollerabilità della CP_1 prosecuzione della convivenza tra gli stessi.
Segnatamente, dagli atti di causa emerge che la convivenza dei coniugi è stata caratterizzata da forti incomprensioni e litigi della coppia, anche davanti ai figli e la crisi coniugale e divenuta irreparabile a seguito della morte del figlio e della denuncia a carico del EN per violenza sessuale Per_4 commessa ai danni di una terza persona con cui il medesimo intratteneva una relazione extraconiugale.
Talici rcostante hanno irrimediabilmente portato alla disgregazione dell'affectio coniugalis ed all'impossibilità per i di proseguire la convivenza. Pt_2
Nel corso del giudizio le Parti hanno però raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte depositate in data 4 aprile 2025 e parzialmente modificate all'udienza del 19 giugno 2025.
Ad avviso del Tribunale, tali condizioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e della Per_2 figlia minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. R_
In particolare, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, nel caso di specie, l'affidamento esclusivo della minore alla R_ madre si giustifica in ragione della circostanza che, attualmente, il padre è in stato di detenzione domiciliare e non può assicurare alla figlia un adeguato supporto, in ragione delle limitazioni alla propria libertà personale;
al contempo, risulta nell'interesse della Minore prevedere che, quando sarà venuta meno la limitazione alla libertà personale del sig. quest'ultimo possa, CP_1 gradualmente, recuperare il rapporto con la figlia, rispettando la volontà di quest'ultima in merito alla ripresa delle frequentazione con il padre.
Inoltre, ai fini della risoluzione della crisi familiare, i hanno definito anche i reciproci rapporti Pt_2 economici e patrimoniali, prevedendo che il sig. si obbliga a cedere a titolo di CP_1 regolamentazione definitiva dei predetti rapporti e quindi senza corrispettivo, alla moglie, che si pagina 5 di 10 obbliga ad accettare, la quota indivisa pari ad un mezzo (1⁄2) del diritto di piena proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione, adibito a casa coniugale, sito in ZA (PC).
Tale disposizione è espressione della autonomia negoziale delle Parti e non risulta contraria ai principi dell'ordinamento e all'ordine pubblico e può essere, pertanto, recepita dal Collegio.
Infine, alla luce della particolare delicatezza della situazione familiare dedotta in giudizio, che coinvolge una minore di anni 12, che al momento si rifiuta di incontrare il padre, in ragione sia del vissuto familiare che delle attuali condizioni personali dello stesso, si configura la necessità di incaricare i Servizi sociali Unione Valnure e Valchero per la vigilanza sulla minore e sul nucleo R_ familiare della stessa.
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a CP_1 Parte_1 vivere separati, nel reciproco e mutuo rispetto, dando atto che gli stessi si impegnano a comunicarsi ogni mutamento di residenza, laddove dovesse intervenire;
− dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con R_ collocamento e residenza anagrafica presso la stessa, in ZA (PC), via Camillo Piatti n.
46;
− dà atto che le Parti espressamente pattuiscono che, venuta meno la limitazione alla libertà personale del padre, i genitori si adopereranno per il recupero del rapporto padre-minore e si dichiarano, sin da ora, reciprocamente disponibili a riconsiderare la disciplina dell'affidamento;
− assegna l'abitazione familiare sita in ZA (PC) Via Camillo Piatti n. 46 (con ogni arredo e corredo) alla ricorrente che la abiterà insieme alla figlia minore e al figlio Parte_1 R_
, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
− dà atto che il marito provvederà ad asportare i propri effetti personali entro e non CP_1 oltre due mesi, decorrenti dal reperimento di soluzione abitativa idonea e autonoma (ed entro lo stesso termine, trasferirà la propria residenza anagrafica), in ogni caso a seguito del definitivo venir meno della misura cautelare restrittiva a proprio carico. Giorno ed orario delle operazioni predette saranno previamente concordate tra le parti – a mezzo rispettivi difensori – con preavviso di almeno dieci giorni;
pagina 6 di 10 − dà atto che, con riferimento alla figlia minore i coniugi, in considerazione della R_ manifestata opposizione della Minore ad incontrare il padre, in ragione sia del vissuto familiare che delle attuali condizioni personali del padre, si impegnano a rispettare la volontà della figlia ed al contempo, ad aiutarla - anche con il supporto di terzi e con il supporto dei servizi sociali territorialmente competenti e compatibilmente con le ricorse economiche dei genitori, a superare le difficoltà attuali della Minore a relazionarsi con il padre;
non appena R_ manifesterà la volontà di incontrare il padre, quest'ultima, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extra scolastici, lo potrà vedere un pomeriggio infrasettimanale (in assenza di diversi accordi tra le parti, il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 21.00) e nel weekend, alternando il sabato con la domenica (dalle ore 10.00 alle ore 21.00). Fino a che permarrà la misura cautelare degli arresti domiciliari in capo al padre (sussistente per condotte del tutto estranee all'ambiente familiare) gli incontri padre-figlia avverranno a casa dello zio paterno (in
Fiorenzuola D'Arda PC Viale Illica n. 13) ove si recherà accompagnata dal fratello R_ maggiore . Gli spostamenti di avverranno a cura della madre o del fratello Per_2 R_ maggiorenne , i quali accompagneranno la figlia /sorella dal padre e ivi la preleveranno Per_2 per riportarla a casa agli orari concordati. Qualora dovesse mutare il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, gli incontri padre-figlia potranno avvenire al diverso domicilio del padre, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della Minore;
− dà atto che, con il venir meno di misura cautelare custodiale e sempre nel rispetto della volontà della figlia minore, durante la settimana gli spostamenti di avverranno a cura del padre, il R_ quale potrà prelevare la figlia direttamente all'uscita di scuola (mercoledì) mentre nel weekend
(sabato o domenica – alternando come sopra –, alle ore 10.00) (o diversi orari concordati per iscritto tra le parti, anche in base alle esigenze lavorative delle stesse) verrà accompagnata R_ presso il padre dal fratello e da questo riaccompagnata preso la casa materna entro le ore Per_2
21.30;
− dà atto che le parti si impegnano a collaborare al fine di progressivamente favorire il rapporto padre-figlia ed incrementarne la frequentazione non appena la situazione processuale di CP_1 lo consentirà e sempre nel rispetto della volontà della figlia minore. Inoltre, ferma
[...] restando la duplice condizione di cui sopra, i genitori concordano che nel periodo estivo o comunque, in assenza di frequentazione scolastica, sarà aggiunto il pernotto presso il padre nella giornata del mercoledì e nel weekend di propria competenza, della domenica, indi il padre potrà riaccompagnare presso l'abitazione materna alle ore 10.00 dell'indomani – giovedì R_ pagina 7 di 10 mattina e nel weekend di propria competenza, il lunedì mattina (o diverso orario concordato per iscritto tra le parti, anche in base alle esigenze lavorative delle stesse);
− dà atto che entrambi i genitori garantiscono la propria disponibilità ad accogliere eventuali richieste di volte a contattare telefonicamente l'altro genitore;
R_
− dispone che, fatto salvo il rispetto della volontà della Minore, le festività (Natale, Santo
Stefano, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, ecc.) verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.30; R_
− dispone che, fatto salvo il rispetto della volontà della Minore, nel lungo periodo di pausa estiva, potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori (previo R_ accordo entro il mese di maggio di ogni anno), durante cui si intenderà sospeso l'ordinario calendario di frequentazione dell'altro genitore con la figlia. Ciascun genitore dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le vacanze, se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti;
− in ragione delle attuali misure cautelari e/o detentive che riguardano il sig. pone a CP_1 carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non R_ Per_2 economicamente indipendente, l'importo complessivo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondere in un'unica soluzione attraverso versamento diretto tramite bonifico ordinario sul conto corrente e bancario intestato alla sig. entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Pt_1
Le Parti concordano, altresì che, al conseguimento di un'occupazione lavorativa stabile da parte del sig. questi verserà mensilmente alla IC, a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario dei due figli, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio);
− dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore ed al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente come da Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017, che qui si richiamano integralmente, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, che sarà richiesto l'accordo tra i genitori solo in caso di spese particolarmente ingenti, e comunque superiori ad € 200,00, comprese le spese dentistiche ed oculistiche, salvi i casi di comprovata urgenza e che, con riferimento alle spese di importo complessivo superiore da € 200,00, le stesse verranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta accompagnata da adeguata documentazione, per quelle di importo inferiore si applicano le previsioni del protocollo CNF;
pagina 8 di 10 − dà atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori in misura proporzionale all'esborso sostenuto a partire dal momento dell'effettiva contribuzione di entrambi, mentre l'Assegno Unico viene percepito dalla madre nella misura del 100%;
− dà atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono quanto segue: il sig. si obbliga a cedere a titolo di CP_1 regolamentazione definitiva dei rapporti di cui sopra, e quindi senza corrispettivo, alla moglie, sig.ra che si obbliga ad accettare, la quota indivisa pari ad un mezzo (1⁄2) del Parte_1 diritto di piena proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione, adibito a casa coniugale, sito in
ZA (PC), via Camillo Piatti n. 46 e censito al fg. 30 part. 119 sub. 1 del Catasto
Fabbricati Comune di ZA, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione del decreto di omologa della separazione consensuale previa stipula del relativo atto notarile a ministero del
Notaio scelto dal sig. ; CP_1
− dà atto che le parti espressamente dichiarano che il trasferimento dell'immobile viene concordato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
− dà atto che, per espresso accordo delle Parti, assume l'obbligo di reperire, nel più Parte_1 breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, una diversa soluzione abitativa ove trasferirsi insieme alla figlia (ove pure sarà trasferita la residenza anagrafica di entrambe). Ad avvenuto R_ trasferimento di e di avrà il diritto di definitivamente fare Parte_1 R_ CP_1 rientro presso l'abitazione di ZA (PC) via Piatti. I genitori concordano che il figlio potrà decidere in autonomia se restare nell'abitazione familiare insieme al padre, Per_2 trasferirsi altrove con la madre e la sorella oppure trasferirsi altrove in autonomia;
− dà atto che per espresso accordo tra le Parti, al rilascio della casa familiare la sig.ra Pt_1 potrà asportare i seguenti beni mobili: cucina, tavolo e sedie della cucina, mobile della tv e
[...] camere da letto avendole acquistate con denaro proprio;
− dispone che i genitori mantengano un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi, R_ nonché la sua sana e corretta crescita e formazione, con obbligo dei genitori di agevolare i contatti della prole con l'altro genitore – e con i rispettivi familiari – e a coltivarne il legame;
− dà atto che i genitori reciprocamente si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, con particolare – ma non esclusivo – riguardo ai momenti in cui è presente la minore. In tal senso, i pagina 9 di 10 genitori reciprocamente si impegnano a fare rispettare i medesimi accorgimenti ai propri familiari, nell'interesse e per la serenità di R_
− dà atto che i genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti della figlia, anche quelli validi per l'espatrio e si impegnano a rilasciare sottoscrizioni per quant'altro occorresse, nell'interesse di R_
− dà atto che le Parti hanno dichiarato che tali accordi hanno validità sin dalla sottoscrizione;
− dà atto che le Parti dichiarano di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi causa e/o titolo, salvo quanto riportato nel presente accordo e la sig.ra rinuncia espressamente alla Parte_1 costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 3699/2024 RGNR;
− incarica i Servizi sociali Unione Valnure Valchero per la vigilanza sulla minore e sul R_ nucleo familiare della stessa;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio sociale Unione
Valnure Valchero per quanto di competenza.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1961/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MONICA CAPURRI Parte_1 C.F._1
- IC - contro
, C.F. , con gli avv.ti ANNALISA VALLA e FABIO CP_1 C.F._2
CALLEGARI
- EN – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in data 4 aprile 2025 e parzialmente modificate, in relazione al punto n. 10 delle predette conclusioni, all'udienza del 19 giugno 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Piacenza, Parte_1
chiedendo, in via preliminare, l'adozione di provvedimenti indifferibili (affido esclusivo CP_1 alla ricorrente della figlia minore e assegnazione alla stessa della casa familiare sita in R_
ZA (PC) via Camillo Piatti n. 46, con ogni arredo e corredo); in via principale, di dichiarare la separazione personale dei Coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla IC, con collocamento presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale R_ per risiedervi con la figlia minore ed il figlio , maggiorenne ma non economicamente R_ Per_2 autosufficiente, garantendo i diritti del padre mediante modalità protetta sia attraverso colloqui telefonici sia con incontri in forma protetta alla presenza di terze persone;
di porre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN e al 50% delle ulteriori spese straordinarie;
disporsi che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre.
A sostegno delle proprie conclusioni, la IC deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 5 giugno 2003 in Albania e dall'unione nascevano i figli a Krume Hans (Albania) il Persona_3
25 marzo 2005, e a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 6 settembre 2012, entrambi studenti e non R_ economicamente indipendenti e , deceduto il 2 giugno 2023; - la residenza familiare era Persona_4 stabilita in ZA in via Camillo Piatti n. 46 in un immobile di proprietà del EN;
- la situazione coniugale era divenuta intollerabile per condotte ascrivibili al resistente tali da rendere impossibile il prosieguo dell'unione coniugale e della convivenza;
- il EN, dopo essere stato ristretto presso la Casa Circondariale di Piacenza in esecuzione di una misura cautelare, si trovava agli arresti domiciliari presso il fratello;
- il EN improntava il rapporto di coppia sulla prevaricazione e sulla violenza psicologica, impedendo alla moglie di potersi realizzare all'interno della famiglia e costringendola a farsi carico, anche economicamente, di tutte le esigenze familiari e dei figli;
- il
EN, sin dal suo arrivo sul territorio piacentino, svolgeva diverse attività lavorative sia come giardiniere che come artigiano, gestendo i propri guadagni per le proprie necessità, senza condividerli in famiglia e senza aiutare la moglie nella gestione economica della famiglia, privilegiando lavori a tempo determinato o non in regola;
- nel 2022, il EN si faceva accreditare, senza dir nulla alla moglie, sul proprio conto corrente l'importo di € 3.000,00 circa spettante al nucleo quale rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- anche nei confronti dei figli il EN aveva un atteggiamento autoritario e di controllo;
- nel 2018, dopo l'ennesimo episodio di violenza, denunciava il Parte_1
pagina 2 di 10 marito ma, dopo un primo collocamento in comunità con i figli, la IC su insistenza dei familiari del marito ritirava la denuncia e tornava con il marito, ma la situazione non migliorava;
- nel 2023, il figlio maggiore veniva ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava nell'allora casa Persona_4 familiare di Ponte dell'Olio (PC) con il fratello minore ed un amico e il resistente non mostrava alcuna comprensione per il dolore della moglie;
al contrario, mentre la moglie si trovava in Albania per riportare il figlio deceduto, il resistente utilizzava, senza nulla riferire alla moglie, le offerte raccolte in occasione della morte del figlio per acquistare all'asta l'immobile di ZA (PC) ove poi si trasferiva il nucleo familiare, intestando l'immobile a se stesso;
- al rientro dall'Albania, la IC trovava la casa di Ponte dell'Olio (PC) sottoposta a sequestro giudiziario e una casa acquistata a sua insaputa dal marito;
- la IC stava ancora provvedendo al pagamento rateale di € 50,00 mensili per i canoni arretrati maturati dopo il dissequestro dell'immobile di Ponte dell'Olio, immobile che il marito non provvedeva a liberare dagli arredi e dai oggetti personali della famiglia;
- la ricorrente svolgeva attività di lavoratrice domestica presso A.R.P. di Gariga (PC) con contratto annuale su turni e con previsione della disoccupazione agricola nei mesi invernali, con uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili;
- dal mese di settembre 2024, il marito era ristretto presso la casa circondariale di Piacenza in esecuzione di una misura cautelare in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., per una presunta violenza sessuale commessa ai danni di una terza persona con cui il medesimo intratteneva una relazione sentimentale nonostante il matrimonio con la ricorrente;
- prima del matrimonio, al EN era stata inflitta una condanna in Albania per un altro reato di violenza sessuale, ma la IC veniva a conoscenza della circostanza successivamente al matrimonio.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 22 novembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale con decreto del 26 novembre 2024 emetteva gli opportuni provvedimenti indifferibili, fissava l'udienza del 16 dicembre 2024 per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso e per la comparizione delle Parti l'udienza del 8 aprile
2025, assegnando alla IC termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine al
EN per costituirsi in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2024, il Giudice sentiva liberamente la Parte ricorrente, la quale confermava le circostanze già allegate in Ricorso e con ordinanza riservata alla predetta udienza confermava i provvedimenti indifferibili emessi.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva di CP_1 disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
rigettare la domanda di addebito formulata dalla IC;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore pagina 3 di 10 ad entrambi i genitori;
di prevedere la possibilità per il padre di incontrare la figlia minore R_ R_ un pomeriggio alla settimana (dal termine dell'orario scolastico alla sera alle 21.30, in giorno da concordarsi di volta in volta con la madre) e nel weekend, il sabato o la domenica (salvo impegni scolastici al sabato, dalla mattina alle ore 10.00 alla sera alle ore 21.30); di porre il mantenimento della figlia e del figlio integralmente a carico della madre, sino a quando il padre non potrà R_ Per_2 provvedervi prevedendo che l'assegno unico per i figli venisse percepito integralmente dalla madre ricorrente.
A sostegno di tali conclusioni, Parte EN eccepiva che: - il procedimento penale, originato dalla denuncia-querela del febbraio 2018, si concludeva con sentenza di assoluzione con formula piena emessa in data 25 giugno 2024, passata in giudicato;
- la circostanza allegata dalla ricorrente in merito a presunte condanne riportate dal resistente in Albania era infondata, in quanto dal casellario giudiziale albanese non risultava alcuna condanna pregressa a carico del resistente;
- essendo in stato di detenzione domiciliare, in fase di indagini, il padre non poteva assicurare alla figlia un adeguato R_ supporto in ragione delle limitazioni alla propria libertà; - il resistente aveva sempre CP_1 contribuito, nei limiti delle proprie possibilità lavorative, al mantenimento del nucleo familiare e la scelta di trasferirsi a ZA dopo la morte del figlio veniva condivisa con l'intero nucleo Per_4 familiare nell'interesse dei figli;
- verso i figli il EN aveva un atteggiamento amorevole e protettivo e le reazioni, talvolta autoritarie, del padre erano finalizzate a tentare di recuperare i figli, entrambi finiti in ambienti e frequentazioni non coerenti con i loro bisogni di integrazione ed emancipazione;
- il EN era disoccupato e privo di reddito, domiciliato in esecuzione della misura cautelare in Fiorenzuola Via Illica n. 16.
Con istanza congiunta depositata in data 7 aprile 2024, i Procuratori delle Parti davano atto che erano in corso tra le stesse serie trattative finalizzate ad una definizione concordata della vicenda e chiedevano, pertanto, un rinvio di udienza per consentire alle parti di formulare conclusioni congiunte ed il Giudice rinviava all'uopo la causa all'udienza del 17 aprile 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Con ordinanza riservata alla predetta udienza, il Collegio, rilevato che alcune condizioni di separazione non erano ricevibili, rimetteva la causa in istruttoria e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19 giugno 2025, dinanzi a Giudice delegato dott.ssa Laura Ventriglia, in occasione della quale, le
Parti – come assistite dai rispettivi difensori – modificavano parzialmente le conclusioni congiunte depositate in data 4 aprile 2025 chiedendo di porre a carico del sig. un contributo mensile, a CP_1 titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente , di complessivi € 200,00 (100,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno Per_2
pagina 4 di 10 in anno secondo la variazione degli indici Istat e da corrispondere in un'unica soluzione attraverso versamento diretto tramite bonifico ordinario sul conto corrente intestato alla sig. entro e non Pt_1 oltre il giorno 10 di ogni mese, con espunzione del punto n. 12 delle conclusioni congiunte depositate in atti ed il Giudice, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Merita accoglimento la domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
stante l'irrimediabile frattura del vincolo coniugale, nonché l'intollerabilità della CP_1 prosecuzione della convivenza tra gli stessi.
Segnatamente, dagli atti di causa emerge che la convivenza dei coniugi è stata caratterizzata da forti incomprensioni e litigi della coppia, anche davanti ai figli e la crisi coniugale e divenuta irreparabile a seguito della morte del figlio e della denuncia a carico del EN per violenza sessuale Per_4 commessa ai danni di una terza persona con cui il medesimo intratteneva una relazione extraconiugale.
Talici rcostante hanno irrimediabilmente portato alla disgregazione dell'affectio coniugalis ed all'impossibilità per i di proseguire la convivenza. Pt_2
Nel corso del giudizio le Parti hanno però raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte depositate in data 4 aprile 2025 e parzialmente modificate all'udienza del 19 giugno 2025.
Ad avviso del Tribunale, tali condizioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e della Per_2 figlia minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. R_
In particolare, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, nel caso di specie, l'affidamento esclusivo della minore alla R_ madre si giustifica in ragione della circostanza che, attualmente, il padre è in stato di detenzione domiciliare e non può assicurare alla figlia un adeguato supporto, in ragione delle limitazioni alla propria libertà personale;
al contempo, risulta nell'interesse della Minore prevedere che, quando sarà venuta meno la limitazione alla libertà personale del sig. quest'ultimo possa, CP_1 gradualmente, recuperare il rapporto con la figlia, rispettando la volontà di quest'ultima in merito alla ripresa delle frequentazione con il padre.
Inoltre, ai fini della risoluzione della crisi familiare, i hanno definito anche i reciproci rapporti Pt_2 economici e patrimoniali, prevedendo che il sig. si obbliga a cedere a titolo di CP_1 regolamentazione definitiva dei predetti rapporti e quindi senza corrispettivo, alla moglie, che si pagina 5 di 10 obbliga ad accettare, la quota indivisa pari ad un mezzo (1⁄2) del diritto di piena proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione, adibito a casa coniugale, sito in ZA (PC).
Tale disposizione è espressione della autonomia negoziale delle Parti e non risulta contraria ai principi dell'ordinamento e all'ordine pubblico e può essere, pertanto, recepita dal Collegio.
Infine, alla luce della particolare delicatezza della situazione familiare dedotta in giudizio, che coinvolge una minore di anni 12, che al momento si rifiuta di incontrare il padre, in ragione sia del vissuto familiare che delle attuali condizioni personali dello stesso, si configura la necessità di incaricare i Servizi sociali Unione Valnure e Valchero per la vigilanza sulla minore e sul nucleo R_ familiare della stessa.
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a CP_1 Parte_1 vivere separati, nel reciproco e mutuo rispetto, dando atto che gli stessi si impegnano a comunicarsi ogni mutamento di residenza, laddove dovesse intervenire;
− dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con R_ collocamento e residenza anagrafica presso la stessa, in ZA (PC), via Camillo Piatti n.
46;
− dà atto che le Parti espressamente pattuiscono che, venuta meno la limitazione alla libertà personale del padre, i genitori si adopereranno per il recupero del rapporto padre-minore e si dichiarano, sin da ora, reciprocamente disponibili a riconsiderare la disciplina dell'affidamento;
− assegna l'abitazione familiare sita in ZA (PC) Via Camillo Piatti n. 46 (con ogni arredo e corredo) alla ricorrente che la abiterà insieme alla figlia minore e al figlio Parte_1 R_
, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
− dà atto che il marito provvederà ad asportare i propri effetti personali entro e non CP_1 oltre due mesi, decorrenti dal reperimento di soluzione abitativa idonea e autonoma (ed entro lo stesso termine, trasferirà la propria residenza anagrafica), in ogni caso a seguito del definitivo venir meno della misura cautelare restrittiva a proprio carico. Giorno ed orario delle operazioni predette saranno previamente concordate tra le parti – a mezzo rispettivi difensori – con preavviso di almeno dieci giorni;
pagina 6 di 10 − dà atto che, con riferimento alla figlia minore i coniugi, in considerazione della R_ manifestata opposizione della Minore ad incontrare il padre, in ragione sia del vissuto familiare che delle attuali condizioni personali del padre, si impegnano a rispettare la volontà della figlia ed al contempo, ad aiutarla - anche con il supporto di terzi e con il supporto dei servizi sociali territorialmente competenti e compatibilmente con le ricorse economiche dei genitori, a superare le difficoltà attuali della Minore a relazionarsi con il padre;
non appena R_ manifesterà la volontà di incontrare il padre, quest'ultima, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extra scolastici, lo potrà vedere un pomeriggio infrasettimanale (in assenza di diversi accordi tra le parti, il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 21.00) e nel weekend, alternando il sabato con la domenica (dalle ore 10.00 alle ore 21.00). Fino a che permarrà la misura cautelare degli arresti domiciliari in capo al padre (sussistente per condotte del tutto estranee all'ambiente familiare) gli incontri padre-figlia avverranno a casa dello zio paterno (in
Fiorenzuola D'Arda PC Viale Illica n. 13) ove si recherà accompagnata dal fratello R_ maggiore . Gli spostamenti di avverranno a cura della madre o del fratello Per_2 R_ maggiorenne , i quali accompagneranno la figlia /sorella dal padre e ivi la preleveranno Per_2 per riportarla a casa agli orari concordati. Qualora dovesse mutare il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, gli incontri padre-figlia potranno avvenire al diverso domicilio del padre, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della Minore;
− dà atto che, con il venir meno di misura cautelare custodiale e sempre nel rispetto della volontà della figlia minore, durante la settimana gli spostamenti di avverranno a cura del padre, il R_ quale potrà prelevare la figlia direttamente all'uscita di scuola (mercoledì) mentre nel weekend
(sabato o domenica – alternando come sopra –, alle ore 10.00) (o diversi orari concordati per iscritto tra le parti, anche in base alle esigenze lavorative delle stesse) verrà accompagnata R_ presso il padre dal fratello e da questo riaccompagnata preso la casa materna entro le ore Per_2
21.30;
− dà atto che le parti si impegnano a collaborare al fine di progressivamente favorire il rapporto padre-figlia ed incrementarne la frequentazione non appena la situazione processuale di CP_1 lo consentirà e sempre nel rispetto della volontà della figlia minore. Inoltre, ferma
[...] restando la duplice condizione di cui sopra, i genitori concordano che nel periodo estivo o comunque, in assenza di frequentazione scolastica, sarà aggiunto il pernotto presso il padre nella giornata del mercoledì e nel weekend di propria competenza, della domenica, indi il padre potrà riaccompagnare presso l'abitazione materna alle ore 10.00 dell'indomani – giovedì R_ pagina 7 di 10 mattina e nel weekend di propria competenza, il lunedì mattina (o diverso orario concordato per iscritto tra le parti, anche in base alle esigenze lavorative delle stesse);
− dà atto che entrambi i genitori garantiscono la propria disponibilità ad accogliere eventuali richieste di volte a contattare telefonicamente l'altro genitore;
R_
− dispone che, fatto salvo il rispetto della volontà della Minore, le festività (Natale, Santo
Stefano, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, ecc.) verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.30; R_
− dispone che, fatto salvo il rispetto della volontà della Minore, nel lungo periodo di pausa estiva, potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori (previo R_ accordo entro il mese di maggio di ogni anno), durante cui si intenderà sospeso l'ordinario calendario di frequentazione dell'altro genitore con la figlia. Ciascun genitore dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le vacanze, se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti;
− in ragione delle attuali misure cautelari e/o detentive che riguardano il sig. pone a CP_1 carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non R_ Per_2 economicamente indipendente, l'importo complessivo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondere in un'unica soluzione attraverso versamento diretto tramite bonifico ordinario sul conto corrente e bancario intestato alla sig. entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Pt_1
Le Parti concordano, altresì che, al conseguimento di un'occupazione lavorativa stabile da parte del sig. questi verserà mensilmente alla IC, a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario dei due figli, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio);
− dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore ed al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente come da Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017, che qui si richiamano integralmente, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, che sarà richiesto l'accordo tra i genitori solo in caso di spese particolarmente ingenti, e comunque superiori ad € 200,00, comprese le spese dentistiche ed oculistiche, salvi i casi di comprovata urgenza e che, con riferimento alle spese di importo complessivo superiore da € 200,00, le stesse verranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta accompagnata da adeguata documentazione, per quelle di importo inferiore si applicano le previsioni del protocollo CNF;
pagina 8 di 10 − dà atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori in misura proporzionale all'esborso sostenuto a partire dal momento dell'effettiva contribuzione di entrambi, mentre l'Assegno Unico viene percepito dalla madre nella misura del 100%;
− dà atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono quanto segue: il sig. si obbliga a cedere a titolo di CP_1 regolamentazione definitiva dei rapporti di cui sopra, e quindi senza corrispettivo, alla moglie, sig.ra che si obbliga ad accettare, la quota indivisa pari ad un mezzo (1⁄2) del Parte_1 diritto di piena proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione, adibito a casa coniugale, sito in
ZA (PC), via Camillo Piatti n. 46 e censito al fg. 30 part. 119 sub. 1 del Catasto
Fabbricati Comune di ZA, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione del decreto di omologa della separazione consensuale previa stipula del relativo atto notarile a ministero del
Notaio scelto dal sig. ; CP_1
− dà atto che le parti espressamente dichiarano che il trasferimento dell'immobile viene concordato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
− dà atto che, per espresso accordo delle Parti, assume l'obbligo di reperire, nel più Parte_1 breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, una diversa soluzione abitativa ove trasferirsi insieme alla figlia (ove pure sarà trasferita la residenza anagrafica di entrambe). Ad avvenuto R_ trasferimento di e di avrà il diritto di definitivamente fare Parte_1 R_ CP_1 rientro presso l'abitazione di ZA (PC) via Piatti. I genitori concordano che il figlio potrà decidere in autonomia se restare nell'abitazione familiare insieme al padre, Per_2 trasferirsi altrove con la madre e la sorella oppure trasferirsi altrove in autonomia;
− dà atto che per espresso accordo tra le Parti, al rilascio della casa familiare la sig.ra Pt_1 potrà asportare i seguenti beni mobili: cucina, tavolo e sedie della cucina, mobile della tv e
[...] camere da letto avendole acquistate con denaro proprio;
− dispone che i genitori mantengano un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi, R_ nonché la sua sana e corretta crescita e formazione, con obbligo dei genitori di agevolare i contatti della prole con l'altro genitore – e con i rispettivi familiari – e a coltivarne il legame;
− dà atto che i genitori reciprocamente si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, con particolare – ma non esclusivo – riguardo ai momenti in cui è presente la minore. In tal senso, i pagina 9 di 10 genitori reciprocamente si impegnano a fare rispettare i medesimi accorgimenti ai propri familiari, nell'interesse e per la serenità di R_
− dà atto che i genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti della figlia, anche quelli validi per l'espatrio e si impegnano a rilasciare sottoscrizioni per quant'altro occorresse, nell'interesse di R_
− dà atto che le Parti hanno dichiarato che tali accordi hanno validità sin dalla sottoscrizione;
− dà atto che le Parti dichiarano di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi causa e/o titolo, salvo quanto riportato nel presente accordo e la sig.ra rinuncia espressamente alla Parte_1 costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 3699/2024 RGNR;
− incarica i Servizi sociali Unione Valnure Valchero per la vigilanza sulla minore e sul R_ nucleo familiare della stessa;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio sociale Unione
Valnure Valchero per quanto di competenza.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 10 di 10