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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°322/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale, in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Mille
n°171, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_3
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 24.02.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°100/2022 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2
chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
ma il peggioramento del quadro clinico, per cui concludeva
“… La valutazione neuropsicologica (vedi referto a parte) ha evidenziato compromissione cognitiva Contr multidominio. All' si riscontrano ROT vivaci agli arti di destra. Si prescrive la seguente terapia da aggiungere a quella in corso: Glialia 700 mg bustine 1 al mattino”.
Pertanto in siffatte condizioni cliniche la Paziente, allo stato attuale non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e necessita di una assistenza continua e permanente.
La decorrenza è da far risalire alla data della visita peritale ossia al 09/09/2024 epoca in cui veniva riscontrato il peggioramento del quadro clinico a carico dell'apparato cerebro-vascolare.
Pertanto si conferma quanto contenuto nelle conclusioni per come già formulate nella su indicata relazione peritale.. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 09.09.2024, ma non dalla data della domanda amministrativa.
pagina 2 di 3 Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio di merito e successivamente al deposito sia del ricorso per ATP che di quello di merito per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento dal 09.09.2024, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate, atteso il riconoscimento durante la fase di merito, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dal 09.09.2024, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, per le motivazioni su esposte;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2
da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025 IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°322/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale, in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Mille
n°171, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_3
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 24.02.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°100/2022 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2
chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
ma il peggioramento del quadro clinico, per cui concludeva
“… La valutazione neuropsicologica (vedi referto a parte) ha evidenziato compromissione cognitiva Contr multidominio. All' si riscontrano ROT vivaci agli arti di destra. Si prescrive la seguente terapia da aggiungere a quella in corso: Glialia 700 mg bustine 1 al mattino”.
Pertanto in siffatte condizioni cliniche la Paziente, allo stato attuale non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e necessita di una assistenza continua e permanente.
La decorrenza è da far risalire alla data della visita peritale ossia al 09/09/2024 epoca in cui veniva riscontrato il peggioramento del quadro clinico a carico dell'apparato cerebro-vascolare.
Pertanto si conferma quanto contenuto nelle conclusioni per come già formulate nella su indicata relazione peritale.. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 09.09.2024, ma non dalla data della domanda amministrativa.
pagina 2 di 3 Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio di merito e successivamente al deposito sia del ricorso per ATP che di quello di merito per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento dal 09.09.2024, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate, atteso il riconoscimento durante la fase di merito, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dal 09.09.2024, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, per le motivazioni su esposte;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2
da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025 IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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