Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4166/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 4166/2017 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1
), rappresentato e difeso, dalla C.F._1 Controparte_1
(P.IVA che si costituisce con l'Avv. Ciccarelli P.IVA_1
Francesco (C.F.: ) e dall'Avvocato strabilito C.F._2
Ramaglia Gianluigi (C.F.: che agisce C.F._3
d'intesa con l'Avv. Ciccarelli Francesco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Caserta (CE) alla Via S. Carlo,200;
-attore- contro nella qualità di impresa designata per Controparte_2
conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e
1
) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
in Caianiello (CE), alla Via Russi,2
-convenuta – nonché
e CP_3 Controparte_4
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...]
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Controparte_5
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, nonché i sigg. e deducendo CP_3 Controparte_4
quanto segue.
In data 27 novembre 2006, alle ore 19:00 circa, mentre percorreva alla guida della propria motocicletta MV Agusta, targata BY45525, la
2 Via Roma in Caserta, veniva coinvolto in un sinistro stradale in seguito all'impatto con l'autovettura IA ED, targata
RE697121, di proprietà della società FIL. MAR s.r.l., la quale, priva di copertura assicurativa, avrebbe repentinamente eseguito una manovra di inversione a “U”, invadendo la corsia opposta e intersecando la traiettoria di marcia del motociclo.
A seguito del violento impatto, il veicolo del sig. riportava Pt_1
danni materiali di rilevante entità, successivamente quantificati in euro 21.836,66, come da documentazione versata in atti.
Interveniva sul luogo del sinistro personale della Polizia Municipale di Caserta per l'esecuzione dei rilievi planimetrici e descrittivi di rito, nonché personale sanitario del servizio 118, che provvedeva al trasporto del sig. presso il Presidio Ospedaliero di Caserta. Pt_1
In considerazione della gravità delle lesioni riportate, il medesimo veniva trasferito d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“A. Cardarelli” di Napoli, dove veniva ricoverato per accertamenti e cure specialistiche. A causa delle lesioni subite, l'attore era costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche e visite specialistiche, il tutto documentalmente provato e allegato da documentazione agli atti e chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti, da valutarsi in corso di causa, comprensivo di danno emergente, danno biologico, danno morale, personalizzazione, ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, vinte le spese e onorari del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via Controparte_2
preliminare la nullità della citazione e l'esistenza di un giudicato
3 esterno rappresentato dalla sentenza n. 657/2023 del Tribunale di S.
Maria C.V., che aveva accertato la responsabilità concorrente e paritaria del e degli altri soggetti coinvolti nel Parte_1
medesimo sinistro.
A seguito dell'interruzione del giudizio per la sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare della società proprietaria del veicolo,
l'attore ha tempestivamente provveduto alla riassunzione del processo, come da ricorso in riassunzione prodotto in atti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Pur ritualmente citati, i convenuti e CP_3 [...]
non si costituivano in giudizio;
pertanto, ne viene CP_4
dichiarata la contumacia ai sensi di legge.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva prodotta documentazione, escussa prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4)
c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata,
4 consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
Sempre, in limine litis, deve essere rilevata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice inoltrato regolare richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 287, co.1, d.lgs 209/05 (corredata dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 145 e 148 D.lgs 209/05), alla CP_2
e alla Consap, e successivi atti interruttivi, come dimostrano le
[...]
lettere raccomandate con i relativi allegati, ritualmente prodotte agli atti ed avendo, altresì, rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per la proposizione dell'azione.
Il compendio documentale acquisito nel corso dell'istruttoria consente di ritenere provata la legittimazione processuale passiva di nella qualità di impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
In particolare, la documentazione in atti dimostra che il sinistro oggetto di causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 283, comma
1, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
Assicurazioni Private), trattandosi di evento provocato da veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria.
Va, preliminarmente, osservato che la sentenza n. 657/2023, ritualmente acquisita al presente giudizio -ormai passata in giudicato come da relativo certificato di irrevocabilità prodotto in atti - ha accertato la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., in capo al
, in qualità di conducente del motociclo, e al Parte_1
5 conducente dell'autovettura IA ED, nella misura paritaria del
50% ciascuno.
Tale accertamento, costituendo il presupposto logico-giuridico della presente controversia e avendo riguardo alle medesime parti e al medesimo fatto storico, dispiega efficacia vincolante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 2909 c.c.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“in presenza di un giudicato esterno su una questione che costituisce il presupposto logico-giuridico di altra controversia tra le stesse parti, opera il vincolo del giudicato anche nel diverso giudizio” (Cass. Civ.,
Sez. III, sent. 18 novembre 2017, n. 27365).
Per completezza espositiva, giova tuttavia richiamare alcuni rilevanti elementi istruttori emersi nel corso del giudizio.
In particolare, il teste , fratello dell'attore, pur Testimone_1
trovandosi a circa 300 metri di distanza dal luogo del sinistro, ha confermato la dinamica dell'evento, dichiarando di aver assistito alla manovra improvvisa di inversione a “U” eseguita dall'autovettura
ED, la quale impattava contro la motocicletta condotta dal fratello. Tale testimonianza, pur proveniente da un familiare, non presenta elementi di inattendibilità intrinseca o incongruenze logiche,
e risulta dunque valutabile positivamente ai fini istruttori.
Ciò nondimeno, ai fini della decisione, risulta dirimente il contenuto del rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Caserta, intervenuti sul luogo del sinistro, i quali hanno rilevato la posizione statica dei veicoli dopo l'urto e acquisito le dichiarazioni rese dal testimone oculare . Tes_2
6 Dal medesimo rapporto emergono, da un lato, la condotta imprudente e vietata del conducente del veicolo IA ED, che effettuava la manovra di inversione a centro strada senza le cautele necessarie, e, dall'altro, la condotta colposa del , il quale Pt_1
circolava alla guida del motociclo pur non avendo un titolo abilitativo, in assenza di copertura assicurativa, senza indossare il casco protettivo, e con un passeggero a bordo, in violazione delle norme del Codice della Strada (cfr. rapporto Polizia Municipale).
Alla luce di tali concordanti elementi probatori, appare pienamente giustificata la conferma della responsabilità concorrente dei due conducenti nella causazione del sinistro, da ripartirsi in misura paritaria, in applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, un concorso di colpa in eguale misura”.
Tale ricostruzione trova costante conferma nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento di condotte colpose a carico di entrambi i conducenti impone, in mancanza di prova rigorosa che consenta di graduare le rispettive responsabilità, l'applicazione della presunzione di pari concorso stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.” (Cass. civ.,
Sez. III, 16 febbraio 2018, n. 3835; Cass. civ., Sez. III, 22 maggio
2013, n. 12666).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va confermata la declaratoria di concorrente responsabilità, da ripartirsi in misura del
50% in capo al conducente del veicolo IA ED, privo di copertura assicurativa, e del restante 50% in capo all'attore.
7 In merito al quantum del danno patrimoniale, parte attrice ha allegato, a titolo di danno patrimoniale, un preventivo di spesa pari ad € 21.836,66 per la riparazione del veicolo danneggiato.
La giurisprudenza ha chiarito che un preventivo di spesa, in assenza di contestazioni specifiche da parte della controparte, può assumere valore probatorio ai sensi dell'art. 167 c.p.c.., quando il preventivo è redatto da uno studio legale e non da un tecnico o da un'officina specializzata, la sua efficacia probatoria può essere messa in discussione.
Tuttavia, tale documento, pur potendo assumere valore indiziario, non risulta sufficiente a comprovare l'effettività del danno nella sua interezza, in assenza di elementi ulteriori. In particolare, il preventivo prodotto è stato redatto da uno studio legale e non da un'officina meccanica o da un tecnico abilitato iscritto a ruolo o albo professionale;
né risulta essere stato accompagnato da fattura, ricevuta di pagamento, relazione peritale o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza e l'entità del danno lamentato.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “il preventivo di spesa, ove non sia confermato dal suo autore ovvero privo di elementi oggettivi che lo sorreggano, non è idoneo, da solo, a comprovare l'entità del danno subito” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18773/2016; conf. Cass. Civ., Sez. III, n. 22066/2018).
In ragione di quanto sopra, non potendosi accogliere integralmente la pretesa risarcitoria dell'attore per carenza di prova piena del danno subito, si ritiene di dover procedere, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ad una
8 liquidazione equitativa del danno, tenuto conto della natura del mezzo, della dinamica del sinistro, del tipo di danno dedotto
(verosimilmente afferente a parti strutturali e meccaniche) e della congruità presumibile delle spese di riparazione per motocicli di tale categoria.
Pertanto, il danno patrimoniale viene equitativamente determinato in complessivi € 10.000,00, da ridursi del 50% in applicazione del concorso di colpa accertato, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
5.000,00 calcolata all'attualità.
In ordine al quantum debeatur per le lesioni personali subite dall'attore, è agevole rifarsi alle valutazioni e conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza e adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti secondo cui va accertato quanto segue: Invalidità temporanea totale: 5 giorni;
Invalidità temporanea parziale al 75%:
30 giorni;
Invalidità temporanea parziale al 25%: 20 giorni;
Invalidità permanente: 6,5% per un totale di € 12.202,58;
In merito all'eventuale applicazione della maggiorazione per personalizzazione del danno biologico permanente, si osserva che, ai sensi dell'art. 138, comma 3, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle Assicurazioni Private), tale incremento può essere riconosciuto solo ove ricorrano specifiche e documentate circostanze
9 eccezionali che giustifichino un aumento rispetto alla liquidazione standard tabellare.
Nel caso di specie, non risultano allegati né provati elementi fattuali che consentano di accertare una sofferenza soggettiva di intensità superiore alla media, ovvero un impatto esistenziale peculiare e personalizzato tale da alterare in misura significativa la qualità della vita quotidiana del danneggiato.
In assenza di tale allegazione e prova, non può farsi luogo alla richiesta di maggiorazione, non essendo sufficiente la mera gravità del danno in sé, già contemplata nei valori tabellari.
Tale orientamento risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la personalizzazione del danno biologico non può essere automaticamente applicata, ma richiede la dimostrazione di circostanze specifiche e concrete che aggravino la lesione sul piano dinamico-relazionale, altrimenti già compensata dal valore tabellare”
(Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2021, n. 1025; conf. Cass. civ., Sez.
III, 7 giugno 2018, n. 14530). In assenza di specifica allegazione e idonea documentazione a supporto di un danno da incapacità lavorativa, sia generica che specifica, né risultando provati ulteriori pregiudizi patrimoniali connessi alle lesioni riportate, la somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo e permanente deve ritenersi omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Invero, tale danno assorbe, ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, sia il pregiudizio dinamico-relazionale, legato alla compromissione delle attività quotidiane e alla qualità della vita, sia quello da sofferenza psico-fisica, salva allegazione di circostanze
10 eccezionali idonee a giustificare ulteriori voci risarcitorie, qui non riscontrabili.
Pertanto, considerata l'accertata corresponsabilità paritaria tra le parti, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, l'importo sopra determinato va ridotto del 50%, con conseguente attribuzione a parte attrice della somma di: € 6.102,00 oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo. Spese mediche non documentate.
Gli interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non vanno cumulati alla rivalutazione, onde evitare un ingiustificato arricchimento, ma computati sull'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito (alla data
01/10/2014) e rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 17 febbraio
1995, n. 1712).
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti della convenuta e nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4
- accerta la corresponsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50% ciascuna;
- condanna per l'effetto, i convenuti , in CP_3 CP_4
solido con la quale impresa designata, per la Controparte_6
11 Regione Campania, alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € Parte_2
5.000,00, a titolo di danno patrimoniale, determinato in via equitativa e così ridotto per il concorso di colpa come da parte motiva oltre interessi legali dal deposito del presente provvedimento al saldo;
- condanna per l'effetto, i convenuti , in CP_3 CP_4
solido con la quale impresa designata, per la Controparte_6
Regione Campania, alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € Parte_2
6.102,00, a titolo di danno non patrimoniale come da parte motiva oltre interessi come da parte motiva e sulle predette somme come da parte motiva spettano, inoltre, gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
- condanna parte convenuta in solido, al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione allo Studio Legale associato Controparte_1
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così, 30/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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