CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2023, n. 51640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51640 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI DR IE, nato a . Palagiano il 20/09/1961 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO OC che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Bianchi, in sostituzione dell'avv. Franco Carlini,. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51640 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/06/2023, il Tribunale di Salerno, decidendo sulle istanze di riesame proposte nell'interesse di VI DR IE, in proprio e quale legale rappresentante della AVC s.r.I., avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (nei confronti della società) e per equivalente (nei confronti del legale rappresentante), emesso in data 19.3.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000, dichiarava inammissibile l'istanza proposta in proprio (essendo stato l'importo di cui al decreto di sequestro appreso totalmente nei confronti della società) e rigettava l'istanza proposta nella qualità di legale rappresentante della AVC s.r.l. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione VI DR IE, in proprio e quale legale rappresentante della AVC s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Argomenta che il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro con una motivazione.estrennamente articolata, ma del tutto elusiva delle deduzioni ed allegazioni difensive, relative all'assenza di indizi riguardo la ricorrente e documentato la schermata della piattaforma web attestante l'effettiva fruizione del corso di formazione;
diversamente da quanto riportato nell'ordinanza l'attività formativa veniva realmente svolta dai dipendenti di AVC e, dunque, quest'ultima sicuramente vantava crediti da porre in compensazione stante la effettività della prestazione formativa regolarmente pagata;
il Collegio del riesame, inoltre, aveva affermato che ove si avesse voluto aderire alla prospettazione circa la effettività dei corsi di formazione, la società non avrebbe avuto diritto alla compensazione perché crediti "non spettanti", senza valutare la sussistenza del dolo del reato contestato e, cioè, la consapevolezza da parte del contribuente 'che il credito non era utilizzabile in sede compensativa. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento al mancato annullamento del provvedimento genetico per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2 Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di poter integrare l'omessa motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in ordine alla sussistenza del periculunn in mora, mentre avrebbe dovuto annullare il provvedimento per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento alla motivazione circa la sussistenza del periculum in mora. Argomenta che il Tribunale aveva motivato in ordine alla sussistenza del periculum in mora in maniera apodittica, carente ed apparente, in violazione dei principi interpretativi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021, Ellade, limitandosi a richiamare la peculiare natura del denaro, quale oggetto della misura cautelare reale ed il reato contestato. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento alla mancanza di motivazione in relazione ai criteri di proporzionalità e sussidiarietà della misura cautelare, canoni interpretativi sia in tema di fumus commissi delitti che in tema di periculum in mora, soprattutto quando, come nella specie, il provvedimento cautelare colpisca beni di un'impresa, funzionali alla operatività e funzionalità della stessa. 3. Su richiesta della parte ricorrente, il ricorso è stato trattato oralmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integ razioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez: 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Nella specie, la ricorrente articola in sostanza censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione 3 al carattere di fittizietà dei corsi di formazione ed all'aspetto soggettivo del reato contestato, rispondendo specificamente anche alle censure difensive (pag 35 e 36,37 dell'ordinanza impugnata). Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'impossibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione del primo giudice in ordine al requisito del periculum, motivazione mancante nella specie. Va osservato che le Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, hanno affermato il seguente principio di diritto: Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex•lege". Tale motivazione, si è rilevato, non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La . natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Ragioni che, nella specie, non sono contenute nell'ordinanza impugnata, limitandosi il giudice unicamente ad illustrare i motivi per i quali, in base alla giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta, con conseguente difetto motivazionale assoluto. Ciò posto, deve osservarsi che se è vero che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma dell'art. 309, richiamato dal co. 7 dell'art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela 4 reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586 - 01, e da ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 - 01, nonchè Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01, che hanno chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio). Il Tribunale, pertanto, non poteva integrare la motivazione del -provvedimento genetico ma doveva provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato;
nè appare pertinente il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza di questa Corte n. 39846 del 13/05/2022 (Rv. 283831), che, si era occupata di un caso diverso da quello oggetto di esame nell'attuale vicenda processuale, atteso che, nel caso esaminato, l'ordinanza genetica era stata emessa in un momento antecedente al formarsi del diritto vivente di cui alle richiamate Sezioni Unite "Ellade", ed il tribunale del riesame era intervenuto successivamente a tale arresto giurisprudenziale, ritenendo possibile l'esercizio del potere integrativo. Risulta, quindi, integrata la dedotta violazione di legge. 3. Restano assorbite le ulteriori doglianze proposte. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, unitamente al provvedimento genetico, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, mandando al P.G. in sede per quanto di competenza a norma dell'art. 626, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata 5 comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626, cod. proc. pen. Così deciso il 05/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO OC che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Bianchi, in sostituzione dell'avv. Franco Carlini,. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51640 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/06/2023, il Tribunale di Salerno, decidendo sulle istanze di riesame proposte nell'interesse di VI DR IE, in proprio e quale legale rappresentante della AVC s.r.I., avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (nei confronti della società) e per equivalente (nei confronti del legale rappresentante), emesso in data 19.3.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000, dichiarava inammissibile l'istanza proposta in proprio (essendo stato l'importo di cui al decreto di sequestro appreso totalmente nei confronti della società) e rigettava l'istanza proposta nella qualità di legale rappresentante della AVC s.r.l. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione VI DR IE, in proprio e quale legale rappresentante della AVC s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Argomenta che il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro con una motivazione.estrennamente articolata, ma del tutto elusiva delle deduzioni ed allegazioni difensive, relative all'assenza di indizi riguardo la ricorrente e documentato la schermata della piattaforma web attestante l'effettiva fruizione del corso di formazione;
diversamente da quanto riportato nell'ordinanza l'attività formativa veniva realmente svolta dai dipendenti di AVC e, dunque, quest'ultima sicuramente vantava crediti da porre in compensazione stante la effettività della prestazione formativa regolarmente pagata;
il Collegio del riesame, inoltre, aveva affermato che ove si avesse voluto aderire alla prospettazione circa la effettività dei corsi di formazione, la società non avrebbe avuto diritto alla compensazione perché crediti "non spettanti", senza valutare la sussistenza del dolo del reato contestato e, cioè, la consapevolezza da parte del contribuente 'che il credito non era utilizzabile in sede compensativa. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento al mancato annullamento del provvedimento genetico per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2 Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di poter integrare l'omessa motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in ordine alla sussistenza del periculunn in mora, mentre avrebbe dovuto annullare il provvedimento per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento alla motivazione circa la sussistenza del periculum in mora. Argomenta che il Tribunale aveva motivato in ordine alla sussistenza del periculum in mora in maniera apodittica, carente ed apparente, in violazione dei principi interpretativi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021, Ellade, limitandosi a richiamare la peculiare natura del denaro, quale oggetto della misura cautelare reale ed il reato contestato. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, 324, comma 7, 309, comma 9 e 125 cod.proc.pen. con riferimento alla mancanza di motivazione in relazione ai criteri di proporzionalità e sussidiarietà della misura cautelare, canoni interpretativi sia in tema di fumus commissi delitti che in tema di periculum in mora, soprattutto quando, come nella specie, il provvedimento cautelare colpisca beni di un'impresa, funzionali alla operatività e funzionalità della stessa. 3. Su richiesta della parte ricorrente, il ricorso è stato trattato oralmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integ razioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez: 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Nella specie, la ricorrente articola in sostanza censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione 3 al carattere di fittizietà dei corsi di formazione ed all'aspetto soggettivo del reato contestato, rispondendo specificamente anche alle censure difensive (pag 35 e 36,37 dell'ordinanza impugnata). Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'impossibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione del primo giudice in ordine al requisito del periculum, motivazione mancante nella specie. Va osservato che le Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, hanno affermato il seguente principio di diritto: Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex•lege". Tale motivazione, si è rilevato, non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La . natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Ragioni che, nella specie, non sono contenute nell'ordinanza impugnata, limitandosi il giudice unicamente ad illustrare i motivi per i quali, in base alla giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta, con conseguente difetto motivazionale assoluto. Ciò posto, deve osservarsi che se è vero che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma dell'art. 309, richiamato dal co. 7 dell'art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela 4 reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586 - 01, e da ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 - 01, nonchè Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01, che hanno chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio). Il Tribunale, pertanto, non poteva integrare la motivazione del -provvedimento genetico ma doveva provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato;
nè appare pertinente il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza di questa Corte n. 39846 del 13/05/2022 (Rv. 283831), che, si era occupata di un caso diverso da quello oggetto di esame nell'attuale vicenda processuale, atteso che, nel caso esaminato, l'ordinanza genetica era stata emessa in un momento antecedente al formarsi del diritto vivente di cui alle richiamate Sezioni Unite "Ellade", ed il tribunale del riesame era intervenuto successivamente a tale arresto giurisprudenziale, ritenendo possibile l'esercizio del potere integrativo. Risulta, quindi, integrata la dedotta violazione di legge. 3. Restano assorbite le ulteriori doglianze proposte. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, unitamente al provvedimento genetico, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, mandando al P.G. in sede per quanto di competenza a norma dell'art. 626, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata 5 comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626, cod. proc. pen. Così deciso il 05/12/2023