Art. 1. Articolo unico.
Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.
Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.