Versione
12 novembre 1949
12 novembre 1949
Art. 1. Articolo unico.
Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.
Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Isernia, sentenza 20/04/2022Provvedimento: […] -avverso la predetta ordinanza ha proposto tempestivo reclamo la società in epigrafe, quale ultima cessionaria del credito azionato in via esecutiva, deducendo la erroneità della valutazione operata dal G.E., risultando la integrazione del fondo spese operata, come da comunicazione agli atti del delegato alla vendita, in data 17.09.2021, e quindi –tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 legge 762/1949- tempestivamente rispetto alla scadenza prevista;Leggi di più...
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