Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11545 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA1 1545 /02 IN NOME DE POPOL ITAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazioni obbligazioni SEZIONE TERZA CIVILE del conduttore- fusione di società legittimatio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ad litem R.G.N. 12256/00Dott. Angelo - Presidente GIULIANO Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere 29 153 Consigliere Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 3042 Dott. Donato CALABRESE Ud. 24/01/02 ConsigliereDott. Antonio SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studic SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 OREZAORE sul ricorso proposto da: For 3 GO. 2002 SMAFIN SRL, in persona del preposto alla sede IL CANCELLIERE secondaria di Misterbianco dr. SE RR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, difeso dall'avvocato LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
ER OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato 6922210 2002 OTTORINO GIUGNI, difeso dall'avvocato PIERO OLLA, 220 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 161/00 del Tribunale di MARSALA, sezione civile emessa il 22/11/1999, depositata il 01/03/00; RG.541/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato LUCIO RICCA;
udito l'Avvocato PIERO OLLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato 1'8/11/1996 la Sigros srl espose che RI TE, RI AR e PE SC con contratto preliminare del 13.3.1986 pro- misero di locare alla SI PA spa, alla quale es- sa ricorrente era succeduta, l'immobile sito in Marsa- la, condotto in locazione da AG ET e LI US, sotto condizione che la SI ricevesse le necessarie autorizzazioni amministrative entro il 31/7/1986; aggiunse che le attuali conduttrici, con scrittura privata antecedente al preliminare, avevano consentito a recedere dal contratto a fronte di un'indennità di £. 20 milioni;
senonché, nelle more per 2 la richiesta di autorizzazione, la RI TE con raccomandata del 31.10.1986 aveva dichiarato alla SI di ritenere risolto il contratto per inadempimento del- le obbligazioni assunte nei termini considerati essen- ziali e di trattenere la somma di £.20 milioni versata alle conduttrici AG e LI a titolo di risarci- mento danno. La SI aveva aderito alla richiesta di risoluzio- ne del contratto di locazione e chiesto la restituzione della somma di £.70.307.000 da lei anticipata e versata a vari titoli. Ciò nonostante, la RI IO AR aveva agito in via monitoria nei confronti della SI per il pagamento dei canoni scaduti, ottenendo dal presidente del tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo di pa- gamento della somma di £.
7.500.000 in data 5.3.1987, a titolo di canoni di locazione non soddisfatti, avversO il quale aveva proposta opposizione, rigettata dal tri- bunale di Cagliari con sentenza 23.7.90, confermata dalla Corte d'Appello e dalla Cassazione con sentenza 23.9.1996. Ulteriori decreti ingiuntivi erano stati chiesti ed ottenuti sempre allo stesso titolo per il complessi- importo di £.188.262.175 per i canoni da gennaioVo 1987 a giugno 1991 e che la RI TE con cadenza annuale aveva chiesto il pagamento dei canoni fino al 17.10.96, riconosciuti giudizialmente all'altra loca- trice RI IO AR. Tutto ciò premesso, chiedeva che il pretore dichia- rasse l'insussistenza di ogni diritto contrattuale del- la RI TE ad ottenere il pagamento dei canoni della locazione e la condanna della stessa al risarci- mento dei danni, come specificati e quantificati in ri- corso. La RI TE, costituitasi in giudizio, chie- deva il rigetto della domanda, controdeducendo che con la sentenza definitiva della Cassazione del 23.9.96 il contratto stipulato il 13.3.86 era stato ritenuto un contratto definitivo di locazione sottoposto a condi- zione sospensiva, divenuto efficace per l'avverarsi della condizione, specificando che aveva reiteratamente comunicato alla controparte la sua volontà che il con- tratto fosse rispettato. Il pretore con sentenza 4.3.98 rigettava la domanda attrice, compensando le spese di lite. Il tribunale di Marsala ha confermato tale senten- srl, succeduta rigettando l'appello della Smafin za, incorporazione alla Sigros, condannando per l'appellante alle spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre la Smafin 4 srl esponendo tre motivi. Resiste con controricorso la RI TE, ecce- pendo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura ad litem al difensore da parte dei soggetti legittimati a rappresentare la so- cietà ricorrente. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne dell'art. 112 cpc e difetto di motivazione in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata per avere determinato quale petitum della do- manda l'inesistenza del contratto di locazione e si as- sume che il medesimo si guardava l'inesistenza del cre- dito fatto valere dalla RI TE quale locatrice dell'immobile in questione;
con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2967 c.c. e difetto di motivazione in relazione all'art.360 n. 3 e 5 cpc, si censura la stessa sentenza per aver asserito la mancan- za di diligenza da parte della società ricorrente, e si sostiene che tale elemento non poteva essere preso in considerazione nel caso che interessa, trattandosi di aggravamento del danno per colpa del danneggiato e non di causazione del danno da parte dello stesso soggetto. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2035 cpv c.c. e difetto di moti- vazione, si censura la sentenza impugnata per aver escluso sia il comportamento scorretto della RI TE sia l'aggravamento degli effetti del proprio comportamento, argomentando che costei aveva già dimo- strato di volere gli effetti del contratto di locazione prima ancora che si formulasse l'ipotesi di una collu- sione tra la stessa e la società conduttrice in danno dell'altra locatrice e si sostiene, invece, che, ai fi- ni della rilevabilità del comportamento illecito della RI TE, doveva farsi riferimento al momento in cui costei si oppose all'esecuzione del contratto e non a quello successivo in cui ne accettò implicitamente gli effetti. L'impugnazione prima ancora che infondata nel meri- è inammissibile per carenza del potere di rappre- to, sentanza del soggetto che l'ha proposta. E' noto che la fusione della società mediante in- corporazione determina l'estinzione della società in- corporata e il subingresso, nei rapporti relativi alla stessa, della società incorporante, per successione a titolo universale, con la consegna che il mandato alle liti conferito dall'incorporata nel precedente grado di giudizio si estingue e solo il nuovo ente è legittimato a proporre l'impugnazione per mezzo dei suoi organi mu- 6 niti del potere di rappresentanza esterna, che sono so- litamente il presidente del consiglio di amministrazio- ne o l'amministratore delegato. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione è sta- to proposto dal preposto alla sede secondaria di Mi sterbianco della società incorporante, tale SE RR, che ha conferito la relativa procura ad litem, e costui non ha dimostrato di avere i poteri di rappre- sentanza della società incorporante, i quali, per quan- to esposto nella documentazione prodotta dalla difesa della resistenza (atto di fusione e certificazione no- tarile) risultano conferiti solo al presidente e all'amministratore delegato della Smafin srl. Trattasi di difetto di rappresentanza, insuscetti- bile di sanatoria per l'attuale stato e grado del pro- cedimento in cui è stata rilevata, come tale determi- nante l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Civ.
3.9.97 n.8450), non involgente la costitu- zione della stessa società in grado d'appello, perché il relativo atto di impugnazione risulta avanzate dal RR SE quale legale rappresentante della socie- tà incorporante senza che siano sorte contestazioni in proposito. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissi- bile e il ricorrente è tenuto a rifondere le spese del 7 giudizio di cassazione alla resistente, così come li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione, che liquida in 214.28 oltre onorari li- quidati in € duemila (€ 2000). Così deciso in Roma addì 24.1.2002 Il Presidente Il Consigliere est. Apolo Pristian holdans *. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 0.2 AGO 2007 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero oggi, On 109T 125, 11 456T 20,66 TOT. 149,77 20 AGENZIA DELLE Registrats 01.036356 (euro..CENTOQUATAN 2. 17 8