Articolo 4 della Legge 12 agosto 1993, n. 313
Articolo 3
Versione
5 settembre 1993
Art. 4. 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa.
Entrata in vigore il 5 settembre 1993
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